<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210009620211111090336293" descrizione="" gruppo="20210009620211111090336293" modifica="11/11/2021 9:43:00 AM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2021" n="00096"/><fascicolo anno="2021" n="01756"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210009620211111090336293.xml</file><wordfile>20210009620211111090336293.docm</wordfile><ricorso NRG="202100096">202100096\202100096.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\284 Mario Luigi Torsello\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Francesco Mele</firma><data>11/11/2021 09:43:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/11/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 10 novembre 2021</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Valter Locatelli e dalla società Edilinvestimenti S.r.l. contro Habitat Soc. Coop. in liquidazione coatta amministrativa e il Ministero dello sviluppo economico, nonché nei confronti della società Immobiliare Piacentina S.r.l. e della  Erreemme societa' a responsabilità limitata semplificata, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) provvedimento del 4-9-2020 emesso dal Commissario liquidatore di non revocare/ non considerare decaduta l’aggiudicazione di beni immobili del 29-4-2020 a favore dell’Immobiliare Piacentina; 2) gli atti notarili parziali di compravendita  a rogito notaio Platania rep. n. 5491/4819 del 5-8-2020, n. 5492/4820 del 5-8-2020, n. 5687/4894 del 14-10-2020, 5688/4985 del 14-10-2020, 5820/5100 del 12-11-2020, 5822/5102 del 12-11-2020, 5864/5120 del 18-11-2020; 3) il mancato espletamento della funzione di vigilanza da parte del MISE ed il silenzio inadempimento serbato dall’Autorità di vigilanza sulle istanze/diffide del 7-4-2020 prot. n. 98998, del 19-6-2020 prot. n. 147590, del 9-9-2020 prot. nn. 206023- 206032; 4) ogni atto presupposto, connesso o conseguente.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dello sviluppo economico. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 13415 del 18-1-2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto, relativamente alla domanda cautelare proposta;</h:div><h:div>Vista la relazione integrativa, trasmessa con nota prot. n. 40129 dell’11-2-2021, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 1-12-2020, proposto contro Habitat soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa ed il Ministero dello sviluppo economico, nonché, quali controinteressate, nei confronti di Immobiliare Piacentina s.r.l. ed Erreemme società a responsabilità limitata semplificata, l’arch. Valter Locatelli e la società Edilinvestimenti s.r.l. hanno impugnato i seguenti atti: 1) provvedimento del 4-9-2020 emesso dal Commissario liquidatore di non revocare/ non considerare decaduta l’aggiudicazione di beni immobili del 29-4-2020 a favore dell’Immobiliare Piacentina; 2) gli atti notarili parziali di compravendita  a rogito notaio Platania rep. n. 5491/4819 del 5-8-2020, n. 5492/4820 del 5-8-2020, n. 5687/4894 del 14-10-2020, 5688/4985 del 14-10-2020, 5820/5100 del 12-11-2020, 5822/5102 del 12-11-2020, 5864/5120 del 18-11-2020; 3) il mancato espletamento della funzione di vigilanza da parte del MISE ed il silenzio inadempimento serbato dall’Autorità di vigilanza sulle istanze/diffide del 7-4-2020 prot. n. 98998, del 19-6-2020 prot. n. 147590, del 9-9-2020 prot. nn. 206023- 206032; 4) ogni atto presupposto, connesso o conseguente.</h:div><h:div>Ne hanno dedotto l’illegittimità e ne hanno chiesto, pertanto, l’annullamento, instando in via cautelare per la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno esposto di aver manifestato con PEC del 28-1-2020 e del 4-2-2020 al liquidatore della società cooperativa Habitat interesse all’acquisto dei beni di pertinenza della procedura e la necessità di acquisirne preventivamente la documentazione tecnica relativa; istanze che non venivano evase.</h:div><h:div>Hanno aggiunto che, dopo la pubblicazione, in data 5-4-2020, dell’avviso di vendita dei beni, nel quale si dava atto che la Procedura aveva ricevuto un’offerta irrevocabile di acquisto e che il 15-4-2020 si sarebbe tenuta una vendita senza incanto in caso di presentazione di offerte migliorative, essi avevano formulato, in data 7-4-2020, all’Autorità di vigilanza del MISE e al Commissario liquidatore istanza per sospendere/prorogare i termini per il deposito di proprie offerte di acquisto al fine di poter partecipare alla gara, in quanto non era possibile visionare gli immobili o recarsi in pubblici uffici per le notorie ordinanze vigenti in materia di emergenza Covid-19 che vietavano spostamenti dalle loro abitazioni.</h:div><h:div>Tuttavia, il Commissario liquidatore il 4-5-2020 comunicava di avere aggiudicato il bene oggetto di gara all’Immobiliare Piacentina, in quanto non erano pervenute offerte migliorative di acquisto, così disattendendo le loro richieste di differimento.</h:div><h:div>Essi, pertanto, il 19-6-2020 chiedevano l’intervento del titolare del potere sostitutivo, in quanto la loro richiesta del 7-4-2020 di differimento dei termini non si era ancora conclusa con un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Nelle more, alcune delle unità immobiliari venivano vendute con atti parziali stipulati dalla Procedura e molte di queste venivano intestate alla Erreemme società a responsabilità limitata semplificata.</h:div><h:div>Il Commissario liquidatore, in data 4-9-2020, respingeva le diverse istanze pervenutegli dai ricorrenti, ritenendo che “<corsivo>nulla vieta che l’aggiudicatario possa- previo pagamento- eseguire parziali adempimenti rispetto all’aggiudicazione… e che il termine di pagamento del saldo del prezzo e di trasferimento delle unità immobiliari non possono ritenersi assolutamente scadute</corsivo>”.</h:div><h:div>Quindi i ricorrenti, in data 9-9-2020: inoltravano al MISE istanza affinchè esercitasse l’attività di vigilanza tesa a dichiarare la nullità delle compravendite parziali ed a sospendere/annullare la vendita dei restanti beni aggiudicati all’Immobiliare Piacentina; diffidavano il titolare del potere sostitutivo del MISE a concludere con provvedimento espresso l’istanza del 19-6-2020; diffidavano il Commissario liquidatore a sospendere la vendita dei rimanenti beni non ancora trasferiti e a ripetere la gara competitiva.</h:div><h:div>Evidenziavano, infine, che da una ispezione ipotecaria del 25-11-2020 emergeva che il Commissario aveva stipulato ulteriori contratti parziali di compravendita.</h:div><h:div>I ricorrenti hanno articolato plurimi motivi di ricorso.</h:div><h:div>Essi in primo luogo lamentano che il Commissario liquidatore, con il provvedimento del 4-9-2020, si era illegittimamente determinato a non revocare e a non considerare decaduta l’aggiudicazione di beni del 29-4-2020 a favore dell’Immobiliare Piacentina in quanto riteneva non ancora scaduti i termini per l’aggiudicataria di effettuare il saldo prezzo e di essere facoltizzato a stipulare compravendite parziali dei beni staggiti; in tal modo egli avrebbe modificato i contenuti dell’avviso di vendita per favorire l’aggiudicataria.</h:div><h:div>Con riferimento alla mancata revoca/decadenza dell’aggiudicazione all’Immobiliare Piacentina dal non intervenuto saldo prezzo nei termini e nei modi previsti sia dal bando d’asta, sia dal verbale di aggiudicazione, sia dall’autorizzazione ministeriale, deducono: Violazione degli artt. 490, 574, 576, 585, 587 c.p.c., art. 1418 c.c., art. 210 LF, art. 97 Cost., art. 1 e 3 l. n. 241/1990, articoli 107-108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea- eccesso di potere per violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> e disparità di trattamento – violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento delle gare pubbliche- deviazione dell’azione amministrativa dalle finalità pubblicistiche proprie di ogni confronto concorrenziale- attività della p.a. contraddittoria, discriminativa e anticoncorrenziale, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà- violazione del giusto procedimento- carenza di motivazione.</h:div><h:div>Con riferimento alla modifica, dopo l’aggiudicazione, delle condizioni di vendita previste dal bando d’asta originario, consentendosi vendite parziali a terzi non aggiudicatari tramite cessioni parziali di contratto ed in assenza di valida procura rilasciata ad avvocato di data anteriore all’offerta di acquisto irrevocabile, lamentano: Violazione degli artt. 490, 570, 571, 579, 583, 586 c.p.c., artt. 1392 e 1418 c.c., art. 210 LF, art. 97 Cost, artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea- Nullità delle vendite per violazione di norme imperative- eccesso di potere per violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> e disparità di trattamento- violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento delle gare pubbliche – deviazione dell’azione amministrativa dalle finalità pubblicistiche proprie di ogni confronto concorrenziale.</h:div><h:div>I ricorrenti deducono ancora la nullità e la giuridica inesistenza delle vendite parziali a terzi non aggiudicatari in assenza dell’intervenuto saldo prezzo, lamentando: Violazione degli artt. 490, 570, 571, 574, 579, 583, 586 c.p.c., artt. 1418 e 1392 c.c., art. 210 LF, art. 97 Cost. e artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 – violazione del giusto procedimento, attività della p.a. contraddittoria, discriminativa ed anticoncorrenziale, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà – eccesso di potere per violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> e disparità di trattamento- violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento delle gare pubbliche.</h:div><h:div>Essi censurano ancora il comportamento del MISE, il quale non avrebbe espletato il suo dovere/potere di vigilanza, rimanendo silente sulle istanze/diffide presentate.</h:div><h:div>Deducono in proposito: Violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 210 LF, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’articolo 26 LF- illogicità manifesta, eccesso di potere e difetto di istruttoria.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 13415 del 18-1-2021, il Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle società e sul sistema camerale trasmetteva relazione istruttoria sulla domanda cautelare proposta dai ricorrenti.</h:div><h:div>La Immobiliare Piacentina s.r.l., con memoria datata 25-1-2021, presentava le proprie controdeduzioni al ricorso straordinario, rilevandone l’inammissibilità per carenza di interesse e legittimazione dei ricorrenti e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito evidenziava l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Il Commissario Liquidatore, con proprio atto datato 1-2-2021, produceva la propria relazione sui contenuti del ricorso straordinario in esame.</h:div><h:div>I ricorrenti sig. Locatelli e Edilinvestimenti s.r.l. presentavano memoria di replica alla relazione MISE prot. 13415 del 18-1-2021, contestando le argomentazioni nella stessa svolte ed insistendo per l’ammissibilità e la fondatezza del gravame.</h:div><h:div>Con nota prot. n. 40129 dell’11-2-2021, il Ministero dello sviluppo economico- Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle società e sul sistema camerale trasmetteva relazione integrativa, nella quale si dava atto che la controinteressata Erreemme s.r.l. aveva proposto atto di opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale; l’autorità riferente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l’improcedibilità del gravame. </h:div><h:div>Con memorie del 2-2-2021 e del 22-7-2021 la società Edilinvestimenti s.r.l. controdeduceva alla relazione ministeriale, evidenziando la tardività dell’atto di opposizione, la nullità della notifica effettuata a mezzo PEC, non contenendo essa la dizione “<corsivo>notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994</corsivo>” ovvero “<corsivo>notifica telematica</corsivo>”, nonché la sua inefficacia nei confronti del signor Locatelli, il quale avrebbe proposto il ricorso a titolo personale e non come professionista.                 </h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Il ricorso straordinario all’esame del Collegio è improcedibile per intervenuta opposizione, ai fini della trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>L’articolo 10 del d.lgs. n. 1199/1971 dispone, al comma 1, che “<corsivo>I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato il provvedimento impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale</corsivo>”.</h:div><h:div>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 148/1982, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della prefata disposizione, nella parte in cui, ai fini della facoltà di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati l’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</h:div><h:div>Il Codice del processo amministrativo, poi, ha generalizzato la facoltà di opposizione, disponendo, all’articolo 48 comma 1, che “<corsivo>Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale […]</corsivo>”, dovendosi, pertanto, ritenere che il potere di richiedere la trasposizione spetti a qualsiasi amministrazione, anche quella statale.</h:div><h:div>Notificata, dunque, l’opposizione alla trattazione della controversia in sede straordinaria, consegue l’improcedibilità del ricorso straordinario, risultando l’Amministrazione ed il Consiglio di Stato in sede consultiva spogliati di ogni potere decisorio.</h:div><h:div>Orbene, sulla base dei principi sopra esposti, il ricorso straordinario all’esame è improcedibile, considerandosi che la società Erreemme s.r.l., in qualità di soggetto controinteressato, ha proposto atto di opposizione, notificato ai ricorrenti e alle altre parti in data 4-2-2021 e, dunque, nel termine di giorni sessanta dalla notificazione del ricorso (avvenuta in data 7-12-2020).</h:div><h:div>Non sono, a giudizio del Collegio, condivisibili i rilievi formulati da parte ricorrente nella memoria del 22-2-2021, di replica alla relazione del MISE, e nella memoria del 22-7-2021, volti a sottolineare la tardività dell’opposizione, nonchè la nullità e l’inefficacia della notifica in proposito eseguita.</h:div><h:div>Deve in primo luogo essere evidenziato che l’ “<corsivo>atto di opposizione e costituzione in giudizio</corsivo>” della società Erreemme, datato 4-2-2021, costituisce senza dubbio un atto di opposizione del controinteressato ai fini della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>La circostanza che nell’intestazione dello stesso siano richiamati gli articoli 8 e 9 del DPR n. 1199/1971 e il fatto che esso contenga articolate difese in ordine ai motivi di ricorso proposti consente certamente di qualificarlo anche atto di costituzione nel ricorso straordinario, con il quale, ai sensi dell’articolo 9, il controinteressato presenta le proprie deduzioni; purtuttavia, non ne escludono la natura di opposizione ai fini della trasposizione, atteso che esso evidenzia in maniera espressa la volontà della società di veder deciso il gravame in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Ed, invero, nella stessa intestazione si legge che esso è “<corsivo>Atto di costituzione e opposizione del controinteressato avverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica effettuato ai sensi dell’articolo 8 e 9 del DPR 1199/1971 con domanda di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale</corsivo>”.</h:div><h:div>L’utilizzo degli incisi “<corsivo>opposizione</corsivo>” e “<corsivo>domanda di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale</corsivo>” confermano tale natura, ulteriormente avvalorata dalla richiesta, formulata nelle conclusioni, di “<corsivo>pari domanda di trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale</corsivo>”.</h:div><h:div>D’altra parte, nel corpo dell’atto (pag.2) si legge che “<corsivo>avendo la società interesse a resistere si costituisce e si oppone alle pretese di parte attrice e chiede che si proceda con trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale</corsivo>”, svolgendo, altresì, argomentazioni (pagine 8 e 9) in ordine alla facoltà, concessa dall’ordinamento (articolo 10 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199) ai controinteressati ed all’amministrazione, di determinare unilateralmente la traslazione del gravame in sede giurisdizionale; argomentazioni volte appunto a suffragare la propria volontà di trasferire il gravame nella sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Orbene, i contenuti dell’atto del 4-2-2021, così come sopra richiamati, ne connotano la qualificazione in termini di atto di opposizione ex articolo 10 del richiamato DPR.</h:div><h:div>Esso, invero, nel rispetto delle previsioni di detto articolo, contiene la richiesta “<corsivo>che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale</corsivo>”, sufficiente a determinare, per effetto della volontà manifestata dal controinteressato, l’improcedibilità del ricorso straordinario ed il passaggio della <corsivo>potestas decidendi</corsivo> al giudice amministrativo.</h:div><h:div>Ciò posto, può a questo punto passarsi all’esame delle ulteriori questioni sollevate da parte ricorrente, relative alla irritualità dell’opposizione, in relazione alla sua tardività ed alla nullità della notificazione eseguita dalla società Erreemme.</h:div><h:div>Quanto alla tempestività dell’atto di opposizione, deve in primo luogo essere individuato il <corsivo>dies a quo</corsivo>, riconducibile alla notificazione del ricorso straordinario, dal quale calcolare il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 10 del DPR n. 1199/1971 per la rituale proposizione di esso.</h:div><h:div>La Sezione ritiene che tale valenza non possa essere attribuita alla notificazione del ricorso avvenuta attraverso PEC in data 1-12-2020, considerandosi che la stessa risulta invalida nei confronti del controinteressato in quanto non effettuata, così come prescritto dall’articolo 9 del DPR, “<corsivo>con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali</corsivo>” e, in particolare, non essendo stata utilizzata la modalità telematica, in maniera conforme alle disposizioni della legge n. 53 del 21-1-1994.</h:div><h:div>La giurisprudenza ritiene, infatti, che è inammissibile il ricorso straordinario che sia stato notificato al controinteressato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in violazione dell’articolo 9 comma 2, del DPR n. 1191/1971 (cfr. Cons. Stato, II, 10-3-1993, n. 1023/92; Cons. Stato, III, 21-1-1992, n. 1066/1991).</h:div><h:div>Orbene, tale inammissibilità deve essere ritenuta anche quando la notifica sia stata effettuata a mezzo PEC ordinaria (cioè, non utilizzando le forme della legge n. 53 del 1994, che prevede la notifica telematica degli atti giudiziari), avendo essa gli effetti e la valenza propri della raccomandata con ricevuta di ricevimento.   </h:div><h:div>Ed, invero, proprio per porre rimedio al richiamato vizio, i ricorrenti hanno rinnovato la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario per il tramite del servizio postale.</h:div><h:div>Dalla documentazione presente agli atti si rileva, infatti, che il gravame è stato così rinotificato in data 7 dicembre 2020, come emerge dal timbro apposto sulla relata di notificazione dall’ufficiale giudiziario, il quale vi ha apposto anche la propria sottoscrizione.</h:div><h:div>E’, dunque, quest’ultima la notifica del ricorso alla quale occorre fare riferimento per valutare la tempestività dell’opposizione.</h:div><h:div>In presenza della rinnovazione della notifica, non può, infatti, attribuirsi a tal fine valenza ad una sanatoria della prima notifica irrituale, invocandosi l’avvenuto raggiungimento dello scopo di essa, essendo l’atto comunque stato conosciuto dai destinatari.</h:div><h:div>La predetta sanatoria, invero, a giudizio del Collegio, può operare solo ove della stessa vi sia necessità in ragione della esclusività di tale notificazione e della necessità di garantire l’ammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>Non può, al contrario, operare quando alla prima notificazione irrituale ne sia comunque seguita una seconda regolare, considerandosi che il carattere succedaneo ed eccezionale della sanatoria ne esclude l’applicazione tutte le volte in cui l’adempimento risulti comunque essere stato posto in essere successivamente nelle forme di rito.</h:div><h:div>In buona sostanza, la notificazione conforme a legge prevale e si sostituisce ad una notifica invalida, senza necessità di applicare alla prima l’istituto della sanatoria.</h:div><h:div>A maggior ragione, una volta eseguita una nuova notifica, la sanatoria della prima non può essere invocata ai fini della decorrenza da essa di un termine perentorio e decadenziale che gravi su altra parte del procedimento, quale quello posto a carico del controinteressato per la proposizione dell’atto di opposizione.</h:div><h:div>Ciò in quanto in primo luogo la sanatoria per raggiungimento dello scopo vale a conservare l’ammissibilità dell’atto in favore del soggetto che lo ha posto in essere per le finalità che ad esso pertengono direttamente (nella specie, la proposizione del ricorso straordinario e l’instaurazione del contraddittorio); di poi, perché il controinteressato, in presenza di una seconda notificazione del ricorso, ragionevolmente ritiene che la prima sia stata irrituale e, pertanto, pone un legittimo affidamento sulla validità della seconda, anche ai fini della decorrenza dei termini relativi a facoltà procedimentali dallo stesso esercitabili entro un lasso temporale che rinviene, come l’opposizione, il proprio <corsivo>dies a quo</corsivo> nella notifica del gravame.</h:div><h:div>In disparte dai rilievi sopra svolti, deve comunque essere evidenziato che l’effettuazione di una nuova notificazione del ricorso rinnova anche le facoltà concesse alle altre parti per effetto della stessa; dovendosi in tal modo ritenere, anche a prescindere dalla validità della prima notifica nei confronti del controinteressato, che quella effettuata in data 7-12-2020 abbia fatto nuovamente decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione.</h:div><h:div>E tanto in conformità alla <corsivo>ratio</corsivo> che informa la normativa regolatrice del ricorso straordinario, ispirata al principio del <corsivo>favor iurisdictionis</corsivo>. </h:div><h:div>Le considerazioni sopra svolte inducono, pertanto, la Sezione a ritenere che, ai fini della verifica della tempestività dell’atto di opposizione, debba tenersi conto della notificazione effettuata in data 7-12-2020.</h:div><h:div>Può a questo punto passarsi all’esame delle ulteriori questioni prospettate da parte ricorrente, relative alla nullità della notifica dell’atto di opposizione effettuata dall’avvocato della società Erreemme per conto della stessa in data 4-2-2021, invalidità riveniente dalla circostanza che la stessa sarebbe “<corsivo>nulla ai sensi dell’art. 11 della L. 53/1994 in quanto il messaggio (ex art. 3 bis della L. 53/94) doveva indicare nell’oggetto la dizione ‘notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994’ o almeno ‘notifica telematica’</corsivo> ”.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene in proposito che il vizio denunciato risulta sanato per il principio dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, non risultando nella specie revocabile in dubbio che la parte ricorrente abbia comunque ricevuto l’atto di opposizione, circostanza questa che non è stata oggetto di contestazione.</h:div><h:div>Il principio è nella specie operante, in quanto, a differenza di quanto avvenuto per il ricorso straordinario e di cui innanzi si è detto, non vi è stata una rinnovazione della notifica, rimediando in tale modo alla irritualità di quella originaria. </h:div><h:div>La giurisprudenza in proposito ha affermato che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento del suo scopo legale (cfr. Cass.civ., VI, 15-6-2021, n. 16929).</h:div><h:div>D’altra parte, costituisce consolidato orientamento che la legge n. 53 del 1994, art. 11, laddove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “<corsivo>se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti</corsivo>”, non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le più innocue irregolarità – in relazione alle quali non viene in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì al più una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo – laddove la consegna telematica ha prodotto comunque il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto ( cfr. Cass., S.U., n. 23620/2018 e n. 7665/20016; Cass. n. 14042/2018, n. 30927/2018, n. 20625/2017, n. 19814/2017, n. 19814/2016).</h:div><h:div>Nella vicenda in esame, la parte ricorrente ha comunque ricevuto l’atto ed ha avuto modo di comprenderne il contenuto, riferito all’opposizione al ricorso straordinario ed alla richiesta di decisione del ricorso in sede giurisdizionale; risultando in tal modo possibile per la stessa, qualora intendesse insistere nel ricorso, l’effettuazione degli adempimenti prescritti dagli articoli 10 del DPR n. 1191/1971 e 48 c.p.a. </h:div><h:div>Ed, invero, lo scopo dell’atto di opposizione, essendo la effettiva prosecuzione del contenzioso in sede giurisdizionale rimessa alla volontà del ricorrente di “<corsivo>insistere nel ricorso</corsivo>”, può dirsi raggiunto con la conoscenza dell’atto di opposizione che tale facoltà attiva e che rende il ricorso straordinario improcedibile, non palesandosi all’uopo necessario anche che la trasposizione venga concretamente effettuata.</h:div><h:div>In tale contesto, pertanto, degrada a mero vizio sanabile (ed in concreto sanato) la circostanza che nella notificazione a mezzo PEC non fosse contenuta la dicitura “<corsivo>notificazione ai sensi della legge n. 53/1994</corsivo>” ovvero “<corsivo>notifica telematica</corsivo>”.</h:div><h:div>Allo stesso modo, la Sezione ritiene che non produca inefficacia della notifica dell’atto di opposizione all’architetto Locatelli il fatto che questa sia avvenuta al suo indirizzo PEC di architetto, avendo egli agito in proprio e non come professionista.</h:div><h:div>Vi è, invero, da considerare, con portata dirimente per escludere la fondatezza della contestazione, che il ricorrente ha indicato nell’epigrafe del ricorso straordinario proprio tale indirizzo di posta elettronica, evidentemente in tal modo palesando la volontà che ogni comunicazione o notifica, ove effettuata in via telematica, fosse a tale indirizzo inviata.</h:div><h:div>Sulla base delle argomentazioni tutte sopra svolte deve, di conseguenza, ritenersi che l’atto di opposizione sia tempestivo e rituale, osservandosi in particolare che lo stesso, notificato il 4-2-2021, risulta prodotto entro i sessanta giorni di legge decorrenti dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 7-12-2020; con ciò non volendosi neppure considerare, come sarebbe corretto, non risultando necessario accertarlo ai fini della tempestività dell’opposizione, la successiva data di consegna del ricorso notificato, che nelle ricevute di accettazione della PEC viene indicata nel 10-12-2020.</h:div><h:div>Da ultimo, rileva la Sezione che nella memoria datata 22-7-2021 parte ricorrente chiede “<corsivo>che vengano concessi ulteriori 60 giorni per trasporre al TAR il ricorso in oggetto qualora le memorie di controdeduzioni del 4-2-2021 siano da interpretare anche come un’istanza ex art.10 dpr 1199/1971</corsivo>”.</h:div><h:div>Su tale richiesta la Sezione non può pronunciarsi, in quanto ogni questione relativa alla ritualità della procedura di trasposizione non può che essere rimessa al giudice cui spetta la cognizione della causa una volta avvenuto il deposito del ricorso nella segreteria del tribunale amministrativo competente (cfr. Cons. Stato, VI, 18-3-1994, n. 374).</h:div><h:div>Costituisce, invero, costante orientamento di questo Consiglio di Stato che la notificazione dell’atto di opposizione rende il ricorso straordinario non più procedibile, dal momento che ogni ulteriore questione non può più essere oggetto di valutazione in tale sede, essendo rimessa alla potestà decisoria dell’organo giudicante cui è devoluto l’affare (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, sez. I, 8-3-2010, n. 3511).</h:div><h:div>Tanto a maggior ragione con riferimento a questioni che attengono agli adempimenti imposti al ricorrente successivamente alla notifica dell’atto di opposizione e finalizzati alla concreta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, trattandosi di attività ormai estranee al procedimento del ricorso straordinario (divenuto improcedibile) e relative, invece, alla prosecuzione del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.</h:div><h:div>Non avendo nella vicenda in esame i ricorrenti trasposto il ricorso in sede giurisdizionale, essi potrebbero procedere ad una trasposizione tardiva e chiedere al tribunale amministrativo che la stessa sia ritenuta ammissibile, invocando all’uopo un errore scusabile, la cui sussistenza è rimessa in via esclusiva alla valutazione dell’organo giurisdizionale adito.                          </h:div><h:div>In conclusione, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta proposizione di atto di opposizione, con assorbimento dell’esame della domanda cautelare proposta.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’esame della domanda cautelare proposta.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/11/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Grazia Salamone</h:div><h:div>Francesco Mele</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>