<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210001120210224190927566" id="20210001120210224190927566" modello="4" modifica="2/24/2021 7:14:50 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="27" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2021" n="00011"/><fascicolo anno="2021" n="00292"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210001120210224190927566.xml</file><wordfile>20210001120210224190927566.docm</wordfile><ricorso NRG="202100011">202100011\202100011.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\920 Paolo Carpentieri\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giancarlo Carmelo Pezzuto</firma><data>24/02/2021 19:14:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 24 febbraio 2021</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Presidente FF</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 00229252 classifica 02.08 in data 26 settembre 2019 del Prefetto di Barletta-Andria-Trani concernente diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.m. 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii. e, ove occorra, della nota PAS/16 B in data 3 luglio 2019 della Questura di Bari, nonché degli atti presupposti e/o connessi ancorché non conosciuti.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.</h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n. 557/PAS/10089.D(1)SIC(2)/VLP del 14 dicembre 2020, trasmessa con nota n. 557/PAS/U/014818/10089.D(1)SIC(2) del 29 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Il signor -OMISSIS- chiede l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento n. 00229252 classifica 02.08 in data 26 settembre 2019 del Prefetto di Barletta-Andria-Trani concernente diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al d.m. 6 ottobre 2009 e ss.mm.ii. e, ove occorra, della nota PAS/16 B in data 3 luglio 2019 della Questura di Bari, nonché degli atti presupposti e/o connessi ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>Riferisce il ricorrente di aver partecipato ad un corso di formazione professionale per le attività di <corsivo>body guard</corsivo> e che una società cooperativa con sede in  Andria, disposta ad assumerlo, aveva presentato alla competente Prefettura istanza per la sua iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, che veniva tuttavia respinta sulla base del parere contrario espresso dalla Questura di Bari motivato sulla scorta di taluni pregiudizi risultanti a carico dell’interessato.</h:div><h:div>Di qui l’odierno gravame, con il quale il ricorrente lamenta, in sintesi:</h:div><h:div>I. “violazione e falsa applicazione art. 10 legge 241/90 violazione del contraddittorio nel procedimento amministrativo”: non sarebbero state tenute in alcuna considerazione le controdeduzioni dell’interessato prodotte in esito all’ “avviso ex art. 10 inviato in data 21 settembre dalla Prefettura della BAT”; il ricorrente non sarebbe stato, per contro, posto nelle condizioni di controdedurre in ordine alla presenza di ulteriori elementi ostativi che asseritamente si dedurrebbero dal tenore della nota della Questura di Bari del 3 luglio 2019, mai portata a sua conoscenza;</h:div><h:div>II. “violazione art. 3 L. 241/90 violazione art. 1 comma 4 lettera C) D) e) del DM 8 ottobre 2009. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento di fatti e mancata valutazione di elementi in possesso della Amministrazione”: i provvedimenti avversati non avrebbero considerato l’assenza di precedenti penali o carichi pendenti nei confronti dell’interessato, il quale riferisce di essere incensurato, di non essere mai stato sopposto a misure di prevenzione o a procedimenti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/89 e di non aver mai militato in movimenti o associazioni responsabili di discriminazioni razziali, di cui al d.l. n. 122/93 convertito dalla legge n. 205/93.</h:div><h:div>In ordine all’istanza cautelare, ritenendo così dimostrato il <corsivo>fumus boni iuris,</corsivo> il ricorrente evidenzia in ordine sul <corsivo>periculum in mora</corsivo> che il provvedimento avversato lo costringerebbe alla disoccupazione.</h:div><h:div>Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero dell’interno, richiamata la disciplina di riferimento e ripercorse nelle quali si è articolato il procedimento oggetto della controversia, confuta le doglianze di parte ricorrente e conclude per l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Le censure possono essere esaminate congiuntamente.</h:div><h:div>Giova preliminarmente evidenziare che la figura dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi è disciplinata dall’art. 3, commi 7 e seguenti, della legge n. 94/2009. Detta norma prevede, tra l’altro, l’istituzione e la tenuta presso le Prefetture di un apposito elenco, presso il quale devono iscriversi le persone che svolgono detta attività, stabilendo una specifica sanzione amministrativa per chi la eserciti senza esservi iscritto. Inoltre, l’art. 3, comma 9, della citata legge n. 94/2009 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, tra l’altro, la fissazione dei requisiti per l’iscrizione in parola.</h:div><h:div>In attuazione di detta norma primaria è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2009, quale modificato dal successivo d.m. 24 novembre 2016, che all’art. 1, comma 4, lett. c), richiede tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco che gli interessati “c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonchè per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale”.</h:div><h:div>Detti decreti ministeriali sono stati, dunque, emanati in attuazione di una specifica previsione normativa, nel presupposto evidentemente ritenuto dal legislatore che per lo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi fossero necessari dei requisiti e delle garanzie di affidabilità ulteriori rispetto alle previsioni generali stabilite dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.</h:div><h:div>In proposito questo Consiglio ha, infatti, osservato che “il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e contiene, <corsivo>ratione materiae</corsivo>, regole speciali concernenti l’iscrizione nell’elenco e le modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo, attività di per sé non disciplinata in quanto tale dal testo unico” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3820/2016).</h:div><h:div>Deve essere, inoltre, ricordato che la valutazione negativa ai fini dell’iscrizione nell’elenco in parola è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di sicurezza ma semplicemente a fatti non ascrivibili a buona condotta e che chi aspira a detta iscrizione deve avere, per l’appunto, una condotta immune da censure. </h:div><h:div>È pur vero che, per effetto della pronuncia n. 440/1993 della Corte costituzionale, la prova dell’assenza di tale requisito è a carico dell’Amministrazione, ma è altrettanto vero che nell’assolvimento di tale onere e nella pertinente valutazione l’autorità di pubblica sicurezza è investita di ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad assumere ai fini dell’efficace protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, beni giuridici di primario interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4278/2012), salvo l’obbligo di esternare le ragioni delle proprie decisioni attraverso un’adeguata motivazione (sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. I, n. 44/2021 e n. 2764/2018). </h:div><h:div>Venendo alla controversia all’esame, dalle risultanze in atti emerge come dall’istruttoria esperita dall’Amministrazione sia risultato che l’odierno ricorrente era stato segnalato in data 14 febbraio 2013 per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e in data 13 settembre 2015 per lesioni personali e minaccia, nonché citato in giudizio in data 17 marzo 2017 per lo stesso reato di minaccia. Inoltre, l’interessato risultava essere stato ripetutamente controllato, tra il 2008 ed il 2017, in compagnia di persone gravate da numerosi precedenti di polizia per fattispecie penali di notevole gravità ed allarme sociale, ed in particolare reati in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione, furto, rapina, lesioni personali, violenza sessuale e minaccia.</h:div><h:div>Di tali circostanze, segnalate alla Prefettura dalla Questura di Bari nel parere “sfavorevole” n. Div.P.A.S./Cat.16B del 31 agosto 2017, la Prefettura medesima ha dato atto nella raccomandata A/R n. 1747/2017/Body Guard/Area 1 del 21 settembre 2017, con la quale ha comunicato all’interessato, ai sensi dell’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.</h:div><h:div>In risposta a tale preavviso di rigetto il legale dell’odierno ricorrente ha risposto in data 10 giugno 2019, osservando che il signor -OMISSIS-non è gravato da precedenti penali e pendenze e che sarebbero prive di rilevanza le segnalazioni risalenti al 2013 ed al 2015 “non essendo sfociate in provvedimenti giurisdizionali”.</h:div><h:div>Ritenendo tali osservazioni non idonee a consentire una diversa valutazione del contesto, la Prefettura ha infine emanato il gravato decreto di rigetto n. 22952/2019, dando compiutamente atto dell’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale seguito e delle ragioni poste alla base del diniego.</h:div><h:div>Sono, quindi, prive di pregio le censure di parte ricorrente, sia con riferimento all’asserita violazione delle garanzie partecipative – avendo la Prefettura correttamente preavvisato l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ed avendo valutato le conseguenti osservazioni di parte –, sia in ordine al dedotto difetto di motivazione, essendo il provvedimento adeguatamente supportato e non essendo irragionevole che l’Amministrazione abbia negato al richiedente l’iscrizione nell’elenco tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria e del parere contrario conseguentemente espresso dalla Questura di Bari.</h:div><h:div>Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto, restando così assorbita l’istanza cautelare.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/02/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE F/F</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Cristina Manuppelli</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>