<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200148220201222121132363" descrizione="" gruppo="20200148220201222121132363" modifica="12/22/2020 5:24:41 PM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2020" n="01482"/><fascicolo anno="2020" n="02107"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200148220201222121132363.xml</file><wordfile>20200148220201222121132363.docm</wordfile><ricorso NRG="202001482">202001482\202001482.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\282 Carmine Volpe\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>22/12/2020 16:57:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Neri</firma><data>22/12/2020 12:25:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2020</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Francesca Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Neri, Giuseppe Chine', Estensore</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Aquilanti,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Chine',	Correlatore</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Antonella De Miro,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Di Raimondo,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Parere sul “regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota 11 dicembre 2020, prot. n. 48439, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e uditi i relatori Vincenzo Neri e Giuseppe Chinè.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso</h:div><h:div>1. Con nota 11 dicembre 2020, prot. 48439, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. </h:div><h:div>Alla richiesta di parere risulta allegata l’analisi tecnico normativa, l’esenzione dall’AIR, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. h), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 (vistata dal Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze (recante data 11 dicembre 2020, prot. 48426) e del Ministro della pubblica amministrazione (nota 10 dicembre 2020, prot. n. 2111).</h:div><h:div>2. Riferisce il Ministero che, anche in considerazione della struttura organizzativa prevista dal nuovo regolamento di organizzazione, ha ritenuto necessario adeguare la struttura organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Lo schema di regolamento proposto, composto da tre capi suddivisi in 15 articoli, disciplina l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione ed abroga e sostituisce il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212. </h:div><h:div>3. Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale “<corsivo>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere … alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri</corsivo>”.</h:div><h:div>Il termine del 31 luglio 2020 è stato differito da ultimo al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 4 <corsivo>octies</corsivo>, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159.</h:div><h:div>In considerazione della particolare urgenza e della scadenza ravvicinata (31 dicembre 2020), il Presidente della Sezione ha convocato, per giorno 21 dicembre 2020, un’adunanza straordinaria per l’esame dello schema di regolamento in oggetto.</h:div><h:div>In tale data – condividendo quanto già affermato con il parere della Commissione speciale 10 marzo 2020, n. 571 (in particolare § 3) – la Sezione, “all’insegna dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa” (C.G.A.R.S. 7 aprile 2020, n. 110), si è riunita in video-audio collegamento e ha deliberato sull’affare (si veda anche il parere della Sezione, 18 settembre 2020, n. 1497).</h:div><h:div>Considerato</h:div><h:div>Considerazioni preliminari.</h:div><h:div>1. Preliminarmente la Sezione non può astenersi dal censurare il comportamento dell’Amministrazione proponente che ha nel caso di specie richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto con la nota pervenuta in data 11 dicembre 2020.</h:div><h:div>Giova, invero, rammentare che, per espressa previsione dell’art. 17, comma 27, legge 15 maggio 1997, n. 127, “<corsivo>fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere</corsivo>”. La volontà legislativa è chiara nel prevedere per il Consiglio di Stato un lasso temporale di quarantacinque giorni, ritenuto congruo, per lo svolgimento della rilevante funzione consultiva sugli atti del Governo, e ciò al fine di garantire un esame puntuale e adeguatamente approfondito dei provvedimenti normativi, nel rispetto della collegialità della valutazione finale.</h:div><h:div>È pertanto evidente che una contrazione di detto termine, oltre a porsi in contrasto con la lettera della legge, attenta allo scopo per il quale la funzione consultiva è concepita nel vigente ordinamento, rende più arduo il compito del Consiglio di Stato e, nel contempo, riduce la capacità dell’Organo consultivo di correggere eventuali profili di illegittimità e/o proporre modifiche migliorative sul piano formale o sostanziale del testo normativo.</h:div><h:div>Per consentire l’adozione nel termine di legge del regolamento, che deve necessariamente essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020, il parere del Consiglio di Stato dovrebbe essere reso con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine. Ne discende che il lasso temporale nella specie concesso al Consiglio di Stato per l’espressione del parere risulta più che dimezzato rispetto a quello di quarantacinque giorni previsto dalla legge.</h:div><h:div>Ciò è l’evidente ed esclusiva conseguenza del ritardo con cui è stato predisposto lo schema, sono stati acquisiti i concerti previsti dalla legge ed è stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri per la deliberazione preliminare (intervenuta soltanto in data 10 dicembre 2020).</h:div><h:div>Non va peraltro sottovalutato che, così operando, si riduce anche il tempo a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione finale del decreto.</h:div><h:div>2. Sempre in via generale, va rilevato che la relazione illustrativa risulta essere scarna. La Sezione, già in passato, ha rilevato che scopo della relazione non è quello di descrivere il contenuto delle norme che si intendono introdurre ma di spiegare le ragioni che hanno portato a quella determinata scelta normativa. Ciò risulta importante ogni qual volta si intende adottare un atto normativo ma è essenziale nel caso di regolamenti di organizzazione, qual è quello sottoposto all’esame del Consiglio, in considerazione del fatto che, per l’Organo che esprime il parere, è necessario comprendere le ragioni delle scelte fatte. </h:div><h:div>Passando all’esame del testo, la Sezione svolge le seguenti considerazioni, segnalando solo le parti che necessitano di essere riviste.</h:div><h:div>Preambolo</h:div><h:div>1. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che scopo del Preambolo è quello di rendere intellegibile, anche ai non esperti, l’oggetto del regolamento e la “base giuridica” che lo giustifica. </h:div><h:div>Per tale ragione, la Sezione suggerisce, innanzitutto, di riesaminare le fonti citate per verificarne la pertinenza col regolamento in esame, allo scopo di stabilire se lasciare ciascun riferimento normativo o se espungerlo dal testo. </h:div><h:div>Qualora il Ministero dovesse scegliere di mantenere alcuni dei (o tutti i) riferimenti, le migliori pratiche di redazione dei testi normativi suggeriscono di trovare un criterio per l’elencazione delle fonti. L’amministrazione — dopo l’indicazione delle norme di legge che giustificano l’adozione del regolamento e, quindi, nel caso di specie, l’articolo 17 legge 23 agosto 1988, n. 400 e l’articolo 4, comma 5, decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 — potrà decidere di inserire prima le fonti aventi rango legislativo e poi quelle di rango regolamentare oppure citare le diverse fonti in ragione dell’attinenza ad un determinato profilo, purché ci sia un criterio coerente.</h:div><h:div>2. Al primo “visto” dopo “in particolare” va posta la virgola.</h:div><h:div>Al terzo “visto” la locuzione “18 marzo” deve essere corretta con “17 marzo”.</h:div><h:div>3. Al quarto “visto” dopo la cifra “159” va tolta la virgola. </h:div><h:div>4 Al quinto “visto”, dopo le parole “n. 150” va posta la virgola e dopo le parole “pubbliche amministrazioni” vanno inserite le virgolette.</h:div><h:div>5. All’undicesimo “visto”, dopo le parole “23-ter”, va tolta la virgola.</h:div><h:div>Sempre nello stesso “visto”, dopo il numero “66”, va messa la virgola e poi completato il periodo inserendo le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;”.</h:div><h:div>6 Al quattordicesimo “visto”, occorre togliere la locuzione “, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009”.</h:div><h:div>7. Anche al quindicesimo “visto” occorre togliere i riferimenti alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale.</h:div><h:div>8. In relazione al primo “considerato”, la Sezione apprezza lo sforzo di motivazione posto in essere dal Ministero; tuttavia rileva che, così come formulato, il “considerato” non giustifica realmente le ragioni della riorganizzazione. Valuti il Ministero se eliminare il predetto “considerato” – non essendoci peraltro un obbligo specifico di motivazione degli atti normativi (articolo 3, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) – o se meglio specificare le ragioni.</h:div><h:div>9. Sempre nel preambolo, dopo la locuzione “Sentite le organizzazioni sindacali”, è necessario inserire, quanto meno, i riferimenti delle date in cui si sono svolti gli incontri con le associazioni predette. In via generale, la Sezione rileva che, con la richiesta di parere, non sono stati trasmessi i verbali delle riunioni con le associazioni sindacali e conseguentemente non si è potuto verificare se le associazioni in questione hanno svolto osservazioni e se tali osservazioni sono state poi prese in considerazione.</h:div><h:div>Articolo 2</h:div><h:div>1. Al comma 1, è necessario eliminare la locuzione “ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,”. </h:div><h:div>Sempre al comma 1, dopo la parola “collaborazione” e prima di “che”, occorre togliere la virgola. </h:div><h:div>Infine, ancora al comma 1, l’ultimo periodo deve essere chiuso con le parole “attività di comunicazione”, eliminando tutta la frase successiva.</h:div><h:div>2. Ai commi 2 e 3 si suggerisce di eliminare l’inciso “ove nominati” poiché pleonastico.</h:div><h:div>3. Al comma 4, la locuzione “per la durata massima del relativo mandato”, deve essere modificata così: “per la durata del mandato”.</h:div><h:div>Sempre con riferimento al comma 4, la Sezione rileva che non è prevista l’allegazione del curriculum in relazione alla nomina del Segretario particolare del Ministro. Valuti il Ministero se rimediare a tale mancanza, in considerazione del fatto che le esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa impongono, quale regola generale, la pubblicazione del curriculum del soggetto nominato.  </h:div><h:div>4. Al comma 5 è previsto che per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico. Tra gli uffici di cui possono avvalersi non è contemplata la Segreteria tecnica del Ministro. Attese le competenze di tale ultimo ufficio, valuti il Ministero se inserire anche la Segreteria tecnica del Ministro tra gli uffici di cui i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato possono avvalersi.</h:div><h:div>Va poi soppressa la virgola dopo “diplomatico”.</h:div><h:div>Articolo 3</h:div><h:div>1. Al comma 1, la locuzione “e cura, altresì, l’esame”, deve essere sostituita con quella più corretta “e cura anche”.</h:div><h:div>La Sezione invita il Ministero a rivedere per intero il testo normativo eliminando l’uso della parola “altresì”, poco consona ad un testo normativo, sostituendola con la congiunzione “anche”. </h:div><h:div>Sempre al comma 1, deve essere tolta la parola “altri” prima di “organi costituzionali”.</h:div><h:div>2. I commi 2 e 4, nel disciplinare rispettivamente la scelta del capo di gabinetto e dei vice capo di gabinetto, fanno riferimento ai dirigenti dello Stato, laddove l’articolo 5, comma 2, in relazione alla nomina del capo dell’ufficio legislativo, fa riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. </h:div><h:div>I commi 2 e 4 ora citati, dunque, limitano la platea dei dirigenti legittimati alla nomina riferendosi esclusivamente ai dirigenti dei ruoli statali. In coerenza con quanto affermato in altri pareri della Sezione (parere 28 settembre 2020, n. 1529), le parole “dello Stato” vanno sostituite con “delle pubbliche amministrazioni”.</h:div><h:div>Sempre il comma 2 prevede che possono essere nominati capo di gabinetto soggetti “anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate”.</h:div><h:div>La disposizione deve essere allineata alla previsione dell’articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. Pertanto, dopo la parola “svolgere”, deve essere tolta la virgola e devono essere aggiunte le seguenti parole: “e dotati di elevata professionalità,” (si veda ancora, parere 28 settembre 2020, n. 1529).</h:div><h:div>3. Al comma 3, il riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 è errato perché tale ultimo articolo non ha i menzionati commi 6 e 7. Molto verosimilmente il riferimento doveva essere fatto ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 3. Si suggerisce pertanto di modificare la locuzione “dall’articolo 2, commi 6 e 7” con quella corretta: “dai commi 6 e 7”.</h:div><h:div>Sempre al comma 3 va eliminata la locuzione “l’attività di supporto”.</h:div><h:div>4. Al comma 4 va posta la virgola dopo “commi 4 e 10” e dopo “9, comma 3“.</h:div><h:div>5. Al comma 5, ultimo periodo, in ossequio alle buone regole di redazione dei testi normativi, il verbo “sarà” deve essere sostituito con “è”.</h:div><h:div>6. Al comma 6, dopo le parole “internazionale e comunitario”, deve essere inserita la virgola. </h:div><h:div>7. Al comma 8, dopo la parola “diplomatico”, va tolta la virgola. </h:div><h:div>Inoltre la locuzione “da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario” deve essere sostituita con quella maggiormente corretta “dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario”. Si invita il Ministero ad adeguare nel senso ora detto tutte le espressioni simili utilizzate nello schema di regolamento. </h:div><h:div>Articolo 4</h:div><h:div>1. I primi due periodi del comma 4, reputa la Sezione di doverli riformulare in questo modo: “La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l’attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo”.</h:div><h:div>2. Nell’ultimo periodo, sempre del comma 1, la locuzione “corrispondenza privata” non risulta corretta. Se infatti con tale termine si intende far riferimento alla corrispondenza personale – e come tale privata – del Ministro, è evidente che si tratta di attività che esula dai compiti di un ufficio pubblico. Qualora invece si voglia far riferimento alla corrispondenza riservata del Ministro, occorrerà allora modificare in tal senso la formulazione del regolamento. </h:div><h:div>3. Il comma 2 va così riformulato: “Il Capo della Segreteria del Ministro e il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.”</h:div><h:div>4. Reputa la Sezione necessario che il Ministero chiarisca meglio la formulazione del comma 3 in considerazione del fatto che l’accostamento delle parole “addetto scelto” non rende facilmente intellegibile il senso complessivo della disposizione in parola.</h:div><h:div>Articolo 5</h:div><h:div>1. Al primo comma la locuzione “cura l’attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari”, deve essere sostituita con “cura l’attività legislativa e regolamentare”.</h:div><h:div>Sempre al primo comma la parola “progettazione”, va sostituita con “elaborazione”.</h:div><h:div>2. Ai commi 2 e 3, l’articolo “i”, prima della parola “magistrati”, va tolto. </h:div><h:div>3. Al comma 3, dopo “comma 10”, deve essere inserita una virgola. </h:div><h:div>Sempre al comma 3, ultimo periodo, la locuzione “per il venir meno del”, deve essere sostituita con “qualora venga meno il”.</h:div><h:div>Articolo 6</h:div><h:div>1. Al comma 2, le parole “di diretta collaborazione” vanno soppresse.</h:div><h:div>Articolo 7</h:div><h:div>1. Al comma 1, il periodo “, fra l’altro,” va soppresso e la parola “strutture”, per uniformità di formulazione, va sostituita con “uffici”.</h:div><h:div>Articolo 8</h:div><h:div>1. Al comma 2, dopo la congiunzione “e”, va inserita l’espressione verbale “sono”.</h:div><h:div>Articolo 9</h:div><h:div>1. Al comma 1, dopo “comma 3” va inserita la virgola.</h:div><h:div>2. Il comma 3, dopo avere previsto che per lo svolgimento delle funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione sono individuati fino a cinque incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al secondo periodo stabilisce che detti incarichi possono essere attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.</h:div><h:div>La disposizione non compare nel vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 (articolo 5, comma 2).</h:div><h:div>Osserva la Sezione che il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale è riservato dalla legge al “dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale” (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e non può pertanto essere attribuito al titolare dell’indirizzo politico-amministrativo, al quale è interdetto di “revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti” (articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).</h:div><h:div>Sebbene nella specie si tratti di incarichi conferibili ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pertanto senza assegnazione del dirigente ad uno specifico ufficio di livello dirigenziale non generale, anche tenuto conto della chiara previsione dell’articolo 14, comma 2, dello schema di regolamento, secondo cui spetta al capo di gabinetto, tra l’altro, “la gestione delle risorse umane e strumentali”, si ritiene che la disposizione debba essere modificata, attribuendo al capo di gabinetto - che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ha la responsabilità della direzione e del coordinamento di tutti gli Uffici di diretta collaborazione - la specifica competenza di conferire gli incarichi dirigenziali di livello non generale di cui al comma 3 dell’articolo 9 dello schema.</h:div><h:div>3. Al comma 4 la parola “Responsabile” va sostituita con “Capo”.</h:div><h:div>4. Il comma 5 contiene una disposizione di non immediata comprensione, la quale sembra finalizzata ad introdurre, in assenza di conformi previsioni normative di rango primario e, pertanto, quale “autovincolo” per l’Amministrazione, il limite massimo del venticinque per cento dei posti del contingente complessivo di personale degli Uffici di diretta collaborazione per i comandi e fuori ruolo c.d. “obbligatori” cui si applica l’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997.</h:div><h:div>Vorrà quindi l’Amministrazione riformularla per renderla maggiormente intelligibile ed evitare problematiche applicative. </h:div><h:div>5. Al comma 7, le parole “, ivi comprese le unità assegnate agli uffici di cui all’articolo 8,” vanno soppresse, introducendo una incidentale superflua alla luce dell’incipit della disposizione regolamentare che ne perimetra l’ambito applicativo con riferimento a “Tutte le assegnazioni di personale”.</h:div><h:div>Al medesimo comma, per una migliore formulazione della disposizione, le parole “per il venir meno del” vanno sostituite dalle seguenti: “qualora venga meno il”.</h:div><h:div>Articolo 10</h:div><h:div>1. Al comma 1, lettere b), c) e d), in conformità alla lettera a), all’inizio deve essere inserita la preposizione “al”.</h:div><h:div>2. Al comma 1, lettera b), le parole “e Responsabile”, devono essere sostituite da “, al Capo”, e prima della parola “Consigliere” e di quella successiva “Capo” va inserita la preposizione “al”.</h:div><h:div>3. Al comma 1, lettera c), prima delle parole “Capo” e “vice Capo” va inserita la preposizione “al”; dopo le parole “vice Ministro” va soppressa la congiunzione “e” ed inserita la virgola; prima delle parole “vice Capo” va soppressa la virgola ed inserita la congiunzione “e”; la parola “estraneo” va sostituita con “estranei”.</h:div><h:div>4. Al comma 2, al quinto rigo, la preposizione “da” va sostituita con “di”.</h:div><h:div>Osserva inoltre la Sezione che il comma 2, nella parte in cui richiama la misura massima dell’importo dell’emolumento accessorio spettante ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione ed ai vice capi di gabinetto e dell’ufficio legislativo, riferendosi, come parametro, al trattamento accessorio spettante “rispettivamente” ai capi dipartimento, dirigenti di uffici dirigenziali generali e dirigenti di uffici dirigenziali non generali, non appare chiara nella sua formulazione. Si suggerisce pertanto all’Amministrazione di riformularla, rendendo univoca la corrispondenza tra ufficio ricoperto e parametro di riferimento per la determinazione del limite massimo dell’emolumento accessorio.</h:div><h:div>5. Al comma 4, all’ultimo periodo, la parola “successivo” va soppressa.</h:div><h:div>Articolo 11</h:div><h:div>1. Il comma 1, nell’elencare le varie funzioni dell’OIV, stabilisce che l’Organismo “riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. </h:div><h:div>Quest’ultima previsione, posta alla fine del comma, sembra riferita a tutte le funzioni svolte dall’OIV, ma l’articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che soltanto per le funzioni di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 sussista l’obbligo di riferire “in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo”.</h:div><h:div>La disposizione va pertanto riformulata per renderla aderente alla fonte primaria.</h:div><h:div>2. Il comma 2, dopo avere stabilito che l’OIV è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, rimanda ad una scelta del Ministro la costituzione in forma monocratica o collegiale.</h:div><h:div>Osserva la Sezione che la predisposizione del nuovo schema di regolamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti sarebbe potuta essere la sede idonea per effettuare la scelta e disciplinare, a seconda della costituzione in forma monocratica o collegiale, con maggiore precisione e dettaglio taluni aspetti del trattamento normativo ed economico dei componenti dell’Organismo.</h:div><h:div>Si invita pertanto l’Amministrazione proponente a valutare se modificare il comma 2 nel senso indicato.</h:div><h:div>Articolo 12</h:div><h:div>Il comma 3 reca una disciplina piuttosto articolata del trattamento economico spettante ai componenti dell’OIV, diversificata a seconda che la costituzione sia avvenuta in forma monocratica o collegiale.</h:div><h:div>Ove l’Amministrazione decida di accogliere l’osservazione della Sezione di cui all’articolo precedente, la disposizione dovrebbe essere conseguentemente riformulata.</h:div><h:div>Con riferimento alla disposizione proposta si segnala: a) al secondo ed al quinto rigo, dopo le parole “posizione” e “variabile” va apposta la virgola; b) all’ultimo periodo, le parole “dal secondo periodo” vanno sostituite con “dai periodi precedenti”.</h:div><h:div>Articolo 13</h:div><h:div>Al comma 2, le parole “di personale”, dopo quelle “otto unità”, e le parole “del personale”, devono essere soppresse; all’ultimo rigo, la parola “medesime” va soppressa.</h:div><h:div>Articolo 14</h:div><h:div>1. Al comma 1, dopo le parole “dell’articolo 3” va espunta la virgola.</h:div><h:div>2. Al comma 2, dopo le parole “Capo di Gabinetto” va espunta la virgola ed apposto il punto; di seguito, il pronome “che” va sostituito con “Quest’ultimo”.</h:div><h:div>Al medesimo comma, dopo le parole “dell’articolo 4” va espunta la virgola; dopo la parola “Ministero” va inserita la parola “individuati” e le parole “di carattere strumentale” vanno sostituite con “strumentali”.</h:div><h:div>Articolo 15</h:div><h:div>1. Al comma 1 le parole “devono derivare” vanno sostituite con “derivano”.</h:div><h:div>2. Il comma 2 contiene una disposizione che richiama il “limite previsto dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.</h:div><h:div>La predetta disposizione può essere meglio formulata in conformità alla natura di norma di copertura finanziaria di quella contenuta nel citato articolo 14, comma 11.</h:div><h:div>Pertanto, il comma 2 può essere sostituito dal seguente: “Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12 e 13 si provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. </h:div><h:div>3. Il comma 3, recante la clausola di abrogazione del vigente regolamento di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, va sostituita dalla seguente: “Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.</h:div><h:div>Clausola di inserzione nella raccolta degli atti normativi.</h:div><h:div>Nella clausola di inserzione del regolamento nella raccolta degli atti normativi la parola “Italiana” va scritta con la lettera minuscola.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Nei termini suesposti è il parere della Sezione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Cinzia Giglio</h:div><h:div>Vincenzo Neri, Giuseppe Chine'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>