<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190171420201116172948383" descrizione="" gruppo="20190171420201116172948383" modifica="11/25/2020 11:55:09 AM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2019" n="01714"/><fascicolo anno="2020" n="01958"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190171420201116172948383.xml</file><wordfile>20190171420201116172948383.docm</wordfile><ricorso NRG="201901714">201901714\201901714.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\284 Mario Luigi Torsello\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vincenzo Neri</firma><data>16/11/2020 18:40:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 4 novembre 2020</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Chine',	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Provincia di Genova dei Frati Minori Cappuccini, in persona del legale rappresentante Marian Jozef Zielinski, avverso il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria prot. n. 0005443 del 24 agosto 2015, concernente la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/04, del bene denominato “Chiesa della Madonna Immacolata dei Frati Minori Cappuccini e Convento”, sito in Imperia, la proposta della Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria prot. n. 20842 del 18 agosto 2015, la nota della Soprintendenza archeologica della Liguria prot. n. 3109 dell’8 giugno 2015, la deliberazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria del 19 agosto 2015 e la relazione storico - artistica del 9 luglio 2015, contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota prot. n. MIBAC DG-ABAP SERV III UO11 del 2 dicembre 2019 di trasmissione della relazione del 5 giugno 2019 (pervenuta in data 5 dicembre 2019) con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso</h:div><h:div>1. La ricorrente riferisce di avere presentato il 5 maggio 2015, in qualità di proprietaria, al Segretariato regionale della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un’istanza, ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 42/04, per la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di un bene e, precisamente, di un complesso costituito da una chiesa  e da un convento risalente al periodo compreso tra il 1400 ed il 1700, ma riedificato in altro sito nel 1900, ed ubicato nel territorio del comune di Imperia.</h:div><h:div>Espone che, con l’impugnato decreto, è stato sottoposto a vincolo il bene in questione, dichiarandone l’interesse culturale, storico e artistico ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 42/2004.</h:div><h:div>2. A sostegno del gravame parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 10 e 12 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sotto diversi profili, oltre che l’eccesso di potere.</h:div><h:div>3. La Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria, con nota n. 4330 del 17 febbraio 2016, ha presentato le controdeduzioni; il Segretariato regionale per la Liguria ha proposto, con memoria del 21 marzo 2016, ulteriori osservazioni.</h:div><h:div>Il Ministero con la relazione, nel concordare con le controdeduzioni della Soprintendenza e del Segretariato regionale, ha concluso per l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Considerato</h:div><h:div>4. Prima di esaminare le censure proposte dalla ricorrente, è opportuno ricostruire brevemente il quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento.</h:div><h:div>4.1. Per comprendere la nozione di "bene culturale" occorre far riferimento agli articoli 2, 10 e 11 d.lgs. 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio; in base all'articolo 2, comma 2, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.</h:div><h:div>In particolare, l'articolo 10 individua distinte categorie di beni culturali, ossia delle cose assoggettate alle disposizioni di tutela contenute nel titolo I della parte seconda del codice, tra le quali ricordiamo le misure di protezione (articoli 20 e seguenti, che individuano le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), le misure di conservazione (articoli 29 e seguenti) e le misure relative alla circolazione dei beni (articoli 53 e seguenti).</h:div><h:div>Nell’ambito delle categorie dei beni individuati dall’articolo 10 occorre distinguere i beni culturali, di cui ai commi 1 e 4, appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro), che divengono tali solo a seguito della verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, e quella dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti (commi 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13.</h:div><h:div>Vi sono infine i beni culturali ex lege, individuati dal comma 2, che non necessitano di alcun tipo di accertamento.</h:div><h:div>Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 – come modificato dalla l. 124/2017 – per i beni indicati dall'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, vige una presunzione di interesse culturale e sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.</h:div><h:div>I medesimi beni, però, in base all'articolo 10, comma 5, qualora siano opera di autore vivente e la cui esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono soggetti alle disposizioni di tutela e, dunque, non possono essere sottoposte alla verifica dell'interesse culturale.</h:div><h:div>La verifica dell'interesse culturale, dispone lo stesso articolo 12, è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del MIBAC.</h:div><h:div>In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (c.d. vincolo), i beni sono definitivamente assoggettati alle disposizioni di tutela previste dal codice; qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, queste sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela (articolo 12, comma 4).</h:div><h:div>Come già detto, l'articolo 10, comma 3, individua inoltre i beni che sono considerati beni culturali per l'interesse particolarmente importante o eccezionale che rivestono (c.d. interesse qualificato), ma solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale, disciplinata dall'articolo 13, al fine di sottoporre i beni ai "vincoli" di tutela. In base all'articolo 14, il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale è avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato, ed è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (articolo 15).</h:div><h:div>In definitiva, risulta chiaro che la verifica dell’articolo 12 del Codice prevede una presunzione legale relativa di culturalità e una sottoposizione al regime integrale di bene culturale fino a che il procedimento di verifica non si sia espressamente concluso con un provvedimento amministrativo negativo di quell’interesse ovvero con un provvedimento positivo che conferma e consolida il regime medesimo, spiegando gli effetti di un’ordinaria dichiarazione di bene culturale ai fini della successiva trascrizione del vincolo (articolo 12, comma 7).</h:div><h:div>Emerge inoltre la differenza tra la verifica di culturalità ai sensi dell’articolo 12 del codice e la dichiarazione ai sensi del successivo articolo 13 perché, a fronte di procedimenti volti alla verifica dell'interesse storico-artistico di un bene che appartiene ad un ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro, e che dunque è presunto bene culturale in ragione di tale appartenenza, la motivazione del provvedimento di tutela non deve dar conto della presenza di un interesse particolarmente importante, interesse questo che deve invece caratterizzare la cosa oggetto di dichiarazione di bene culturale che appartiene a privati. In altri termini, perché la verifica dell'articolo 12 d.lgs. n. 42 del 2004 si concluda nel senso della conferma della qualità di bene culturale di una cosa, è sufficiente che si dimostri che questa possieda un interesse culturale ("senza aggettivazioni", come dice la relazione di accompagnamento al Codice), non già quell'interesse qualificato ricavabile dalla locuzione interesse particolarmente importante (articolo, 10, comma 3, lett. a, b e d) o eccezionale interesse (articolo 10, comma 3, lett. c, d-<corsivo>bis</corsivo>,  e).</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, chiamata ad esprimersi in ordine al potere dell’amministrazione di valutare l’interesse culturale dei beni ai fini del vincolo di tutela (paesaggistico, monumentale, archeologico ecc. …), ha avuto modo di affermare che detto potere “<corsivo>è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica; ed è pertanto tendenzialmente insindacabile innanzi dal giudice amministrativo, se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell'applicazione di regole mutuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime</corsivo>” (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 2 marzo 2020, n. 145).</h:div><h:div>Nello stesso senso, ossia della natura discrezionale dell’apprezzamento, anche la giurisprudenza del Consiglio Stato: lo stato di parziale distruzione o di cattiva manutenzione o conservazione di un bene non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), restando rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione preposta all'imposizione e gestione del vincolo la valutazione dell'idoneità delle rimanenze ad esprimere il valore che si intende tutelare (Consiglio Stato, Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3560).</h:div><h:div>4.2. La valutazione che compie l’Autorità in ordine al valore culturale del bene da sottoporre a tutela è, dunque, una valutazione discrezionale, si tratta, in particolare, della discrezionalità tecnica sulla quale è utile fare qualche breve cenno.</h:div><h:div>Dottrina e giurisprudenza hanno da qualche tempo stabilito che con tale concetto s’intende fare riferimento al tipo di valutazione che viene posta in essere dalla pubblica amministrazione quando l’esame di fatti o situazioni deve essere effettuato mediante ricorso a cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. L’amministrazione è chiamata, infatti, molto spesso all’applicazione di regole che non appartengono al diritto, ma che sono proprie di scienze tecniche, quali ad esempio la medicina, la biologia, la fisica, l’ingegneria.</h:div><h:div>Il rapporto tra la norma giuridica e la disciplina scientifica si instaura, normalmente, attraverso un rinvio che la disposizione di legge compie alla norma tecnica e, molto spesso, a concetti giuridici indeterminati. Dall’applicazione della norma scientifica al caso di specie dipende l’adozione di un provvedimento amministrativo che può essere vincolato o discrezionale.</h:div><h:div>In alcuni casi, la valutazione tecnica è suscettibile di un controllo mediante regole scientifiche esatte e non opinabili (la gradazione alcolica di una bevanda o la quantità di stupefacente presente in una sostanza); altre volte, le regole tecniche sono frutto di scienze inesatte e, dunque, in essa emergono valutazioni opinabili (es. valutazione di un bene come bellezza paesistica).</h:div><h:div>Si parla di discrezionalità proprio per indicare che tali giudizi, ancorché compiuti alla stregua di regole della scienza e della tecnica, restano opinabili, ciò in quanto l’applicazione della norma tecnica non determina un risultato univoco, posto che molte discipline tecniche e scientifiche non sono scienze esatte.</h:div><h:div>Occorre chiarire però che l’opinabilità del risultato è cosa diversa sia dalla discrezionalità amministrativa sia dalla scelta che afferisce al merito amministrativo, scelta quest’ultima che non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non nelle ipotesi tassative di giurisdizione di merito previste dall’articolo 134 c.p.a.</h:div><h:div>Originariamente non si distingueva tra discrezionalità amministrativa e tecnica; solo in seguito autorevole dottrina ha chiarito l’ontologica diversità della discrezionalità tecnica da quella amministrativa: quest’ultima implica una decisione che manca nella discrezionalità tecnica che è, invece, accertamento e/o valutazione di un fatto alla stregua di una regola scientifica.</h:div><h:div>La discrezionalità tecnica si riferisce, infatti, al momento conoscitivo ed implica un giudizio e non una scelta, non manifestazione di volontà, che può tuttavia giungere in un momento successivo.</h:div><h:div>Detto ciò, è altresì evidente che la discrezionalità tecnica sia cosa distinta dall’accertamento tecnico, che si riferisce a dati che possono essere acquisiti in modo certo e indubbio (come le misure di un fondo, la gradazione alcoolica di un liquore); in questi casi, si comprende, mancano una valutazione ed un giudizio.</h:div><h:div>Quanto al sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, occorre ricostruirne brevemente lo sviluppo.</h:div><h:div>In origine la discrezionalità tecnica era equiparata al merito e, pertanto, si riteneva insindacabile; ciò rendeva particolarmente difficile la tutela giurisdizionale in tutti quei casi in cui la scelta amministrativa era preceduta da valutazioni tecniche fondate su scienze non esatte; l’impossibilità per il giudice amministrativo di sostituire il proprio giudizio alla valutazione discrezionale aveva l’effetto di comprimere le esigenze di tutela del privato. Questo perché, all’epoca, il giudice amministrativo era considerato “giudice dell’atto” e doveva limitarsi a controllarne la legittimità, senza poter esprimere il giudizio tecnico che la legge assegnava all’Amministrazione.</h:div><h:div>Successivamente, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica venne ammesso entro i limiti del sindacato della discrezionalità amministrativa.</h:div><h:div>Ancora dopo, grazie all’opera della giurisprudenza amministrativa (a partire da Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il sindacato giurisdizionale sugli accertamenti tecnici è stato svolto in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo.</h:div><h:div>Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.</h:div><h:div>A ciò si è aggiunto il profondo mutamento che ha vissuto il processo amministrativo per effetto della l. n. 205/2000 che ha introdotto, tra l’altro, la consulenza tecnica nel processo amministrativo (oggi disciplinata all’art. 63, comma 4, c.p.a.).</h:div><h:div>Con questo tipo di sindacato, il giudice non si avvale solo di massime di esperienza, ma di regole e conoscenze tecniche, appartenenti alla medesima scienza specialistica ed ai modelli professionali applicati dall’Amministrazione nel caso concreto, anche attraverso l’ausilio di un consulente.</h:div><h:div>Ammesso, in linea di principio, questo sindacato, detto intrinseco, si è posto il problema della sua intensità. La dottrina e la giurisprudenza amministrativa hanno così introdotto un’ulteriore distinzione sul tipo di sindacato esercitabile. Da un lato, il sindacato forte che comporta la prevalenza della valutazione tecnica sviluppata nel processo su quella effettuata dall’autorità amministrativa ed è pertanto un sindacato che può arrivare a sostituire la valutazione fatta dall’amministrazione con quella del giudice; dall’altro, il sindacato debole, diretto a censurare solo le valutazioni tecniche che appaiono inattendibili in ragione della violazione delle corrispondenti “regole tecniche”; qui il giudice deve limitarsi alla verifica della corrispondenza della valutazione alle regole tecniche, della completezza dell’istruttoria e della congruenza della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione tecnica a quella effettuata dalla P.A.</h:div><h:div>Com’è noto, l’orientamento maggioritario della giurisprudenza propende per la teoria del sindacato intrinseco debole, in cui il sindacato del giudice amministrativo non è sostitutivo.</h:div><h:div>È tuttavia vero che, più di recente, la contrapposizione tra sindacato forte e sindacato debole è stata superata dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui il controllo giurisdizionale, "<corsivo>al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo</corsivo>" (Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645), senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi "<corsivo>la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato</corsivo>" (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4872).</h:div><h:div>Oggi, in sintesi, posto che il ricorso a criteri di valutazione tecnica, in qualsiasi campo, non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità, il sindacato del giudice amministrativo, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Così, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2442, afferma che “<corsivo>le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo poi che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Passando all’esame del ricorso, le censure si articolano in tre motivi con i quali, sotto diversi profili, si lamenta l’erroneità della valutazione di interesse culturale del bene oggetto di indagine, e si nega, in sostanza, che gli immobili abbiano le caratteristiche di culturalità richieste dall’ordinamento.</h:div><h:div>5.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce “<corsivo>violazione degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 22/1/04 n. 42; eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>”; l’atto impugnato in sostanza sarebbe viziato poiché “<corsivo>si è limitato a dichiarare genericamente un asserito interesse culturale; mentre avrebbe dovuto individuare e dichiarare un interesse correlato ad una o più delle singole</corsivo> <corsivo>categorie specificamente elencate negli artt. 10 e 12 D.Lgs. n. 42/04 (perché sono solo queste che definiscono l'interesse rilevante)” </corsivo>(pag. 6 del ricorso)<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il decreto impugnato è corredato dalla relazione storico-artistica e dall'estratto di mappa con l'individuazione del bene; per il vero, come osservato dal Ministero nella relazione (pagina 5), il giudizio sintetico di “interesse culturale” contenuto nel decreto del 24 agosto 2015, lungi dall'essere generico, è in realtà basato su un’istruttoria che si è tradotta nella relazione della Soprintendenza che costituisce parte integrante del decreto stesso e che viene in parte in esso riportata. </h:div><h:div>L’esame della relazione, infatti, evidenzia un’attenta acquisizione dei dati di fatto e una congrua valutazione che non appare manifestamente illogica, contraddittoria o irrazionale e conseguentemente non emerge illegittimità sotto tale aspetto sindacabile in questa sede.</h:div><h:div>Ad ulteriore conferma della correttezza della valutazione effettuata all’esito dell’istruttoria, osserva il Segretariato regionale per la Liguria, nella nota del 21 marzo 2016, che “<corsivo>la Chiesa merita di essere tutelata per precipue caratteristiche architettoniche puntualmente descritte (ad es.: all'interno dell'edificio religioso, il tetto a falde con struttura in legno a capriate, il soffitto a cassettoni posto sotto l'altare principale, pure in legno; all'esterno, gli elementi decorativi che si rifanno al gusto eclettico ispirato all'architettura romanica e il fronte principale con andamento a capanna). Lo stesso convento, con un bel chiostro e annesso porticato, è l'espressione di una architettura ed una struttura tipica dell'epoca (inizi del XX secolo), ispirata alla semplicità e povertà cappuccina. Per questo motivo, il giudizio tecnico della Soprintendenza è stato che “l’intero complesso costituisce un interessante esempio di compendio religioso risalente agli inizi del XX secolo, nonché importante è testimonianza della presenza dei frati Cappuccini nell'estremo Ponente figure”. Come si può notare, oltre all'aspetto architettonico è stato valutato anche il valore di testimonianza della presenza di un Ordine religioso nella comunità del ponente ligure; Ordine che della semplicità e della umiltà ha fatto valori fondanti e li ha tradotti, volutamente, in un edificio povero “di natura semplicistica senza rilevanti elementi costruttivi di pregio” (vedasi la relazione a proposito del convento), senza che questa ne possa sminuire il valore culturale</corsivo>” (pagina 2 della memoria).</h:div><h:div>5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “<corsivo>violazione degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 22/1/04 n. 42; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>”; sotto altro profilo, parte ricorrente denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato per non avere valutato gli specifici interessi elencati nelle norme, lamentando che la Soprintendenza si sia limitata, con formula di stile, ad asserire apoditticamente che il complesso costituisce "<corsivo>un interessante esempio di compendio religioso risalente agli inizi del XX secolo nonché importante testimonianza della presenza dei Frati Cappuccini nell’estremo ponente ligure</corsivo>".</h:div><h:div>Osserva sul punto il Ministero (pagina 5 della relazione), riportando le conclusioni della Soprintendenza, che “<corsivo>la relazione storico-artistica, prodotta dalla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio della Liguria, ha ampiamente motivato gli elementi che hanno portato alla proposta del riconoscimento dell'interesse culturale. Per quanto attiene il manufatto della chiesa sono stati individuati «gli elementi decorativi [che] si rifanno al gusto eclettico ispirato all'architettura romanica», nonché evidenziato, relativamente al convento, “la natura semplicistica” quale elemento caratterizzante gli edifici conventuali del XX secolo. Si sottolinea, nuovamente, come la valutazione effettuata dalla Soprintendenza abbia riguardato non due semplici e distinti manufatti, bensì un organismo unitario e, come tale, da preservare nella sua interezza</corsivo>”.</h:div><h:div>Il giudizio istruttorio della Soprintendenza e l'accertamento dell'interesse culturale è stato, quindi, l'atto conclusivo dell'iter istruttorio di comprensione e valutazione del bene, basato su criteri già contenuti, in massima parte, nei dati e negli elementi forniti dai Frati Minori Cappuccini e poi tradottosi in un giudizio storico-critico che ha, evidentemente, il carattere della discrezionalità.</h:div><h:div>In merito alle ragioni che giustificano l'apposizione del vincolo, si è osservato che il complesso merita di essere tutelato per precipue caratteristiche architettoniche puntualmente descritte nella relazione storico-artistica, ove, oltre all'aspetto architettonico, è stato valutato anche il valore di testimonianza della presenza di un Ordine religioso “<corsivo>interessante esempio di compendio religioso risalente agli inizi del XX secolo nonché importante testimonianza della presenza dei Frati cappuccini nell’estremo Ponente ligure</corsivo>”.</h:div><h:div>Come già ricordato al paragrafo 4.2., la valutazione tecnica rimessa all’amministrazione competente ha carattere discrezionale, censurabile pertanto solo per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.</h:div><h:div>L’Amministrazione, nel caso in esame, ha dato prova di aver compiuto una verifica dei requisiti richiesti dalla norma ed una valutazione accurata della sussistenza dell'interesse artistico e storico del complesso, della sua consistenza materiale e culturale e non si evidenziano elementi dai quali poter desumere illegittimità nei termini prima indicati.</h:div><h:div>5.3. Con il terzo motivo, si deduce “<corsivo>violazione degli artt. 10 e 12 D.Lgs. 22/1/04 n. 42; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca, travisamento e difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>”. In sintesi, a giudizio della ricorrente, vi sarebbe stata una inadeguata valutazione del convento e della chiesa che, all'interno ed all'esterno, non presenterebbero alcun elemento di pregio, come si legge espressamente nella relazione storico-artistica.</h:div><h:div>Osserva la Sezione che la relazione storico-artistica della Soprintendenza spiega la ragione dell’assenza di elementi rilevanti e di pregio, poiché l’immobile, che oltretutto, si ricorda, appartiene ad un ordine religioso che si ispira a povertà e semplicità, “<corsivo>presenta un’architettura e una struttura tipica dell’epoca, povera e di natura semplicistica</corsivo>”.</h:div><h:div>Si legge sul punto nella relazione ministeriale (pagina 6) - che riporta quanto affermato dal Segretariato regionale per la Liguria - che “<corsivo>se valesse la tesi di parte ricorrente, in breve tempo, verrebbe meno la memoria di tutti i beni (mobili e immobili) degni di nota, riconducibile ad un periodo storico in cui, ad esempio, si sviluppa una determinata tecnologia o una connotata tradizione costruttiva, quale e, nel caso specifico, quella degli Ordini religiosi</corsivo>”.</h:div><h:div>La Sezione, rinviando a quanto già esposto nel paragrafo precedente, osserva che, anche sotto questo aspetto, la verifica tecnica condotta dall’Amministrazione non è affetta da vizi censurabili e, pertanto, il motivo è infondato.</h:div><h:div>6. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Consiglio ritiene che il ricorso vada respinto.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/11/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Cristina Manuppelli</h:div><h:div>Vincenzo Neri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>