<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190101620190921190800747" descrizione="" gruppo="20190101620190921190800747" modifica="11/12/2019 9:52:18 AM" stato="4" tipo="27" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2019" n="01016"/><fascicolo anno="2019" n="02859"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190101620190921190800747.xml</file><wordfile>20190101620190921190800747.docm</wordfile><ricorso NRG="201901016">201901016\201901016.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 1\2019\201901016\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>Vincenzo Neri</firma><data>12/11/2019 09:52:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniele Ravenna</firma><data>23/09/2019 10:54:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 18 settembre 2019</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Presidente FF</h:div><h:div>Saverio Capolupo,	Consigliere</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Aurelio Speziale,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere</h:div><h:div>Da Assegnare Magistrato,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal sig. Rinaldo Stroppa contro il Comune di Borgo Valsugana e nei confronti dei sigg. Enrico Galvan, Luca Bettega, Edoardo Rosso, Mariaelena Segnana e Emanuele Deanesi, avverso il provvedimento n. 16658/18 del 4/6/2018, di revoca della nomina ad assessore comunale;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n. 9916 del 24/6/2019, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Il ricorrente sig. Stroppa impugna con ricorso straordinario, corredato di istanza cautelare, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’allora sindaco di Borgo Valsugana ha revocato la sua nomina ad assessore comunale, nonché la relativa comunicazione al Consiglio comunale. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto.</h:div><h:div>1.	Il provvedimento di revoca impugnato sarebbe privo di qualsiasi motivazione a fronte della mancata esplicitazione in concreto dei fatti, degli atti, dei comportamenti e di ogni altro presupposto legittimante il provvedimento stesso in violazione dell'art. 29 del D.P.Reg. 1/2/2005, n. 3/L, della legge sul procedimento amministrativo (art. 3 legge n. 241/1990), in particolare in violazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 23/1992 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, della medesima l.p. e con l’art. 73 del citato  D.P.Reg. 1/2/2005, n. 3/L.  La materia del conferimento e della revoca degli incarichi assessorili è regolata (<corsivo>ratione temporis</corsivo>) dall'art. 29 del Testo unico dì cui al suddetto  D.P.Reg. 1/2/2005 n. 3/L, rubricato "Attribuzioni del sindaco", il quale prevede (comma 3) che "<corsivo>Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio</corsivo>." La formulazione dell'art. 29 cit. è, altresì, ripresa dall'art. 60 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dì cui alla sopravvenuta legge regionale n. 2/2018, che, in forma pedissequa, statuisce (comma 2) che "<corsivo>Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio</corsivo>." Il legislatore regionale che, per espressa disposizione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, è competente a disciplinare la materia si è, quindi, uniformato alla disciplina statale. Con formulazione simmetrica l'art. 46 del d. lgs. 267/2000, dopo aver previsto (comma 2) che "<corsivo>Il sindaco e il presidente della provincia nominano.... i componenti della giunta	e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione</corsivo>", stabilisce (comma 4) che "<corsivo>Il sindaco e il presidente della provincia  possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio</corsivo>". In conformità alla sopra indicata disciplina legislativa lo statuto del comune di Borgo Valsugana (art. 28, comma 6) prevede che "<corsivo>Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva</corsivo>.” Le indicate previsioni normative confermerebbero, ad avviso del ricorrente, la necessità, già derivante dalla natura di atto amministrativo, che il provvedimento di revoca sia assistito da idonea motivazione, tesa ad esplicitare le circostanze concrete che hanno condotto alla rottura del rapporto fiduciario, in modo da consentire al Consiglio comunale di valutare la scelta rimessa in via esclusiva al sindaco stesso. Del resto, argomenta il ricorrente, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la revoca dell'assessore costituirebbe una tipica figura provvedimentale, come tale assoggettata alla disciplina generale sul procedimento amministrativo e sindacabile in sede giurisdizionale. L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico assessorile troverebbe ulteriore fondamento negli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 4 della legge provinciale, n. 23/1992 in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, della medesima l.p. e 73 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, che impongono la motivazione dì ogni provvedimento amministrativo. La revoca dell'incarico assessorile dovrebbe, quindi, recare l'indicazione dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse o del mutamento della situazione di fatto o della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che ne costituiscono il presupposto. Nel caso di specie il suddetto obbligo motivazionale non può dirsi assolto, non contenendo il provvedimento di revoca impugnato alcun riferimento, neppure <corsivo>per relationem</corsivo>, alle circostanze di fatto che sono alla base del provvedimento stesso. Né in nessun altro atto formale sarebbero state esplicitate le ragioni che hanno condotto al cambiamento di rotta da parte del sindaco, né tantomeno sarebbe dato ricavare la motivazione dalla successiva comunicazione del sindaco al Consiglio comunale nella seduta del 22.06.2018, limitandosi il medesimo a comunicare ai presenti "<corsivo>che il 04.06.2018 ha provveduto a nominare nuovo assessore comunale il sig.  Emanuele Deanesi a seguito della revoca del sig. Rinaldo Stroppa a detta carica, assegnandogli le stesse deleghe del predecessore</corsivo>”. Del pari non sarebbe dato cogliere alcuna motivazione neppure nell'anteriore provvedimento del sindaco del 10/10/2017 contenente la revoca della delega in materia di personale attribuita al ricorrente con atto del 1°/3/2016.</h:div><h:div>2.	Con un secondo motivo di illegittimità il ricorrente deduce, in subordine, la violazione di legge per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 poiché il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento.</h:div><h:div>3.	Con un terzo motivo vengono dedotti i vizi di eccesso di potere (sviamento di potere, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, manifesta abnormità e discriminatorietà del provvedimento di revoca, violazione dei canoni di imparzialità e correttezza, difetto di motivazione). </h:div><h:div>Quanto infine all’istanza cautelare, il ricorrente argomenta che i "<corsivo>danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto</corsivo>" risulterebbero <corsivo>in re ipsa</corsivo>, anche a fronte del discredito arrecato per effetto dell'immotivato provvedimento di revoca impugnato, tenuto, tra l'altro, conto delle ridotte dimensioni del contesto sociale ed amministrativo dell'ente locale di riferimento in cui il ricorrente vive ed opera professionalmente.</h:div><h:div/><h:div>Le persone nei cui confronti il ricorso è stato notificato, che hanno tutti ricoperto o ricoprono l’incarico di membri della Giunta comunale, hanno trasmesso memoria difensiva nella quale premettono di essere del tutto estranee alla formazione dei provvedimenti amministrativi contestati e in ogni caso prive di interesse specifico alla vicenda. Ciò premesso, esprimono l’avviso che il ricorso sia inammissibile poiché non sarebbe stato formalmente convenuto il sindaco dell’epoca, autore materiale del provvedimento impugnato. Nel merito, poi, richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i provvedimenti di nomina e di revoca degli assessori rientrerebbero negli atti di competenza esclusiva sindacale, caratterizzata dalla più ampia discrezionalità di carattere amministrativo e politico, e pertanto non necessiterebbero di alcuna specifica motivazione. In tal senso, del resto, deporrebbero le stesse fonti normative invocate dal ricorrente. Né potrebbe invocarsi l’articolo 7 della legge n. 241/1990, dal momento che la partecipazione al procedimento dell’assessore revocando diverrebbe vana nell’ambito di un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al sindaco.</h:div><h:div/><h:div>Il Ministero, nella relazione con cui chiede il parere di questo Consiglio di Stato, ricordato che il ricorrente, nella memoria di replica, ha sostanzialmente ribadito quanto dedotto nel ricorso principale, esprime l’avviso che il ricorso sia infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo la quale sia la nomina che la revoca degli assessori comunali rientrano nella piena scelta discrezionale del sindaco, con la conseguenza che la revoca, rientrando nell’ambito degli atti di natura politica, non può essere assoggettata alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi e che, in particolare, non occorrono né una specifica motivazione, né una preventiva comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.</h:div><h:div>Questo Consiglio di Stato ha infatti affermato ripetutamente (da ultimo: V, sentenza 19 gennaio 2017 n. 215, che a sua volta richiama  V, 5 dicembre 2012 n. 6228) che “<corsivo>il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore [previsto] dall’art. 46, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore.</corsivo>”. E la sentenza ivi richiamata specifica che “<corsivo>la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca</corsivo>.”</h:div><h:div>In sostanza, dunque, anche il provvedimento sindacale di revoca dell’assessore soggiace all’obbligo generalissimo, posto dall’art. 3 della legge n 241/1990 (con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale) e ripreso dalle fonti proprie dell’autonomia regionale e provinciale citate dal ricorrente, di motivazione. Obbligo che, per le ragioni richiamate sopra e condivise dalla Sezione, può essere adempiuto anche mediante una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore, ciò che tuttavia, nel caso di specie, non è avvenuto.</h:div><h:div>Non può quindi condividersi l’assunto del Ministero circa la natura politica dell’atto di revoca e la conseguente assoluta inesistenza dell’obbligo di motivazione che, a ben vedere, non è affermato neppure dal precedente richiamato dalla relazione ministeriale (<corsivo>recte </corsivo>Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 4970/2013 del 24/12/2013).</h:div><h:div>Va invece dichiarata inammissibile la parte del ricorso che aggredisce la comunicazione del sindaco al Consiglio comunale, non riscontrandosi al riguardo un interesse qualificato del ricorrente. </h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso sia in parte fondato, nei limiti di cui in motivazione, e in parte inammissibile.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE F/F</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Testa</h:div><h:div>Daniele Ravenna</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>