<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190074220190621073636341" descrizione="" gruppo="20190074220190621073636341" modifica="7/1/2019 12:35:58 PM" stato="4" tipo="27" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Ministero dello sviluppo economico" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <gabinetto anno="" n=""/>
            <registro anno="2019" n="00742"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01929"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.C:parere:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo/>
            <idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM/>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20190074220190621073636341.xml</file>
         <wordfile>20190074220190621073636341.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201900742">201900742\201900742.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione C\2019\201900742\</rilascio>
         <tipologia>Parere</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>claudio zucchelli</firma>
            <data>01/07/2019 12:35:58</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>francesco paolo tronca</firma>
            <data>22/06/2019 17:07:00</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>01/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
7            <nuova>7</nuova>
            <ereditata>7</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>PARERE</h:div>
            <h:div>Adunanza di Sezione del 6 giugno 2019</h:div>
            <h:div>Claudio Zucchelli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Saverio Capolupo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Aurelio Speziale,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Francesco Paolo Tronca,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Fabrizio Cafaggi,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <oggetto>
            <h:div>Ministero dello sviluppo economico - Schema di regolamento recante modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto disciplinata dal Capo II <corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo 18 luglio 2005 recante “Codice della nautica da diporto”;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <ricorrenti>
            <h:div>Ministero dello sviluppo economico. </h:div>
         </ricorrenti>
         <resistenti/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <intervenienti/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Vista la nota n. 0011165 in data 17 maggio 2019, con cui il Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo, ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;</h:div>
            <h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;</h:div>
         </visto>
         <esaminato/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Premesso.</h:div>
         <h:div>Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso, per l'acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto interministeriale recante il Regolamento disciplinante le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore da diporto disciplinata dal Capo II <corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”.</h:div>
         <h:div> Lo schema di decreto interministeriale è costituito da 15 articoli.</h:div>
         <h:div>Considerato.</h:div>
         <h:div>Il Ministero richiedente ha allegato la Relazione illustrativa, la Relazione Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e l'Analisi Tecnica Normativa (ATN), nelle quali si rappresenta che:</h:div>
         <h:div>1.) Il “Codice della nautica da diporto”, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in applicazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n.172, ha voluto disciplinare l'attività di mediazione nel contesto della nautica da diporto, istituendo la figura professionale del mediatore del diporto (art. 49-<corsivo>ter</corsivo>). Con l'art. 49 <corsivo>quater</corsivo> il medesimo decreto legislativo ha previsto una delega al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  nonché col Ministro della giustizia, ad adottare un apposito regolamento, disciplinante le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei mediatori del diporto, i programmi dei corsi di formazione e i criteri a cui devono ispirarsi le prove d’esame, oltre ai criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo ove è stata commessa una delle violazioni contemplate dal comma 6 dell'art. 49-<corsivo>quater</corsivo> stesso.</h:div>
         <h:div>2.) La direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n.59 del 2010, il cui art.17 ispira la procedura di inizio dell'attività di mediazione nell'ambito del diporto all'obbligo di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), optando per tale modello procedimentale in luogo di una tradizionale procedura di rilascio di autorizzazione espressa, nello spirito di semplificazione e valorizzazione dell'attività amministrativa.</h:div>
         <h:div>3.) Indubbiamente la previsione del regime SCIA quale modello procedimentale di inizio dell'attività, unita alla previsione del principio che soltanto coloro che sono già iscritti nel registro delle imprese e nel REA possono esercitare l'attività di mediatore nel contesto della nautica da diporto, costituiscono espressioni innovative di quei principi  di interesse generale di semplificazione delle fasi burocratiche e di velocizzazione dell'attività della pubblica amministrazione nonché dei servizi da essa offerti al cittadino, principi che questo Consiglio di Stato ha sempre favorito e fortemente auspicato, nella convinzione che questo possa rivelarsi uno dei percorsi privilegiati dello sviluppo delle attività imprenditoriali, commerciali e sociali in genere del Paese.</h:div>
         <h:div>4.) Non si può, pertanto non apprezzare anche la forma della modulistica immaginata e recata in allegato al decreto a natura regolamentare in argomento. Anche l'articolato non presenta criticità, se si esclude qualche caduta formale nel <corsivo>drafting</corsivo>, facilmente eliminabile o sostituibile. Non si può, infatti, non rilevare che, raccomandando peraltro un'accurata collazione del testo, nel preambolo, al quarto capoverso, l'inciso “in particolare”, relativo al richiamo all'art. 49-<corsivo>ter</corsivo> del Capo II <corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, appare oltremodo pleonastico in un testo normativo, che deve risultare rigorosamente asciutto, non prolisso ed essenziale nella terminologia adoperata. Allo stesso modo, all'inizio del quinto capoverso, si suggerisce di evitare l'aggettivo “successivo” per indicare l'art. 49-<corsivo>quater</corsivo>. In tale ottica questo Consiglio raccomanda una rivisitazione formale di tutto l'articolato, che certamente, in termini di stile, non gode di un'apertura particolarmente elegante a causa dell'elencazione, contenuta nell'articolo 1, delle “definizioni”. Tale scelta, pur comprendendo la logica sistemica che regge il Regolamento, lo rende apparentemente meccanico e artificiale, sottraendogli <corsivo>prima facie</corsivo> quella patina immediata di vera novella ordinamentale nonché il contenuto particolarmente significativo e innovativo. Null'altro viene rinvenuto meritevole di rilievo.</h:div>
      </motivazione>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il parere espresso dalla Sezione è favorevole.</h:div>
      </dispositivo>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="06/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maurizio De Paolis</h:div>
            <h:div>Francesco Paolo Tronca</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
   </Provvedimento>
</GA>
