<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20190063320200709100022501" id="20190063320200709100022501" modello="4" modifica="7/9/2020 2:49:48 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="27" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2019" n="00633"/><fascicolo anno="2020" n="01271"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190063320200709100022501.xml</file><wordfile>20190063320200709100022501.docm</wordfile><ricorso NRG="201900633">201900633\201900633.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 1\2019\201900633\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>mario luigi torsello</firma><data>09/07/2020 14:49:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>mario luigi torsello</firma><data>09/07/2020 14:49:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 8 luglio 2020</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Cafaggi,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Chine',	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell'interno e Prefettura di Treviso-Ufficio territoriale di governo, avverso provvedimento di revoca delle misure di accoglienza;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n. 9.4.2/9.09-Protocollo 0006240 08/04/2019 - A2, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Mario Luigi Torsello;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>Il nominato in oggetto ha impugnato il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Treviso e notificato in data 03.09.2018 — Prot. Uscita n. 0071311 del 30.07.2018.</h:div><h:div>Al riguardo, riferisce l’Amministrazione che l’atto impugnato è stato emesso in applicazione dell'art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 142/2015, vista la comunicazione della Polizia Locale di Treviso — Nucleo di polizia Giudiziaria — del 19 luglio 2018 con cui è stato segnalato il deferimento del ricorrente all'Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza al pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (art. 4, legge n. 110/1975).</h:div><h:div>In particolare, con tale segnalazione - richiamata <corsivo>per relationem</corsivo> nella parte motiva della contestata revoca - la Prefettura di Treviso veniva informata che in data 18 luglio 2018 il suddetto Comando di Polizia Locale era intervenuto, nel corso di un controllo di polizia all'esterno del centro, per sedare un scontro verbale e fisico tra il ricorrente ed un altro suo connazionale e che, in tale circostanza, il nominato in oggetto, dopo aver opposto resistenza agli agenti, veniva da questi bloccato mentre tentava di estrarre dalla tasca un cacciavite con punta a taglio limata della lunghezza totale di 14 cm., poi sottoposto a sequestro penale. Tale comunicazione veniva successivamente confermata dalla Questura di Treviso con nota del 20 luglio 2018 indirizzata alla locale Prefettura.</h:div><h:div>Evidenzia ancora l’Amministrazione che la revoca in oggetto riguarda un cittadino straniero affetto da disturbi comportamentali derivanti dall'abuso di alcool. Risulta infatti che egli abbia manifestato ancora di recente forti alterazioni dello stato d'animo ed atteggiamenti spesso aggressivi, per altro contraddistinti dal totale rifiuto di aderire a percorsi psico-terapeutici esterni al centro di accoglienza presso il quale risulta ancora ospitato.</h:div><h:div>Nel gravame viene dedotta, in primo luogo, la totale assenza di preventiva istruttoria, di motivazione e dei presupposti legittimanti ex art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015.</h:div><h:div>Inoltre sussisterebbe la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, sulla scorta del rilievo secondo il quale la Prefettura di Treviso avrebbe omesso la formale comunicazione di avvio del procedimento nonostante l'insussistenza di particolari ragioni di celerità tali da non consentire di procrastinare la decisione impugnata.</h:div><h:div>Il Ministero ritiene che il ricorso debba essere respinto.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>L’art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prevede che il prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso – per quanto rileva in questa sede – di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto, da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (lett. e).</h:div><h:div>Orbene la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 12 novembre 2019 in C 233/18, ha ritenuto quanto segue: “<corsivo>56 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo la Corte, “<corsivo>gli Stati membri possono, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, imporre, a seconda delle circostanze del caso e fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, della menzionata direttiva, sanzioni che non hanno l’effetto di privare il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza, come la sua collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Analogamente, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 non osta ad una misura di trattenimento del richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva in parola, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 8 a 11 della stessa direttiva</corsivo>”. </h:div><h:div>Alla luce di tale sentenza della Corte di giustizia il Collegio non può che disapplicare, nella fattispecie in esame, la disposizione di cui alla lettera e) dell’articolo 23 del d.lgs. n. 142/2015, con conseguente accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>E’ stato, peraltro, recentemente rilevato che dalla disapplicazione della citata disposizione può conseguire “<corsivo>un vuoto normativo in quanto l’ordinamento non prevede alcuna sanzione ulteriore a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere violazioni gravi delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti; è tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l’interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea</corsivo>.” (TAR Toscana, n. 540/2020; idem, n. 557/2020).</h:div><h:div>Tali considerazioni sono condivise appieno da questa Sezione.</h:div><h:div>Per tale ragione, sussistono i presupposti per dare applicazione all’art. 58 del regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato) secondo cui, quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in qualche parte “<corsivo>oscura, imperfetta od incompleta</corsivo>” – come è evidente, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia - il Consiglio di Stato medesimo ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.</h:div><h:div>Conseguentemente il Collegio ritiene che il Presidente della Sezione debba riferire in merito al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro dell’interno, competente <corsivo>ratione materiae -</corsivo> per l’eventuale assunzione delle iniziative normative - ai quali, unitamente alla relativa comunicazione, verrà trasmessa copia della presente decisione.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE ED ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Carola Cafarelli</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>