<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190058220200925201351099" descrizione="" gruppo="20190058220200925201351099" modifica="11/20/2020 10:38:22 AM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2019" n="00582"/><fascicolo anno="2020" n="01914"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190058220200925201351099.xml</file><wordfile>20190058220200925201351099.docm</wordfile><ricorso NRG="201900582">201900582\201900582.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\437 Gerardo Mastrandrea\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>Gerardo Mastrandrea</firma><data>20/11/2020 06:02:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Carpentieri</firma><data>25/09/2020 20:19:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 23 settembre 2020</h:div><h:div>Gerardo Mastrandrea,	Presidente</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giancarlo Carmelo Pezzuto,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai sigg. Luca Berchicci, Daniela Elide Pesce, Davide Galli, Stefano Spinetti, Mauro Orazi, Paola Iotti, Filippo Camerlenghi, Paolo Masala, Francesca Vanzetta, Mirko Baroni, Lucia Del Curto, Leonardo Lovati, Giorgio Frescura, Mauro Scattolin, Loredana Testini, Gionata Maria Pensieri, Simone Mercurio, Fabio De Donno, Silvia Giuseppina Camagni, Daniela Bonanomi, Simone Biesuz, Stefano Mazzotti, Rachele Orefice, contro la Regione Lombardia e nei confronti del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Lombardia, avverso: - la deliberazione della Giunta regionale n. X/7235 del 17/10/2017, recante l’individuazione delle aree di esercizio dell’accompagnatore di media montagna; - il Capo IV, artt. da 16 a 21, del Regolamento regionale n. 5 del 29/9/2017, di attuazione della legge regionale 1°/10/2014, n. 26, in materia di professioni sportive inerenti alla montagna; - e, ove occorra, per la disapplicazione di talune disposizioni della legge regionale predetta;</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione prot. n. 4630 del 1° aprile 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Visto il parere interlocutorio n. 1916 del 28 giugno 2019;</h:div><h:div>Vista la relazione integrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. prot. 15628 del 27 luglio 2020;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2018 (data di spedizione) i sigg.ri in epigrafe elencati, esercenti la professione di “guida ambientale escursionistica” (di seguito: “GAE”), iscritti alla relativa associazione professionale AIGAE, riconosciuta e vigilata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“<corsivo>Disposizioni in materia di professioni non organizzate</corsivo>”), hanno impugnato, con domanda cautelare, la delibera della giunta regionale della Lombardia n. X/7235 del 17 ottobre 2017, recante l’individuazione delle aree di esercizio dell’accompagnatore di media montagna, nonché il capo IV, artt. da 16 a 21, del regolamento regionale n. 5 del 29 settembre 2017 di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (“<corsivo>Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”</corsivo>), che, all’articolo 10, dedicato alle professioni della montagna, ha subordinato l’esercizio della professione di “accompagnatore di media montagna” (di seguito: “AMM”) al possesso di abilitazione e all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine.</h:div><h:div>2. Hanno esposto i ricorrenti che il regolamento regionale n. 5 del 2017, di attuazione della predetta legge regionale e qui parzialmente impugnato, ha fra l’altro stabilito il profilo professionale dell’AMM e i requisiti per l’iscrizione nel suddetto elenco speciale. La delibera della Giunta regionale n. X/7235 del 17 ottobre 2017, volta a individuare le aree di esercizio della professione di AMM e parimenti impugnata, ha disposto che costituisce area di esercizio di tale professione l’intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono l’uso di tecniche alpinistiche (o l’attraversamento di aree particolarmente  pericolose e cioè “<corsivo>delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi</corsivo>”). Ha poi individuato quali aree di attività di competenza della professione dell’AMM le aree al di sopra della quota altimetrica dei 600 m.s.l.m. e – al di sotto di tale quota - gli itinerari (classificati “E” ed “EE”) oggetto di talune specifiche classificazioni del Club alpino italiano (CAI).</h:div><h:div>3. Riferiscono altresì i ricorrenti che la Regione, con successiva comunicazione (PEC del 12 gennaio 2018), in risposta alla richiesta di chiarimenti del 21 dicembre 2017, avrebbe in sostanza avallato la tesi per cui nelle aree di competenza delle guide alpine e degli AMM, come sopra determinate, le GAE non potrebbero svolgere attività di accompagnamento, sicché, ad avviso dei ricorrenti, i provvedimenti impugnati impedirebbero alle GAE di svolgere la loro professione nelle aree di attività di competenza degli AMM, limitando quasi del tutto la loro attività, in contraddizione con le raccomandazioni della Commissione europea in materia di professioni turistiche e con effetti gravemente anticoncorrenziali. Inoltre, le disposizioni impugnate si porrebbero in dichiarata attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (“<corsivo>Ordinamento della professione della guida alpina</corsivo>”), laddove questa (art. 21 e 22) stabilisce che le Regioni possono prevedere la formazione e l’abilitazione degli AMM, ma obliando che su tale materia è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze nn. 372 del 1989 e 459 del 2005.</h:div><h:div>4. Ciò premesso, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di illegittimità (si riproduce la numerazione del ricorso).</h:div><h:div>I. La delibera di Giunta impugnata avrebbe ampliato illegittimamente il profilo professionale dell’AMM, poiché di fatto avrebbe attribuito a tale figura professionale una esclusiva sulle attività di accompagnamento anche su sentieri che non presentano difficoltà tecniche. Inoltre il procedimento di classificazione dei percorsi, cui la delibera impugnata fa rinvio, non sarebbe oggettivo e imparziale perché affidato al CAI, che ha rapporti di compartecipazione e cointeressenza con il Collegio nazionale delle guide alpine; in sostanza i provvedimenti impugnati avrebbero consentito all’associazione nazionale degli AMM di autodeterminare l’ambito di lavoro dei propri iscritti.</h:div><h:div>II. Alla luce della potestà statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle norme europee sulla liberalizzazione, le Regioni non potrebbero legiferare in materia di tutela della concorrenza. I ricorrenti ha richiamato altresì quanto statuito dall’Autorità garante della concorrenza del mercato in merito al carattere eccezionale dell’imposizione della iscrizione obbligatoria a un collegio professionale. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche perché in contrasto con la sopravvenuta normativa statale in materia di professioni (la già ricordata legge 14 gennaio 2013, n. 4). Lo schema di una professione regionale “facoltativa” posto dalla legge n. 6 del 1989 (tali sarebbero gli AMM) sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione dei servizi e alla concorrenza fra i professionisti di cui alla suddetta legge n. 4 del 2013. Sussisterebbe cioè la prevalente esigenza, costituzionalmente tutelata, di una uniforme regolamentazione delle professioni su tutto il territorio nazionale, anche in funzione di tutela della concorrenza. I ricorrenti hanno richiamato altresì taluni principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di professioni turistiche (Sez. sesta, sent. n. 3859 del 1° agosto 2017).</h:div><h:div>III. Alla luce della citata giurisprudenza costituzionale i ricorrenti invocano quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della legge n. 6 del 1989 e della legge regionale n. 26 del 2014. Argomentano poi sui profili di diversità fra le professioni di GAE e di AMM: la prima sarebbe una professione turistica intellettuale, mentre la seconda sarebbe una professione tecnico-sportiva; i collegi professionali delle guide alpine (ove sono rappresentati gli AMM) sarebbero soggetti alla vigilanza e controllo del ministero (<corsivo>recte</corsivo> dell’Ufficio) dello sport, mentre l’associazione delle GAE è vigilata dal MISE; la GAE e l’AMM sarebbero due professioni distinte ed autonome, che verrebbero esercitate nello stesso ambiente naturale, sì che la previsione e la regolamentazione della professione di AMM non potrebbe precludere l’esercizio della professione di GAE. In sintesi, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’accompagnamento in aree pericolose (caratterizzate dall’uso di corda, piccozze e ramponi) sarebbe riservato alle guide alpine, mentre l’accompagnamento lungo percorsi escursionistici potrebbe essere svolto sia dalle GAE che dagli AMM.</h:div><h:div>5. Secondo ulteriore prospettazione dei ricorrenti, sarebbero violati gli artt. 33, comma 5, 120, comma 1, 117 e 118 della Costituzione.</h:div><h:div>6. I provvedimenti impugnati non sarebbero adeguatamente motivati, presenterebbero contraddizioni e illogicità di motivazione e sarebbero inidonei al raggiungimento dello scopo enunciato. La motivazione addotta (assicurare la sicurezza e la incolumità dei turisti accompagnati) non sarebbe dimostrata e sarebbe viceversa contraddetta dai dati disponibili circa la sicurezza del servizio di accompagnamento professionale svolto dalle GAE. I ricorrenti segnalano poi il divario nei costi dei corsi di formazione professionale per AMM rispetto a quelli per GAE e lamentano che i provvedimenti impugnati impediscano ad almeno 150 professionisti di continuare a esercitare la loro attività. </h:div><h:div>7. Tutti gli atti applicativi della legislazione sull’AMM sarebbero viziati per l’impossibilità di definire il limite operativo della professione, dal momento che nell’ordinamento giuridico italiano sarebbe venuta meno una definizione di “montagna”, come rilevato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 459 del 2005. Quindi non potrebbe essere stabilito quale sia l’ambito professionale riservato alla professione di AMM e quali siano le attività vietate alle altre figure professionali. Allo stato non esisterebbero norme statali per dettare le regole di conseguimento della abilitazione professionale per gli AMM.</h:div><h:div>8. I provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi perché l’organizzazione e l’effettuazione degli esami non potrebbero essere affidate al Collegio delle guide alpine, in violazione dell’articolo 18 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (“<corsivo>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”</corsivo>), laddove afferma il divieto di partecipazione di operatori concorrenti al rilascio di titoli autorizzatori.</h:div><h:div>9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport ha richiamato le argomentazioni della regione Lombardia e del Collegio regionale delle guide alpine, che dichiara di condividere. Ha sostenuto che la Regione si è limitata a definire le zone e le aree di operatività dell’AMM, senza introdurre divieti per altre professioni, tenuto conto che i limiti e le regole di coesistenza di diverse professioni in ambiti medesimi di operatività sono sanciti da fonti statali. Inoltre la Corte costituzionale ha affermato la riserva allo Stato sia dell’individuazione delle diverse figure professionali, sia la disciplina inerente alla formazione, sia l’istituzione di nuovi albi. Si ricorda poi che il Dipartimento per le politiche europee ha condotto un esame di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, che il Piano nazionale di riforma delle professioni è stato notificato alla Commissione europea nell’aprile 2016 e che la figura dell’AMM è stata ricondotta nell’orbita della professione di guida alpina. La Regione ha adempiuto all’obbligo di sentire il Collegio regionale e ha motivato le ragioni della propria scelta evidenziando la necessità di definire le aree di attività dell’AMM in funzione delle particolari caratteristiche dell’ambiente montano. Per la Regione, anche i sentieri classificati come “E” presentano i pericoli tipici della progressione montana e attengono ad attività che non sono meramente ascrivibili all’area turistico-ricreativa. Circa il prospettato conflitto di interessi fra CAI e Collegio regionale delle guide alpine, la Regione ha osservato che il CAI è ente pubblico non economico, cui la legge (26 gennaio 1963, n. 91, “<corsivo>Riordinamento del Club alpino italiano”</corsivo>) ha conferito specifiche attribuzioni.</h:div><h:div>10. Con parere interlocutorio n. 1916 del 28 giugno 2019 la Sezione ha respinto la domanda cautelare ed ha chiesto una relazione integrativa del DAGL “<corsivo>nella quale argomenti puntualmente su ciascuno dei profili prospettati nel ricorso e sopra riassunti</corsivo>”, atteso che “<corsivo>le questioni prospettate investono una molteplicità di materie, profili, interessi e valori, alla cui cura sono preposte più articolazioni dell’organizzazione di Governo: sport, turismo, disciplina delle professioni regolamentate e non, libertà economica, tutela della concorrenza e del mercato, rispetto della normativa di matrice europea, attribuzioni dello Stato e delle Regioni</corsivo>”.</h:div><h:div>11. La Presidenza del Consiglio ha adempiuto con la relazione n. prot. 15628 del 27 luglio 2020, nella quale dopo un’esaustiva illustrazione del complesso quadro giuridico di riferimento, ha concluso nel senso dell’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente all’inclusione nell’ambito di pertinenza degli AMM (con conseguente esclusione delle GAE ricorrenti) anche dei sentieri classificati come "E", che - per definizione - sarebbero sentieri privi di difficoltà tecniche, specie se sotto la quota altimetrica dei 600 metri, con rigetto di ogni altra censura.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>1. Il ricorso è solo in parte fondato e può dunque essere accolto, ma solo nei limiti qui di seguito specificati.</h:div><h:div>2. L’attività di guida ambientale escursionistica (GAE) si colloca nell’ambito delle “professioni non organizzate” (in ordini o collegi) di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (<corsivo>Disposizioni in materia di professioni non organizzate</corsivo>), la cui disciplina mira esclusivamente a migliorare su base volontaria gli standard professionali attraverso l’associazionismo libero, ma esclude che gli esercenti tali professioni non organizzate possano costituirsi in ordini o collegi e che possano subordinare la libertà di prestazione dell’attività a previe iscrizioni in elenchi, all’iscrizione all’associazione professionale o alla previa acquisizione di particolari titoli formativi o professionali, essendo loro consentito esclusivamente di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondale su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.</h:div><h:div>3. L’attività di accompagnatore di media montagna (AMM), invece, si colloca all’interno del diverso campo delle professioni regolamentate, disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in base al quale (art. 3 della direttiva europea) per «professione regolamentata» si intende “<corsivo>l’attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali</corsivo>”. Più in particolare, l’AMM si colloca nell’ambito della professione organizzata di guida alpina, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (<corsivo>Ordinamento della professione di guida alpina</corsivo>), ponendosi come un sottotipo della “guida alpina” previsto espressamente dall’art. 21 della citata legge n. 6 del 1989, in base al quale “1. <corsivo>Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.</corsivo> 2. <corsivo>L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso</corsivo>”. L’art. 22 della medesima legge sulle guide alpine stabilisce, inoltre, che “1. <corsivo>Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.</corsivo> 2. <corsivo>L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione. </corsivo>3. <corsivo>L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.</corsivo> 4. <corsivo>L'iscrizione nell'elenco speciale è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5</corsivo>”. Come evidenzia bene la relazione integrativa della Presidenza del Consiglio, “<corsivo>La normativa statale, quindi, nel demandare alle Regioni la facoltà di prevedere la formazione e l'abilitazione degli AMM, va ad incasellarne l'attività nel più ampio quadro delle competenze delle guide alpine di cui al citato art. 2, comma 1, della legge 6/1989, tanto che quello degli AMM viene a costituire un sorta di sottoinsieme (eventuale) caratterizzato da minore grado di difficoltà tecnica (mancato svolgimento in zone rocciose, su ghiacciai e su terreni innevati o che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi), arricchito dall'attività complementare di illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell'ambiente montano percorso</corsivo>”. Rammenta, inoltre, la Presidenza che “<corsivo>solo alcune regioni hanno esercitato detta facoltà; tra queste la regione Lombardia i cui provvedimenti sono oggetto del presente ricorso. Altre regioni, invece, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di turismo, hanno istituito la figura delle Guide ambientali escursionistiche (GAE), per la quale manca una legge statale che ne preveda l'istituzione tale da renderla, al pari degli AMM, una figura professionale regolamentata</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Si è posto, dunque, un problema di delimitazione dei rispettivi ambiti di operatività delle due figure professionali in esame, posto che – come chiarito – l’area di attività propria degli AMM, in quanto professione regolamentata, è riservata a tali soggetti, poiché resta subordinata al possesso dell’apposita qualifica professionale, mentre l’area di attività della GAE è libera, rispondendo, l’associazionismo volontario delle professioni non regolamentate, a mere esigenze di miglioramento degli standard professionali, nonché di formazione e assistenza reciproca proprie della libertà di associazione dei privati, ma non potendo creare in alcun modo una “riserva” di attività professionale ai soli soggetti iscritti. Come osservato dalla Presidenza, inoltre, “<corsivo>Il fiorire a livello regionale delle GAE, non disciplinate a livello di principio dal legislatore statale, ha posto, nel tempo, alcuni problemi circa l'esatta determinazione dei rispettivi ambiti, rispetto a professioni</corsivo>”. Sono, in particolare, emersi problemi interpretativi e applicativi sia sul versante del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sia sul versante della valutazione di proporzionalità delle restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla concorrenza derivanti dalle previsioni della legge sulle guide alpine nella parte in cui autorizza la riserva di ampi campi di attività professionale alla figura degli AMM.</h:div><h:div>5. È dunque intervenuta <corsivo>in subiecta materia</corsivo> la Corte costituzionale, dapprima con la sentenza 6 luglio 1989, n. 372 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quinto e settimo dell’art. 22 della legge n. 6 del 1989, che prevedevano la subordinazione dell’abilitazione tecnica per l’attività di AMM alla frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, secondo programmi e con le modalità di svolgimento stabiliti dal collegio regionale delle guide, d'intesa con la regione), quindi con la sentenza 23 dicembre 2005, n. 459 (che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 - <corsivo>Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento</corsivo>, sollevata dal Tar Emilia Romagna per violazione dell’art. 117 della Costituzione, limitatamente all’inciso “<corsivo>ambienti montani</corsivo>”, sul rilievo che la previsione regionale, consentendo alla “guida ambientale escursionistica” di esercitare la propria attività professionale anche in “ambienti montani”, si sarebbe posta in contrasto con la norma statale di cui alla legge n. 6 del 1989, che riserverebbe l’attività professionale di accompagnamento in montagna alle guide alpine e agli “accompagnatori di media montagna”, di cui, rispettivamente, agli artt. 2, 3 e 21 della citata legge n. 6 del 1989). </h:div><h:div>5.1. Di particolare rilievo, ai fini della decisione del presente affare, risulta la seconda delle due sentenze della Consulta sopra richiamate, la n. 459 del 2005, che ha esaminato proprio il profilo della possibile convivenza delle due figure professionali, sia quanto alla delimitazione dei rispettivi ambiti di svolgimento dell’attività, sia quanto al rapporto tra la legislazione statale in tema di concorrenza e quella regionale concorrente in tema di definizione e disciplina delle attività professionali nell’ambito turistico e di formazione professionale, nonché con riguardo ai limiti pro-concorrenziali che comunque perimetrano la stessa potestà legislativa statale di introdurre nuove professioni regolamentate riservatarie di ambiti di attività professionale (essendo, invece, la prima sentenza citata, la n. 372 del 1989, riferita più specificamente al solo profilo della lesione delle competenze regionali in materia di istruzione artigiana e professionale, per quel che attiene all’affidamento dell'organizzazione dei corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento, agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide, con esclusione della presenza regionale, o con limitazione del ruolo regionale alla sola vigilanza o, al massimo, all'intesa con gli stessi collegi).</h:div><h:div>5.2. Con riguardo in particolare al tema della “<corsivo>determinazione dell’ampiezza delle attività professionali che la specifica normativa di cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989 e riferita alle guide alpine riserva a tale figura; attività che, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure professionali operanti nell’ambito turistico</corsivo>”, la Corte ha ritenuto correttamente di dover operare un puntuale “regolamento dei confini” per distinguere le due professioni poste in concorrenza tra loro (quella, regolamentata ed esclusiva, degli AMM e quella, non regolamentata e libera, delle GAE). Il criterio individuato (del tutto condivisibilmente) dal Giudice delle leggi, che deve fungere logicamente anche da limite alla riserva esclusiva in favore degli AMM e dunque da criterio di legittimità degli atti amministrativi, quali quelli in questa sede impugnati, che intendano stabilire e specificare i rispettivi ambiti di esplicazione dell’attività professionale, è il seguente: “<corsivo>ciò che distingue effettivamente tale figura professionale</corsivo> (quella degli AMM – n.d.r.) <corsivo>è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge)</corsivo>”; mentre, invece, a giudizio della Corte, la figura della “guida-ambientale escursionistica” avrebbe “<corsivo>un profilo professionale alquanto differenziato dall’“accompagnatore di media montagna”, perché essenzialmente finalizzata ad illustrare “gli aspetti ambientali e naturalistici” dei diversi territori (montani, collinari, di pianura ed acquatici) e con esplicita esclusione “di percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività, ed in ogni caso di quelli che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con utilizzo di corda, piccozza e ramponi</corsivo>” (da cui la conclusiva conseguenza per cui “<corsivo>Dal momento che quindi non si erode l’area della figura professionale della guida alpina, ma si opera nell’area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente si rivela priva di fondamento</corsivo>”).</h:div><h:div>6. In base all’esaminata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, sono, da un lato, superabili i dubbi, prospettati in ricorso, circa la legittimità costituzionale dell’art. 21 della legge n. 6 del 1989 (che restringe l’ambito di libera prestazione di servizi per talune attività di accompagnamento turistico, quelle, per l’appunto, di media montagna), ed è stabilito (dall’altro lato) un criterio ermeneutico certo e chiaro per eseguire il test di proporzionalità su tale restrizione (consentita, sì, al legislatore nazionale, ma solo in presenza di motivi imperativi di interesse generale, con motivazioni adeguate e proporzionate alle preminenti esigenze di interesse pubblico da salvaguardare).</h:div><h:div>7. Alla stregua delle ora ricostruite coordinate interpretative deve quindi esaminarsi la disciplina introdotta dalla Regione Lombardia e qui oggetto di contestazione.</h:div><h:div>7.1. La Regione Lombardia è tra le regioni che hanno inteso dare attuazione all’art. 21 della legge nazionale n. 6 del 1989 sulle guide alpine introducendo la disciplina della figura professionale dell’accompagnatore di media montagna. Con la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (<corsivo>Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e [sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna</corsivo>), art. 10, ha previsto che “<corsivo>L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine</corsivo>”, con conseguente divieto dell’esercizio nel territorio regionale della professione di accompagnatore di media montagna senza essere iscritto nel predetto elenco speciale (divieto sanzionato - art. 15 - con la sanzione da 1.500 a 3.000 euro). La legge regionale prevede altresì (art. 11) che l’abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente competente.</h:div><h:div>7.2. Il regolamento attuativo n. 5 del 29 settembre 2017 (<corsivo>Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna</corsivo>) disciplina (artt. 16 ss.) i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli accompagnatori di media montagna e l'organizzazione dei corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione e demanda a una deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, la definizione delle zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento (ossia gli ambiti spaziali e geografici riservati agli AMM). </h:div><h:div>7.3. A ciò ha provveduto la delibera della giunta regionale n. X/7235 del 17 ottobre 2017, qui impugnata, che ha individualo le aree di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna, in corrispondenza dell’intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o di qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico, indicando, inoltre, quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna: a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare; b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà “E” (<corsivo>Sentiero escursionistico</corsivo>) ed “EE” (<corsivo>Sentiero per escursionisti esperti</corsivo>) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale n. 3 del 2017.</h:div><h:div>8. I ricorrenti hanno criticamente sostenuto, in estrema sintesi: che la delibera di giunta impugnata avrebbe ampliato illegittimamente il profilo professionale dell’AMM, poiché di fatto avrebbe attribuito a tale figura professionale una esclusiva sulle attività di accompagnamento anche su sentieri che non presentano difficoltà tecniche; che il procedimento di classificazione dei percorsi, cui la delibera impugnata fa rinvio, non sarebbe oggettivo e imparziale perché affidato al CAI; che alla luce della potestà statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle norme europee sulla liberalizzazione, le Regioni non potrebbero legiferare in materia di tutela della concorrenza; che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche perché in contrasto con la sopravvenuta normativa statale in materia di professioni (la legge 14 gennaio 2013, n. 4); che la previsione di una professione regionale “facoltativa” posto dalla legge n. 6 del 1989 (tali sarebbero gli AMM) sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione dei servizi e alla concorrenza fra i professionisti di cui alla suddetta legge n. 4 del 2013 e in contrasto con la prevalente esigenza, costituzionalmente tutelata, di una uniforme regolamentazione delle professioni su tutto il territorio nazionale, anche in funzione di tutela della concorrenza (l’ambito applicativo delle leggi nazionale e regionale sugli AMM dovrebbe pertanto essere limitato in base a una interpretazione costituzionalmente); che i GAE e gli AMM sarebbero due professioni distinte ed autonome, che verrebbero esercitate nello stesso ambiente naturale, sì che la previsione e la regolamentazione della professione di AMM non potrebbe precludere l’esercizio della professione di GAE; che sarebbero violati gli artt. 33, comma 5, 120, comma 1, 117 e 118 della Costituzione; che i provvedimenti impugnati non sarebbero adeguatamente motivati, presenterebbero contraddizioni e illogicità di motivazione e sarebbero inidonei al raggiungimento dello scopo enunciato; che la motivazione addotta (assicurare la sicurezza e la incolumità dei turisti accompagnati) non sarebbe dimostrata e sarebbe viceversa contraddetta dai dati disponibili circa la sicurezza del servizio di accompagnamento professionale svolto dalle GAE; che vi sarebbe un eccessivo divario nei costi dei corsi di formazione professionale per AMM rispetto a quelli per GAE; che i provvedimenti impugnati impedirebbero ad almeno 150 professionisti di continuare a esercitare la loro attività; che tutti gli atti applicativi della legislazione sull’AMM sarebbero viziati per l’impossibilità di definire il limite operativo della professione, dal momento che nell’ordinamento giuridico italiano sarebbe venuta meno una definizione di “montagna”, come rilevato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 459 del 2005; che i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi perché l’organizzazione e l’effettuazione degli esami non potrebbero essere affidate al Collegio delle guide alpine, in violazione dell’articolo 18 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (“<corsivo>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</corsivo>”), laddove afferma il divieto di partecipazione di operatori concorrenti al rilascio di titoli autorizzatori.</h:div><h:div>9. Alla luce della citata pronuncia della Consulta n. 459 del 2005, il Collegio giudica condivisibile la prospettazione operata nella relazione integrativa della Presidenza, nel senso della fondatezza delle sole censure (essenzialmente il primo motivo, in parte riproposto con diversa articolazione nei motivi successivi) dirette a contestare la proporzionalità delle limitazioni all’ambito di operatività della professione non regolamentata delle GAE mediante estensione eccessiva dell’ambito riservato alla professione regolamentata degli AMM.</h:div><h:div>10. Non colgono invece nel segno le altre censure proposte in ricorso.</h:div><h:div>10.1. Non è fondata, anzitutto, la tesi di parte ricorrente secondo la quale la norma regionale che impone l’obbligo di iscrizione nell’apposito elenco speciale degli AMM tenuto dal collegio regionale delle guide alpine come condizione per l'esercizio della professione sarebbe in contrasto con i principi ed i trattati dell'UE sulla libera circolazione dei servizi e sulla concorrenza dei professionisti. È noto che, anche nel sistema della direttiva “servizi” 2006/123/CE (così detta Bolkestein), la libera prestazione di servizi tollera limitazioni per motivi imperativi, tra i quali sicuramente rientra l’interesse pubblico preminente della tutela dell’incolumità dei consumatori o degli utenti, che sicuramente giustifica la previsione della professione dell’AMM. Come si è anticipato, la questione rilevante e fondata non è il <corsivo>se</corsivo> la legge (nazionale e regionale) possa prevedere tale professione regolamentata, con le annesse restrizioni alla libera prestazione di servizi, ma solo il <corsivo>modo</corsivo> (e il <corsivo>quanto</corsivo>) in cui essa possa legittimamente operare tale limitazione, secondo il tipico test di proporzionalità all’uopo previsto dalla costante giurisprudenza eurounitaria e interna (tra le tante, cfr. sentenza CGUE 12 settembre 2013, nelle cause C-660/11 e C-8/12 – Biasci, in tema di regime di “doppia autorizzazione” limitativo della libera prestazione di attività collegate ai giochi d’azzardo, nonché la copiosa giurisprudenza nazionale in tema di ordinanze comunali impositive di limiti distanziali o restrittive degli orari apertura delle sale da gioco, su cui cfr., di questa Sezione, parere 15 novembre 2019, n. 2890).</h:div><h:div>10.1.1. A riprova della conformità comunitaria (e dunque della costituzionalità) della norma nazionale e regionale istitutiva della professione di AMM concorre anche la considerazione che, a quel che consta, nessuna contestazione o avvio di procedure di infrazione risulta intervenuto sul versante dei rapporti con la Commissione europea. In proposito, nella relazione conclusiva della Presidenza si informa che in attuazione dell’art. 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che prevede che ciascuno Stato membro conduca uno <corsivo>screening</corsivo> di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente la relativa regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale, è stato adottato il “Piano Nazionale di riforma delle professioni”, predisposto nel 2016 dal Dipartimento delle politiche europee in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, PISFOL (ora INAPP) e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di categoria e trasmesso alla Commissione europea nel febbraio 2016. Tale piano illustra con schede di dettaglio le professioni regolamentate in Italia, fornendo informazioni su obiettivi, requisiti di accesso ed esercizio, riserva di attività, percorso formativo, dando conto anche del punto di vista degli <corsivo>stakeholder</corsivo>, e include le guide alpine di cui alla legge n. 6 del 1989 e, nell'ambito di questa categoria professionale, anche gli AMM e le guide vulcanologiche. Nessun rilievo – riferisce la Presidenza - è stato sollevato contro tale inclusione. Ha aggiunto la relazione dell’Amministrazione riferente che la motivazione del mantenimento della regolamentazione per le suddette professioni (AMM e guide vulcanologiche) è centrata esattamente sulla sussistenza di idonei motivi imperativi di interesse generale di deroga alla libera prestazione di servizi, motivi imperativi consistenti nella protezione dei consumatori (nel citato piano “<corsivo>si legge che "la regolamentazione serve ad avere professionisti qualificati per affrontare consapevolmente i rischi che le attività in luoghi montani ed incontaminati necessariamente comportano. Il professionista deve essere in grado di gestire il rischio e deve avere la capacità di relazionarsi con gli altri</corsivo>”). Tutte queste informazioni e valutazioni pertinenti sulla professione di AMM, che comprendono anche la comunicazione delle leggi regionali emanate in attuazione della legge n. 6 del 1989, precisa la Presidenza, sono state “<corsivo>integralmente validate dalla Commissione europea</corsivo>”.</h:div><h:div>10.2. Non è fondata altresì la censura riferita alla classificazione dei sentieri, siccome affidata al CAI, che non darebbe garanzie di imparzialità. Sul punto il Collegio condivide la replica dell’Amministrazione, che ha posto in evidenza il fatto che il CAI presenta adeguati requisiti di terzietà, trattandosi di un ente pubblico non economico nazionale, previsto e disciplinato dalle leggi n. 91 del 1963 e n. 70 del 1975, con la previsione, tra i suoi compiti istituzionali, di provvedere “<corsivo>al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche</corsivo>”.</h:div><h:div>10.3. Non può poi condividersi la tesi, sottesa al terzo motivo di ricorso, secondo la quale la nuova normativa sulle professioni non regolamentate, di cui alla legge n. 4 del 2013, prevarrebbe sulla legge n. 6 del 1989 sulle guide alpine (e, in particolare, sull’art. 21 della legge n. 6 del 89, che prevede la possibilità per le regioni di istituire la figura degli AMM). Si è già chiarito <corsivo>supra</corsivo> che le due leggi in questione coprono ambiti diversi, riguardando l’una (quella del 2013) le professioni non regolamentate, l’altra, invece, una professione regolamentata, ossia quella di guida alpina e quella di AMM, professioni regolamentate senz’altro ammissibili come tali in ragione dei motivi imperativi di interesse generale ad esse sottese, in conformità con il diritto europeo. È del resto la stessa Corte costituzionale, come si è già ampiamente chiarito, che ha operato un’attenta regolamentazione dei confini tra le due distinte attività professionali, ed ha anche dettato i criteri affinché tali due distinte attività professionali possano fisiologicamente e legittimamente convivere tra loro.</h:div><h:div>10.3.1. La legge regionale della Lombardia, che ha inteso “attivare” la previsione facoltativa contenuta nell’art. 21 della legge nazionale del 1989, si inquadra perfettamente, inoltre, nel riparto di competenze legislative stabilito dall’art. 117 della Costituzione. In proposito si condivide l’osservazione contenuta nella relazione conclusiva della Presidenza, secondo la quale nel caso in esame sarebbe pienamente soddisfatta la riserva alla legislazione statale della individuazione di professioni protette (con i relativi profili e titoli abilitanti) – riserva riaffermata dalla costante giurisprudenza della Consulta (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005, n. 98 del 2013, n. 178 del 2014 e n. 172 del 2018) - posto che la legislazione regionale lombarda si porrebbe in diretta e coerente attuazione di quella statale, il cui art. 21, per l’appunto, faculta le leggi regionali a introdurre e disciplinare quel particolare sottotipo di guida alpina che è costituito dagli AMM.</h:div><h:div>10.4. Neppure accoglibile risulta l’ulteriore prospettazione critica di parte ricorrente secondo la quale l’attuale assetto della disciplina degli AMM, fondandosi sulla previsione di una professione regionale “facoltativa” (tali essendo gli AMM in base all’art. 21 della legge n. 6 del 1989), introdurrebbe un disarmonico squilibrio su base regionale, in contrasto con la prevalente esigenza, costituzionalmente tutelata, di una uniforme regolamentazione delle professioni su tutto il territorio nazionale. La risposta a questa obiezione, come già ripetuto, si rinviene nella motivazione, sopra riportata, della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2005, che ha definito, in sostanza, un regime a ben vedere omogeneo e unitario su tutto il territorio nazionale: nelle regioni che hanno attivato la figura professionale dell’AMM, come sottotipo della guida alpina, ai sensi dell’art. 21 della legge nazionale n. 6 del 1989, sarà riservata a tali figure professionali, con esclusione dei GAE (all’esito del test di proporzionalità della conseguente restrizione della libera prestazione di servizi) - per riportare nuovamente gli esatti termini della pronuncia del Giudice delle leggi - “<corsivo>non già una generica attività di accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell’art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”, nonché dell’art. 1 della legge 27 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”), bensì l’accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti «l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l’art. 2, comma 2, della legge n. 6 del 1989) o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi» (come si esprime l’art. 21, comma 2, della medesima legge)</corsivo>”; nelle regioni nelle quali, invece, la specifica figura professionale di AMM non sia stata introdotta, per il mancato esercizio della potestà legislativa regionale prevista dalla norma nazionale, le suddette attività, ora richiamate (come precisate dalla Corte), resteranno comunque riservate alle guide alpine <corsivo>tout court</corsivo>, in mancanza di AMM, sicché l’ambito di operatività delle GAE risulta a ben vedere omogeneo su tutto il territorio nazionale, sia nelle regioni che hanno gli AMM, sia nelle regioni che non l’hanno introdotto. Sarebbe invero errato ipotizzare che, in mancanza di legge regionale attuativa degli AMM, anche i percorsi propriamente montani, caratterizzati da seria difficoltà, possano essere frequentati dalle GAE, a cui non è chiesta una specifica e adeguata preparazione professionale tale da garantire la sicurezza degli utenti anche in quegli ambiti. Una simile opzione ermeneutica si porrebbe in diretto contrasto, invero, con il testo (vigente) della legge n. 6 del 1989. In tal senso risulta essersi pronunciata anche recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 maggio 2018, n. 564, non appellata, richiamata nella relazione conclusiva della Presidenza), che si è espressa nel senso della possibile coesistenza delle figure professionali di accompagnatore di media montagna e di guida ambientale escursionistica, sulla scia delle più volte richiamate considerazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2005 (nel senso che le GAE possono muoversi in ambito anche montano, ma fermo restando che non possono operare in ambienti che richiedano le particolari capacità tecniche, che costituiscono prerogativa riservata delle guide alpine).</h:div><h:div>10.5. È altresì infondata la censura con la quale i ricorrenti hanno lamentato l’inesistenza di una disciplina adeguata del conseguimento dell'abilitazione professionale per gli AMM. Di contro, l’art. 11 della legge regionale n. 26 del 2014 prevede che la Regione organizzi corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle professioni della montagna, tra cui gli AMM, con la collaborazione del rispettivo collegio, rinviando al regolamento attuativo la definizione delle modalità di organizzazione e la periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, delle modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, delle modalità di svolgimento delle prove di esame, delle modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni (disciplina poi puntualmente introdotta con il regolamento regionale n. 5 del 2017, capo IV, dedicato alla figura professionale degli AMM).</h:div><h:div>10.6. Non ha pregio giuridico anche il motivo diretto a contestare l'organizzazione e l'effettuazione degli esami, affidati al collegio delle guide alpine, inidoneo, a giudizio dei ricorrenti, ad assicurare una sufficiente autonomia e terzietà. In realtà, nel sistema derivante dalla contestata disciplina regionale, risulta che la Regione si avvale della collaborazione del collegio delle guide alpine, ma conservando le funzioni di definizione e di organizzazione dei corsi e degli esami.</h:div><h:div>11. Risulta, invece, fondato il primo motivo di ricorso, ripreso variamente sul piano argomentativo anche in più punti dei successivi motivi di gravame, con il quale, in sostanza, i ricorrenti hanno denunciato la sproporzione, per eccesso, della riserva operata in favore degli AMM di ambiti non giustificati sul piano del test di proporzionalità della deroga limitativa della concorrenza e del mercato. </h:div><h:div>11.1. Come bene evidenziato nella relazione integrativa della Presidenza, “<corsivo>nella scala delle difficoltà escursionistiche del CAI [è] classificato "E" (itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) il sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli. È il tipo di sentiero maggiormente presente sul territorio italiano e più frequentato e rappresenta il 75% degli itinerari dell'intera rete sentieristica organizzata. È invece classificato "EE" (itinerario per escursionisti esperti) il sentiero che si sviluppa in zone impervie con passaggi che richiedono all'escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di base cd un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati - sentiero attrezzato - con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso</corsivo>” (alla stessa stregua il regolamento della Regione Lombardia n. 3 del 2017, attuativo della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (<corsivo>Rete Escursionistiea della Lombardia</corsivo>),<corsivo> REL</corsivo>", nell'allegato 2, richiamandosi alla scala di difficoltà del CAI, ha definito con classifica “E” - sentiero escursionistico - gli “<corsivo>Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati. Si snodano su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni). Possono esservi brevi tratti con neve, facili e non pericolosi in caso di scivolata. Sono escursioni che possono svolgersi su pendii ripidi, anche con brevi tratti esposti; questi sono però protetti e non richiedono l'uso di attrezzatura alpinistica. Questi itinerari richiedono una certa abitudine a camminare in montagna, richiedono un certo senso di orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato. Costituiscono la maggioranza dei percorsi escursionistici che si snodano in montagna</corsivo>”, mentre ha classificato “EE” - sentiero per escursionisti esperti - gli “<corsivo>Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso, con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza l'uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza di escursioni in montagna, fermezza di piede, un buon senso d'orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato</corsivo>”.</h:div><h:div>11.2. Alla luce di questa distinzione, che va posta a raffronto con quanto statuito dal Giudice delle leggi nella più volte citata sentenza n. 459 del 2005, emerge con tutta evidenza che non è né proporzionata, né ragionevole la scelta della Regione Lombardia di riservare agli AMM non solo i percorsi riconducibili ai sentieri classificati “EE” (per i quali le caratteristiche dei terreni montani da percorrere, particolarmente acclivi ed impervi, nonché le relative difficoltà di progressione, ben possono giustificare la riserva in capo agli AMM), ma anche i sentieri classificati come “E” che - per definizione - sono sentieri privi di difficoltà tecniche, specie se sotto la quota altimetrica dei 600 metri. La sproporzione e la irragionevolezza di tale scelta fa venir meno qual motivo imperativo di interesse generale, consistente nella tutela della sicurezza degli utenti, che solo potrebbe giustificare l’esclusione della GAE e la riserva, restrittiva della libera prestazione di servizi e della concorrenza, ai soli AMM.</h:div><h:div>11.3. La scelta in contestazione non risulta, inoltre, neppure sorretta da un’adeguata motivazione. Come rilevato condivisibilmente nella relazione conclusiva dell’Amministrazione riferente, la Giunta regionale si è limitata a richiamare il parere del collegio regionale delle guide alpine, che però a sua volta ha espresso considerazioni sostanzialmente ripetitive della disciplina normativa, che non valgono in alcun modo a sostenere l’estensione della riserva agli AMM anche della sentieristica più semplice classificata “E”, potendo anzi valere, al contrario, a giustificare la riserva dei soli sentieri più impegnativi, in linea con la logica giustificativa della stessa specialità professionale degli AMM. </h:div><h:div>12. In conclusione, il ricorso merita accoglimento limitatamente al motivo di censura da ultimo esaminato, con conseguente annullamento, per difetto di proporzionalità, degli atti impugnati nella parte in cui riservano agli AMM anche la sentieristica classificata “E”.</h:div><h:div>13. Naturalmente, essendo estraneo alla presente sede di giudizio di sola legittimità ogni apprezzamento di merito, riservato alla discrezionalità amministrativa e tecnica dell’Amministrazione, per effetto della presenta pronuncia di accoglimento parziale la Regione Lombardia dovrà motivatamente riesercitare la funzione per ridefinire, all’esito di un procedimento adeguatamente partecipato, anche attraverso il confronto con le categorie interessate, gli ambiti territoriali e i percorsi che possono essere legittimamente riservati agli AMM rispetto a quelli per i quali possa invece essere consentita l’attività delle GAE, e ciò attenendosi ai criteri logico-giuridici enunciati nella presente pronuncia e sulla base di un’adeguata istruttoria, volta a distinguere i diversi percorsi esaminati in base alle loro oggettive caratteristiche e al tipo di impegno richiesto.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei sensi e limiti di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Carola Cafarelli</h:div><h:div>Paolo Carpentieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>