<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20180189120201125113814854" id="20180189120201125113814854" modello="4" modifica="11/30/2020 10:28:06 AM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="27" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2018" n="01891"/><fascicolo anno="2020" n="01959"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180189120201125113814854.xml</file><wordfile>20180189120201125113814854.docm</wordfile><ricorso NRG="201801891">201801891\201801891.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1058 Francesca Quadri\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>Francesca Quadri</firma><data>28/11/2020 06:42:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antimo Prosperi</firma><data>25/11/2020 11:49:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 14 ottobre 2020</h:div><h:div>Francesca Quadri,	Presidente FF</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Tucciarelli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal signor -OMISSIS-, nato a Il Cairo (Egitto) il -OMISSIS-, contro il Ministero dell'Interno, per l’annullamento del provvedimento K10/461034 del 12 aprile 2018, notificatogli il 4 luglio 2018, di diniego della concessione della cittadinanza italiana.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'interno. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota del Presidente della Sezione prot. n. 16937 del 15 novembre 2018;</h:div><h:div>visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 31 luglio 2018 (data di spedizione);</h:div><h:div>visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS-, con il quale la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione;</h:div><h:div>vista la relazione prot. n. K10/461034 dell’8 maggio 2019, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS-, con il quale la Sezione ha disposto ulteriori incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione;</h:div><h:div>vista la nota ministeriale n. 5610 del 15 luglio 2020;</h:div><h:div>visti i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 2 settembre 2020;</h:div><h:div>esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>1. Il ricorrente in data 28 agosto 2014 presentava alla Prefettura di Milano domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.</h:div><h:div>In data 22 novembre 2017 l’Amministrazione comunicava all’interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto dall’istruttoria esperita era emerso che l’istante è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Milano del-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 605 e 110 c.p. (sequestro di persona in concorso).</h:div><h:div>In data 11 dicembre 2017 l’istante presentava proprie deduzioni.</h:div><h:div>Con il provvedimento impugnato del 12 aprile 2018 il Ministro dell’interno ha respinto l’istanza del ricorrente.</h:div><h:div>2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I.) <corsivo>violazione dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91</corsivo>, in quanto l’Amministrazione avrebbe negato la cittadinanza italiana in via automatica in ragione di una sentenza penale di condanna del 2010, riferita ad un episodio occasionale e superato, in assenza di una valutazione complessiva della vicenda personale dell’interessato; </h:div><h:div>II.) <corsivo>eccesso di potere per arbitrarietà, per inesistenza; insufficienza ed erroneità della motivazione</corsivo>;</h:div><h:div>III.) <corsivo>violazione della Direttiva 2000/43/CE; disapplicazione del provvedimento impugnato</corsivo>, in quanto l’interessato non è stato mai ascoltato e l’omessa audizione costituirebbe una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/43/CE;</h:div><h:div>IV.) <corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma1, lett. f), della legge n. 241/1990</corsivo>, perché nel relativo procedimento non è stato sentito il Consiglio di Stato in violazione della norma citata.</h:div><h:div>3. La Sezione, con parere interlocutorio n. -OMISSIS-, ha sollecitato l’Amministrazione a trasmettere la prescritta relazione, procedendo preliminarmente alla comunicazione della stessa al ricorrente con assegnazione di un congruo termine per le eventuali repliche.</h:div><h:div>4. Il Ministero dell’interno, in riscontro al predetto parere interlocutorio, con relazione dell’8 maggio 2019 ha rappresentato quanto segue:</h:div><h:div>- la sentenza di condanna è intervenuta solo quattro anni prima della presentazione dell’istanza di cittadinanza;</h:div><h:div>- con riguardo alla censura relativa al supposto atteggiamento discriminatorio tenuto dall’Amministrazione per l’omessa audizione del ricorrente, il Ministero ha evidenziato che non vi è stata disparità di trattamento rispetto alla prassi generalmente applicata ai procedimenti della specie e che l’interessato ha potuto partecipare al procedimento a seguito della comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in data 22 novembre 2017;</h:div><h:div>- nel corso dell’istruttoria sono emerse irregolarità in materia contributiva, per le quali è stata interpellata l’Agenzia delle entrate che, tuttavia, non ha ancora fornito riscontro.</h:div><h:div>Il Ministero dell’interno ha concluso esprimendo l’avviso che il ricorso sia infondato.</h:div><h:div>5. La Sezione, con ulteriore parere interlocutorio n.-OMISSIS-, ha richiesto all’Amministrazione un aggiornamento del quadro di riferimento volto a verificare, in particolare, l’eventuale reiterazione di ulteriori comportamenti antigiuridici da parte del ricorrente ovvero l’esistenza di altre cause preclusive della concessione della cittadinanza italiana.</h:div><h:div>6. L’Amministrazione, in adempimento al predetto parere interlocutorio, con nota n. 5610 del 15 luglio 2020, ha comunicato che sono stati disposti accertamenti presso la Questura di Milano, dai quali è emerso a carico del ricorrente quanto segue:</h:div><h:div>- un decreto penale emesso in data-OMISSIS-dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, per la violazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;</h:div><h:div>- un procedimento penale pendente per i reati di cui agli artt. 581, 582, 594 c.p. ed agli artt. 612, 110 c.p., con udienza fissata al -OMISSIS-;</h:div><h:div>- una serie di deferimenti all'Autorità giudiziaria di cui non si conosce l'esito e, in particolare: in data -OMISSIS- per art. 186 bis, comma 6, C.d.S.; in data -OMISSIS-per art. 314 c.p.; in data -OMISSIS-, a seguito di querela, per art. 635 c.p.;</h:div><h:div>- è attualmente sospeso per inidoneità l'aggiornamento del permesso di soggiorno di lunga durata per lavoro autonomo;</h:div><h:div>- circa la sussistenza del requisito reddituale, l’Amministrazione ha segnalato una discontinua capacità reddituale e uno scarso rispetto delle ordinarie scadenze fiscali.</h:div><h:div>7. Il ricorrente, con motivi aggiunti in data 2 settembre 2020 avverso la sopra citata “nota provvedimento del 15 luglio 2020”, ha eccepito quanto segue:</h:div><h:div>1. <corsivo>violazione dell’art. 24 Cost.; violazione dell’art. 3 della legge n.241/1990; eccesso di potere per inadeguatezza istruttoria, arbitrarietà, abnormità, contraddittorietà, irrazionalità, carenza ed insufficienza istruttoria</corsivo>, in quanto le nuove ragioni di diniego della cittadinanza sarebbero irrilevanti perché riguardano circostanze antecedenti al diniego di cittadinanza del 12 aprile 2018 del ricorso principale, che sarebbero già state valutate come irrilevanti dalla stessa Amministrazione;</h:div><h:div>2. <corsivo>violazione art. 41 della Carta dei diritti fondamentali U.E.; violazione dell’art.4, comma 3, del Trattato U.E.; violazione dell’art. 1 della legge n.241/1990; eccesso di potere per erroneità, arbitrarietà; carenza ed insufficienza istruttoria</corsivo>, in quanto l’interessato non è stato mai ascoltato personalmente dall’Amministrazione prima del diniego di cittadinanza e prima della “nota provvedimento” del 15 luglio 2020;</h:div><h:div>3. <corsivo>violazione della legge n. 91 del1992; violazione del d.P.R. n. 572/1993 e n. 362/1994.</corsivo></h:div><h:div>8. L’Amministrazione non ha fornito controdeduzioni in ordine ai predetti motivi aggiunti.</h:div><h:div>Considerato.</h:div><h:div>9. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.</h:div><h:div>10. Al riguardo, giova richiamare preliminarmente la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. da ultimo, nei termini di seguito riportati, Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 7036/2020 e Sez. I, n. 2582/2018 dell’8 novembre 2018).</h:div><h:div>In linea di principio, lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons. Stato, Sez. III, 23/11/2018, n. 5638). Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “<corsivo>status illesae dignitatis</corsivo>” (morale e civile) di colui che lo richiede (cfr. Cons. Stato, Sez. I, pareri 20.01.1993, n. 1878/94; 12.04.1995, n. 1834/91; 26.08.1998, n. 1108/96; 03.03.1999, n. 29/99; sez. III, 14/02/2017, n.657; 25/08/2016, n.3696). Si tratta, in sostanza di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, n. 13/11/2018 n. 6374; 27/02/2019, n. 1390).</h:div><h:div>Pertanto l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale; di conseguenza, nel procedimento conseguente alla richiesta di concessione della cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, quali l’assenza di precedenti penali, l’irreprensibilità della condotta, una pur limitata capacità economico e patrimoniale da cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, le condizioni familiari.</h:div><h:div>Discende da quanto sopra, che la valutazione discrezionale attribuita all’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).</h:div><h:div>11. Alla luce delle richiamate coordinate interpretative, non può ritenersi irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall’Amministrazione che ha ritenuto ostativa la sentenza di condanna dell’interessato del Tribunale di Milano del-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 605 e 110 c.p. (sequestro di persona in concorso). </h:div><h:div>Risultano quindi privi di fondamento il primo e il secondo motivo di ricorso perché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’Amministrazione non ha negato la cittadinanza italiana in via automatica in ragione della citata sentenza di condanna per un reato, peraltro, di obbiettiva gravità ma, come risulta dal preambolo del decreto impugnato, anche sulla base degli elementi istruttori forniti dalla Questura di Milano in data 23 marzo 2016 e dalla Prefettura di Milano il 2 maggio 2016; inoltre, risulta che l’Amministrazione ha tenuto conto delle deduzioni prodotte dall’interessato in data 11 dicembre 2017. L’Amministrazione non si è limitata, dunque, ad enunciare i fatti e dedurne in modo automatico l’ostatività alla concessione della cittadinanza, ma ha motivato la propria valutazione negativa ritenendo non condivisibili le osservazioni formulate nel corso del procedimento per l’assenza di nuovi elementi di valutazione.</h:div><h:div>Non sussiste la lamentata violazione<corsivo>
				</corsivo>della direttiva 2000/43/CE perché l’interessato non è stato ascoltato personalmente, in quanto risulta in atti che l’istante, a seguito della comunicazione con nota in data 22 novembre 2017 del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della legge n. 241/1990, ha potuto partecipare attivamente al procedimento presentando le proprie controdeduzioni in data 11 dicembre 2017 che, come sopra rilevato, sono state oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione. Né d’altra parte, per le ragioni evidenziate, sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di sentire personalmente lo straniero che chiede la cittadinanza italiana.</h:div><h:div>Va disattesa anche la censura relativa alla violazione dell’art. 9, comma1, lett. f), della legge n. 241/1990, perché non è stato sentito il Consiglio di Stato; invero, come correttamente rilevato dal Ministero dell’interno, l’art. 17, comma 26, della legge n. 127 del 1997 ha abrogato “ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria”, salvo quanto previsto al comma 25 dello stesso art. 17.</h:div><h:div>12. Con riguardo ai motivi aggiunti proposti dal ricorrente in data 2 settembre 2020 avverso la “nota provvedimento del 15 luglio 2020”, occorre in primo precisare che non si è in presenza di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione recante nuovi ragioni di diniego della cittadinanza, come asserito dal ricorrente, ma di una relazione di aggiornamento della situazione prodotta dal Ministero in adempimento del citato parere interlocutorio n-OMISSIS-. I richiamati contenuti di tale relazione, peraltro, confermano la correttezza della valutazione negativa alla base del diniego della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente. Per il resto, l’interessato si è limitato a ribadire le censure proposte con il ricorso principale.</h:div><h:div>13. In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.</h:div><h:div>14. L’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbita. </h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE F/F</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Cristina Manuppelli</h:div><h:div>Antimo Prosperi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>