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            <fascicolo anno="2018" n="02780"/>
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         <tipologia>Parere</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>claudio zucchelli</firma>
            <data>27/11/2018 16:42:47</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>francesco paolo tronca</firma>
            <data>27/11/2018 15:43:51</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/11/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
7            <nuova>7</nuova>
            <ereditata>7</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
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            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>Sezione Consultiva per gli Atti Normativi</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>PARERE</h:div>
            <h:div>Adunanza di Sezione del 22 novembre 2018</h:div>
            <h:div>Claudio Zucchelli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giancarlo Luttazi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Saverio Capolupo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Daniele Ravenna,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Orsini,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Aurelio Speziale,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Francesco Paolo Tronca,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Roberto Proietti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Fabrizio Cafaggi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Carla Ciuffetti,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <oggetto>
            <h:div>Schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante modifiche al decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, con cui sono determinate le modalità attuative dell’articolo 5, commi 5, 5-<corsivo>bis</corsivo> e 5-<corsivo>ter</corsivo> del decreto legge 12 luglio 2001, n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, in tema di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <ricorrenti>
            <h:div>Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro. </h:div>
         </ricorrenti>
         <resistenti/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <intervenienti/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Vista la relazione n. 170071/8 del 10/10/2016, con cui il Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div>
            <h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;</h:div>
         </visto>
         <esaminato/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Premesso Premesso e considerato.</h:div>
         <h:div>1.) Il Ministero dell’Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame, adottato secondo le previsioni dell’art 17, comma 3, della legge n. 400/1988, che intende sostituire ed abrogare il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, “Regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria”, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 5-ter, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130), secondo cui, con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-<corsivo>bis</corsivo>, comprese quelle relative all’imbarco e allo sbarco delle armi, al porto, al trasporto e all’utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il Comandante della nave.</h:div>
         <h:div>2.) Riferisce l’Amministrazione dell’Interno che il presente schema di decreto, avente natura regolamentare – pur in assenza di un’esplicita qualificazione formale da parte della fonte primaria, che ne autorizza l’adozione – alla stregua dei principi espressi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, si è reso necessario al fine di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 5, comma 4, del decreto legge n. 107 del 2011 dal decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, c.d. “anti-terrorismo” (convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43), recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l’attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”.</h:div>
         <h:div>Tramite la novella da ultimo menzionata, il legislatore nazionale ha inteso escludere la possibilità di imbarco dei Nuclei militari di protezione (N.M.P.) a bordo delle navi citate, consentendo, invece, l’impiego esclusivo di guardie giurate autorizzate ai sensi delle disposizioni del T.U.L.P.S., al fine di adeguare le disposizioni nazionali al mutato scenario internazionale di riferimento, in particolare ai rapporti periodici dell’Organizzazione Marittima Internazionale (I.M.O.).</h:div>
         <h:div>Il previgente regime, di cui alla formulazione originaria del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, affidava, invece, la difesa delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria in via prioritaria a personale militare, previe convenzioni con l’armatoria privata italiana, prevedendo che a bordo potessero essere impiegate, per le predette esigenze, solo in via subordinata e residuale, le guardie giurate in luogo del personale militare. </h:div>
         <h:div>L’ordito normativo di riferimento in materia è rappresentato, inoltre, dalla disciplina in materia di armi, di istituti di vigilanza privata e di guardie particolari giurate contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto n. 635 del 1940; dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione contenuta nel Codice della Navigazione; dalla legge 23 maggio 1980, n. 313, con cui è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare “SOLAS 1974”, nonché dal Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.</h:div>
         <h:div>3.) L’intervento regolamentare del Ministro dell’Interno di concerto, che si inserisce all’interno del summenzionato quadro normativo, si pone, quindi, il precipuo obiettivo di adeguare le vigenti disposizioni al mutato scenario internazionale di riferimento, recependo al contempo alcune istanze provenienti dai settori dell’armatoria e della vigilanza privata. </h:div>
         <h:div>Infatti, il presente schema di decreto interministeriale, oltre a perseguire la predetta finalità di coordinamento con il vigente <corsivo>favor</corsivo> per le modalità di protezione previste dagli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., espresso dal legislatore con la novella del 2015, interviene:</h:div>
         <h:div>a) introducendo i riferimenti alla normativa europea specifica (Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, già citato) ed alla Convenzione internazionale SOLAS 74 per la salvaguardia della vita umana in mare, resa esecutiva in Italia con legge n. 313/1980;</h:div>
         <h:div>b) sui parametri di individuazione delle “High Risk Areas”;</h:div>
         <h:div>c) sulla necessità di corsi di addestramento specifici per gli operatori addetti ai servizi antipirateria;</h:div>
         <h:div>d) sull’ammissione diretta, in via transitoria e in deroga, all’esame di certificazione da parte di personale già operativo fino al 31 dicembre 2018;</h:div>
         <h:div>e) sul richiamo alle disposizioni procedurali diramate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in tema di sicurezza della navigazione (safety) e di sicurezza marittima (security), sempre in relazione alle misure antipirateria;</h:div>
         <h:div>f) fissando il numero minimo di n. 3 operatori guardie giurate impiegabili, come raccomandato dall’I.M.O. (Organizzazione Marittima Internazionale); </h:div>
         <h:div>g) apportando alcuni interventi minimali sul numero di armi, munizioni e relativa registrazione;</h:div>
         <h:div>h) sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione all’imbarco e sbarco delle armi necessarie.</h:div>
         <h:div>4.) Con parere interlocutorio reso nell’adunanza del 20 ottobre 2016, n. 2283, la Sezione, pur non potendo prescindere, ai fini del rilascio del parere definitivo, dall’acquisizione e dall’esame delle relazioni concernenti l’analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e l’analisi di impatto sula regolamentazione (A.I.R.), ha sollecitato l’Amministrazione dell’Interno:</h:div>
         <h:div>- a valutare “se, attesa la portata delle modifiche, non sia il caso di prevedere direttamente, per finalità di chiarezza e comprensibilità, una nuova compiuta disciplina, sostitutiva del precedente decreto”;</h:div>
         <h:div>- ad “acquisire il definitivo concerto formale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (o di chi è autorizzato ad esprimersi per conto del medesimo)”; </h:div>
         <h:div>-  a chiarire meglio i soggetti preposti all’individuazione delle “altre zone definite ad alto rischio”;</h:div>
         <h:div>- a tenere conto dell’imminente scadenza (a suo tempo fissata al 31 dicembre 2016) della deroga prevista dal regime transitorio in relazione all’ammissione diretta all’esame di certificazione, previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto legge 107/2011, per le guardie giurate, già appartenenti alle Forze Armate, impiegate per almeno sei mesi in missioni internazionali con incarichi operativi, e per il quale lo schema proposto pone l’ulteriore requisito dell’impiego per complessivi almeno novanta giorni (indicando un lasso di tempo antecedente non troppo remoto) in specifica attività di servizio antipirateria. </h:div>
         <h:div>5.) Con nota del 30 ottobre 2018, il Ministero dell’Interno ha trasmesso, recependo le indicazioni del parere interlocutorio n. 2283, un nuovo schema di Regolamento, integralmente sostitutivo del decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, n. 266, unitamente alla relazione A.I.R. (analisi di impatto della regolamentazione) ed alla relazione A.T.N. (analisi tecnico-normativa). </h:div>
         <h:div>5.1.) Nella sezione 1, lett. B) della relazione A.I.R. viene specificato che lo schema in oggetto si prefigge, nel breve periodo, il fine di garantire l’immediata disponibilità di un adeguato numero di guardie giurate da destinare ai servizi antipirateria in sostituzione dei Nuclei militari di protezione (N.M.P.), originariamente previsti dal decreto legge n. 107 del 2011, attualmente non più impiegabili, giusto il disposto del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7. </h:div>
         <h:div>Nella medesima ottica occorre leggere la disposizione transitoria contenuta nell’art. 14 del decreto in esame, secondo cui le guardie particolari giurate che, fino al 31 dicembre 2018, sono state impiegate a bordo delle navi in funzioni di pirateria, sono ammesse – in via derogatoria – all’esame previsto dal decreto del Ministro dell’Interno n. 154 del 2009, soltanto previa produzione di una dichiarazione dello stato di servizio dal quale si evinca l’impiego a bordo per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni negli ultimi tre anni. </h:div>
         <h:div>Con tale previsione, oltre a recepire le preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria dell’armatoria e della vigilanza privata, si è inteso, da un lato, valorizzare l’esperienza acquisita dalle guardie che già svolgono tale attività, dall’altro, prevenire il rischio di soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi antipirateria dovute alla non immediata disponibilità di personale certificato.</h:div>
         <h:div>L’obiettivo di lungo e medio periodo perseguito, invece, consiste nel rendere le disposizioni del decreto idonee a seguire la continua evoluzione dello scenario internazionale del fenomeno della pirateria, fornendo una risposta rapida e adeguata ad un fenomeno caratterizzato da un forte dinamismo.</h:div>
         <h:div>Alla predetta esigenza risponde, in via esemplificativa, la disposizione contenuta al Capo II, art. 6, comma 2, lett. a), relativa al numero minimo di guardie necessarie per svolgere i servizi in parola, fissato in n. 3 operatori, in considerazione dell’andamento generale del fenomeno e delle caratteristiche di alcune navi interessate dai servizi in parola.</h:div>
         <h:div>Il decreto si propone, inoltre, di implementare la sicurezza della navigazione, prestando particolare attenzione alle procedure tecnico-amministrative in materia di safety e maritime security stabilite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. </h:div>
         <h:div>5.2.) Nella sezione 1, lett. c) della medesima relazione, viene chiarito che, ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, si farà riferimento ad un diversificato sistema di indicatori. </h:div>
         <h:div>Con riferimento ai dati relativi al regime autorizzatorio in materia, si evidenzia che questi saranno raccolti con periodiche rilevazioni effettuate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della P. S.</h:div>
         <h:div>Il Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina, curerà le elaborazioni statistiche degli attacchi di pirati nelle aree a rischio, con evidenziazione di quelli sventati grazie al dispositivo di sicurezza previsto dal decreto in esame. </h:div>
         <h:div>Al Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, è demandata l’analisi dell’evoluzione del fenomeno, delle metodologie di attacco e delle aree interessate in relazione anche alle determinazioni dell’I.M.O. </h:div>
         <h:div>Per ciò che attiene alla verifica dell’efficacia delle misure introdotte, con particolare riguardo al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio delle autorizzazioni, la formazione delle guardie giurate e la tenuta delle armi sul territorio nazionale, si farà riferimento al numero di controlli che saranno svolti dagli agenti e dagli ufficiali di pubblica sicurezza nonché al numero delle sanzioni che saranno elevate per l’inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto in esame. </h:div>
         <h:div>5.3.) Destinatari dell’intervento regolamentare sono, in primo luogo, gli armatori, che devono garantire la sicurezza del proprio naviglio occupato nella navigazione in acque internazionali a rischio pirateria, e, in secondo luogo, gli istituti di vigilanza privata specializzati nell’erogazione di servizi di sicurezza sussidiaria antipirateria, nonché le guardie giurate impiegate nei predetti servizi, per le quali il regolamento stabilisce requisiti formativi ulteriori rispetto a quelli delle normali guardie giurate addette ai servizi di sicurezza complementare di cui all’art. 256-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. </h:div>
         <h:div>5.4.) Nella sezione 2 della relazione A.I.R., viene inoltre evidenziato che l’intervento regolatorio è stato così definito a seguito dei lavori di un Tavolo tecnico all’uopo costituito in seno all’Amministrazione capofila, cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della P. S., dello Stato Maggiore della Marina e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. </h:div>
         <h:div>E’ stata altresì effettuata la consultazione delle associazioni datoriali del settore della vigilanza privata e dell’armatoria.</h:div>
         <h:div>5.5.) Nella sezione 5, lett. a), l’Amministrazione osserva come l’intervento regolatorio non presenti svantaggi, essendo, all’opposto, diretto ad un contenimento dei costi per l’armatoria e per le aziende di sicurezza che forniscono i servizi in parola, senza per questo abbassare i livelli di qualità e di sicurezza volti a tutelare un rilevante interesse nazionale. </h:div>
         <h:div>La semplificazione delle procedure e la conseguente riduzione dei costi si traduce in una garanzia per le imprese, dal momento che agli istituti di vigilanza sarà possibile ottimizzare i costi del personale riducendo le tariffe praticate, con beneficio degli armatori, che saranno in tal modo incentivati a ricorrere a tali servizi di protezione, con un’evidente ricaduta positiva sulla sicurezza di un settore determinante per l’economia del Paese.</h:div>
         <h:div>5.6.) Nella medesima sezione, alla lett. c), viene rilevato che lo schema di decreto in esame mantiene inalterati gli oneri informativi a carico delle imprese già introdotti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266, che il regolamento abroga e sostituisce, indicati nell’Allegato C al medesimo provvedimento. </h:div>
         <h:div>Il Ministero dell’Interno riferisce che su 579 istituti di vigilanza autorizzati sul territorio nazionale, attualmente solo 6 sono abilitati e, di fatto, svolgono servizi antipirateria. </h:div>
         <h:div>6.) Nella relazione sull’analisi tecnico normativa (A.T.N.) si chiarisce che il provvedimento in esame reca norme di carattere eminentemente regolatorio in una materia che incide fortemente sull’ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto dei forti rischi che la pirateria rappresenta per l’armamento italiano, che è ai primi posti nelle classifiche mondiali per tonnellaggio globale e che rappresenta il 10% dei transiti annui complessivi attraverso la rotta che passa per le aree a rischio pirateria. </h:div>
         <h:div>L’intervento regolamentare viene adottato nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all’art. 117, comma 2, lett. a) e lett. b), risultando pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle autonomie regionali o locali. </h:div>
         <h:div>Viene, inoltre, rilevato che il decreto in esame è in linea con le norme dell’ordinamento comunitario nella materia de qua. </h:div>
         <h:div>Riferisce l’Amministrazione, peraltro, che lo schema in esame non solleva criticità in ordine alla qualità sistematica e redazionale del testo, dal momento che lo schema di decreto non introduce nuove definizioni normative, limitandosi a richiamare quelle già contenute nel decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, e che lo schema medesimo va a sostituire integralmente – come richiesto dal Consiglio di Stato – il decreto interministeriale vigente. </h:div>
         <h:div>7.) Lo schema di decreto consta di 16 articoli, suddivisi in 4 Capi, in luogo dell’unico articolo contenuto nella precedente versione del regolamento trasmessa ai fini dell’acquisizione del parere di questo Consesso. </h:div>
         <h:div>7.1.) Il Capo I, rubricato “Disposizioni generali”, disciplina l’“ambito di applicazione” e le “definizioni” dei termini ricorrenti nell’atto normativo.</h:div>
         <h:div>7.2.) Il Capo II stabilisce le caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi de quibus (art. 3), i requisiti delle guardie giurate (art. 4), le armi utilizzabili (art. 5) e le modalità di svolgimento dei servizi di sicurezza complementare (art. 6). </h:div>
         <h:div>7.3.) Relativamente alla razionalizzazione delle disposizioni concernenti le autorizzazioni in materia di armi, il Capo III del presente schema, sostituendo la disciplina contenuta negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale vigente (d.m. 266/2012), distingue tra le autorizzazioni rilasciabili all’armatore (art. 7 dello schema in esame) e quelle rilasciabili al titolare dell’istituto di vigilanza privata cui viene affidato l’incarico di svolgere i servizi antipirateria (art. 8), definendo, all’art. 9, il procedimento di rilascio delle autorizzazioni stesse. </h:div>
         <h:div>Il medesimo Capo III, inoltre, disciplina la registrazione e la custodia delle armi sul territorio nazionale (art. 10), nonché il trasporto delle stesse quando vengono imbarcate nel territorio nazionale (art. 11), l’imbarco e sbarco delle armi nei porti internazionali (art. 12) e le modalità di custodia ed impiego delle stesse a bordo delle navi (art. 13). </h:div>
         <h:div>Più in dettaglio, l’art. 9, comma 1, disciplina le modalità dell’istanza, rivolta al Prefetto o al Questore in relazione alla tipologia di armi, a svolgere i servizi di protezione del naviglio mercantile da parte dell’armatore o del titolare dell’istituto di vigilanza privata.</h:div>
         <h:div>L’art. 9, comma 2, disciplina gli obblighi di comunicazione riguardanti l’inizio del servizio, i porti di imbarco e sbarco e la dichiarazione di conformità della nave da inoltrare al Questore e al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, quale Autorità competente ad attuare e controllare l’applicazione delle misure di sicurezza marittima.</h:div>
         <h:div>Al fine di semplificare le procedure sul territorio nazionale, l’art. 9, comma 2, rimanda a due modelli, contenuti negli Allegati A e B, da utilizzarsi, rispettivamente, per la richiesta di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2. </h:div>
         <h:div>Nella medesima ottica di semplificazione, lo stesso comma 2 prevede che gli obblighi di comunicazione vengano assolti, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 48 ore prima dell’imbarco.</h:div>
         <h:div>Per Prefetto e Questore si intendono quelli territorialmente competenti in relazione alla provincia ove ha sede la società di armamento ovvero l’istituto di vigilanza privata.</h:div>
         <h:div>Con riguardo all’imbarco e allo sbarco delle armi in porti internazionali, l’art. 12, comma 1, prevede che le autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 8 possano permettere anche l’imbarco e lo sbarco delle armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria.</h:div>
         <h:div>L’art. 12, comma 3, definisce le comunicazioni che il Comandante della nave o l’armatore sono tenuti a dare in base alle disposizioni normative degli Stati in materia di porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e alla disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave. </h:div>
         <h:div>Nello specifico, lo stesso comma 3 dispone che deve essere inviata una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia di armi imbarcate, nonché alla rotta programmata, alle Autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne il naviglio mercantile programmi di transitare.</h:div>
         <h:div>Riguardo agli oneri di comunicazione alle Autorità nazionali, l’art. 12, comma 4, prevede che il Comandante ovvero l’armatore siano altresì tenuti a comunicare al Comando in Capo della Squadra navale dello Stato Maggiore della Difesa (CINCNAV), all’Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento presso Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (UAMA), nonché all’Autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, al fine di consentire un’effettiva conoscenza del traffico nazionale nell’area:</h:div>
         <h:div>-	i movimenti della nave, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta;</h:div>
         <h:div>-	il numero delle guardie giurate imbarcate ed il numero delle armi.</h:div>
         <h:div>Il medesimo art. 12, comma 5, stabilisce che di tali comunicazioni, unitamente alle autorizzazioni ed ai permessi ottenuti, deve essere data evidenza nei libri di bordo. </h:div>
         <h:div>L’art. 13, rubricato “Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile”, fissa le regole per la custodia delle armi e delle munizioni a bordo delle navi. </h:div>
         <h:div>7.4.) Il Capo IV reca le disposizioni transitorie (art. 14), gli oneri informativi introdotti (art. 15), la clausola di invarianza finanziaria e l’abrogazione della vigente disciplina in materia di antipirateria (art. 16).</h:div>
         <h:div>8.) La Sezione esprime un giudizio sostanzialmente positivo sullo schema di regolamento proposto, sottoponendo comunque all’attenzione dell’Amministrazione le seguenti osservazioni affinché le possa prendere in considerazione nella stesura del testo definitivo del regolamento medesimo. </h:div>
         <h:div>8.1.) In riferimento alle osservazioni sollevate in sede di concerto formale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si rileva che il nuovo testo, all’art. 13, ha provveduto a specificare che le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave “nei locali di cui all’art. 4 del decreto dirigenziale n. 307, in data 25 marzo 2015, del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”. </h:div>
         <h:div>Sotto questo profilo, si invita l’Amministrazione richiedente ad acquisire, prima dell’emanazione del decreto, il definitivo concerto formale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</h:div>
         <h:div>8.2.) Relativamente alla scadenza della deroga prevista dal regime transitorio in relazione all’ammissione diretta all’esame di certificazione, previsto dall’art. 5, comma 5, del decreto legge n. 107/2011, si rileva che l’art. 1, comma 1122, lett. c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di stabilità 2018”), ha fissato la predetta scadenza al 31 dicembre 2018, modificando l’art. 5, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto legge n. 107/2011. </h:div>
         <h:div>8.3.) In relazione all’uso delle armi da parte del personale preposto allo svolgimento dei servizi in parola, la Sezione ritiene più coerente con l’impianto normativo di riferimento non limitare il richiamo ai “soli casi di cui all’art. 52 del codice penale”. Si ritiene, infatti, che la fonte regolamentare non possa restringere il campo di applicazione di norme di rango primario recanti cause di giustificazione.</h:div>
         <h:div>Peraltro, lo stesso art. 5-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legge n. 107 del 2011 si limita a disporre che le guardie giurate possono “utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.</h:div>
         <h:div>Si suggerisce, pertanto, l’utilizzo della seguente espressione: “L’uso delle armi è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia”.  </h:div>
         <h:div>8.4.) Si raccomanda, in conclusione, sotto il profilo della tecnica redazionale dell’intero schema, di operare una complessiva verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) e ciò anche per l’eliminazione di refusi.</h:div>
         <h:div>A mero titolo esemplificativo:</h:div>
         <h:div>- agli artt. 1 e 2 dello schema, si suggerisce la correzione del riferimento al “D.L. 28 febbraio 2015” con l’indicazione del “decreto legge 15 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43”;</h:div>
         <h:div>- all’art. 2, comma 1, lett. n), si suggerisce l’aggiunta, dopo la locuzione “decreto legge”, degli estremi del provvedimento richiamato;</h:div>
         <h:div>- all’art. 6, comma 2, lett. c), dopo “ai sensi del decreto dirigenziale n. 307” si suggerisce la sostituzione della locuzione “in data” con “del”;</h:div>
         <h:div>- all’art. 8, comma 1, si raccomanda la soppressione del refuso consistente nella duplicazione della locuzione “della licenza”;</h:div>
         <h:div>- all’art. 13, comma 1, dopo “ai sensi del decreto dirigenziale n. 307” si suggerisce la sostituzione della locuzione “in data” con “del”;</h:div>
         <h:div>- all’art. 16, comma 2, dopo “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 266” si suggerisce la sostituzione della locuzione “in data” con “del”.</h:div>
      </motivazione>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione, con le osservazioni riportate.</h:div>
      </dispositivo>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="22/11/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maurizio De Paolis</h:div>
            <h:div>Francesco Paolo Tronca</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
   </Provvedimento>
</GA>
