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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20100078020100330122806908" descrizione="Annullamento straordinario ex art. 138 TUEL" gruppo="20100078020100330122806908" modifica="13/04/2010 9.30.27" stato="4" tipo="27" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2010" n="00780"/><fascicolo anno="2010" n="01588"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn></descrittori><file>20100078020100330122806908.xml</file><wordfile>20100078020100330122806908.doc</wordfile><ricorso NRG="201000780">201000780\201000780.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 1\2010\201000780\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Severini</firma><data>13/04/2010 9.30.30</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Minicone</firma><data>30/03/2010 12.48.22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/04/2010</dataPubblicazione><classificazione>13<nuova>13</nuova><ereditata>13</ereditata></classificazione><riferimento id="R20100330122805664" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>267</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2000</anno><articolo>138</articolo><segnalibro/></riferimento></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 24 marzo 2010</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Consigliere</h:div><h:div>Giampaolo Falciai,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni de Cesare,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Minicone,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco D'Ottavi,	Consigliere</h:div><h:div>Carmelo Pellicano',	Consigliere</h:div><h:div>Elio Toscano,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Modifica Statuto Comune di Caulonia  - Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 29 giugno 2009 - Elettorato attivo e passivo elezioni comunali - Annullamento straordinario ex art. 138 d.lgs. n. 267 del 2000. </h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la relazione n. 2480 del 16 febbraio 2010 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Minicone;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>PREMESSO </h:div><h:div>Il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della norma dello Statuto del Comune di Caulonia (RC), come modificata dalla delibera del Consiglio comunale n. 36 del 29 giugno 2009, che riconosce l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali anche agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia, residenti nel Comune , i quali siano in possesso della carta di soggiorno e abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei due anni precedenti le elezioni.</h:div><h:div>Dagli atti risulta che il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, in data 28 settembre 2009, con nota n. 7156166339/Area II, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvio del procedimento di annullamento di detta delibera consiliare ex art. 138 del d. lgs. n. 267 del 2000 e che il Comune, con nota del 2 novembre 2009, ha affermato che la previsione statutaria adottata, che introduce la possibilità di voto agli apolidi e agli stranieri, pur nella consapevolezza della competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, vuole rappresentare una norma di principio e che, pertanto, l’Amministrazione comunale “vorrebbe mantenere” la modifica statutaria “ritenendo il dettato costituzionale prevalente sulla legge ordinaria”. </h:div><h:div>Nel merito, sostiene il riferente Ministero che la norma predetta sarebbe illegittima, come già chiarito più volte dal Consiglio di Stato con propri pareri in materia (per tutti, C.S., Sez. I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004). </h:div><h:div>CONSIDERATO </h:div><h:div>1. Con deliberazione n. 836 del 29 giugno 2009 il Consiglio Comunale di Caulonia (RC) ha provveduto a modificare lo Statuto comunale introducendo, in particolare, all'art. 12, dopo il comma 1, la seguente disposizione: "Il diritto all'elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni: </h:div><h:div>- siano in possesso della carta di soggiorno; </h:div><h:div>- abbiano risieduto legalmente ed abitualmente in Italia nei due anni precedenti le elezioni. </h:div><h:div>Ai fini dell'esercizio dei diritti di elettorato e di partecipazione politica degli stranieri e degli apolidi residenti, il Consiglio delibera i necessari regolamenti per rendere operativi tali nuovi istituti".</h:div><h:div>La disposizione statutaria in esame, ancorché richieda l’emanazione di regolamenti per la sua operatività, risulta, ad avviso dal Ministero riferente, immediatamente precettiva del diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri e degli apolidi nelle elezioni comunali e come tale da considerasi illegittima e meritevole di annullamento, ai sensi dell’art. 138 del T.U.E.L., essendo la legislazione in materia riservata, dall’art. 117, comma secondo, lett. p) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato. </h:div><h:div>2. La questione è già stata esaminata in più occasioni dalla Sezione che: </h:div><h:div>- in via pregiudiziale, si è espressa nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del d.lgs. 18 marzo 2000, n. 267, è compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quale è quella della " ... legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni Province e Città Metropolitane ... ", di cui alla lettera p), comma 2, dell'art. 117 della Costituzione; </h:div><h:div>- nel merito, ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (art. l0, comma 2, ed art. 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, manca una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati (cfr. C.S, Sez. I, 5 aprile 2006, n. 862 e Sez. riunite I e II, n. 11074 del 6 luglio 2005). </h:div><h:div>Orbene, la stessa conclusione non può non valere anche nel caso in esame poiché non si rinvengono elementi tali da giustificare un diverso orientamento. </h:div><h:div> Pertanto è parere della Sezione che sussistono i presupposti (tutela dell’unità dell’ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo, ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n. 267 del 2000, della norma dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto del Comune di Caulonia</h:div><h:div/></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>nei sensi che precedono è il parere della Sezione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/03/2010"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca  Albanesi</h:div><h:div>Giuseppe Minicone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>