<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20080115320220526114806653" descrizione="quesito  dipatimento funzione pubblica tetto retributivo" gruppo="20080115320220526114806653" modifica="5/28/2022 11:32:42 AM" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2008" n="01153"/><fascicolo anno="2022" n="00916"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20080115320220526114806653.xml</file><wordfile>20080115320220526114806653.docm</wordfile><ricorso NRG="200801153">200801153\200801153.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\284 Mario Luigi Torsello\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Alba Aurora Puliatti</firma><data>28/05/2022 11:32:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20220526114803108" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>244</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2007</anno><articolo>3</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20220526114803307" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>296</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2006</anno><articolo>1</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Consiglio di Stato</h:div><h:div>Sezione Prima</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 25 maggio 2022</h:div><h:div>Mario Luigi Torsello,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Neri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paolo Carpentieri,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Riccardo Amato,	Consigliere</h:div><h:div>Marina Perrelli,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Quesito concernente l’articolo 3, commi 43-53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2008”) relativamente ad “emolumenti e retribuzioni a carico di pubbliche amministrazioni, società partecipate e loro controllate e collegate”.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 13773 del 19 marzo 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div>Premesso:</h:div><h:div>1.- Il Dipartimento della Funzione Pubblica  - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, Servizio Trattamento del Personale -  della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto l’avviso del Consiglio di Stato sull’esatto ambito di applicazione della disciplina in materia di “tetto retributivo” recata dall’art. 3, commi 43-53, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che ha disposto limiti alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle P.A., società partecipate e loro controllate e collegate, alla luce del sistema delle autonomie locali a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 al titolo V della Costituzione.  </h:div><h:div>Più in particolare, si pone il problema di interpretare la portata della disciplina recata dalla Legge finanziaria per il 2008 nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, considerato che la disposizione non reca esplicite indicazioni in proposito. Essa dovrebbe valere come normativa espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.</h:div><h:div>2.- La Sezione ha adottato due pareri interlocutori (n. 3655/2008 e n.1682/2017) coi quali ha ritenuto necessario acquisire, ad opera della richiedente Amministrazione, l’avviso del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e quello del Ministero dell’Economia e Finanze e, da ultimo, verificare la permanenza dell’interesse al quesito.</h:div><h:div>3.- Con relazione depositata l’11.4.2022, prot. 30882, il Dipartimento della Funzione Pubblica dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al parere, salvo diverso avviso della Sezione.</h:div><h:div>Il Dipartimento richiedente rappresenta che il quadro regolatorio di riferimento per la materia è stato oggetto medio tempore di ulteriori interventi da parte del Legislatore (art. 23-ter del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con L. n. 214 del 2011 nel combinato disposto con l’art. 1, commi 471,472,473, 474, 475  e 489 della L. n. 147 del 2013, dell’art. 13 del D.L. n. 6 del 2013, convertito in L. n. 89 del 2014 e da ultimo dell’art. 1, comma 68 ,della legge n. 247 del 2021).</h:div><h:div>E’ anche intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, recante "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.", che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89, e che, in base a quanto previsto nell' art. 8 del decreto stesso è entrato in vigore il successivo 17 aprile.</h:div><h:div>Di fatto, pur non essendo intervenute abrogazioni espresse delle previsioni contenute nella legge finanziaria del 2008, si è delineato il superamento della disciplina dettata dalla l. 244 del 2007, sul cui ambito di applicabilità era stato richiesto il parere.</h:div><h:div>Peraltro, è intervenuta sulla nuova disciplina del tetto retributivo anche la Corte Costituzionale con sentenze n. 153 del 2015 e n. 124 del 2017.</h:div><h:div>Considerato:</h:div><h:div>1.- Osserva la Sezione che il dubbio prospettato nella richiesta di parere circa l’applicabilità alle autonomie territoriali della previsione del limite retributivo (di cui un unico soggetto fosse destinatario a carico delle finanze pubbliche) al fine di preservare il buon andamento della finanza pubblica, risulta effettivamente superato e sciolto dai successivi interventi legislativi.</h:div><h:div>2.- La lettura delle norme sopravvenute illustrata dal Dipartimento richiedente è condivisibile nelle conclusioni del superamento dei dubbi interpretativi prospettati.</h:div><h:div>L’art. 23 bis del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge n. 2014/2011, che ha stabilito il tetto retributivo, nel combinato disposto con l’art. 1, commi 471, 472, 473, 474, 475 e 489 della L. n. 147 del 2013, dell’art. 13 del D.L. n. 66 del 2013, convertito in L. n. 89 del 2014, chiaramente si applica, a decorrere al 1° gennaio 2014, a “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti” (così il comma 471 della l. 147 del 2013).</h:div><h:div>Tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 sono ricompresi regioni ed enti locali.</h:div><h:div>Il comma 475 della L. n. 147/2013 impone alle regioni di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui sopra, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, qualificandolo come adempimento necessario ai sensi dell’art. 2 del D.L. 10.12.2012, n. 174, convertito in l. 7.12.2012, n. 214.</h:div><h:div>A decorrere dal 1° gennaio 2022, poi, per il personale di cui all’art. 13, comma 1, del d.l. 66/2014, il limite retributivo è rideterminato in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall’ISTAT (art. 1, comma 68 l. 30.12.2021, n. 234 – bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale triennio ‘22-‘24). </h:div><h:div>Si conferma così la vigenza del tetto retributivo per tutto il personale indicato dalla l. 147/2013.</h:div><h:div>3.- Sul punto della estensione del tetto retributivo anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che “la portata precettiva del c.d. "tetto" concerne l'intero comparto pubblico appartenente alla vasta categoria delle Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT. Ad esserne esclusi sono solo incarichi conferiti con contratto a tempo determinato, in via eccezionale e derogatoria ex art. 1, comma 489, della l. 147/2013” (Tar Lazio Roma, sez. II, 25/11/2020, n.12582 e n. 3913 del 2020).</h:div><h:div>4.- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 2015, aveva, peraltro, chiarito la non irragionevolezza della scelta del Legislatore di imporre il limite retributivo con valenza generale suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi (testualmente: “dello Stato e delle autonomie territoriali”), stante la finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa perseguita in presenza di risorse limitate.</h:div><h:div>Con sentenza n. 124 del 2017, la Corte ha anche dichiarato legittima la previsione di cui all’art. 13, comma 3, del D. L. 66/2014 di imporre alle regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento annuo omnicomprensivo già introdotto per il personale statale nel contesto dell’ampio intervento di revisione della spesa pubblica e stabilizzazione della finanza  pubblica complessiva, oltre che di razionalizzazione e trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali dello Stato e delle autonomie territoriali.</h:div><h:div>5.- Pertanto, non può che concludersi per il non luogo a provvedere.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>dichiara il non luogo a provvedere.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Paola Alba Aurora Puliatti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>