<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="LIMITI DIMENSIONALI RELAZIONE TENICA" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20260012120260825110022293" id="20260012120260825110022293" modello="2" modifica="31/08/2026 14:53:54" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00121"/><fascicolo anno="2026" n="00606"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260012120260825110022293.xml</file><wordfile>20260012120260825110022293.docm</wordfile><ricorso NRG="202600121">202600121\202600121.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\470 Roberto Giovagnoli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Bottiglieri</firma><data>31/08/2026 14:28:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Presidente</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div><h:div>Lunella Caradonna,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 214/2026, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 121 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Stabile Energos, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa con mandanti Research Consorzio Stabile ed Emmeci s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B70D3ED6A9, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Giuliano Fonderico e Giuseppe Mieli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell’economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Mariano Stabile, 182; </h:div><h:div>S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Moschella, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Pinelli, Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero dell’economia e delle finanze, e della Presidenza del Consiglio dei ministri;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a.;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del 22 luglio 2026 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia, quale centrale di committenza per la Società di Regolamentazione dei Rifiuti Messina Area Metropolitana - SRR, indiceva una procedura di gara aperta volta all’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili nel Comune di Messina. </h:div><h:div>Esaurite le operazioni di gara, con atto n. 315284/2025, l’appalto, di importo soggetto a ribasso pari a € 29.377.571,19, finanziato con fondi PNRR, era aggiudicato al primo graduato, raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo mandataria Consorzio Stabile Energos.</h:div><h:div>Il -OMISSIS-, altro partecipante alla gara e secondo classificato, contestava il predetto esito avanti il Tar Catania. </h:div><h:div>Lamentava -OMISSIS- che la commissione valutativa, operando una illegittima lettura e applicazione dell’art. 14.2 del disciplinare di gara, “<corsivo>Offerta tecnica</corsivo>”, prevedente al punto 1, per quanto qui di interesse, la presentazione di una “<corsivo>Relazione Unica</corsivo>”, ossia di un documento costituito “<corsivo>da un unico file</corsivo>” di massimo venticinque pagine dal quale evincere gli elementi specifici da porre a base dell’attribuzione dei punteggi modulati dai successivi criteri e sub-criteri, con l’avvertenza che “<corsivo>il contenuto delle pagine successive al limite massimo</corsivo> … <corsivo>non sarà preso in considerazione</corsivo> … <corsivo>ai fini della valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>”, avesse attribuito alla sua offerta tecnica un punteggio pari a zero per quattro sub-criteri (C.2.1: riduzione consumo idrico; C.2.2: producibilità specifica di biogas; C.2.3: riduzione emissioni odorifere; C.2.4: riduzione consumo elettrico). Ciò in quanto -OMISSIS- “<corsivo>non ha riportato all’interno della relazione unica le relative percentuali ai fini dell’attribuzione del punteggio che sono fornite mediante separata documentazione allegata alla relazione unica. In particolare, l’operatore economico allega 4 documenti per complessive n. 8 pagine. Tenuto conto che: a) l’articolo 14.2.1 del Disciplinare di gara stabilisce il numero massimo di pagine per le necessarie dichiarazioni in relazione a ciascuno dei criteri sopra segnalati; b) Il medesimo articolo 14.2.1 del Disciplinare di gara stabilisce ulteriormente che: ‘il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica’; c) i documenti allegati dall’operatore economico superano il limite stabilito dalla lex specialis</corsivo>” (verbale n. 5). -OMISSIS- soggiungeva che senza tale penalizzazione essa offerta avrebbe prevalso su quella dell’aggiudicataria, e lamentava inoltre l’illegittimità anche della mancata attribuzione di punteggio all’offerta tecnica in relazione ad altro sub-criterio (D.2: valutazione dei rischi non finanziari). Domandava indi -OMISSIS-: in via principale, l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti, ivi compresa, occorrendo, la <corsivo>lex specialis</corsivo>, nonchè l’accertamento del suo diritto all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto; in via gradata, la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del suo diritto al subentro; in subordine, per il caso di parziale o totale esecuzione dell’appalto, la condanna delle controparti al risarcimento in suo favore del danno per equivalente.  </h:div><h:div>Si costituivano in giudizio: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell’economia e delle finanze, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva; Invitalia e il controinteressato Energos, che sostenevano l’infondatezza del gravame, quest’ultimo proponendo anche avverso -OMISSIS- ricorso incidentale c.d. “escludente”.</h:div><h:div>Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar:</h:div><h:div>A) respingeva il ricorso incidentale;</h:div><h:div>B) accoglieva parzialmente il ricorso principale, ritenendo in particolare l’illegittimità dell’attribuzione all’offerta tecnica di -OMISSIS- del punteggio pari a zero in relazione ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4;</h:div><h:div>C) annullava la gravata aggiudicazione e gli atti connessi, ordinando alla stazione appaltante di procedere a una nuova valutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS-, con esame nel merito del contenuto delle dichiarazioni relative ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, e alla conseguente rideterminazione della graduatoria finale;</h:div><h:div>D) compensava tra le parti le spese del giudizio.</h:div><h:div>Energos ha interposto appello. Nel domandare la riforma della sentenza gravata, e premesso di avere dato atto nel corso del giudizio di primo grado della già intervenuta stipula del contratto d’appalto (rep. n. 10089 del 10 dicembre 2025), fatto che, pur vertendosi in una procedura finanziata da fondi PNRR, la sentenza gravata non ha considerato, e che la stazione appaltante ha poi sospeso l’esecuzione del contratto in via di autotutela (atto n. 134/2026), ha dedotto: 1) Erroneo e difettoso esame del primo motivo di ricorso principale; violazione e falsa applicazione dell’art. 14.2.1. del disciplinare di gara; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; eccesso di potere; illegittimità manifesta; abnormità, illogicità e irragionevolezza della decisione di prime cure; 2) Eccesso di potere giurisdizionale; omesso esame e omessa pronuncia in merito all’intangibilità del contratto finanziato con fondi PNRR; violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 4, del d.-l. 31 maggio 2021, n. 77; violazione e falsa applicazione dell’art. 125 del d.lgs. 104/2010; violazione del generalissimo principio della domanda; abnormità, illogicità e irragionevolezza della decisione di prime cure.  </h:div><h:div>Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Presidenza del Consiglio dei ministri si sono costituiti in giudizio; affermata la loro estraneità alla controversia, hanno reiterato l’eccezione, non esaminata dal primo giudice, in ordine al loro difetto di legittimazione passiva, esponendo di esservi state evocate al mero titolo di <corsivo>denuntiatio litis</corsivo>.</h:div><h:div>-OMISSIS- si è costituita in giudizio. Ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata, concluso per il rigetto dell’appello, e, in via gradata, ha riproposto, <corsivo>ex </corsivo>art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., la domanda risarcitoria formulata in primo grado e ivi assorbita, in particolare insistendo, ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, con conseguente condanna degli Enti intimati, per quanto di rispettiva competenza, e, se del caso, anche in solido, al risarcimento in suo favore del danno per equivalente, da determinarsi, occorrendo, anche in via equitativa.</h:div><h:div>S.R.R. Messina si è costituita in giudizio; evidenziato di aver disposto la sospensione dell’esecuzione del contratto per cui è causa appena avuto contezza del deposito della sentenza appellata e di non aver espletato le attività di gara, gestite interamente dalla centrale di committenza Invitalia, ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria qui riproposta dall’appellata, in generale e in particolare nei propri confronti. </h:div><h:div>Invitalia si è costituita in giudizio sostenendo la fondatezza dell’appello. Ha rappresentato che la commissione valutatrice si è limitata ad applicare la sanzione prevista per la violazione delle specifiche modalità redazionali legittimamente fissate dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> per la presentazione della documentazione tecnica, che, nella specie, ha riguardato due distinti profili, ovvero il mancato rispetto, a mezzo delle quattro distinte dichiarazioni di cui sopra, sia della richiesta unicità della relazione tecnica che del suo prescritto limite dimensionale.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 71/2026 questo Consiglio ha sospeso l’esecutività della sentenza gravata al solo fine di consentire la prosecuzione del contratto di appalto.</h:div><h:div>Nel prosieguo, -OMISSIS- ha chiesto, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003, l’oscuramento dei propri dati identificativi, evidenziando che l’oggetto del contendere investe dati sensibili della società relativi alle modalità di partecipazione alle gare d’appalto nonché informazioni riservate inerenti all’organizzazione societaria, e tutte le parti, eccettuate quelle rappresentate dalla difesa erariale, nell’insistere nelle conclusioni già rassegnate, hanno affidato a memorie e al deposito di documenti lo sviluppo delle rispettive difese.</h:div><h:div>Da questi emerge che:</h:div><h:div>- con verbale n. 7/2026, la commissione valutatrice, nel dare esecuzione alla sentenza gravata nella parte in cui ha ordinato il riesame dell’offerta di -OMISSIS-, in estrema sintesi, preventivamente osservato che la sentenza non ha disposto l’annullamento dell’art. 14.2.1 del disciplinare di gara, e ritenuta la perdurante vincolatività delle relative prescrizioni, ha nuovamente attribuito all’operatore economico, per i quattro sub-criteri sopra indicati, il punteggio pari a zero.</h:div><h:div>Sulla base di tale verbale, ed espostane la correttezza, Invitalia ha sostenuto sia l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, stante la mancata impugnazione dell’art. 14.2.1 del disciplinare, contenente una clausola scevra da qualsiasi equivocità, sia l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza della domanda risarcitoria di -OMISSIS-;</h:div><h:div>- -OMISSIS-, che ha promosso avanti al Tar Catania un ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 112 Cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza impugnata, e che risulta aver proposto anche un ricorso ordinario avverso detto verbale n. 7/2026, ha sostenuto di contro l’equivocità del ridetto art. 14.2.1 a fronte dei chiarimenti esposti dal RUP in relazione al quesito n. 3, concludendo che, in tesi, e al più, la contestata violazione della prescrizione, di carattere formale e scusabile, avrebbe dovuto essere fronteggiata mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, e sostenuto l’irritualità, l’intempestività e l’infondatezza dell’eccezione di Invitalia.</h:div><h:div>- da ultimo, il Tar Catania ha accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 2144/2016, che ha dichiarato l’inefficacia del verbale della commissione di gara n. 7/2026, ha ordinato a Invitalia e alla commissione di dare piena esecuzione alla sentenza impugnata, e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato un commissario <corsivo>ad acta</corsivo>.</h:div><h:div>Resta ancora da aggiungere, per completezza, che l’appena menzionata sentenza n. 2144/2016 risulta appellata da Invitalia (ricorso n.r.g. 649/2026), pendente innanzi a questo Consiglio).</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 22 luglio 2026, nel corso della quale le parti hanno chiesto la pubblicazione del dispositivo della decisione di appello, che è avvenuta il 24 luglio 2026, con il n. 520.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo>1.</corsivo> Il primo motivo di appello, di valenza assorbente, è fondato nei sensi di cui appresso.</h:div><h:div>Le eccezioni preliminari, relative alla rituale instaurazione del giudizio di primo grado, nonché al difetto di legittimazione passiva di alcune delle parti intimate, possono pertanto restare assorbite, non senza, peraltro, rammentare, quanto alla seconda, l’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, comma 4, del d.-l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022, e la correlata giurisprudenza, secondo cui nei giudizi amministrativi relativi agli interventi previsti nel PNRR l’Amministrazione centrale che ne è titolare assume la qualifica di litisconsorte necessario (tra altre, Cons. Stato, V, 1° ottobre 2025, n. 7662).  </h:div><h:div><corsivo>2.</corsivo> Si controverte esclusivamente in ordine al mancato conseguimento da parte dell’offerta tecnica di -OMISSIS- di punteggi per i sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, in applicazione dell’art. 14.2.1 del disciplinare di gara: il capo della sentenza impugnata che ha respinto la censura relativa alla mancata attribuzione alla stessa offerta tecnica, per motivi diversi, del punteggio relativo al sub-criterio D.2., è infatti passato in giudicato.</h:div><h:div><corsivo>3.</corsivo> L’art. 14.2.1 del disciplinare di gara, prevedeva per quanto qui di interesse che:</h:div><h:div>- “<corsivo>A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 9, afferente alla capacità tecnica dell’Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 15. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, come di seguito specificato. […]</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche</corsivo>”.</h:div><h:div>La Tabella n. 9 contenuta nel detto articolo indicava indi le caratteristiche della relazione unica, suddivisa nei seguenti titoli: “<corsivo>Capitolo, Paragrafo, Pagine (max) Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari, escluse copertine ed indici. Limiti editoriali</corsivo>”.</h:div><h:div>In particolare, i Capitoli e i Paragrafi della Tabella 9 corrispondevano, come già indicato dall’art. 14.2.1, a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo art. 15, “Valutazione dell’offerta tecnica ed economica”, prevedente un max di 85 punteggi disponibili per la valutazione dell’offerta tecnica, al cui interno figurava la Tabella 13, “Punteggi offerta tecnica”.</h:div><h:div>Indi, i Capitoli si suddividevano in: A – Adeguatezza dell’offerta e modalità di svolgimento dei servizi di progettazione; B – Adeguatezza dell’offerta e modalità di esecuzione dei lavori: C –Metodologia di sviluppo dell’intervento e soluzioni migliorative; D – Criteri premianti; E – Adozione e rispetto delle clausole premiali previste dal PNRR; i Paragrafi si suddividevano in: A.1.1, A.1.2, A.2, B.1, B.2, C1, C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, D.1, D.2, E.1.</h:div><h:div>Infine, la Tabella 9 prevedeva, per la Relazione Unica, un max di 25 pagine (escluso copertina, certificazioni, indice e contratto di avvalimento, se presenti), di cui max 20 pagine per i Capitoli B e C.</h:div><h:div>A chiusura, l’art. 14.2.1 stabiliva che “<corsivo>La relazione unica di cui alla precedente tabella dovrà: essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 25); recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore che presenta l’offerta; essere firmata digitalmente come sopra indicato</corsivo>”, precisando altresì che “<corsivo>il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>4.</corsivo> A questo punto va rilevato che è incontestato che l’offerta tecnica di -OMISSIS- non ha rispettato le prescrizioni di cui all’art. 14.2.1 del disciplinare.</h:div><h:div>In particolare, come emerge dal verbale di gara n. 5/2025, che, sotto tale aspetto non ha formato oggetto di impugnazione, la commissione ha rilevato che, con riferimento ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, -OMISSIS- “<corsivo>non ha riportato all’interno della relazione unica le relative percentuali ai fini dell’attribuzione del punteggio</corsivo>”, che ha fornito “<corsivo>mediante separata documentazione allegata alla relazione unica</corsivo>”, consistente in “<corsivo>4 documenti per complessive n. 8 pagine</corsivo>”, che si sono aggiunti alla relazione unica formata da 23 pagine, sicchè “<corsivo>i documenti allegati dall’operatore economico superano il limite stabilito dalla lex specialis</corsivo>” (31 pagine).</h:div><h:div>Per tale motivo, in relazione ai predetti sub-criteri, la commissione di gara, in applicazione del ridetto art. 14.2.1, non ha attribuito all’offerta dell’operatore economico alcun punteggio.</h:div><h:div><corsivo>5.</corsivo> Il Tar ha ritenuto l’illegittimità di tale determinazione con il seguente percorso argomentativo:</h:div><h:div>“<corsivo>La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all'offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l’automatica sanzione dello ‘stralcio’ di parti essenziali dell’offerta.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Come evidenziato dalla giurisprudenza formatasi sul punto, richiamata dalla stessa parte ricorrente, ‘nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore’ (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 721 del 2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 12303/2024; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il Collegio osserva che una siffatta clausola, se interpretata nel senso restrittivo adottato dalla Commissione, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, prima ancora, con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con il nuovo principio del risultato (art. 1, d.lgs. 36/2023); privilegiare un aspetto meramente formale a discapito della valutazione sostanziale della migliore offerta vanificherebbe</corsivo></h:div><h:div><corsivo>l’interesse pubblico primario a cui la procedura di gara è preordinata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 721 del 2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 12303/2024; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Né può ritenersi che la valutazione del contenuto eccedente avrebbe violato la par condicio. L’eventuale vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali deve essere oggetto di una prova concreta, che nel caso di specie non è stata fornita né dalla stazione appaltante né dalla controinteressata; non è stato dimostrato in che modo l’utilizzo di pagine aggiuntive, peraltro contenute in allegati separati, avrebbe conferito al Consorzio -OMISSIS- un vantaggio sostanziale nell’esposizione di altri elementi dell’offerta.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura, e la sua gestione è rimessa alla ragionevolezza della stazione appaltante, che tuttavia non può tradursi in un’irragionevole sanzione espulsiva di fatto</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>6.</corsivo> Con il primo motivo di appello, corroborato da richiami alla giurisprudenza amministrativa  formatasi in materia di superamento dei limiti dimensionali dell’offerta, Energos afferma che il primo giudice, male interpretando i relativi principi, ha ritenuto di poter superare la portata precettiva della legge di gara ritenendo erroneamente che il vantaggio competitivo indebitamente conseguito da -OMISSIS- in ragione del numero di pagine eccedenti della relazione unica dovesse essere provato “in concreto” (cosa che Energos definisce una c.d. c.d. “probatio diabolica”), e che una siffatta prova nella specie non era stata offerta.</h:div><h:div>Invece, per l’appellante, la prova di tale vantaggio può essere fornita in via presuntiva ed emergeva con chiarezza delle difese svolte in primo grado dalla società e qui ribadite.</h:div><h:div>Ancora, per la deducente, il Tar avrebbe erroneamente richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure pubbliche, laddove, nella specie, si tratterebbe di una mera sanzione, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di <corsivo>par condicio</corsivo>, di non valutabilità delle pagine eccedenti, che, in quanto volta a colpire l’indebito vantaggio di un concorrente a danno dell’altro, consente di valorizzare la violazione dei limiti dimensionali dei documenti di gara posti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.</h:div><h:div>Lamenta infine l’appellante che il Tar abbia radicalmente omesso di esaminare la seconda doglianza del suo ricorso incidentale, che ripropone <corsivo>ex</corsivo> art. 101, comma 2, Cod. proc. amm.. In particolare, evidenzia Energos che la <corsivo>lex specialis</corsivo> richiedeva ai concorrenti di formulare tutte le proprie proposte all’interno di una relazione unica, laddove quella di -OMISSIS-, oltre a superare i limiti dimensionali prescritti dal disciplinare di gara, non recava alcuna proposta negoziale in relazione ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, così non consentendo l’effettuazione al riguardo di alcuna valutazione di merito, con la conseguenza che la commissione di gara avrebbe errato nel non motivare la mancata attribuzione del relativo punteggio all’offerta tecnica di -OMISSIS- anche per tale ragione, né la censura potrebbe ritenersi implicitamente superata per il tramite del principio del risultato genericamente e erroneamente richiamato dal Tar, che, come il principio della fiducia, non potrebbe mai consentire la violazione della tutela della concorrenza e della <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> nella specie, come sopra, violati.</h:div><h:div><corsivo>7. </corsivo>Le appena descritte argomentazioni colgono nel segno nei sensi di cui appresso.</h:div><h:div><corsivo>8. </corsivo>L’art. 14.2.1 del disciplinare della gara di che trattasi, per il caso di violazione della prescrizione sul numero massimo delle pagine della “relazione unica” tecnica, non ha previsto l’esclusione dell’offerta (sanzione, invece che, come sopra visto, lo stesso articolo ha correlato alla mancata presentazione della stessa relazione), bensì la non valutabilità delle pagine eccedenti.</h:div><h:div>Si rende pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101) – nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata <corsivo>cum grano salis</corsivo> (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815); ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2024, n. 839; 18 agosto 2023, n. 7815), in violazione del principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti alla gara pubblica.</h:div><h:div>E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi (C.G.A.R.S., Sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato, V, n. 7815 del 2023, cit.; 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857), seppur non congetturali, e non in concreto.</h:div><h:div>La sentenza impugnata non può essere dunque condivisa né laddove ha affermato che il vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali, per poter essere considerato lesivo della <corsivo>par condicio</corsivo>, avrebbe dovuto formare oggetto di una prova “concreta”, cosa che, del resto non è in sé neanche oggettivamente pretendibile, non potendosi a posteriori ricostruirsi, con crismi di certezza, le valutazioni che la commissione di gara avrebbe reso laddove entrambe le offerte tecniche presentate nella gara <corsivo>de qua</corsivo> avessero rispettato le prescrizioni di cui all’art. 14.2.1 del disciplinare, né laddove, su tale erroneo presupposto, ha escluso che una tale prova fosse stata fornita dalle parti resistenti, omettendo qualsiasi apprezzamento di quanto, sul punto, era stato rappresentato dalla odierna appellante.</h:div><h:div>Va poi escluso che dette carenze siano rimediabili con il principio del risultato, pure richiamato in sentenza, di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023, norma che il Tar, ponendosi nell’ottica della selezione della migliore offerta intesa in senso assoluto, sembra aver valorizzato nella sola parte in cui dispone che le stazioni appaltanti “<corsivo>perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo</corsivo>”, ovvero senza considerare che, per la stessa norma, l’obiettivo va perseguito “<corsivo>nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza</corsivo>”, canoni tutti, ove occorra, da contemperare, pena la lesione del principio di parità di trattamento. Invero, il principio di concorrenza – e quindi le regole di competizione, che, nell’ambito di un corretto confronto competitivo, impongono la sottoposizione di tutte le offerte alle medesime condizioni, cui è strumentale la loro presentazione secondo quanto previsto dal bando, ciò che consente agli offerenti di disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei relativi termini, e alla stazione appaltante di applicare il correlato parametro valutativo senza dover effettuare indagini ricostruttive o salti logici – “<corsivo>è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti</corsivo>” (art. 1, comma 2, d.lgs. 36/2003).</h:div><h:div>Ciò posto, il Collegio reputa che l’appellante abbia fornito, in via presuntiva, sia in primo grado che in questa sede, sufficiente prova dell’indebito vantaggio che sarebbe derivato a -OMISSIS- dalla eventuale valutazione degli allegati presentati oltre i limiti dimensionali consentiti dal disciplinare.</h:div><h:div>Ciò evidenziandosi che:</h:div><h:div>- la relazione unica <corsivo>ex</corsivo> art. 14.2.1 del disciplinare presentata da -OMISSIS-, composta da 23 pagine, nulla diceva in ordine agli elementi posti a base dei sub-criteri di valutazione C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, limitandosi a rinviare a ulteriori dichiarazioni esterne;</h:div><h:div>- lo spazio della relazione astrattamente destinato a detti elementi, cioè la parte delle max 20 pagine complessive che, per la Tabella 9 dell’art. 14.2.1 del disciplinare, erano destinate a illustrare gli aspetti dell’offerta per i Capitoli B – Adeguatezza dell’offerta e modalità di esecuzione dei lavori e C – Metodologia di sviluppo dell’intervento e soluzioni migliorative, in correlazione ai corrispondenti punteggi previsti dalla Tabella 13 del successivo art. 15, non è rimasto inutilizzato, avendo -OMISSIS- destinato tutte le predette 20 pagine all’illustrazione delle proposte relative agli altri sub-criteri;</h:div><h:div>- in questo quadro, non può essere escluso che il conseguimento dei punteggi attribuiti a -OMISSIS- per detti altri sub-criteri (3,402 punti per il sub-criterio A.2; 7,995 punti per il sub-criterio B.1; 2,500 punti per il sub-criterio B.2; 3,402 punti per il sub-criterio C.1; 5,629 punti per il sub- criterio C.2.5), alcuni superiori ai corrispondenti di Energos, possa essere dipeso dal vantaggio ottenuto dalla offerente nell’essersi ritagliata, per questi, uno spazio espositivo maggiore di quello previsto dalla tabella 9, che, invece, Energos ha rispettato;</h:div><h:div>- la scelta operata da -OMISSIS- circa la modalità di partecipazione alla gara si è poi completata con la presentazione degli elementi relativi ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4 in quattro allegati separati, per un totale di otto pagine. </h:div><h:div>In questo quadro, ulteriormente rilevato che detti allegati separati rappresentano il 40% dello spazio delle max 20 pagine deputate all’illustrazione degli aspetti dell’offerta per i Capitoli B e C al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi, deve concludersi che bene ha fatto la commissione di gara ad attribuire a -OMISSIS- il punteggio pari a zero per i sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4.</h:div><h:div>Invero, al di là della violazione formale dell’art. 14.2.1 del disciplinare della gara, non è infatti dubbio che -OMISSIS- ha prescelto modalità partecipative alla procedura che si sono risolte nella possibilità di disporre di uno spazio illustrativo della propria offerta tecnica ben maggiore di quello consentito, ciò che non poteva non comportare un vantaggio competitivo, considerata la compressione imposta dal limite dimensionale della relazione unica, e alla sua strutturazione, modellata in ragione della rappresentazione di tutti gli specifici elementi corrispondenti a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione.</h:div><h:div><corsivo>8.1.</corsivo> La conclusione resiste alle difese qui svolte da -OMISSIS-. In particolare;</h:div><h:div>- il fatto che i sub-punteggi non attribuiti fossero “tabellari” ovvero “on/off” è fuori tema, prevalendo il profilo dell’indebito vantaggio competitivo che le modalità di presentazione della relazione tecnica sopra illustrate, nel loro complesso, si sono rivelate oggettivamente suscettibili di assicurare. In ogni caso, la circostanza che trattavasi di mere dichiarazioni evidenzia, più che giustificare, la loro presentazione separata, che non risulta sorretta da alcuna ragione oggettiva;</h:div><h:div>- il Collegio non ravvisa alcuna ambiguità nell’art. 14.2.1 del disciplinare, che, come risulta da quanto riferito al precedente capo 3, e, ancor più, come emerge <corsivo>icutu oculi</corsivo> dalla diretta visione della norma, composta da varie prescrizioni e da una tabella, risulta formulato in termini di agevole e immediata comprensione;</h:div><h:div>- non può dirsi che, sul punto, avrebbe dovuto essere attivato il c.d. “soccorso istruttorio in senso stretto” di cui al comma 3 dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, che legittima la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, per pervenire a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (C.G.A.R.S., Sez giur., 4 aprile 2025, n. 290), non sussistendo qui l’esigenza che giustifica il ricorso al rimedio (ottenere chiarimenti sulla portata negoziale dell’offerta);</h:div><h:div>- restano del tutto neutre rispetto alla questione controversa, cui nulla aggiungono, il quesito n. 3 ), che domandava “<corsivo>In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara nella tabella n. 13, riguardo ai Sub-criteri: C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, si chiede conferma che, ai fini dell’attribuzione del punteggio è bastevole la dichiarazione (secondo i termini previsti nei relativi sub-criteri) con l’indicazione del valore percentuale (ai fini del relativo punteggio) previsto per ciascun sub-criterio</corsivo>”, e la relativa risposta della stazione appaltante, così formulata: “<corsivo>Con riferimento al quesito, si risponde affermativamente. Si rimanda alla tabella n. 13 del Disciplinare di gara</corsivo>”. In particolare, nessun elemento della confermata sufficienza delle dichiarazioni in parola ai fini dell’attribuzione del punteggio per cui è causa consente di concludere che la loro presentazione dovesse avvenire mediante documenti separati, in contrasto con quanto chiaramente disposto dall’art. 14.2.1 e dalla relativa Tabella 9. Del resto, come anche di recente rammentato da questo Consiglio (C.G.A.R.S., Sez. giur., 1° aprile 2025, n. 237), è noto che i chiarimenti della stazione appaltante devono rispettare “<corsivo>il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento)</corsivo>”, non potendo gli stessi, in particolare, “<corsivo>forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola [di disciplinare] secondo uno dei suoi possibili significati</corsivo>” (Cons. Stato, III, 23 novembre 2022, n. 10301; in senso conforme, V, 23 febbraio 2024, n.1793; 25 gennaio 2024, n. 802), sicchè, se di portata novativa, i chiarimenti sono destinati a soccombere a fronte della prevalenza da conferire “<corsivo>alle clausole della lex specialis e del significato desumibile dal tenore delle stesse per quello che oggettivamente prescrivono</corsivo>” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2021, n. 2260). Peraltro, nel caso di specie, il significato dell’art. 14.2.1 del disciplinare di gara era univoco nel prevedere che la relazione unica dovesse consentire di “<corsivo>evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i sub criteri di cui al successivo articolo 15</corsivo>”, ivi compresa, pertanto, qualsivoglia tipologia di documentazione correlata all’attribuzione dei punteggi previsti per i sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4. </h:div><h:div>Infine, quanto alla recente sentenza del Consiglio di Stato 27 ottobre 2025, n. 8317, va prima di tutto sottolineato che nella relativa fattispecie la norma di disciplinare recante i limiti dimensionali della relazione tecnica “<corsivo>non era dettata a pena di esclusione, né prevedeva in modo perspicuo lo stralcio delle offerte eccedenti dimensionalmente</corsivo>”; la decisione ha però considerato la possibilità che essa “<corsivo>fosse interpretabile in tal senso</corsivo>”, e in questa direzione ha affermato i principi di cui -OMISSIS- intenderebbe giovarsi, i quali però, in quel contesto, fondano sul fatto che il paramento violato fosse “<corsivo>solo formale</corsivo>”, e quindi suscettibile di consentire la prevalenza di un offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa su altra migliore, “<corsivo>per motivi che nulla hanno a che fare con l’interesse pubblico</corsivo> … <corsivo>alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d’iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla ‘comodità’ d’esame dell’amministrazione" (v. Cons. Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; id., 14 dicembre 2020, n. 7967, id. 9 dicembre 2020, n. 7787)</corsivo>”, mentre nello scenario in esame la violazione in parola, impattando sulla <corsivo>par condicio partecipationis</corsivo>, ha carattere sostanziale.</h:div><h:div><corsivo>9.</corsivo> In definitiva, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza gravata e reiezione integrale del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell’andamento della controversia e della tipologia delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, respinge integralmente il ricorso principale di primo grado.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Vista la richiesta della parte interessata e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della stessa parte, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la medesima.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Bottiglieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>