<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250120520260420100009698" descrizione="" gruppo="20250120520260420100009698" modifica="30/06/2026 13:31:30" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01205"/><fascicolo anno="2026" n="00456"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250120520260420100009698.xml</file><wordfile>20250120520260420100009698.docm</wordfile><ricorso NRG="202501205">202501205\202501205.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\470 Roberto Giovagnoli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Giovagnoli</firma><data>01/06/2026 01:04:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Solveig Cogliani</firma><data>20/04/2026 11:32:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div><h:div>Lunella Caradonna,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. V, n. 3078/2025, pubblicata il 29 ottobre 2025 e non notificata, con cui era accolto il ricorso (nella parte demolitoria) proposto dall’odierna controinteressata per l'annullamento:- del d.d. n. 588 del 14 luglio 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane (Stazione Appaltante) ha aggiudicato all'Impresa Nicro Costruzioni S.r.l. il Lotto 1 - A/20 Messina - Palermo- CIG: B221ECCE81 dal Km 0+000 al Km 107+000 in relazione alla gara denominata "<corsivo>Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania</corsivo>", comunicato alla originaria ricorrente Celegato in data 9 settembre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023; </h:div><h:div>- del d.d. n. 638 del 28 luglio 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha aggiudicato all'Impresa RTI Costituendo composto da Meridionale Costruzioni Group Srl (Impresa Capogruppo) e Lavoritalia Srl (Impresa Mandante) il Lotto 2 - A/20 Messina - Palermo - CIG: B221ECC059 dal Km 107+000 al Km 183+000 in relazione alla gara denominata "<corsivo>Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania</corsivo>", comunicato alla originaria ricorrente in data 9 settembre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023; </h:div><h:div>- del d.d. n. 718 dell'11 settembre 2025, con il quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha aggiudicato all'Impresa Chiaia Srl Appalti e Servizi il Lotto 3 - A/18 Messina - Catania - CIG: B221ECD12C in relazione alla gara denominata "<corsivo>Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d'arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-Catania</corsivo>", comunicato alla stessa in data 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>nonché del successivo d.d. n. 764 del 29 settembre 2025, con il quale la Stazione Appaltante ha rettificato il ribasso d'asta in quanto "<corsivo>per mero errore materiale è stata riportata una percentuale di ribasso errata, 26,3% anziché 28,088%</corsivo>" (con ciò rettificando, per questo solo aspetto, il decreto dirigenziale n. 718 dell'11 settembre 2025); </h:div><h:div>- di ogni altro atto o provvedimento (completo dei relativi allegati) comunque presupposto, connesso o conseguente o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla originaria ricorrente; </h:div><h:div>nonché per l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e per la condanna della resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e l'affidamento dell'accordo quadro;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Chiaia S.R.L Appalti e Servizi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B221ECD12C, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Celegato S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maurizio Nicola Elio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ottavio Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Nicro Costruzioni S.r.l., Meridionale Costruzioni Group S.r.l., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Celegato S.r.l. e di Consorzio per Le Autostrade Siciliane;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il presente contenzioso riguarda la procedura aperta di rilievo europeo, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un accordo quadro triennale relativo ai lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione sulle autostrade A/20 Messina–Palermo e A/18 Messina Catania indetta dal CAS. La legge di gara, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, contemplava il sub-criterio B.2 “<corsivo>Personale specializzato per l’apposizione della segnaletica temporanea stradale (D.M. 10/07/2002)</corsivo>”, prevedendo l’attribuzione di 10 punti al concorrente che avesse già in organico, alla data di presentazione dell’offerta, almeno tre addetti in possesso degli attestati di formazione previsti dal d.m. 22 gennaio 2019 (di cui almeno uno preposto). Il disciplinare di gara richiedeva che:<corsivo> “il concorrente dovrà fornire apposito elenco del personale già in organico, allegando il relativo attestato in corso di validità</corsivo>”. La Celegato S.r.l., presentando offerta per tutti i lotti, ha indicato nell’offerta tecnica di disporre del personale formato e ha dichiarato di allegare i relativi attestati senza tuttavia materialmente accluderli. Nella seduta pubblica del 24 marzo 2025 la Commissione, preso atto della mancata allegazione documentale richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> a supporto della dichiarazione, ha attribuito a Celegato punteggio pari a zero sul sub-criterio B.2 per ciascun lotto. Di seguito la Stazione appaltante respingeva anche l’istanza di autotutela presentata in data 4 aprile 2025, evidenziando come la carenza incidesse sul contenuto sostanziale dell’offerta tecnica. Pertanto la Celegato S.r.l. proponeva un primo ricorso contro i verbali di gara ed il diniego di autotutela dichiarato inammissibile, stante la natura endoprocedimentale degli atti gravati con sentenza n. 1992/2025 del 23 giugno 2025.</h:div><h:div>All’esito della valutazione, il CAS disponeva le aggiudicazioni: Lotto 1 a Nicro Costruzioni S.r.l. (DD n. 588 del 14 luglio 2025), Lotto 2 al costituendo RTI Meridionale Costruzioni Group S.r.l. – Lavoritalia S.r.l. (DD n. 638 del 28 luglio 2025), Lotto 3 a Chiaia S.r.l. Appalti e Servizi (DD n. 718 dell’11 settembre 2025), con le prescritte comunicazioni <corsivo>ex</corsivo> art. 90 del d.lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>Con successivo ricorso la Celegato impugnava le tre aggiudicazioni, sostenendo che l’attribuzione di zero punti di cui al criterio di valutazione B.2 fosse illegittima e che la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o procedimentale per consentire la produzione postuma degli attestati. Con sentenza n. 3078 del 29 ottobre 2025, oggetto del presente gravame, il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso della Celegato s.r.l., ritenendo attivabile, nel peculiare caso, il soccorso con riguardo agli attestati di cui al criterio B.2 perché riferiti a elementi ritenuti preesistenti e documentabili e, dunque, ha annullato le aggiudicazioni, ordinando la riedizione della valutazione previa attivazione del soccorso. L’Ente odierno appellato, in esecuzione della sentenza ha riavviato la procedura e disposto il soccorso, fissando al 1° dicembre 2025 la seduta di Commissione per la prosecuzione delle operazioni. Avverso la sopracitata sentenza, la Chiaia S.r.l. Appalti e Servizi ha proposto, dunque, l’appello ora all’esame, evidenziando che se intervenisse l’aggiudicazione in favore della Celegato, in virtù del vincolo di aggiudicazione previsto dalla <corsivo>lex specialis,</corsivo> la Nicro Costruzioni diventerebbe aggiudicataria del lotto 2 e il RTI Meridionale Costruzioni Group-Lavoritalia diventerebbe aggiudicataria del lotto 3 in precedenza aggiudicato alla appellante.</h:div><h:div>Pertanto, l’odierna appellante propone i seguenti motivi di censura: I - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo</corsivo> per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 101 d.lgs. n. 36/2023, dei principi di <corsivo>par condicio</corsivo>, libera concorrenza, autoresponsabilità, diligenza e ragionevolezza; in quanto la controinteressata avrebbe violato i canoni di diligenza e professionalità richiesti, non indicando gli attestai neppure nell’indice; il soccorso istruttorio sarebbe applicabile alla sola documentazione amministrativa e non anche alle offerte tecnica ed economica (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 13 aprile 2022, n. 470);</h:div><h:div>II – ancora <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo</corsivo> per i medesimi vizi e per violazione del principio di risultato, della fiducia, di legalità e di trasparenza, laddove la sentenza ha ritenuto applicabile l’istituto del soccorso istruttorio in relazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (citando Cons. Stato, sez. V, n. 7798/2024); </h:div><h:div>III - ancora <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo </corsivo>per violazione dell’art. 101 cit. e dei principi menzionati, oltre al divieto di integrazione postuma dell’offerta, del d.P.R. n. 445/2000, contraddittorietà e difetto di motivazione e travisamento, con riferimento al contenuto dell’art. 13 del disciplinare, poiché ad una corretta lettura della norma di gara apparirebbe che il disciplinare utilizzi il termine “<corsivo>offerta</corsivo>” non in senso tecnico, sicché l’integrazione sarebbe consentita solo con riferimento alla documentazione amministrativa; peraltro, con riferimento al sub-criterio B2 la Celegato non produceva un’autocertificazione, sì da risultare necessario l’esame degli attestati; </h:div><h:div>IV - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo </corsivo>per violazione dell’art. 101 cit. e del d.P.R. n. 445/2000, laddove il T.A.R. ha ritenuto che la concorrente avesse reso una dichiarazione;</h:div><h:div>V - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo </corsivo>per i vizi sopra dedotti sotto ulteriori profili oltre<corsivo>
				</corsivo>alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;</h:div><h:div>VI - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo </corsivo>inoltre<corsivo>
				</corsivo>nella parte in cui il T.A.R., nell’argomentare le ragioni dell’accoglimento del ricorso, fa riferimento al c.d. soccorso procedimentale;</h:div><h:div>VII - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo, </corsivo>infine laddove il T.A.R. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Chiaia s.r.l. per avere Celegato s.r.l. omesso di impugnare gli atti presupposti alla aggiudicazione e dai quali ha ritenuto che derivasse la illegittimità dei provvedimenti conclusivi, e, in particolare, il verbale di attribuzione dei punteggi e il provvedimento di diniego della istanza di autotutela; la sentenza sarebbe erronea per violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p.a. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che per travisamento del contenuto degli atti di causa;</h:div><h:div>VIII - <corsivo>error in iudicando</corsivo> e <corsivo>in procedendo, </corsivo>da ultimo per violazione dell’art. 120 c.p.a. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui il T.A.R. ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Chiaia s.r.l. per avere Celegato s.r.l. proposto ricorso cumulativo avverso atti diversi, perché ciascun lotto è stato adottato un distinto provvedimento di aggiudicazione. </h:div><h:div>Si è costituito il CAS per resistere, affermando che la Commissione di gara avrebbe operato in piena conformità alla <corsivo>lex specialis</corsivo> nel ritenere non sanabile la carenza documentale relativa agli attestati richiesti per il criterio B.2, e, in definitiva, rimettendosi all’interpretazione di questo Consiglio, con compensazione delle spese.</h:div><h:div>La controinteressata originaria ricorrente si è costituita per resistere, affermando che nel proprio “<corsivo>Fascicolo Offerta Tecnica per Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3</corsivo>” la Società elencava il personale alle proprie dipendenze alla data del 1° agosto 2024, evidenziando tra i dipendenti coloro che fossero in possesso della “<corsivo>formazione addetti posa segnaletica DM 22/01/2019</corsivo>” (39 addetti) e della “<corsivo>formazione PREPOSTO addetti posa segnaletica DM 22/01/2019</corsivo>” (22 addetti). Sotto il criterio B.2 «<corsivo>Personale specializzato per l’apposizione della segnaletica temporanea stradale (D.M. 10.07.2002 e s. m. e i.)</corsivo>», la Società dichiarava espressamente quanto segue: «<corsivo>Tutto il personale (n. 39 addetti) è in possesso dell'attestato di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (secondo il DM 22/01/2019), tra il quale n. 22 addetti sono formati e attestati come PREPOSTI (vedere tabella allegata al criterio B.1.2 - i preposti sono evidenziati in giallo). Si allegano gli attestati di formazione</corsivo>». In sostanza nel predetto “<corsivo>Fascicolo Offerta Tecnica per Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3</corsivo>” sarebbero già presenti tutti i dati valutabili dalla Commissione di gara in merito. La produzione in soccorso istruttorio degli attestati, dunque, non avrebbe in alcun modo alterato l’offerta tecnica.</h:div><h:div>Invoca la sentenza n. 285 del 18 aprile 2023 questo Consiglio quanto all’ammissibilità del c.d. ‘soccorso istruttorio ricognitivo’ (e Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).</h:div><h:div>Precisa che l’elenco del personale in organico con i nominativi e specifica della qualifica <corsivo>ex</corsivo> d.m. 22 gennaio 2019 è stato presentato in primo grado. Per mera dimenticanza materiale, nonostante l’autodichiarazione espressa relativa al possesso dei requisiti (indicati dettagliatamente), non venivano allegati gli attestati di formazione, tutti comunque preesistenti alla data di indizione della Procedura. Gli attestati, a differenza di quanto sostiene l’appellante, sarebbero tutti rilasciati da enti certificatori e di formazione riconosciuti ai sensi di legge e oggettivamente verificabili e muniti di data certa dal momento la medesima è apposta con timbro e firma dell’ente e in molti casi accompagnata anche dal c.d. “<corsivo>QR code</corsivo>” con collegamento al portale “<corsivo>web</corsivo>” dell’ente che lo ha rilasciato con menzione specifica dei dati essenziali dell’attestato stesso.</h:div><h:div>Con riferimento alle eccezioni di inammissibilità, la Società controinteressata richiama il proprio ricorso introduttivo (specificamente pag. 8) e precisa che il diniego di autotutela e soccorso istruttorio è stato emesso dalla Stazione Appaltante con provvedimento unico a valere su tutti i lotti.</h:div><h:div>All’udienza di discussione del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I – La questione oggetto di contenzioso riguarda la soccorribilità della produzione degli attestati a comprova della formazione del personale come dichiarato nell’offerta tecnica.</h:div><h:div>Sostanzialmente tutti i motivi di appello, seppur sotto diverse angolazioni, ripetono la medesima contestazione.</h:div><h:div>II – Tuttavia, in via preliminare, devono trovare esame le due eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo, formulate dall’appellante e respinte dal T.A.R. con la sentenza gravata.</h:div><h:div>Le eccezioni non possono essere condivise.</h:div><h:div>Infatti, accanto all’invocato principio - secondo cui il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure (ciò perché solo l'inequivoca indicazione del <corsivo>petitum </corsivo>dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa) – deve essere applicato congiuntamente altro, alla luce del quale l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte – come affermato dal T.A.R. - sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso.</h:div><h:div>Nella specie che occupa nessun dubbio può sussistere avendo la parte originaria ricorrente dedotto espressamente che: “<corsivo>1. L’illegittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio deriva dall’illegittimità e incongruità del provvedimento prot. n. 10984/2025 del 22 aprile 2025 (Doc. 11) così come della sottesa decisione adottata dalla Commissione di gara in corso di gara di non procedere al soccorso istruttorio nei termini richiesti dalla Ricorrente</corsivo>” (ciò peraltro, a seguito dell’originaria impugnazione ritenuta inammissibile, come sopra riferito).</h:div><h:div>III – Quanto appena evidenziato è sufficiente anche alla reiezione dell’ulteriore eccezione di inammissibilità in quanto è consolidato il principio giurisprudenziale, in forza del quale, affinché il ricorso cumulativo sia ammissibile, è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza – come nella specie – dei presupposti di fatto e di diritto (la mancata ammissione al soccorso) nell’ambito di una medesima sequenza procedimentale (Cons. Stato, II, n. 6544/2022).</h:div><h:div>IV – Ciò posto, l’appello è infondato.</h:div><h:div>V – I motivi possono essere esaminati congiuntamente per quanto sopra evidenziato.</h:div><h:div>Infatti, non può condividersi l’impostazione di parte appellante che vuole applicare alla fattispecie il divieto di soccorso istruttorio per l’integrazione dell’offerta tecnica, cadendo dunque tutte le censure articolate in appello.</h:div><h:div>Nella specie, invero, si verte nella differente ipotesi in cui “<corsivo>Il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione è richiesto, infatti, non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica, e dunque va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi 12 sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte. Ed infatti la giurisprudenza consente in questi casi l’integrazione di eventuali elementi documentali carenti nonostante i limiti posti al soccorso istruttorio dall’articolo 83 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881, relativa a un caso il possesso della certificazione era stata solo dichiarato e non documentato). …dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l’offerta tecnica, [...]</corsivo>» (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).</h:div><h:div>Infatti, la parte ha chiaramente indicato in offerta la specifica formazione richiesta dalla legge di gara in relazione ad per ogni preposto e addetto.</h:div><h:div>Inoltre, a differenza di quanto dedotto in appello, gli attestati risultano oggettivamente verificabili e muniti di data certa, sì da poter essere rimessi alla valutazione della Commissione ad esito del soccorso ‘procedimentale’.</h:div><h:div>Per come già sopra evidenziato, dunque, nella specie che occupa l’esperimento del soccorso è funzionale al perseguimento del miglior risultato e di contro non lede la concorrenza e la <corsivo>par condicio</corsivo>.</h:div><h:div>VI – Per completezza, quanto alla contestata natura delle dichiarazioni rese nell’ambito dell’offerta tecnica, va richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, che ha evidenziato che “<corsivo>Come è noto, la «procedura di soccorso istruttorio» … è preordinata – a svalutazione dell’importanza delle carenze meramente formali delle offerte formulate dagli operatori economici in competizione per l’accesso alle commesse pubbliche – alla «integrazione» di «dichiarazioni necessarie» omesse o rese in forma incompleta, ovvero alla «regolarizzazione» di elementi o documenti di gara rilevanti ma prodotti in forma o con modalità non regolari.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Oggetto del soccorso – che costituisce, alla luce del canone di massima partecipazione, a un tempo facoltà ed obbligo per la stazione appaltante, … è perciò ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza)” </corsivo>(cfr. Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1881).</h:div><h:div>VII – L’appello, per tutto quanto ritenuto, deve esser respinto.</h:div><h:div>VIII - La particolarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Solveig Cogliani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>