<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250075920260524113745039" descrizione="" gruppo="20250075920260524113745039" modifica="16/07/2026 10:45:49" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00759"/><fascicolo anno="2026" n="00526"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250075920260524113745039.xml</file><wordfile>20250075920260524113745039.docm</wordfile><ricorso NRG="202500759">202500759\202500759.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>13/07/2026 13:13:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Solveig Cogliani</firma><data>24/05/2026 14:01:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Chinè,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere</h:div><h:div>Lunella Caradonna,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 731/2025, resa tra le parti, pubblicata il 3 aprile 2025, non notificata, nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso n. 395/2025 Reg. Ric. proposto per l'annullamento:</h:div><h:div>- della nota prot. n. 3200/2025 del 30 gennaio 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con cui la stessa Autorità ha comunicato a Mondialpol s.r.l. l’esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 dalla gara di appalto avente a oggetto il servizio di vigilanza armata dei varchi portuali entro la cinta del porto commerciale di Trapani - Quadriennio 2024-2028 - CIG B163FB617C;</h:div><h:div>- del decreto di revoca n. 32 del 31 gennaio 2025 di “<corsivo>Presa d’atto del provvedimento di esclusione della Mondialpol Security S.p.A. e revoca D.P. di aggiudicazione n. 363 del 07.10.2024</corsivo>”, trasmesso con la nota prot. n. 4364/2025 del 10 febbraio 2025 e della memoria del RUP del 3 febbraio 2025, pubblicata sul sito dell’Autorità in data 6 febbraio 2025;</h:div><h:div>- del D.P. n. 46 dell’11 febbraio 2025, con cui è stata aggiudicata a KSM s.p.a. la gara, di cui è stata data comunicazione in data 17 febbraio 2025;</h:div><h:div>- della nota n. 5262/2025 del 14 febbraio 2025 con cui l’Autorità Portuale ha disposto l’escussione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs n. 36/2023;</h:div><h:div>- della nota n. 6119/2025 del 20 febbraio 2025 con cui l’Autorità Portuale ha disposto l’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- nonché dell’eventuale segnalazione all’Anac ai sensi dell’art. 96, comma 15, del d.lgs n. 36/2023;</h:div><h:div>e per il conseguente subentro di Mondialpol s.r.l. nell’affidamento e nella stipula del contratto per l’erogazione del servizio di vigilanza armata dei varchi portuali entro la cinta del porto commerciale di Trapani, previa declaratoria di inefficacia del contratto che nelle more l’Autorità Portuale dovesse aver stipulato con KSM s.p.a. ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi da parte della stessa Mondialpol;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 759 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Mondialpol S.r.l., già Mondialpol Security S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B163FB617C, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocato Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Antonio Veneziano n.69; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ksm, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con l’appello indicato in epigrafe, l’appellante – premesso di essere un’azienda <corsivo>leader</corsivo> nel settore della vigilanza e della sicurezza sussidiaria in tutto il territorio italiano – espone che, nel maggio del 2024, ha partecipato a una gara indetta dall’Autorità Portuale di Palermo per l’aggiudicazione, dapprima conseguita, di un servizio di vigilanza armata dei varchi portuali a Trapani, presentando la documentazione richiesta a mezzo del proprio ufficio gare. Nel mese di dicembre 2024 (avvio procedimento), tuttavia, è stata destinataria di un provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione (con escussione polizza e segnalazione ad ANAC), per effetto di una dichiarazione, che assume di non aver mai reso, in ordine alla estensione della licenza per la sicurezza sussidiaria anche al Porto di Trapani. Riferisce che l’Autorità Portuale (e il T.A.R. poi) ha, invece, ritenuto detta dichiarazione falsa e idonea a configurare la gravità della condotta di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, come si legge nella sentenza appellata. Propone, dunque, appello esclusivamente affinché venga esclusa la sussumibilità del proprio operato alla astratta condotta tipizzata dall’art. 95, comma 1, lett. e) e 98, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché impedita da parte di ANAC, che ha già avviato <corsivo>ex</corsivo> art. 220 comma 10 del d.lgs. n.36/2023 e del Regolamento approvato con delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 il relativo procedimento, l’applicazione <corsivo>ex</corsivo> art. 96 comma 15 e 94 comma 5 lett. e) della sanzione interdittiva della esclusione della partecipazione alle gare per due anni.</h:div><h:div>Con riguardo ai fatti di causa espone che l’operatore, trascrivendo, all’interno di un proprio modello, una parte del modello di dichiarazione integrativa (doc. n. 2), per mero errore, lasciava il riferimento al possesso della licenza per il porto di Trapani. Infatti, la dichiarazione riportava: “b<corsivo>) possesso di licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. rilasciata in data 15.03.2022 dalla Prefettura di Palermo ed avente le seguenti caratteristiche ai sensi dell’art. 2 del D.M. 269/2010: - classe funzionale A ed integrazione del servizio di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009 nell’ambito del porto di Trapani; oppure ed avvenuta presentazione, in data _________, di richiesta di integrazione del servizio di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009 nell’ambito del porto di Trapani)</corsivo>” - <corsivo>Livello dimensionale pari o superiore a Livello 1 (per servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 6 e non superiore a 25); - Ambito territoriale pari o superiore all’ambito 1”.</corsivo> A conferma della circostanza che si vertesse in un errore materiale invoca, dunque, il DGUE, all’interno del quale, invece, correttamente l’appellante dichiarava espressamente a pag.17, di essere in possesso della “<corsivo>licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, rilasciata dalla Prefettura di Palermo n. 0041608 del 15.03.2022; classi funzionali A, B, D, E; livello dimensionale 4; ambito territoriale 4; individuato nelle province di Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa, Ragusa, Roma, Viterbo</corsivo>” e il corretto livello dimensionale (4 che significa che la Società vanta un numero di CPG superiore a 100, rispetto ai soli 6 richiesti e previsti dal livello 1 richiesto dal disciplinare e indicato nella domanda) e l’esatto ambito territoriale (4 che significa che la Società può operare in territorio ultra-provinciale fino a 15 milioni di abitanti).</h:div><h:div>Sostiene, dunque, che il contrasto delle suddette dichiarazioni e l’applicazione del criterio risolutivo di detta antinomia previsto espressamente dal disciplinare (pag.22), avrebbe dovuto indurre l’Autorità Portuale a dare prevalenza a quanto dichiarato dal DGUE, disponendo l’esclusione della Mondialpol già in sede di gara.</h:div><h:div>Invece, l’Amministrazione aggiudicava la gara e successivamente chiedeva la documentazione in ordine all’estensione. Per effetto della conseguente corrispondenza, l’Autorità Portuale riteneva, poi, non solo di revocare la aggiudicazione, ma anche di individuare una condotta costituente grave illecito professionale, sotto il profilo della falsità della dichiarazione, con conseguente segnalazione all’ANAC ai fini della applicazione delle ulteriori sanzioni.</h:div><h:div>Avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha affermato l’intenzionalità delle condotte, la Società appellante deduce, dunque, i seguenti motivi:</h:div><h:div>1 – erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023; sull’illegittimità dell’esclusione per grave illecito professionale per mancanza dei presupposti; erroneamente il T.A.R. avrebbe assunto a presupposto della decisione la prospettazione dell’Autorità senza considerare il DGUE presentato dalla Società, né il modello ‘legale’ di domanda dalla stessa Autorità; il <corsivo>deficit</corsivo> motivazionale quanto all’attitudine della dichiarazione a influenzare le decisioni di esclusione ed aggiudicazione da parte della Stazione appaltante; peraltro, il disciplinare attribuiva valore, ai fini dell’ammissione, al DGUE; invoca, dunque, i principi elaborati dall’Ad. Plen. n. 16 del 2020;</h:div><h:div>2 - illegittimità derivata della nota con cui l'Autorità Portuale ha disposto l'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>L’Amministrazione si è costituita per resistere, ribadendo che la doverosità dei provvedimenti assunti, a seguito dell’accertamento della mancanza di una richiesta di integrazione per Trapani, che era presentata soltanto in data 9 dicembre 2024, dando evidenza, in definitiva, della falsità della dichiarazione dell’operatore economico sul punto. </h:div><h:div>Eccepisce l’inammissibilità dell’appello con riguardo al difetto di motivazione e alla censura della prospettazione dell’Autorità per violazione del divieto di <corsivo>nova</corsivo>. </h:div><h:div>All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I – In via del tutto preliminare, occorre delibare l’eccezione di inammissibilità svolta da parte appellata per violazione del divieto di <corsivo>ius novorum</corsivo> di cui all’art. 104 comma 1 c.p.a. con riferimento all’ammissibilità dei motivi di appello.</h:div><h:div>L’eccezione non può essere condivisa in quanto le censure avverso la sentenza di primo grado richiamano, specificandoli, i motivi già svolti in primo grado, senza alcun ampliamento del <corsivo>thema decidendum</corsivo> (che, in vero, risulta ristretto a escludere la fattispecie del grave illecito professionale ai fini della segnalazione delle conseguenti sanzioni).</h:div><h:div>La tesi – precisata in appello – già dedotta in primo grado attiene alla riconducibilità a un mero errore dell’inserimento del riferimento alla estensione della licenza, per come sarebbe palese dal Documento di Gara Unico Europeo, contestualmente prodotto.</h:div><h:div>In particolare, nel ricorso introduttivo l’istante precisava che, pur avendo predisposto l’istanza di estensione per il Porto di Trapani, non l’aveva poi consegnata “<corsivo>per un mero errore di un dipendente che – a causa dell’ambigua formulazione del Disciplinare di gara – ha scambiato l’ambito territoriale della licenza – si ribadisce, comprendente la Provincia di Trapani (cfr. p. 3 della Licenza prefettizia, sub doc. 11 cit.) – con la classe funzionale della licenza medesima</corsivo>”.</h:div><h:div>La censura circa la consistenza di mero errore della dichiarazione era, dunque, espressamente contenuta sia nell’ambito del primo motivo (teso a ottenere il soccorso istruttorio, poi rinunziato e dichiarato improcedibile) e nel secondo (oggetto del presente grado di giudizio), volto a contestare la qualificazione quale grave illecito professionale della condotta dell’operatore, insistendo sulla natura di “<corsivo>errore materiale</corsivo>” della predetta condotta.</h:div><h:div>II – Nel merito, l’appello è fondato.</h:div><h:div>III – In via generale, va osservato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il nuovo codice dei contratti pubblici non contempla più, come desumibile dalla disamina dell’art. 94, tra le cause di esclusione automatica una fattispecie normativa assimilabile a quella del previgente art. 80, comma 5, lett. f-<corsivo>bis</corsivo>), del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>La presentazione di falsa dichiarazione, al pari dell’informazione fuorviante in gara, rileva pertanto ai soli fini dell’eventuale integrazione del “<corsivo>grave illecito professionale</corsivo>”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), alle condizioni dettate dall’art. 98, comma 2, al verificarsi della situazione di cui allo stesso art. 98, comma 3, lett. b), che dà rilievo “<corsivo>anche</corsivo>” alla “<corsivo>negligenza</corsivo>” nel caso in cui l’operatore economico abbia fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante (<corsivo>in terminis</corsivo>, Cons. di Stato, sez. V, 25 gennaio 2022 n. 491).</h:div><h:div>Per quanto qui d’interesse, il comma 3 dell’art. 98 individua le condizioni necessarie per integrare il grave illecito professionale (lett. a, comma 2) nell’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore (lett. b).</h:div><h:div>Il comma 3, dunque, enumera e circoscrive le fattispecie rilevanti (Cons. di Stato, Sez. V sentenza del 7 novembre 2025, n. 8661).</h:div><h:div>In particolare, per quel che qui rileva, la lett. b), fa riferimento, come innanzi anticipato, quale elemento da cui l’Amministrazione può desumere la sussistenza di un grave illecito professionale, alla condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.</h:div><h:div>IV – Al fine della riconduzione delle informazioni (obiettivamente) “<corsivo>false</corsivo>” o anche solo “f<corsivo>uorvianti</corsivo>” tra le ipotesi di “<corsivo>gravi illeciti professionali</corsivo>” la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2747, ha precisato che “<corsivo>per un verso, non si deve trattare di dichiarazione semplicemente erronea (in quanto non conforme alla verità dei fatti) o materialmente omessa (in quanto taciuta da parte del concorrente che era in possesso dei relativi dati e delle sottese informazioni), ma di dichiarazione propriamente falsa (in quanto oggetto di una condotta intesa alla alterazione, consapevole e volontaria o quanto meno frutto di non giustificabile negligenza, parimenti idonea a strutturare un giudizio di complessiva colpevolezza) o alterata dalla omissione di dati necessari (“informazioni dovute”)”.</corsivo></h:div><h:div>V - Nell’ipotesi di specie, è contestata la condotta consistente nell’aver reso una falsa dichiarazione tale da integrare l’ipotesi di cui alla lett. b), in quanto “<corsivo>suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale contestazione difetta – come censurato dall’appellante – di un’idonea motivazione in ordine alla capacità della dichiarazione di sviare le valutazioni dell’Amministrazione (alla luce dei principi elaborati dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, invocata dalla Società istante).</h:div><h:div>In particolare, non appaiono valutate le seguenti circostanze: - nella dichiarazione risulta barrata la voce “<corsivo>oppure ed avvenuta presentazione, in data _________, di richiesta di integrazione del servizio di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009 nell’ambito del porto di Trapani</corsivo>”; </h:div><h:div>- il DGUE presentato in sede di gara riporta correttamente: “<corsivo>Possesso licenza prefettizia ex Art. 134 TULPS, rilasciata dalla Prefettura di Palermo n. 0041608 del 15.03.2022; classi funzionali A, B, D, E; livello dimensionale 4; ambito territoriale 4; individuato nelle province di. Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta, Enna, Trapani, Siracusa, Ragusa, Roma, Viterbo</corsivo>”.</h:div><h:div>- il disciplinare di gara prescrive che “<corsivo>in merito alle condizioni di partecipazione, ciascun operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara. Dette dichiarazioni si intendono rese mediante la compilazione del DGUE nelle parti sotto indicate e dovranno essere supportate/integrate con le informazioni contenute nelle dichiarazioni integrative di cui al modello Allegato A (parte II)</corsivo>”.</h:div><h:div>Al fine della configurazione del grave illecito professionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine alla idoneità della dichiarazione a trarre in inganno la Stazione appaltante, ciò che per il vero non si appalesa alla luce della facile riscontrabilità della portata della licenza prefettizia dell’operatore. </h:div><h:div>Peraltro, risulta verosimile l’errore in cui sarebbe incorsa la Società istante nella compilazione dell’istanza, nella confusione tra estensione dell’ambito territoriale della licenza ed estensione della stessa.</h:div><h:div>VI – Dalla fondatezza del primo motivo discende necessariamente quella del secondo gruppo di censure.</h:div><h:div>VII – L’appello pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata nei limiti in cui essa è stata appellata, deve essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio quanto alla qualificazione della condotta quale “<corsivo>grave illecito professionale</corsivo>” comportante la segnalazione all’A.N.A.C., con le conseguenze pregiudizievoli che ne conseguono.</h:div><h:div>VIII – La particolarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.</h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate, fatta salva <corsivo>ex lege</corsivo> la rifusione dei contributi unificati versati.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Solveig Cogliani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>