<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250061920250905104204626" descrizione="" gruppo="20250061920250905104204626" modifica="06/09/2025 09:10:21" stato="2" tipo="10" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sandra Pagano" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00619"/><fascicolo anno="2025" n="00253"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250061920250905104204626.xml</file><wordfile>20250061920250905104204626.docm</wordfile><ricorso NRG="202500619">202500619\202500619.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>05/09/2025 23:26:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michele Pizzi</firma><data>05/09/2025 11:03:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Paola La Ganga,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 907/2025, resa tra le parti, pubblicata il 28 aprile 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 431/2023;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 619 del 2025, proposto dai sig.ri Sandra Pagano, Salvo Francesco Paolo Saitta e Salvo Giulia Saitta, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Paleologo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Isola delle Femmine, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale, notificato dal Comune di Isola delle Femmine il 18 luglio 2025 e depositato il 30 luglio 2025; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata dalla parte appellante incidentale;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Antonino Paleologo e l’avvocato Vittorio Fiasconaro;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che il Comune di Isola delle Femmine, appellante incidentale, ha chiesto la sospensione della sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 907 del 2025 che, in accoglimento del ricorso proposto dai sig.ri Sandra Pagano, Salvo Francesco Paolo Saitta e Salvo Giulia Saitta, ha condannato il predetto Comune alla restituzione dell’immobile (catastalmente identificato al foglio 1, particella 2626, ora adibito a strada pubblica litoranea) occupato senza l’adozione di un decreto di esproprio, previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi con proposta formulata dall’amministrazione comunale, secondo i criteri dettati dal T.a.r., ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.;</h:div><h:div>Considerato che le esigenze cautelari manifestate dal Comune appellante incidentale non possono trovare favorevole valutazione, tenuto conto che il T.a.r. ha espressamente fatta salva la facoltà del medesimo Comune – correttamente, infatti, sotto il profilo dogmatico si tratta precisamente di una c.d. “obbligazione facoltativa”: <corsivo>una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis</corsivo> – di adottare, qualora ravvisi preminenti esigenze di interesse pubblico, il provvedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-<corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 327/2001, al fine di evitare la restituzione del terreno attualmente adibito a strada pubblica litoranea;</h:div><h:div>Ritenuto quindi che la domanda cautelare debba essere respinta e che le spese di lite della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare (ricorso n.r.g. 619/2025).</h:div><h:div>Condanna il Comune di Isola delle Femmine al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare in favore degli appellanti, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre s.g. e accessori di legge.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Michele Pizzi</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 619/2025) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>