<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250020120251114174023623" descrizione="" gruppo="20250020120251114174023623" modifica="25/11/2025 13:15:38" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Mediterranea Engineering S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00201"/><fascicolo anno="2025" n="00990"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250020120251114174023623.xml</file><wordfile>20250020120251114174023623.docm</wordfile><ricorso NRG="202500201">202500201\202500201.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\470 Roberto Giovagnoli\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Roberto Giovagnoli</firma><data>24/11/2025 22:43:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Antonio Pasquale Francola</firma><data>14/11/2025 17:50:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3243/2024, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 201 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Mediterranea Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9809633403, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Pietro Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli, Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Architettura restauro S.r.l., Saitta Architettura, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Invitalia S.p.A.;</h:div><h:div>Vista la sentenza non definitiva n. 857/2025;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rappresentando alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea gli elementi di fatto e di diritto di interesse nel contesto della presente questione pregiudiziale, il Collegio è tenuto ad attenersi alle “<corsivo>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</corsivo>” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 ottobre 2024 (GU C/2024/6008), secondo cui costituiscono elementi essenziali della domanda di pronuncia pregiudiziale: </h:div><h:div>1) l’identità del giudice all’origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente;</h:div><h:div>2) l’identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio;</h:div><h:div>3) l’oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti;</h:div><h:div>4) le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione;</h:div><h:div>5) i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione;</h:div><h:div>6) le questioni pregiudiziali; </h:div><h:div>7) l’eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla particolare celerità con la quale la domanda deve essere trattata dalla Corte o dal Tribunale.</h:div><h:div>Con la sentenza del 6 ottobre 2021, resa per la definizione della causa pregiudiziale C–561/19, la Corte di Giustizia ha precisato le condizioni occorrenti perché, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., il giudice nazionale di ultima istanza possa risolvere la controversia interna senza investire la Corte di Giustizia della soluzione di quesiti pregiudiziali relativi alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea.</h:div><h:div>In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, il giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, può essere esonerato dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, T.F.U.E. solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (punto 33 della sentenza).</h:div><h:div>In primo luogo, la questione pregiudiziale afferente alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione deve ritenersi irrilevante nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (punto 34).</h:div><h:div>In secondo luogo, la questione pregiudiziale può ritenersi già oggetto di interpretazione da parte della Corte qualora sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, ovvero qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (punto 36); trattasi di circostanze idonee a escludere l’obbligo di rinvio pregiudiziale, ma tali da non impedire al giudice nazionale di esercitare comunque la facoltà di adire la Corte qualora ritenuto opportuno.</h:div><h:div>In terzo luogo, ove l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi qualora il giudice nazionale maturi il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte (punto 40).</h:div><h:div>Ciò posto, nel caso di specie devono ritenersi sussistenti le condizioni che impongono al Consiglio di Giustizia Amministrativa il rinvio pregiudiziale su uno specifico quesito interpretativo nei termini che seguono poiché: a) in primo luogo, non si registrano pronunce di codesta Corte sulla singola questione interpretativa che si andrà a deferire e, di conseguenza, essa non è identica ad altre decise da codesta Corte, né vi è una giurisprudenza consolidata della Corte, anche in considerazione della peculiarità della vicenda controversa; b) in secondo luogo, il quesito pregiudiziale pone problemi interpretativi in relazione ai quali non sembra possa ritenersi che “l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 6 ottobre 2021, sopra menzionata.</h:div><h:div><corsivo>1. L’identità del giudice all’origine del rinvio.</corsivo></h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno in quanto organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa in Sicilia, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo (v. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, in C-497/2020).</h:div><h:div><corsivo>2. L’identità precisa delle parti del procedimento principale.</corsivo></h:div><h:div>La controversia intercorre tra le seguenti parti: </h:div><h:div>a) la ricorrente Mediterranea Engineering s.r.l. – in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I) costituendo con Studio Cartolano s.r.l., con Methodos di Valeria Mallia e con Francesco Gaspare Maria Mannuccia (mandanti);</h:div><h:div>b) la resistente stazione appaltante Invitalia S.p.A. – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa;</h:div><h:div>c) la controinteressata aggiudicataria Architettura e Restauro Engineering unipersonale s.r.l.s. (mandataria) in costituendo RTI con Saitta Architettura s.r.l. (mandante).</h:div><h:div><corsivo>3. L’oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti.</corsivo></h:div><h:div>Il Ministero della Cultura, nella qualità di “<corsivo>Autorità Responsabile</corsivo>”, con convenzione del 15 gennaio 2020, così come integrata e modificata con l’Atto integrativo del 21 gennaio 2022, individuava la Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza per l’affidamento, in favore del Comune di Palermo, dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, in attuazione del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) “<corsivo>Palermo – Centro Storico</corsivo>”, di cui alla scheda di intervento n. 1, allegata al piano operativo 1, “<corsivo>Cultura e Turismo</corsivo>”, nell’ambito della linea di azione 1.A, relativo ai progetti integrati per “<corsivo>il recupero e la riqualificazione dei centri storici o porzioni di contesti urbani in condizioni di degrado</corsivo>”, (Delibera CIPE n. 10/2018) nel comune di Palermo, confluito nel Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura – Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui alle delibere CIPESS n. 2/2021 e 7/2021.</h:div><h:div>Con Determina di avvio n. 129/2023 assunta al prot. n. 0178666 del 19 giugno 2023, la Invitalia S.p.A. ha disposto l’indizione della suddetta procedura di gara, pubblicando il relativo bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di cui al n. S 119-376548 del 22 giugno 2023 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 21 giugno 2023.</h:div><h:div>Entro il termine di scadenza previsto, fissato per il 21 luglio 2023 alle ore 10:00, pervenivano per il Lotto 6 n. 5 (cinque) offerte e per il Lotto 7 n. 5 (cinque) offerte.</h:div><h:div>All’esito delle operazioni di gara la Invitalia S.p.A. aggiudicava i lotti n. 6 (CIG: 9808614455 - CUP: D76J20001550001) e n. 7 (CIG: 9808633403 - CUP: D76J20001570001), con provvedimento del 7 novembre 2023, n. 0327162, al R.T.I. costituendo composto dalla Mediterranea Engineering s.r.l. (mandataria), dalla Studio Cartolano s.r.l. (mandante), dalla Methodos di Valeria Mallia (mandante), e da Francesco Gaspare Maria Mannuccia (mandante).</h:div><h:div>Venivano, dunque, avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.</h:div><h:div>In quella sede la Invitalia S.p.A. rilevava che Francesco Gaspare Maria Mannuccia non era in regola con gli adempimenti fiscali di anni pregressi rispetto a quello dello svolgimento della gara.</h:div><h:div>Con comunicazione del 15 novembre 2023, inoltrata tramite Piattaforma Telematica, il R.U.P. domandava all’Operatore Economico di attivare la procedura riportata in calce al certificato acquisito mediante il F.V.O.E. per le ipotesi di posizione irregolare, in quanto “<corsivo>qualora si fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla data di elaborazione comprovino un diverso esito, è possibile recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competenti per gli ambiti provinciali sopra indicati e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto. L'istanza può essere presentata dal titolare/rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato. Si precisa che, a seguito dell'Istanza, l'Agente della riscossione effettuerà le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione; in caso di riscontro positivo, sarà possibile recarsi presso il medesimo sportello per ottenere il rilascio di una “attestazione sostitutiva dell'esito” comprovante la regolarità fiscale</corsivo>".</h:div><h:div>In data 20 novembre 2023, in riscontro a tale comunicazione, la mandataria Mediterranea Engineering S.r.l. trasmetteva una nota, firmata congiuntamente con le mandanti Studio Cartolano S.r.l. e Valeria Mallia, nella quale si rappresentava che: a) “<corsivo>L’Arch. Francesco Gaspare Maria Mannuccia, il quale era stato indicato come mandante in RTP per la sola quota pari al 2% con il ruolo di restauratore, in data 19/11/2023 ha inviato a questa Società una pec con la quale manifesta l’impossibilità ad adempiere a quanto richiesto e per detta ragione recede dal costituendo raggruppamento</corsivo>”; b) “<corsivo>il costituendo RTP, anche in assenza del mandante Arch. Francesco Gaspare Maria Mannuccia (restauratore), risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando</corsivo>”; c) si chiedeva, quindi, “<corsivo>di accogliere il recesso richiesto dal Mandante Arch. Francesco Gaspare Maria Mannuccia</corsivo>” e la conseguente rimodulazione, per entrambi i Lotti aggiudicati, delle quote di esecuzione delle prestazioni tra i restanti componenti del raggruppamento.</h:div><h:div>Il R.U.P. in data 23 novembre 2023 acquisiva la nota prot. n. 0354989 emessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, nella quale si attestava che a carico del mandante Francesco Gaspare Maria Mannuccia risultavano le seguenti violazioni definitivamente accertate:</h:div><h:div>1) cartella di pagamento n. 29620100111569091, anno di imposta 2007, notificata il 23/01/2012 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di Euro 6.126,41;</h:div><h:div>2) cartella di pagamento n. 29620100012684118, anno di imposta 2006, notificata il 04/11/2010 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di Euro 9.646,62;</h:div><h:div>3) cartella di pagamento n. 29520230021082476, anno di imposta 2019, notificata il 23/06/2023 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito residuo di Euro 9.539,39;</h:div><h:div>4) cartella di pagamento n. 29520220033118115, anno di imposta 2018, notificata il 12/12/2022 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione i.v.a., per un debito residuo di Euro 1.547,31;</h:div><h:div>5) cartella di pagamento n. 29520220032195084, anno di imposta 2017, notificata il 25/11/2022 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione i.v.a., per un debito residuo di Euro 5.913,86;</h:div><h:div>6) cartella di pagamento n. 29520220028726588, anno di imposta 2017, notificata il 02/02/2023 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770, per un debito residuo di Euro 357,04.</h:div><h:div>- in data 24 novembre 2023 il R.U.P. chiedeva all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Riscossione ulteriori informazioni in relazione alle predette irregolarità definitivamente accertate al fine di chiarire quale fosse la posizione del Mandante in merito all’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, sia alla data della presentazione dell’offerta per la procedura di gara in oggetto, sia alla data corrente;</h:div><h:div>In data 30 novembre 2023 è stato nuovamente acquisito, mediante il F.V.O.E. (ossia il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), il certificato attestante la regolarità fiscale del Mandante, ossia il certificato n. 10752547 che confermava la posizione irregolare.</h:div><h:div>Con nota prot. 0034583 del 26 gennaio 2024, trasmessa mediante Piattaforma telematica in data 29 gennaio 2024, il R.U.P. comunicava, ai sensi degli articoli 7 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento per il ritiro del Provvedimento di aggiudicazione n. 0327162 del 7 novembre 2023 limitatamente al LOTTO 6 – CIG 9808614455 e al LOTTO 7 – CIG 9808633403, assegnando al R.T.I. costituendo Mediterranea Engineering S.R.L. (mandataria), Studio Cartolano S.R.L., Methodos di Valeria Mallia, Francesco Gaspare Maria Mannuccia (mandanti) il termine di 10 giorni dal suo ricevimento per la presentazione di eventuali controdeduzioni.</h:div><h:div>In riscontro alla predetta comunicazione, in data 8 febbraio 2024 la mandataria Mediterranea Engineering S.r.l. rappresentava di non essere a conoscenza dell’irregolarità fiscale del Mandante prima della trasmissione da parte della Stazione Appaltante del certificato n. 10565541 del 10 novembre 2023, non fornendo ulteriori elementi in relazione alla predetta irregolarità.</h:div><h:div>Con provvedimento del 20 febbraio 2024 la Invitalia S.p.A. escludeva dalla procedura selettiva il costituendo raggruppamento aggiudicatario, revocando l’aggiudicazione dei lotti n. 6 e n. 7 disposta in favore dello stesso ed, al contempo, disponendo lo scorrimento della graduatoria poiché: 1) l’articolo 10.6 del Disciplinare di gara prevede che “<corsivo>A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 10.1 dovranno essere posseduti (…) in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio</corsivo>”; 2) l’articolo 24 del Disciplinare di gara dispone che “<corsivo>In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Invitalia procederà alla revoca dell’aggiudicazione</corsivo>”; 3) l’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “<corsivo>Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5</corsivo>”; 4) l’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 statuisce l’esclusione della partecipazione ad una procedura d’appalto dell’operatore economico che abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali; 5) il mandante Francesco Gaspare Maria Mannuccia è risultato privo dei requisiti di ordine generale in tema di regolarità fiscale, non essendo in regola con il pagamento dei tributi già prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta; 6) l’art. 48 co. 19 D.Lgs. n. 50/2016 ammette il recesso di una o più imprese raggruppate tranne qualora la modifica soggettiva sia “<corsivo>finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara</corsivo>”; 7) nel caso in esame ricorrerebbe proprio quest’ultima ipotesi poiché “<corsivo>la modifica in riduzione del raggruppamento, così come proposta, risulterebbe strumentale a sanare ex post una situazione di preclusione all’ammissione alla procedura, riguardante il soggetto recedente, già sussistente al momento di presentazione dell’offerta, in violazione della par condicio tra i concorrenti</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>3.1. I motivi di ricorso.</corsivo></h:div><h:div>Con il proposto ricorso, la Mediterranea Engineering s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. costituendo con Studio Catalano s.r.l., Methods di Valeria Mallia e Francesco Gaspare Maria Mannuccia, impugnava il predetto provvedimento di esclusione con riguardo al lotto n. 7, nonché gli artt. 10.6 e 24 del Disciplinare di gara, lamentandone, con un unico ed articolato motivo, l’illegittimità per mancata applicazione, nella specie, dei principi desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 giugno 2020, C- 210/20 secondo cui andrebbe ascritta rilevanza alla “<corsivo>condizione di ignoranza invincibile della posizione irregolare</corsivo>” del mandante da parte della mandataria, con conseguente sussistenza dei presupposti per la sostituzione del mandante da escludere.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene, infatti, che raggruppamento ed avvalimento condividerebbero la medesima <corsivo>ratio</corsivo> e funzione e, pertanto, non sarebbe conforme ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 80 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016 l’esclusione automatica di un R.T.I. in ragione della violazione degli obblighi tributari di un mandante, qualora non conosciuta né conoscibile da parte della mandataria, tratta in inganno dalle dichiarazioni non veritiere rese dal medesimo mandante.</h:div><h:div>In subordine, la ricorrente ha chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del quesito inerente alla compatibilità con l’ordinamento europeo delle norme nazionali statuenti l’esclusione automatica del R.T.I. in siffatti casi, considerato che, nella circostanza, l’Ente aggiudicatore non avrebbe disposto alcun accertamento preordinato a verificare se la mandataria fosse in grado di accertare l’effettiva posizione del mandante in ordine al rispetto degli obblighi tributari.</h:div><h:div>L’illegittimità della normativa nazionale decretante l’esclusione automatica si riverbererebbe anche sugli artt. 10.6 e 24 del Disciplinare di gara, contemplanti la medesima regola ritenuta dall’Ente aggiudicatore ostativa all’accoglimento dell’istanza della mandataria di modifica delle quote di partecipazione del R.T.I. costituendo, previa estromissione del mandante al quale sarebbe esclusivamente imputabile la causa di esclusione dalla procedura selettiva rilevata in sede di controllo dei requisiti dichiarati.</h:div><h:div>Il comportamento dell’Ente aggiudicatore, infatti, sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 3 giugno 2020, C 210/2020.</h:div><h:div><corsivo>3.2. La sentenza di primo grado.</corsivo></h:div><h:div>Con la sentenza n. 3243/2024 pubblicata il 22 novembre 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I, rigettava il ricorso, compensando le spese processuali, poiché:</h:div><h:div>a) la proposta modifica in riduzione del R.T.I. Mediterranea Engineering s.r.l. sarebbe stata strumentale a sanare <corsivo>ex post</corsivo> la preclusione all’ammissione alla procedura riguardante il mandante recedente in ragione della riscontrata posizione di irregolarità fiscale del medesimo già sussistente al momento della presentazione dell’offerta ed a lui da tempo nota in quanto destinatario della notifica di molteplici cartelle di pagamento fin dai primi anni 2000. Di conseguenza, la pretesa della ricorrente sarebbe stata in contrasto con il rispetto della <corsivo>par condicio</corsivo> tra concorrenti;</h:div><h:div>b) la fattispecie in esame sarebbe perfettamente riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016, sussistendo un’irregolarità fiscale grave, antecedente al termine di presentazione delle offerte e definitivamente accertata, da parte di un offerente, dovendosi considerare tale il mandante di un R.T.I.;</h:div><h:div>c) la sentenza della C.G.U.E. C 210/2020 richiamata dalla ricorrente riguarderebbe la differente fattispecie contraddistinta dalla partecipazione in gara di un operatore economico che si sia avvalso delle capacità di un’impresa ausiliaria reticente sulla sussistenza di motivi di esclusione. Pertanto, i principi ivi affermati non sarebbero analogicamente estensibili alla diversa ipotesi in cui ad essere attinto da una causa di esclusione sia il mandante di un R.T.I., tenuto conto della differenza sussistente tra l’avvalimento ed il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese desumibile dagli artt. 80 e 89 D.Lgs. n. 50/2016. Se, infatti, in relazione all’avvalimento l’art. 89 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante “<corsivo>… impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione</corsivo>”, al R.T.I. si applica, invece, l’art. 80 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “<corsivo>Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali …</corsivo>”, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante;</h:div><h:div>d) la disciplina contemplata dall’art. 97 D.Lgs. n. 36/2023 (ossia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici) non sarebbe pacificamente applicabile alla procedura oggetto di causa;</h:div><h:div>e) non sussisterebbero i presupposti per la rimessione di una questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea poiché il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. V del 14 febbraio 2022 n. 1079, avrebbe già escluso, al riguardo, la violazione del diritto europeo, rilevando che «<corsivo>l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel recepire la direttiva, sanziona con l’esclusione la violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non sussistendo alcun dubbio circa la rispondenza della normativa italiana (art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016) alla disciplina eurounitaria invocata (art. 57, par. 3, commi 1 e 2 della direttiva 2014/24/UE)</corsivo>».</h:div><h:div><corsivo>3.3. L’appello.</corsivo></h:div><h:div>Con l’appello notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025 la Mediterranea Engineering s.r.l. domandava la riforma, previa concessione delle opportune misure cautelari, della sentenza di primo grado, insistendo nelle proprie difese e nell’istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni di diritto dedotte.</h:div><h:div>Con sentenza non definitiva n. 857/2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava le questioni preliminari di rito sollevate dalla Invitalia S.p.A. e riservava alla presente ordinanza la decisione sul prosieguo del giudizio.</h:div><h:div>Il <corsivo>thema decidendum</corsivo> è costituito dalla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea dell’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 riferito al R.T.I. nella sua interezza qualora l’irregolarità fiscale riguardi soltanto uno dei partecipanti e non anche tutti gli altri in possesso dei requisiti per garantire, comunque, l’esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>Con l’unico motivo di appello si lamenta, infatti, l’erroneità della decisione assunta dal T.A.R. nella parte in cui non ha condiviso la prospettata interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 che consentirebbe la modifica per riduzione del R.T.I. allorché una delle imprese della compagine sia attinta da una causa di esclusione; in subordine si chiede di adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sentire accertare e dichiarare se l’automatismo espulsivo di cui alla citata disposizione di legge sia compatibile con l’art. 57 della Direttiva n. 2014/24 e con il principio di proporzionalità.</h:div><h:div>Più precisamente si chiede di verificare:</h:div><h:div>a) in primo luogo, “<corsivo>se l’articolo 57 terzo paragrafo, secondo periodo della Direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo alle ipotesi di deroga rispetto agli automatismi esclusivi di cui al precedente paragrafo 3 della stessa Direttiva, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana, contenuta nel combinato disposto dell’art. 80, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in forza della quale la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico/RTI concorrente in gara, nel caso di dichiarazioni non veritiere rese da un’impresa mandante e relative alla violazione degli obblighi contributivi, previdenziali o tributari, definitivamente accertata, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa idonea, pur quando la dichiarazione infedele sia imputabile esclusivamente alla mandante e le imprese superstiti - in primis la mandataria – non abbiano, né mai abbiano avuto piena conoscenza o agevole conoscibilità, del carattere mendace della dichiarazione stessa</corsivo>”;</h:div><h:div>b) in subordine, “<corsivo>se l’articolo 57 terzo paragrafo, secondo periodo della Direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo alle ipotesi di deroga rispetto agli automatismi esclusivi di cui al precedente paragrafo 3 della stessa Direttiva, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana, contenuta nel combinato disposto dell’art. 80, commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in forza della quale la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico/RTI concorrente in gara, nel caso di dichiarazioni non veritiere rese da un’impresa mandante e relative alla violazione degli obblighi contributivi, previdenziali o tributari, definitivamente accertata, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa idonea tra quelle già facenti parte dello stesso raggruppamento, pur quando la dichiarazione infedele sia imputabile esclusivamente alla mandante e le imprese superstiti - in primis la mandataria – non abbiano, né mai abbiano avuto piena conoscenza o agevole conoscibilità, del carattere mendace della dichiarazione stessa e siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in sostituzione della mandante esclusa</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>4. Le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione Europea.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4.1. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 18 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94) prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>1.    Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.    Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 57 della medesima Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94) prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>2.    Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3.    Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 63 par. 1 della citata Direttiva 2014/24/UE prevede che “<corsivo>1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>L'amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 57. L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>4.2. IL DIRITTO ITALIANO.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 4 che:</h:div><h:div>“<corsivo>Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande</corsivo>.</h:div><h:div>[…]</h:div><h:div>Comma 6. “<corsivo>Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 48 co. 9, 17, 18, 19 e 19 <corsivo>ter </corsivo>(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.Lgs. n. 50/2016 prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta</corsivo>.</h:div><h:div><corsivo>17.    Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>18.    Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>19.   È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>19-ter.    Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>5. I motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione.</corsivo></h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rappresenta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione interpretativa di seguito indicata.</h:div><h:div>La controversia, infatti, è unicamente incentrata sulla compatibilità del diritto italiano con il diritto dell’Unione Europea e, quindi, si palesa la rilevanza della questione interpretativa da sottoporre al giudizio della Corte di Giustizia ai fini della decisione della causa in esame.</h:div><h:div>La non manifesta infondatezza della questione si desume dalla peculiarità del caso poiché si discute della legittimità del provvedimento di esclusione da una gara indetta per l’affidamento di un appalto pubblico di un R.T.I. del quale sia parte un componente gravato da debiti erariali insoluti e definitivamente accertati.</h:div><h:div>L’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 prevede l’esclusione automatica del concorrente che abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ove per gravi devono intendersi le violazioni consistenti nell’omesso pagamento di imposte e tasse per una somma superiore ad € 5.000,00 (cioè all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) e per definitivamente accertate devono ritenersi tutte le violazioni non più suscettibili di accertamento.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, il mandante Francesco Gaspare Maria Mannuccia del costituendo R.T.I. del quale la Mediterranea Engineering s.r.l. è mandataria risulta debitore del fisco per una somma pari ad € 33.130,63 oltre interessi in virtù di atti amministrativi, ossia le sopra indicate cartelle di pagamento a lui notificate dal 2010 in poi e divenute definitive per omessa impugnazione entro i termini di legge ben prima del termine del 21 luglio 2023 fissato per la presentazione delle offerte in sede di gara.</h:div><h:div>Pertanto, ricorre la fattispecie di cui all’art. 80 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016 e, di conseguenza, la Stazione appaltante ha escluso l’intero Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito dalla Mediterranea Engineering s.r.l. (mandataria), dallo Studio Cartolano s.r.l. (mandante), dalla Methodos di Valeria Mallia (mandante) e da Francesco Gaspare Maria Mannuccia (mandante).</h:div><h:div>Tuttavia, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese sostiene di poter egualmente garantire l’esecuzione dell’appalto senza il mandante Francesco Gaspare Maria Mannuccia attinto dalla predetta causa di esclusione.</h:div><h:div>In relazione, infatti, alla categoria E.22 di interesse in questa sede la suddivisione delle attività propedeutiche ad assicurare la corretta esecuzione della prestazione in questione era contraddistinta dalle seguenti quote percentuali: 57% la mandataria Mediterranea Engineering s.r.l.; 39% la mandante Studio Catalano s.r.l.; 2% la mandante Methodos di Valeria Mallia (restauratrice); 2% il mandante Francesco Gaspare Maria Mannuccia (restauratore).</h:div><h:div>Ma escludendo quest’ultimo, il R.T.I. sarebbe egualmente in possesso dei requisiti per garantire l’esecuzione dell’appalto poiché l’attività che nella qualità di restauratore avrebbe dovuto svolgere Francesco Gaspare Maria Mannuccia nella misura del 2% sarebbe stata affidata all’altra restauratrice del R.T.I., ossia la Methodos di Valeria Mallia, che, quindi, avrebbe svolto il 4% e non più soltanto il 2% originariamente preventivato.</h:div><h:div>Sennonché, la Stazione appaltante non ha ritenuto possibile la modificazione soggettiva per riduzione prospettata dal R.T.I. in corso di gara, essendo vietata dall’art. 48 co. 19 D.Lgs. n. 50/2016 in quanto “<corsivo>finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara</corsivo>”.</h:div><h:div>La Mediterranea Engineering s.r.l. ritiene la decisione della Stazione appaltante in contrasto con il diritto dell’Unione Europea.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva, anzitutto, che l’art. 57 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94) prevede al paragrafo 3 il riconoscimento agli Stati membri della facoltà di prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 “<corsivo>nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora</corsivo>”: a) non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali; b) l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.</h:div><h:div>La richiamata casistica di cui alle fattispecie a) e b) appare  al Collegio meramente esemplificativa e non un’elencazione tassativa dei casi in cui un’esclusione possa ritenersi chiaramente sproporzionata, deponendo in tal senso la locuzione “<corsivo>in particolare</corsivo>”, indicante un aspetto specifico di un argomento o di un gruppo senza presunzione di esclusività.</h:div><h:div>La regola sancita nella direttiva, infatti, è quella di rimettere agli Stati membri la possibilità di derogare alle esclusioni obbligatorie allorché le stesse siano manifestamente sproporzionate, anche al di fuori delle ipotesi specificamente considerate a fini esemplificativi.</h:div><h:div>Lo Stato italiano ha esercitato soltanto in parte siffatta facoltà, derogando alla regola della esclusione automatica in caso di debiti tributari e contributivi di importo non superiore ad € 5.000,00 perché ritenuti non gravi ai sensi della predetta lettera a) senza, però, consentire con l’art. 48 co. 19 D.lgs. n. 50/2016 la modifica soggettiva del R.T.I. per riduzione allorché sia propedeutica ad estromettere l’operatore economico attinto da una causa di esclusione, non salvaguardando, così, l’interesse della residua compagine del raggruppamento a permanere in gara.</h:div><h:div>Al riguardo, occorre sottolineare che l’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 al comma 9 introduce un principio generale di “immodificabilità” della composizione del raggruppamento, mentre ai commi 17, 18 e 19, prevede una pluralità di eccezioni, tali per la verità (stante il loro numero) da rendere sempre meno concreta l’applicazione di siffatto principio (Ad. Plen. 2/2022).</h:div><h:div>Le eccezioni di cui ai commi 17, 18 e 19, tuttavia, non sono tra loro omogenee poiché:</h:div><h:div>- le ipotesi disciplinate dal comma 17 (con riferimento al mandatario) e dal comma 18 (con riferimento ad uno dei mandanti) attengono a vicende soggettive, puntualmente indicate, del mandatario o di un mandante, conseguenti ad eventi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione dell’offerta;</h:div><h:div>- invece, l’ipotesi di cui al comma 19 attiene ad una modificazione della composizione del raggruppamento derivante da una autonoma manifestazione di volontà di recedere dal raggruppamento stesso, da parte di una o più delle imprese raggruppate, senza che si sia verificato nessuno dei casi contemplati dai commi 17 e 18, ma solo come espressione di un diverso e contrario volere rispetto a quello di partecipare, in precedenza manifestato. Ed il recesso in tanto è ammesso in quanto le imprese rimanenti “<corsivo>abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire</corsivo>” e sempre che la modifica soggettiva derivante dal recesso non sia “<corsivo>finalizzata ad eludere un requisito di partecipazione alla gara</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2021, al riguardo, ha chiarito che:</h:div><h:div>a) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che - per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate - queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;</h:div><h:div>b) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale.</h:div><h:div>I commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati interpretati, dunque, nel senso di consentire, ricorrendone i presupposti, esclusivamente la modificazione “<corsivo>in diminuzione</corsivo>” del raggruppamento temporaneo di imprese, e non anche quella cd. “<corsivo>per addizione</corsivo>”, che si verificherebbe con l’introduzione nella compagine di un soggetto ad essa esterno. Si è in tal senso affermato che:</h:div><h:div>«<corsivo>La deroga all’immodificabilità soggettiva dell’appaltatore costituito in raggruppamento, tale da evitare in fase esecutiva la riapertura dell’appalto alla concorrenza e, dunque, l’indizione di una nuova gara, è solo quella dovuta, in detta fase, a modifiche strutturali interne allo stesso raggruppamento, senza l’addizione di nuovi soggetti che non abbiano partecipato alla gara (o, addirittura, che vi abbiano partecipato e ne siano stati esclusi), ciò che contraddirebbe la stessa ratio della deroga, dovuta a vicende imprevedibili che si manifestino in sede esecutiva e colpiscano i componenti del raggruppamento, tuttavia senza incidere sulla capacità complessiva dello stesso raggruppamento di riorganizzarsi internamente, con una diversa distribuzione di diversi compiti e ruoli (tra mandante e mandataria o tra i soli mandanti), in modo da garantire l’esecuzione dell’appalto anche prescindendo dall’apporto del componente del raggruppamento ormai impossibilitato ad eseguire le prestazioni o, addirittura, non più esistente nel mondo giuridico (perché, ad esempio, incorporato od estinto).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>È chiaro che la modifica sostituiva c.d. per addizione costituisce ex se una deroga non consentita al principio della concorrenza perché ammette ad eseguire la prestazione un soggetto che non ha preso parte alla gara secondo regole di correttezza e trasparenza, in violazione di quanto prevede attualmente l’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del d. lgs. n. 50 del 2016, più in generale, per la sostituzione dell’iniziale aggiudicatario</corsivo>» (Ad. Plen. n. 10/2021).</h:div><h:div>Inoltre, l’Adunanza Plenaria n. 2/2022 ha ritenuto che la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di uno dei mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice.</h:div><h:div>Ne consegue che, laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provvede ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.</h:div><h:div>Una volta esclusa dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 10 del 2021 la c.d. sostituzione per addizione, ed essendo stato chiarito dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 2 del 2022 che la modifica del R.T.I. per riduzione è ammessa non soltanto nella fase di esecuzione del contratto ma anche qualora la mandataria o taluna delle mandanti perda i requisiti di partecipazione in corso di gara, deve ritenersi non consentita nell’ordinamento giuridico italiano la modificazione soggettiva del R.T.I. composto da un operatore economico carente <corsivo>ab origine </corsivo>dei requisiti di partecipazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, non essendo possibile l’estromissione del componente attinto da una causa di esclusione non sopravvenuta in corso di gara ma preesistente alla gara stessa, come nel caso in esame.</h:div><h:div>Tale soluzione solleva, tuttavia, dubbi in ordine alla compatibilità di siffatta scelta del legislatore con il diritto dell’Unione Europea. Ad entrare in gioco (ponendosi in recipoca tensione gli uni con gli altri) sono, da un lato, i principi di proporzionalità e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e, dall’altro, i principi di autoresponsabilità e <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti.</h:div><h:div>Se, infatti, i primi deporrebbero a favore del mantenimento in gara del R.T.I. con l’esclusione dell’operatore economico tenuto al pagamento di gravi e definitivamente accertati debiti tributari e contributivi pregressi alla gara stessa ogniqualvolta siffatta esposizione debitoria sia stata dal medesimo taciuta agli altri componenti del R.T.I., i secondi legittimerebbero, invece, l’esclusione in questi casi dell’intero R.T.I. in ragione di un presupposto vincolo di solidarietà tra i singoli componenti che li esporrebbe tutti a responsabilità per la condotta scorretta tenuta da uno soltanto di essi, sebbene all’insaputa degli altri, come nel caso in esame, allorché uno dei componenti taccia agli altri il mancato possesso di un requisito di partecipazione.</h:div><h:div>Per un verso, invero, l’esclusione dell’intero R.T.I. sembra costituire una sanzione sproporzionata ogniqualvolta i membri non attinti dalla causa escludente accertata dalla Stazione appaltante siano in possesso dei requisiti per poter egualmente garantire l’esecuzione dell’offerta, anche senza l’operatore economico correttamente escluso. Peraltro, costituirebbe interesse della medesima Stazione appaltante mantenere in gara il R.T.I. che abbia operato una modificazione soggettiva per riduzione onde salvaguardare la possibilità di valutare il più ampio numero di offerte possibili.</h:div><h:div>Per contro, l’ipotetica possibilità per il R.T.I. di rimediare in corso di gara alla condotta scorretta di taluno dei suoi componenti mediante l’estromissione del medesimo potrebbe ledere l’interesse antagonista degli altri operatori economici concorrenti al rispetto delle regole di gara da parte di tutti i partecipanti, a prescindere che la partecipazione avvenga individualmente o in gruppo. </h:div><h:div>Il rispetto della concorrenza (e, nel suo ambito, del principio della <corsivo>par condicio</corsivo>) costituisce, infatti, un parametro di riferimento essenziale per la legittimità delle procedure contraddistinte da un carattere competitivo come quelle propedeutiche all’affidamento dei contratti pubblici.</h:div><h:div>Ed invero, il principio di parità di trattamento tra gli offerenti e l’obbligo di trasparenza, che “<corsivo>costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici</corsivo>” con lo “<corsivo>scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese</corsivo>”, presuppongono, infatti, che gli offerenti “<corsivo>devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici</corsivo>” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 24 maggio 2016, n. C-396/14).</h:div><h:div>Affinché, dunque, si possa garantire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico, tutti gli offerenti devono poter disporre delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e, quindi, tutti i concorrenti devono essere soggetti alle medesime condizioni.</h:div><h:div>In questa prospettiva, i contratti di diritto pubblico poggiano sul principio della personalità, in virtù del fatto che derivano da una procedura concorsuale che mira, da un lato, a premiare l'offerta migliore e, dall'altro, a tutelare l'interesse pubblico alla qualificazione tecnica, organizzativa, economica e morale delle imprese concorrenti.</h:div><h:div>L’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, ha già chiarito da tempo che il principio di immodificabilità soggettiva persegue lo scopo di consentire alla Stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, di conseguenza, "<corsivo>precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari</corsivo>" ovvero che "<corsivo>tale verifica venga vanificata</corsivo>", sicché le uniche modifiche soggettive elusive del dettato normativo sono quelle che implicano l'aggiunta delle imprese partecipanti, non già la loro riduzione (c.d. modifica per sottrazione) o il recesso di una partecipante, laddove, però, la modifica della compagine in senso riduttivo avvenga per esigenze proprie del raggruppamento o del consorzio, non già per evitare la sanzione dell'esclusione dalla procedura di gara per difetto dei requisiti in capo ad un componente.</h:div><h:div>L'Adunanza Plenaria ha, dunque, dato una lettura funzionale del principio di immodificabilità nel senso di non precludere la modifica soggettiva in assoluto, ammettendola laddove questa operi in riduzione, anziché in aggiunta o in sostituzione, e quindi solo internamente e senza innesti dall'esterno del raggruppamento, e comunque sempre che non sia finalizzata ad eludere i controlli in ordine al possesso dei requisiti.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana osserva che l’art. 63 par. 1 della Direttiva 2014/24/UE prevede che “<corsivo>L'amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento             soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 57. L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione</corsivo>”, precisando, poi, che “<corsivo>Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti</corsivo>”.</h:div><h:div>Sembrerebbe, dunque, sussistente, secondo la citata Direttiva, una tendenziale omologazione tra la disciplina dell’avvalimento e quella del R.T.I. in ordine alle possibilità di sostituzione di un’impresa con un'altra.</h:div><h:div>La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IX, con la pronuncia del 3 giugno 2021 C-210/2020, ha applicato l’istituto della sostituzione a una fattispecie di causa escludente (per false dichiarazioni) riguardante un’impresa ausiliaria nell’ambito di un rapporto di avvalimento. L’ipotesi di causa escludente che riguarda una impresa ausiliaria è all’evidenza diversa dall’ipotesi, rilevante nel presente giudizio, di una causa escludente che riguarda l’operatore economico concorrente nell’ambito di un R.T.I..</h:div><h:div>Secondo la Corte di Giustizia, il primo presupposto dell’applicabilità della fattispecie sanante (basata sull’estromissione o sulla sostituzione dell’ausiliaria interessata dalla causa di esclusione) è l’ignoranza dell’offerente in ordine all’esistenza del motivo espulsivo (“<corsivo>senza che i suoi partner abbiano avuto conoscenza di tale falsa dichiarazione</corsivo>”) al momento della presentazione della domanda di partecipazione (quando, cioè, è stata resa la falsa dichiarazione).</h:div><h:div>Inoltre, l’Amministrazione, per verificare la possibilità di sostituzione dell’ausiliaria, è tenuta a effettuare una “<corsivo>valutazione concreta e individualizzata dell’atteggiamento del soggetto interessato</corsivo>” (Cgue, Grande sezione, 7 settembre 2021, C-927/2019), prendendo in considerazione i “<corsivo>mezzi di cui l’offerente disponeva per verificare l’esistenza di una violazione in capo al soggetto sulle cui capacità intendeva fare affidamento</corsivo>” (Cgue, sez. IX, 3 giugno 2021, C-210/2020).</h:div><h:div>In particolare, la Corte di Giustizia ha condizionato la possibilità di sanare la posizione attraverso la sostituzione dell’ausiliaria alla prova che la mancata conoscenza della situazione impeditiva non sia addebitabile a mancanza di diligenza da parte dell’offerente (operatore economico ausiliato).</h:div><h:div>Pertanto, nell’ambito di un rapporto di avvalimento, affinché una causa escludente verificatasi prima della presentazione dell’offerta (ed emersa in gara) possa essere sanata attraverso il meccanismo rimediale di cui all’art. 63 par. 1 della direttiva n. 2014/24/UE non è sufficiente, in base alla suddetta pronuncia della Corte di giustizia, l’ignoranza del motivo di esclusione ma è altresì necessario che detta ignoranza non sia addebitabile a mancanza di diligenza, e quindi non sia colposa.</h:div><h:div>Invero, il principio di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva e che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di detta direttiva non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest'ultima (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, M., C-213/07, EU:C:2008:731, punto 48, nonché del 30 gennaio 2020, Tim, C-395/18, EU:C:2020:58, punto 45).</h:div><h:div>L'obiettivo dell'articolo 57 della direttiva 2014/24, che è anche quello perseguito dall'articolo 63 della stessa, è quello di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di garantire l'integrità e l'affidabilità di ciascuno degli offerenti e, di conseguenza, il mantenimento del rapporto di fiducia con l'operatore economico interessato (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, punto 29, e del 3 ottobre 2019, D.A.C. 93, C-267/18, EU:C:2019:826, punto 26). È in tale prospettiva che l'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il considerando 102 di quest'ultima, garantisce, in linea di principio, il diritto per qualsiasi operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 di tale disposizione di fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti al fine di dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione pertinente.</h:div><h:div>Se, dunque, in questi casi la sostituzione è ammissibile nell’ambito dell’avvalimento, non sembra possa di per sé escludersi a priori in relazione al R.T.I..</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ritiene possibile una interpretazione della disciplina di riferimento che renda compatibile con i predetti principi di diritto dell’Unione Europea la permanenza del R.T.I. in questi casi.</h:div><h:div>Invero, qualora un operatore economico partecipante alla gara in gruppo, ossia in un costituendo R.T.I., debba allo Stato italiano somme per debiti tributari o contributivi gravi, definitivamente accertati e non dichiarati alla Stazione appaltante, le altre imprese partecipanti al costituendo R.T.I. potrebbero legittimamente continuare a concorrere ricorrendo le seguenti condizioni:</h:div><h:div>1) che l’operatore economico gravato dai predetti debiti venga estromesso dalla compagine costituente il R.T.I.;</h:div><h:div>2) che le altre imprese partecipanti al R.T.I. possiedano i requisiti richiesti per garantire la corretta esecuzione dell’offerta e, quindi, dell’appalto. Non essendo, infatti, l’operatore economico attinto dalla causa di esclusione sostituito con l’aggiunta di un altro operatore economico non appartenente alla compagine, la modifica soggettiva del R.T.I. per riduzione non altera la <corsivo>par condicio </corsivo>tra concorrenti poiché a concorrere sarebbero gli stessi operatori originariamente riuniti in gruppo, tranne quello interessato da una causa di esclusione e non altri. Rispetto, dunque, agli altri concorrenti antagonisti partecipanti alla gara, la riduzione del R.T.I. assume, sul piano strettamente concorrenziale, una valenza neutra poiché, da un lato, l’offerta resta sempre identica nel suo contenuto essenziale e, dall’altro, si dispone una mera riorganizzazione interna al gruppo per assicurare l’esecuzione del contratto e per mantenere la persistente competitività dell’offerta proposta, senza l’ausilio di contributi esterni. Invero, l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di rispettare il principio di parità di trattamento degli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico e che rientra nell'essenza stessa delle norme dell'Unione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici implica, in particolare, che gli offerenti devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice. Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano, quindi, a qualsiasi trattativa tra l'amministrazione e un offerente nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il che implica, in linea di principio, che un'offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, su iniziativa né dell'amministrazione aggiudicatrice né dell'offerente (v., in tal senso, sentenza dell'11 maggio 2017, Archus e Gama, C-131/16, EU:C:2017:358, punti 25 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, al pari di una richiesta di chiarimenti di un'offerta, la richiesta di un'amministrazione aggiudicatrice che esige la sostituzione di un soggetto sulle cui capacità un offerente intende fare affidamento non deve condurre alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta, in quanto modificherebbe in modo sostanziale l'offerta iniziale (v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2012, S.E.S. e a., C-599/10, EU:C:2012:191, punto 40; del 7 aprile 2016, P.A.D., C-324/14, EU:C:2016:214, punto 64, nonché dell'11 maggio 2017, Archus e Gama, C-131/16, EU:C:2017:358, punti 31 e 37);</h:div><h:div>3) che la parte di esecuzione del contratto affidata al concorrente da sostituire sia, ovviamente, fungibile. Qualora, infatti, le altre imprese del R.T.I. non avessero i requisiti richiesti per svolgere l’attività originariamente affidata all’operatore economico estromesso o da estromettere, l’intero R.T.I. dovrebbe essere escluso dalla gara, non essendo possibile una sostituzione per aggiunta di un operatore economico esterno. È, quindi, evidente che la modifica del R.T.I. per riduzione opera secondo una logica di continenza, ossia secondo il principio per cui nel più sta il meno ed in questo fattore caratterizzante si coglie il possibile profilo della sua compatibilità con il principio di concorrenza;</h:div><h:div>4) che dell’esposizione debitoria grave, definitivamente accertata e non dichiarata alla Stazione appaltante, dell’operatore economico partecipante al R.T.I. gli altri membri del gruppo non ne fossero a conoscenza, né avessero possibilità di esserlo senza la collaborazione dell’interessato. Siffatto profilo è particolarmente delicato poiché attiene al principio di autoresponsabilità. Se, infatti, l’impresa che abbia taciuto il mancato possesso di un requisito merita di essere esclusa in virtù della condotta non corretta serbata in corso di gara nei rapporti con la Stazione appaltante, occorre valutare se la medesima sorte debba essere patita anche dagli altri operatori del gruppo non direttamente interessati dalla riscontrata sussistenza di una causa di esclusione della quale non avevano cognizione, essendone rimasti ignari sino al momento in cui ne abbiano appreso formale conoscenza nel corso della procedura in sede di verifica dei requisiti dichiarati. L’autoresponsabilità costituisce una proiezione applicativa del principio di concorrenza e risponde alla logica secondo cui chi commette un errore in corso di gara deve risponderne, potendo essere penalizzato rispetto agli altri concorrenti che, per converso, quell’errore non abbiano commesso ed hanno interesse a trarne vantaggio ai fini dell’aggiudicazione della gara. Occorre, dunque, comprendere se la regola secondo cui “chi sbaglia paga” debba essere oggettivamente o soggettivamente rapportata nell’ambito del R.T.I., e cioè se della causa di esclusione interessante un operatore economico del gruppo debba risponderne l’intero gruppo sempre e comunque o soltanto qualora vi sia la prova che di siffatta causa di esclusione il gruppo fosse o avrebbe potuto essere a conoscenza con l’ordinaria diligenza. Qualora si propenda per la prima soluzione, l’espansione del principio di autoresponsabilità implicherebbe una significativa contrazione del principio di proporzionalità e del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> poiché l’esclusione dell’intero R.T.I. costituirebbe una sanzione anche per gli operatori del gruppo estranei all’accertata causa escludente al punto da postulare una responsabilità oggettiva fondata su un vincolo di solidarietà scaturente dalla mera scelta di concorrere in gruppo. La seconda soluzione implicherebbe, invece, un esame della posizione degli altri operatori economici del gruppo, onde verificare se la causa di esclusione di un operatore del R.T.I. sia a loro solidalmente imputabile perché agli stessi nota o potenzialmente conoscibile.</h:div><h:div>Al riguardo, occorre precisare che il principio di autoresponsabilità richiede che il partecipante produca, a corredo della propria istanza di partecipazione, una documentazione completa e veritiera, sopportandone, in caso contrario, le conseguenze sfavorevoli: infatti, «<corsivo>grava sull’offerente l’obbligo di presentare un offerta certa, seria, completa e immodificabile, che il concorrente è gravato dall’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. e che sussiste nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo liberamente modificare quanto ha dichiarato in sede di gara adducendo errori “di distrazione”, in quanto al momento della presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata</corsivo>» (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020 n. 1998).</h:div><h:div>Il principio di proporzionalità impone, invece, all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare una valutazione specifica e concreta dell'atteggiamento del soggetto interessato, sulla base di tutti gli elementi pertinenti (v., per analogia, sentenze del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801, punto 31, e del 3 ottobre 2019, D.A.C. 93, C-267/18, EU:C:2019:826, punto 29). A tale titolo, l'amministrazione aggiudicatrice deve tener conto dei mezzi di cui l'offerente disponeva per verificare l'esistenza di una violazione in capo al soggetto sulle cui capacità intendeva fare affidamento (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C-395/18, EU:C:2020:58, punto 52).</h:div><h:div>Al riguardo, occorre precisare che il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 (non applicabile<corsivo> ratione temporis</corsivo> al caso in esame) prevede all’art. 97 co. 1 una disciplina similare a quella poc’anzi prospettata, statuendo che:</h:div><h:div>“<corsivo>il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a)  in sede di presentazione dell'offerta:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>1)  ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2)  ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b)  ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel caso, come quello di specie, in cui la causa escludente si verifichi “<corsivo>prima della presentazione dell'offerta</corsivo>”, e risulti quindi integrata la fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, il raggruppamento è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato (n. 1) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, o l'impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta (n. 2).</h:div><h:div><corsivo>6. Le questioni pregiudiziali.</corsivo></h:div><h:div>La soluzione ermeneutica appena prospettata nasce da una interpretazione della norma nazionale orientata dal rispetto dei principi del diritto europeo in materia di gare pubbliche, in particolare del più volte citato principio di proporzionalità, come desumibile dagli artt. 18, 57 e 63 della Direttiva 2014/24/UE ed appare l’unica in grado di assicurare la conformità del diritto nazionale (in particolare dell’art. 48, c. 19, dgs. 50/2016) agli artt. 18, 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE. Ed è proprio da questo che scaturisce la rilevanza delle questioni interpretative pregiudiziali che si sottopongono alla Corte di Giustizia, che di seguito vengono formulate.  </h:div><h:div>Pertanto, ritenuta evidente la rilevanza della questione alla luce del tema di diritto dedotto dalle parti in causa nonché la sua novità, non ravvisandosi pronunce della Corte di giustizia rese su identica fattispecie, tenuto anche conto della natura del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza e considerato che gli specifici dubbi ermeneutici qui indicati non sono tali da potersi ritenere che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con una evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, occorre porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti pregiudiziali:</h:div><h:div>“<corsivo>1) dica la Corte se il combinato disposto degli artt. 18, 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE, alla luce del principio di proporzionalità, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione del mandante di un raggruppamento che abbia commesso violazioni fiscali definitivamente accertate in epoca antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda, allorché i restanti membri del raggruppamento possiedano tutti i requisiti richiesti per garantire la corretta esecuzione dell’appalto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) dica la Corte se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione del mandante di un raggruppamento indipendentemente dalla conoscenza effettiva della causa di esclusione del mandante da parte del mandatario e degli altri componenti del gruppo;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) dica la Corte se le medesime norme e principi ostano all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna che preclude l’estromissione o la sostituzione del mandante laddove il mandatario sia venuto a conoscenza della causa di esclusione del mandante soltanto a seguito della comunicazione degli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante</corsivo>”.</h:div><h:div>In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sul quesito pregiudiziale suesposto, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia, anche in merito alle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale indicata nel § 6. della motivazione e, riservata ogni decisione in rito, in merito e sulle spese, sospende il giudizio.</h:div><h:div>Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>