<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240144720260125195000013" id="20240144720260125195000013" modello="4" modifica="24/02/2026 19:35:15" pdf="0" ricorrente="Althea Italia S.p.A." stato="2" tipo="13" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01447"/><fascicolo anno="2026" n="00106"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2024" n="01448"/><registro anno="2024" n="01449"/><registro anno="2024" n="01450"/></descrittori><file>20240144720260125195000013.xml</file><wordfile>20240144720260125195000013.docm</wordfile><ricorso NRG="202401447">202401447\202401447.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>24/02/2026 11:45:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maurizio Antonio Pasquale Francola</firma><data>25/01/2026 20:00:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/02/2026</dataPubblicazione><ricorso NRG="202401448">202401448\202401448.xml</ricorso><ricorso NRG="202401449">202401449\202401449.xml</ricorso><ricorso NRG="202401450">202401450\202401450.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Chinè,	Consigliere</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1447 del 2024:</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1448 del 2024:</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1449 del 2024:</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1450 del 2024:</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Mariano Stabile, 182; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sabotino, 2/A; </h:div><h:div>-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bivona, Tiziana Milana, Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Economia, della Presidenza della Regione Siciliana, della -OMISSIS- e della -OMISSIS- S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A; </h:div><h:div>-OMISSIS- S.p.A., non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.p.A., non costituita in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A; </h:div></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Economia, Regione Siciliana – Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182; </h:div><h:div/></resistenti><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bivona, Tiziana Milana, Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio eletto presso lo studio Valentino Vulpetti in Roma, via Sabotino, 2/A; </h:div><h:div/></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>I. Riunione degli appelli iscritti al R.G. n. 1447/2024, 1448/2024, 1449/2024, 1450/2024.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>I.1. Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con le conseguenze che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano pertanto insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice; la riunione di ricorsi legati da vincoli di connessione soggettiva od oggettiva non è dunque mai obbligatoria e resta rimessa a una valutazione di mera opportunità, afferente a ragioni di economia processuale, della loro trattazione congiunta, sicché la mancata adozione della relativa disposizione ordinatoria sfugge a qualsivoglia sindacato in sede di appello, salvo il limite della abnormità.</h:div><h:div>I.2. Al riguardo deve rammentarsi, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l’obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).</h:div><h:div>I.3. Occorre, inoltre, precisare che anche la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei singoli giudizi (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 3056 del 4 giugno 2013), sicché l'esercizio (o il mancato esercizio) di una facoltà attinente esclusivamente al buon governo dei processi non può nemmeno condizionarne l'esito (Consiglio di Stato sez. IV, 7 marzo 2019, n. 1573).</h:div><h:div>I.4. Con riguardo agli appelli iscritti al R.G. n. 1447/2024, 1448/2024, 1449/2024 e 1450/2024 sussistono ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva che ne giustificano la riunione poiché, pur avendo a oggetto l’impugnazione di quattro distinte sentenze (n. -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-; -OMISSIS-), si controverte nei quattro giudizi in ordine alla legittimità di un medesimo provvedimento amministrativo, ossia la Determina Dirigenziale n. 155 del 16 settembre 2024 con la quale la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana ha escluso l’appellante, -OMISSIS-, dalla gara indetta per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali. </h:div><h:div>I.5. Dovendosi, pertanto, procedere all’esame di eguali censure dedotte dall’appellante avverso al predetto provvedimento amministrativo, il Collegio ritiene di disporre sin d’ora la riunione degli appelli in questione secondo il criterio dell’anzianità di iscrizione al ruolo. </h:div><h:div>I.6. Gli appelli iscritti al R.G. n. 1448/2024, al R.G. n. 1449/2024, al R.G. 1450/2024 devono, dunque, essere riuniti all’appello iscritto al n. 1447/2024.</h:div><h:div><corsivo>II. Rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di questioni interpretative.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>II.1. Tra le molteplici questioni di diritto dedotte dalle parti se ne evidenzia una su tutte per la sua dirimente rilevanza ai fini della decisione della controversia, in quanto da sola potenzialmente sufficiente a definire i quattro giudizi riuniti.</h:div><h:div>II.2. Il Collegio, pertanto, ritiene preliminare adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per sottoporle il quesito interpretativo di seguito formulato.</h:div><h:div>II.3. Rappresentando alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea gli elementi di fatto e di diritto di interesse nel contesto della presente questione pregiudiziale, il Collegio è tenuto ad attenersi alle “<corsivo>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</corsivo>” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 ottobre 2024 (GU C/2024/6008), secondo cui costituiscono elementi essenziali della domanda di pronuncia pregiudiziale: </h:div><h:div>1) l’identità del giudice all’origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente;</h:div><h:div>2) l’identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio;</h:div><h:div>3) l’oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti;</h:div><h:div>4) le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione;</h:div><h:div>5) i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione;</h:div><h:div>6) le questioni pregiudiziali; </h:div><h:div>7) l’eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla particolare celerità con la quale la domanda deve essere trattata dalla Corte o dal Tribunale.</h:div><h:div>II.4. Con la sentenza del 6 ottobre 2021, resa per la definizione della causa pregiudiziale C–561/19, la Corte di Giustizia ha precisato le condizioni occorrenti perché, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., il giudice nazionale di ultima istanza possa risolvere la controversia interna senza investire la Corte di Giustizia della soluzione di quesiti pregiudiziali relativi alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea.</h:div><h:div>II.5. In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, il giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, può essere esonerato dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, T.F.U.E. solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (punto 33 della sentenza).</h:div><h:div>II.6. In primo luogo, la questione pregiudiziale afferente alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione deve ritenersi irrilevante nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (punto 34).</h:div><h:div>II.7. In secondo luogo, la questione pregiudiziale può ritenersi già oggetto di interpretazione da parte della Corte qualora sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, ovvero qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (punto 36); trattasi di circostanze idonee a escludere l’obbligo di rinvio pregiudiziale, ma tali da non impedire al giudice nazionale di esercitare comunque la facoltà di adire la Corte qualora ritenuto opportuno.</h:div><h:div>II.8. In terzo luogo, ove l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi qualora il giudice nazionale maturi il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte (punto 40).</h:div><h:div>II.9. Ciò posto, nel caso di specie devono ritenersi sussistenti le condizioni che impongono a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa il rinvio pregiudiziale su uno specifico quesito interpretativo nei termini che seguono, poiché: a) in primo luogo, non si registrano pronunce di codesta Corte sulla singola questione interpretativa che si andrà a deferire e, di conseguenza, essa non è identica ad altre decise da codesta Corte, né vi è una giurisprudenza consolidata della Corte, anche in considerazione della peculiarità della vicenda controversa; b) in secondo luogo, il quesito pregiudiziale pone problemi interpretativi in relazione ai quali non sembra possa ritenersi che “<corsivo>l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi</corsivo>”, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 6 ottobre 2021, sopra menzionata.</h:div><h:div><corsivo>1. L’identità del giudice all’origine del rinvio.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>1.1. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno in quanto organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa in Sicilia, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo (v. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, in C-497/2020).</h:div><h:div><corsivo>2. L’identità precisa delle parti del procedimento principale.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>2.1. La controversia intercorre tra le seguenti parti: </h:div><h:div>a) la ricorrente – appellante -OMISSIS- – in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I) costituendo con -OMISSIS-, con -OMISSIS- e con -OMISSIS- (mandanti);</h:div><h:div>b) la resistente – appellata stazione appaltante Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana – Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana;</h:div><h:div>c) le aggiudicatarie controinteressate – appellate -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-.</h:div><h:div><corsivo>3. L’oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3.1. Con il bando spedito in GUUE il 16 febbraio 2022 e pubblicato in data 21 febbraio 2022, l’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana (di seguito “C.U.C.”) indiceva una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei “<corsivo>servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali</corsivo>”, d’interesse dell’A.S.P. di Palermo, dell’A.S.P. di Trapani, dell’A.U.O.P.P. Giaccone di Palermo, dell’ARNAS Civico di Palermo e degli Ospedali Riuniti di Palermo. L’appalto era suddiviso in quattro lotti omogenei della durata di 60 mesi e per un valore complessivo pari a € 142.223.018,64.</h:div><h:div>3.2. Alla procedura partecipava l’-OMISSIS- che, all’esito delle operazioni di gara, si aggiudicava tutti i lotti, nonostante, nelle more della procedura, le fosse stata notificata il 21 ottobre 2022 un’ordinanza del GIP di Palermo disponente la misura cautelare del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per un anno ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. <corsivo>b</corsivo>) e dell’art. 14 D.Lgs. n. 231/2001, in seguito sospesa il 27 ottobre 2022 e successivamente revocata il 5 dicembre 2022 dalla medesima Autorità Giudiziaria.</h:div><h:div>3.3. Sennonché, in data 21 maggio 2024 la C.U.C. chiedeva all’-OMISSIS- taluni chiarimenti in merito all’indagine penale denominata operazione “<corsivo>Aspide</corsivo>” in cui sarebbe stato coinvolto anche un dipendente della predetta società in relazione ad alcuni casi di corruzione nell’A.S.P. di Trapani, nonché in ordine al giudizio iscritto al R.G. n. -OMISSIS- del Tribunale delle Imprese di Palermo promosso dalla medesima società avverso la risoluzione contrattuale disposta dall’A.S.P. di Trapani, con delibera n. 1006 del 6 agosto 2020 e al giudizio amministrativo proposto averso il provvedimento dell’A.N.AC. di annotazione della predetta Delibera dell’A.S.P. di Trapani nel Casellario informatico ai sensi dell’art. 213 co. 10 D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>3.4. Il 27 maggio 2024 la società riscontrava la richiesta della C.U.C. fornendo le informazioni all’uopo ritenute opportune.</h:div><h:div>3.5. Tuttavia, con Deliberazione Dirigenziale n. 155 del 16 settembre 2024, la C.U.C. disponeva l’esclusione della -OMISSIS- dalla gara per: 1) violazione dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 in ragione della misura cautelare interdittiva che avrebbe determinato la soluzione di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione; 2) per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla vicenda occorsa presso l’A.S.P. di Trapani; 3) violazione dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>c bis</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 per omessa comunicazione dell’intervenuta annotazione nel Casellario informatico dell’A.N.AC. della vicenda dell’A.S.P. di Trapani.</h:div><h:div>3.6. Con il medesimo provvedimento la C.U.C. disponeva l’aggiudicazione dei Lotti n. 1 e n. 4 alla -OMISSIS- S.p.A. e dei Lotti n. 2 e n. 3 alla -OMISSIS-.</h:div><h:div>3.7. -OMISSIS- impugnava il predetto provvedimento proponendo 4 distinti ricorsi, uno per ognuno dei predetti Lotti (rispettivamente iscritte al R.G. n. -OMISSIS- per il Lotto 1; R.G. n. -OMISSIS- per il Lotto 4; R.G. n. -OMISSIS- Lotto 2; R.G. n.-OMISSIS- Lotto 3).</h:div><h:div>3.8. Le aggiudicatarie controinteressate, -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-, proponevano ricorso incidentali, ritenendo sussistenti ulteriori cause di esclusione della -OMISSIS- di tipo discrezionale.</h:div><h:div><corsivo>3.1. I motivi di ricorso.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con i quattro ricorsi iscritti al R.G. n. -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ha domandato – oltre alla condanna dell’Amministrazione Regionale al risarcimento in forma specifica mediante riammissione in gara e aggiudicazione dell’appalto o, in via subordinata, al risarcimento per equivalente – l’annullamento del D.D. n. 155 del 16 settembre 2024 per i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) <corsivo>violazione dell’art. 80, comma 5, lett. f) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 – violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza di cui al considerando 101 della direttiva 2014/24/UE – violazione del principio del favor partecipationis e della libera concorrenza – eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento – difetto assoluto di motivazione – carenza istruttoria – illegittimità in via derivata </corsivo>– perché la sopravvenienza della misura interdittiva (benché nel caso di specie solo cautelare) non implicherebbe <corsivo>ipso iure</corsivo> la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione in corso di gara. L’interpretazione formalistica seguita dall’Amministrazione Regionale sarebbe, infatti, in contrasto con i principi di tassatività, ragionevolezza e proporzionalità in quanto: a) la misura interdittiva avrebbe avuto efficacia per pochi giorni, essendo stata dopo sospesa e poi revocata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo che l’aveva in precedenza disposta e, quindi, non avrebbe concretamente pregiudicato l’esigenza della Pubblica Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con operatori economici affidabili e qualificati; b) l’esclusione per asserita perdita della continuità del possesso dei requisiti sarebbe errata e sproporzionata ove si consideri che la misura in questione ha avuto carattere solo cautelare e non potrebbe, dunque, equipararsi alla “<corsivo>sanzione interdittiva</corsivo>” di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. 231/2001, che si dispone all’esito del giudizio definitivo di responsabilità amministrativa da reato, considerato che, diversamente opinando, la misura cautelare perderebbe il carattere provvisorio e interinale che la contraddistingue, continuando a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del destinatario anche dopo la sua estinzione; c) il divieto di contrarre, disposto in via cautelare ai sensi dell’art. 45 D.lgs. 231/01, dovrebbe valere soltanto <corsivo>pro futuro</corsivo>, ossia quale inibitoria alla stipula di nuovi contratti e, quindi, non potrebbe ritenersi rilevante anche in relazione alle procedure di gara già pendenti al momento della sua adozione; d) esisterebbero precedenti secondo cui la misura cautelare interdittiva in questione non sarebbe pregiudizievole per la partecipazione alla gara dell’operatore economico che ne sia stato attinto (Consiglio di Stato, sentenza 19 dicembre 2023 n. 10994; T.A.R. Marche, sede di Ancona, sentenza 10 aprile 2024 n. 433); e) anche talune stazioni appaltanti in casi similari avrebbero ritenuto la circostanza non incidente sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti (Consip del 20 dicembre 2022; ARIA del 3 febraio 2022; Ospedali Riuniti di Ancona, ARCS Friuli, InnovaPuglia del 2 ottobre 2024); f) non rileverebbe la circostanza secondo cui il provvedimento di revoca del 5 dicembre 2022 della predetta misura cautelare interdittiva non avrebbe efficacia retroattiva, essendo stato adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo in ragione dell’adeguatezza del modello organizzativo adottato dalla -OMISSIS- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la prevenzione di reati analoghi a quello oggetto del relativo procedimento penale. Donde, la conclusione secondo cui la revoca non scaturirebbe in ragione di una misura riparatoria adottata <corsivo>ex novo</corsivo> dalla -OMISSIS-, ma dalla conferma di elementi già esistenti e meramente riconosciuti dal G.I.P. a seguito di un approfondimento istruttorio;</h:div><h:div>2) <corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 7 e 8 d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f) del d.lgs. 50/2016 – omessa e erronea valutazione dei presupposti di applicabilità delle misure di self cleaning – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – illegittimità in via derivata del provvedimento di aggiudicazione</corsivo> – perché l’Amministrazione Regionale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti (a fronte dell’esistenza di una causa di esclusione automatica) e, comunque, inidonee (in ragione della loro asserita valenza soltanto per il futuro e non anche per le gare in corso) le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate dalla società ricorrente, avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea affermato che «<corsivo>la possibilità lasciata agli operatori economici di fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati può essere esercitata su iniziativa di questi ultimi o su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, così come può essere esercitata al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta o in una fase successiva della procedura</corsivo>» (CGUE Sez. IV, 14 gennaio 2021, C-387/19; nello stesso senso CGUE, sez. IV, 3 ottobre 2019, C-267/19);</h:div><h:div>3) <corsivo>violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) d.lgs. 50/2016 – violazione dell’art. 3 l. 241/90 per assoluto difetto motivazionale – violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza di cui al considerando 101 della direttiva 2014/24/UE – violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di massima partecipazione e libera concorrenza – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento – illegittimità derivata</corsivo> – perché l’Amministrazione Regionale avrebbe erroneamente valutato la vicenda culminata con la risoluzione per inadempimento disposta dalla A.S.P. di Trapani con la Delibera n. 1006 del 6 agosto 2020 del contratto di compravendita di 100 ventilatori polmonari sottoscritto con la società ricorrente, non essendo in modo alcuno imputabile all’-OMISSIS- la mancata fornitura dell’attrezzatura medica che era stata promessa all’A.S.P. di Trapani, né potendo ritenersi sufficiente la motivazione della decisione all’uopo assunta per giustificare l’esclusione dell’-OMISSIS- dalla gara in questione. trattandosi, infatti, di una causa di esclusione c.d. facoltativa o discrezionale (e, quindi, non automatica), occorreva una valutazione e, dunque, una motivazione particolarmente approfondita dell’accaduto, onde poter adeguatamente ponderare tutte le circostanze del caso che hanno avuto un’incidenza rilevante sull’intera vicenda; mentre nella fattispecie la motivazione adottata sarebbe soltanto apparente, essendo mancato del tutto il giudizio sulla gravità del fatto e sulla sua incidenza sull’affidabilità dell’-OMISSIS-, così omettendo quella valutazione «<corsivo>specifica e concreta del comportamento dell’operatore economico interessato</corsivo>» richiesto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C.G.U.E. 4 giugno 2019, causa C-425/2018). Né potrebbe ritenersi all’uopo sufficiente la mera indicazione dell’annotazione della circostanza nel Casellario informatico dell’A.N.AC..</h:div><h:div>Peraltro, la vicenda sarebbe stata immediatamente resa nota all’Amministrazione Regionale dalla ricorrente con la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 del 20 aprile 2022 e con quella successiva del 20 gennaio 2023. </h:div><h:div>L’Amministrazione Regionale non avrebbe, dunque, considerato: a) che il contratto del cui affidamento si discute nell’occasione prevede l’esecuzione di una prestazione (ossia il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali) tutto diversa da quella oggetto del contratto stipulato con l’A.S.P. di Trapani e poi da quest’ultima risolto nel 2020 (concernente la fornitura di ventilatori polmonari); b) che la ricorrente avrebbe in corso altri contratti sia con l’A.S.P. di Palermo (avente a oggetto il servizio di ventiloterapia domiciliare), sia con l’A.S.P. di Trapani (per ausili terapia respiratoria, aggiudicato in data 22.05.2024), senza che nessuna delle due Aziende avesse mai eccepito l’esistenza di cause ostative alla stipula per inaffidabilità professionale della società; c) che l’-OMISSIS- avrebbe già erogato per l’A.S.P. di Trapani il servizio di gestione, assistenza e manutenzione del parco apparecchiature biomediche dal 5 luglio 2015 sino al mese di novembre 2022, senza che l’A.S.P. abbia mai lamentato il venir meno del rapporto fiduciario o l’incidenza di vicende sopravvenute sulla sorte del contratto concernente un servizio identico a quello oggetto della presente controversia; d) che la citata risoluzione contrattuale era stata disposta dall’A.S.P. di Trapani in data 6.08.2020 e, quindi, ben oltre il termine di tre anni dal provvedimento di esclusione adottato il 16 settembre 2024 e in questa sede impugnato;</h:div><h:div>4) <corsivo>violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) – difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’agere amministrativo – violazione del principio di buon andamento</corsivo> – perché, con riguardo ai Lotti n. 2 e n. 3, l’Amministrazione Regionale avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria -OMISSIS- (all’epoca -OMISSIS- S.p.A.) a causa del grave illecito professionale in cui la medesima sarebbe incorsa in relazione alla vicenda che avrebbe coinvolto il suo ex legale rappresentante e un suo dirigente nel procedimento penale conclusosi con la condanna di entrambi e per la società con l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 400.000,00 e la confisca della somma di € 806.643,00.</h:div><h:div>L’Amministrazione Regionale si opponeva all’accoglimento del ricorso, come anche le due aggiudicatarie, -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-, che articolavano le proprie difese rispettivamente presentando ricorso incidentale.</h:div><h:div><corsivo>3.2. Le sentenze n. 3250, 3251, 3252, -OMISSIS- del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con le sentenze in forma semplificata n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- pronunciate ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e pubblicate il 22 novembre 2024 all’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. I: a) dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, disponendone, per l’effetto, l’estromissione dal giudizio; b) rigettava i ricorsi principali; c) dichiarava improcedibili i ricorsi incidentali; d) condannava la -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in favore dell’Assessorato Regionale dell’Economia, della -OMISSIS- S.p.A. e della -OMISSIS- in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna di esse, e oltre alla refusione del contributo unificato in favore delle ricorrenti incidentali.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha, infatti, ritenuto: 1) infondato il primo motivo del ricorso principale poiché la misura interdittiva adottata, pur se in via soltanto cautelare, nei confronti dell’-OMISSIS- integrerebbe la causa di esclusione automatica di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016, non distinguendo la norma citata tra misura definitiva e misura provvisoria, al punto da indurre a ritenere compromessa la continuità del possesso del requisito di partecipazione richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, con conseguente estromissione obbligatoria dalla gara della ricorrente in conformità ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 7/2024, considerato che il decreto di revoca di siffatta misura cautelare emanato dal G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Palermo il 5 dicembre 2022 non avrebbe effetto retroattivo, essendo contraddistinto da un’efficacia <corsivo>ex nunc</corsivo> e non <corsivo>ex tunc</corsivo>; 2) infondato il secondo motivo del ricorso principale poiché le misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate dall’-OMISSIS-: 2.1) non dovevano essere considerate dall’Amministrazione Regionale a fronte di una causa di esclusione automatica qual è quella di cui all’art. 50 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016; 2.2) e, comunque, non potevano essere ritenute rilevanti in quanto propedeutiche a spiegare i loro effetti soltanto in futuro e non anche in relazione alle gare in corso; 2.3) inoltre, il provvedimento di revoca della misura interdittiva adottato dal G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Palermo il 5 dicembre 2022, come la precedente ordinanza di sospensione, non sarebbe stato emanato in ragione della riconosciuta esistenza di un errore di fatto o di diritto inficiante la decisione assunta nel senso di disporre la misura cautelare in questione, quanto piuttosto ed esclusivamente sull’adesione di -OMISSIS- agli addebiti formulati e sulla conseguente assunzione di responsabilità di quest’ultima rispetto agli stessi, con conseguente adozione degli accorgimenti necessari per ottenere la sospensione della misura interdittiva cautelare; 3) infondato anche il terzo motivo del ricorso principale poiché l’Amministrazione avrebbe adeguatamente valutato e motivato i fatti ritenuti rilevanti per il giudizio di inaffidabilità espresso nei confronti dell’-OMISSIS- e il termine triennale della risoluzione di inadempimento decorrerebbe non dal fatto ma dopo la pronuncia della sentenza che definirà il giudizio ancora pendente, secondo quanto sancito dall’art. 80 co. 10 <corsivo>bis</corsivo> D.Lgs. n. 50/2016; 4) assorbito il quarto motivo del ricorso principale dedotto avverso l’aggiudicazione disposta in favore della -OMISSIS- a fronte della non illegittimità dell’impugnata esclusione della ricorrente -OMISSIS- dalla gara.</h:div><h:div><corsivo>3.3. Gli appelli iscritti al R.G. n. 1447/2024, 1448/2024, 1449/2024 e 1450/2024.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con gli appelli notificati e depositati il 17 dicembre 2024 la -OMISSIS- domandava la riforma delle citate sentenze di primo grado, insistendo nelle proprie difese e invocando la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione alle questioni di diritto dedotte con il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Le controinteressate -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- si difendevano confutando le argomentazioni addotte dall’appellante con i singoli motivi di appello e riproponendo, la prima con una mera memoria e la seconda con un appello incidentale, i motivi dedotti con i ricorsi incidentali dichiarati dal T.A.R. improcedibili.</h:div><h:div>Anche l’Amministrazione Regionale si opponeva all’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respingeva l’istanza cautelare dell’appellante.</h:div><h:div>L’appellante e le controinteressate appellate depositavano delle memorie conclusive.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti, tratteneva l’appello in decisione.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che il <corsivo>thema decidendum</corsivo> del giudizio è costituito dalla legittimità del D.D. n. 155 del 16 settembre 2024 ossia del provvedimento con il quale l’Amministrazione Regionale ha escluso dalla gara in questione l’-OMISSIS- e aggiudicato i quattro lotti in affidamento alla -OMISSIS- S.p.A. e alla -OMISSIS-</h:div><h:div>Il provvedimento è motivato in ragione della rilevata sussistenza di tre cause di esclusione: </h:div><h:div>a) art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 poiché l’appellante è stata destinataria, sebbene soltanto per pochi giorni, della sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;</h:div><h:div>b) art. 80 co. 5 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 poiché l’appellante sarebbe stato colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua non integrità e affidabilità;</h:div><h:div>c) art. 80 co. 5 lett. c <corsivo>bis</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 per omessa comunicazione dell’intervenuta annotazione nel Casellario informatico dell’A.N.AC. della vicenda dell’A.S.P. di Trapani.</h:div><h:div>Siffatte cause di esclusione sono contraddistinte da una differente attitudine a estromettere il concorrente dalla gara poiché la prima, ossia quella di cui alla lett. <corsivo>f</corsivo>), assume una valenza espulsiva di tipo automatico, imponendo alla Stazione appaltante l’estromissione dell’operatore economico senza alcuna possibilità di scelta, mentre le altre due sono di tipo discrezionale, postulando un circostanziato e motivato giudizio della Stazione appaltante in ordine alla gravità dell’illecito professionale commesso e alla capacità dell’omessa informazione di incidere sull’andamento della gara.</h:div><h:div>Il legislatore italiano ha, infatti, previsto due differenti categorie di cause di esclusione, ossia quelle automatiche (o obbligatorie) e quelle discrezionali (o facoltative), distinte l’una dall’altra sul piano dell’efficacia secondo che l’effetto escludente rispettivamente sia previsto a monte dalla legge o sia dalla legge demandato a una decisione a valle della Stazione appaltante implicante una motivata valutazione in ordine all’incidenza di uno specifico fatto o di una determinata condotta dell’operatore economico interessato sull’affidabilità del medesimo.</h:div><h:div>Appare, dunque, evidente che le cause di esclusione automatiche debbano ritenersi contraddistinte da un maggiore disvalore per l’ordinamento giuridico rispetto a quelle discrezionali, essendo la gravità del fatto già valutato dal legislatore. Di conseguenza, anche il relativo sindacato giurisdizionale è, in astratto, meno complesso rispetto a quelle discrezionali. </h:div><h:div>Se, infatti, in relazione alle cause di esclusione automatiche è sufficiente l’accertamento soltanto della sussistenza della fattispecie che il legislatore ritiene giustificante l’estromissione dell’operatore economico dalla gara, con riguardo a quelle discrezionali il relativo giudizio è contraddistinto anche da un ulteriore elemento valutativo costituito dalla ponderazione da parte della Stazione appaltante del fatto ritenuto potenzialmente rilevante dalla legge.</h:div><h:div>Il che incide sull’ordine da seguire per esaminare le questioni di diritto dedotte dall’appellante, considerato che a fronte di più cause escludenti delle quali una c.d. automatica e le altre di carattere discrezionale deve ascriversi priorità logica all’esame della prima in ragione della sua assoluta incidenza ai fini della decisione della causa e della maggiore linearità del relativo giudizio di accertamento.</h:div><h:div>Qualora, infatti, dovesse ritenersi corretta la decisione assunta dall’Amministrazione Regionale in ordine all’applicazione dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 e quindi infondato il primo e il secondo motivo di appello all’uopo formulati dall’-OMISSIS-, l’esclusione di quest’ultima dalla procedura in questione sarebbe corretta e, dunque, verrebbe meno l’interesse della medesima società all’esame degli ulteriori motivi di appello dedotti avverso le altre cause di esclusione di carattere, invece, discrezionale, con conseguente rigetto dell’intero appello.</h:div><h:div>È, dunque, necessario soffermarsi con priorità sulle censure formulate dall’-OMISSIS- avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui applica l’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale “<corsivo>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico […] qualora: […] f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, l’-OMISSIS- è stata destinataria della misura interdittiva cautelare del “<corsivo>divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</corsivo>” emanata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo in data 11 ottobre 2022.</h:div><h:div>Dopo di che, il 27 ottobre 2022, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo disponeva la sospensione provvisoria della predetta misura cautelare interdittiva, imponendo talune condizioni che l’-OMISSIS- rispettava.</h:div><h:div>Quindi, in data 5 dicembre 2022, preso atto che le predette condizioni erano state tutte ottemperate dall’-OMISSIS-, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo ha revocato la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per la durata di un anno.</h:div><h:div>Il Collegio, anzitutto, rileva che la sospensione e la successiva revoca della misura cautelare in questione sono state disposte a fronte dell’accoglimento non di un’espressa impugnazione ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 231/2001 e dell’art. 322-<corsivo>bis</corsivo>, commi 1-<corsivo>bis </corsivo>e 2, codice di procedura penale, ma di un’apposita richiesta dell’-OMISSIS- formulata ai sensi degli artt. 49 e 50 D.lgs. n. 231/2001 e rivolta al medesimo giudice che aveva disposto la provvisoria interdizione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno. Non è stato, infatti, proposto appello avverso il predetto provvedimento giurisdizionale dell’11 ottobre 2022.</h:div><h:div>La sospensione, prima, e la revoca, poi, sono state, peraltro, motivate dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo in ragione dalla riscontrata ottemperanza a opera dell’-OMISSIS- delle prescrizioni previste dalla legge per poter ottenere l’inefficacia della misura cautelare interdittiva disposta nei suoi confronti e non da un’accertata erronea valutazione dei presupposti previsti per l’irrogazione di siffatta misura. Quest’ultima non è stata, dunque, annullata, ossia dichiarata inefficace con effetto retroattivo (<corsivo>ex tunc</corsivo>), ma soltanto sospesa e poi revocata (<corsivo>ex nunc</corsivo>).</h:div><h:div>Per il breve periodo in cui dall’11 ottobre 2022 sino alla sospensione del 27 ottobre 2022 è rimasta in auge, la predetta misura ha, quindi, inibito all’-OMISSIS- la sua capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, formalmente pregiudicando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per l’affidamento del contratto pubblico oggetto della procedura in questione.</h:div><h:div>Secondo, infatti, i principi sanciti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e seguiti dalla giurisprudenza amministrativa, i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento delle obbligazioni contrattuali; donde, il dovere della stazione appaltante di compiere i relativi accertamenti con riguardo all'intero periodo (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10; Sez. IV, 4 maggio 2015, n. 2231; Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482; Ad. Plen. 24 aprile 2024, n. 7).</h:div><h:div>La fattispecie in esame sarebbe, dunque, sussumibile nell’ambito di applicazione del citato art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 e l’appellante ha invocato la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di un’apposita questione interpretativa ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dubitando della compatibilità della predetta norma con i principi di proporzionalità e ragionevolezza propri del diritto unionale.</h:div><h:div>Più precisamente, l’appellante ha formulato il seguente quesito volto ad accertare “s<corsivo>e i principi di proporzionalità e ragionevolezza, di cui all’art. 18, par. 1 della Direttiva 2014/24/UE, al Considerando 101 della medesima Direttiva, e se le previsioni di cui all’art. 57, par. 6, Direttiva 2014/24/UE ostino ad una normativa nazionale quale quella contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. f) e comma 6, D.lgs. 50/2016, per come interpretata dalla giurisprudenza e dalla prassi nazionale, che precluda all’amministrazione aggiudicatrice di valutare se una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale costituisca o meno causa di esclusione, e se il suddetto principio impedisca di valutare se rilevino le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico durante la procedura di gara</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>4. Le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell’Unione Europea.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4.1. IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’art. 18 par. 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94) che abroga la direttiva 2004/18/CE prevede che: </h:div><h:div>“<corsivo>1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dall'ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d'appalto sia effettuata con l'intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici</corsivo>”.</h:div><h:div>Al Considerando 101 del preambolo della predetta Direttiva si chiarisce che:</h:div><h:div>“<corsivo>Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l'integrità di un operatore economico e dunque rendere quest'ultimo inidoneo ad ottenere l'aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l'esecuzione dell'appalto.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell'esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull'affidabilità dell'operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Nell'applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l'esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull'affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l'esclusione</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 57 della medesima Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2.  Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3.  Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>4.2. IL DIRITTO ITALIANO.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’art. 80 (Motivi di esclusione) D.Lgs. n. 50/2016 prevede al comma 5 che:</h:div><h:div>“<corsivo>Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: </corsivo><corsivo/><corsivo>[…]</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 9 (Sanzioni amministrative) co. 2 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che:</h:div><h:div>“<corsivo>2. Le sanzioni interdittive sono: </corsivo><corsivo/><corsivo>[…]</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>5. I motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rappresenta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione interpretativa di seguito indicata.</h:div><h:div>La controversia, infatti, è incentrata sulla legittimità del provvedimento di estromissione dell’appellante -OMISSIS- dalla gara in questione adottato in virtù di tre differenti cause di esclusione delle quali la più rilevante è costituita, per le ragioni anzidette, da quella di carattere automatico di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016, considerato che, qualora si ritenesse corretta la decisione assunta dall’Amministrazione Regionale al riguardo, verrebbe meno l’interesse dell’appellante all’esame degli ulteriori motivi dedotti in relazione alle altre cause di esclusione (di tipo però discrezionale) e l’intero appello dovrebbe essere rigettato, con conseguente persistente mantenimento in vigore dell’efficacia dell’aggiudicazione dei quattro lotti in gara disposta in favore della -OMISSIS- S.p.A. e della -OMISSIS-.</h:div><h:div>Si palesa, dunque, la rilevanza della questione interpretativa da sottoporre al giudizio della Corte di Giustizia ai fini della decisione della causa in esame.</h:div><h:div>La non manifesta infondatezza della questione si desume, poi, dalla peculiarità del caso.</h:div><h:div>Il Collegio, anzitutto, rileva una recente diversità di orientamenti in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della misura interdittiva cautelare quale causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Secondo, infatti, un primo indirizzo (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4111/2024 e 4113/2024; n. 10994/2023) anche il provvedimento di carattere cautelare recante la sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001 implicherebbe l’esclusione automatica dell’operatore perché l’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 non distinguerebbe secondo che la misura interdittiva sia soltanto provvisoria o definitiva, ossia secondo che sia stata disposta in sede cautelare o in sede di condanna.</h:div><h:div>Secondo, invece, altro orientamento (Consiglio di Stato, sez. III, 17 marzo 2025 n. 2189) dovrebbe pervenirsi a conclusione differente poiché il citato articolo 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) del D.lgs. n. 50/2016 richiamerebbe soltanto la sanzione prevista dall’art. 9 co. 2 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. n. 231/2001 e non anche l’art. 45 D.Lgs. n. 231/2001 che, invece, prevede l’applicazione “<corsivo>quale misura cautelare</corsivo>” di una delle sanzioni previste dal precedente art. 9 co. 2; e poiché le cause di esclusione dovrebbero interpretarsi e applicarsi in senso restrittivo, derogando al principio generale del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, la misura cautelare non potrebbe integrare la fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Si rileva, poi, un’ulteriore divergenza di vedute in ordine al rapporto tra l’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D. Lgs. 50/2016 e il principio di proporzionalità.</h:div><h:div>Secondo un certo indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze 7 maggio 2024 n. n. 4111 e n. 4113) la predetta norma dovrebbe applicarsi anche qualora l’interdizione dal contrarre con la Pubblica Amministrazione sia stata efficace per pochi giorni, come nel caso in esame, trattandosi di una causa di esclusione automatica incidente sul possesso di un fondamentale requisito di partecipazione che ogni operatore economico deve garantire senza soluzione di continuità qualora intenda ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in affidamento.</h:div><h:div>Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24 giugno 2021, n. 4844 e 19 dicembre 2023 n. 10994), invece, il principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali dovrebbe essere contemperato con gli altri principi che regolano l’azione amministrativa, e, in particolare, con quelli di ragionevolezza e proporzionalità. Ritenere, dunque, che l’inibizione alla stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione contenuta in un breve intervallo di tempo, come nel caso in esame, possa comportare, in virtù della rigorosa applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, l’esclusione dell’operatore economico da tutte le procedure di gara in corso sarebbe irragionevole e contrario al principio di proporzionalità, in assenza di qualsivoglia prova di una concreta compromissione dell’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati. Non potrebbe, quindi, ritenersi configurabile la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f), del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>Il tema in esame evoca tre questioni interpretative: </h:div><h:div>1) l’attitudine della misura cautelare interdittiva della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016; </h:div><h:div>2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), la compatibilità della predetta causa di esclusione con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di matrice eurounitaria;</h:div><h:div>3) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1) e negativa al quesito sub 2), la possibile rilevanza, tra gli elementi valutativi da rimettere al discrezionale sindacato della Stazione appaltante, delle eventuali misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate dall’operatore economico attinto da una interdittiva cautelare ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. n. 231/2001.</h:div><h:div>Con riguardo alla prima si osserva che il <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, principio anch’esso di matrice eurounitaria, deve essere coniugato con il rispetto delle decisioni assunte dall’Autorità Giudiziaria in sede cautelare, non potendo pregiudicare l’effettività di queste ultime e gli interessi pubblici dalle medesime tutelati. Diversamente opinando, infatti, la società destinataria della misura interdittiva cautelare del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione potrebbe continuare a partecipare alle gare, aggiudicarsele e financo stipulare il contratto poiché se l’inibizione provvisoria non preclude la partecipazione non potrebbe neanche impedire la conclusione e l’esecuzione del contratto, non avendo senso consentire il mantenimento in gara di un operatore con il quale, però, non potrebbe procedersi all’affidamento dell’appalto fintantoché rimanga in vigore il provvedimento cautelare. Non sarebbe, infatti, compatibile con le esigenze di celerità proprie delle procedure di affidamento dei contratti pubblici aggiudicare la gara alla predetta società per poi attendere l’esito del procedimento penale nell’ambito del quale è stata disposta la misura cautelare interdittiva.</h:div><h:div>Non può, dunque, ritenersi in contrasto con il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo> la rilevanza di una siffatta misura nell’ambito di un procedimento amministrativo indetto per l’affidamento di un contratto pubblico e, di conseguenza, alla medesima deve riconoscersi una incidenza concreta sull’andamento della gara, a meno di non disporre in via interpretativa una sostanziale e non consentita abrogazione della norma attributiva all’Autorità Giudiziaria penale del potere di inibire anche soltanto provvisoriamente la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione.</h:div><h:div>Peraltro, la stessa formulazione testuale dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 è talmente ampia da non indurre l’interprete a letture restrittive, considerato che, da un lato, non si distingue a seconda della fase processuale in cui sia disposta la misura (ossia se con la sentenza di condanna ex art. 69 D.Lgs. n. 231/2001 o con un’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 231/2001), e, dall’altro, il legislatore ha previsto un’ampia formula di chiusura, includendo qualsiasi “<corsivo>altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Deve, dunque, ritenersi idonea la misura cautelare interdittiva in questione a integrare la fattispecie espulsiva di cui all’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Occorre, quindi, soffermarsi sulla seconda delle tre questioni interpretative suindicate, ossia quella inerente al rapporto tra la predetta norma e i principi di proporzionalità e ragionevolezza.</h:div><h:div>La causa di esclusione in esame non è espressamente prevista dall’art. 57 Direttiva 2014/24/UE, ma è egualmente rilevante per ragioni di coerenza con l’ordinamento nazionale, non essendo logico consentire la partecipazione a una procedura di gara a chi è privo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.</h:div><h:div>La questione interpretativa si palesa in relazione alla compatibilità tra la disciplina in esame e i principi di proporzionalità e ragionevolezza previsti dalla predetta Direttiva 2014/24/UE, occorrendo comprendere se sia conforme ai predetti principi una disciplina come quella in esame che imponga l’esclusione automatica e obbligatoria da una gara dell’operatore economico privato soltanto per pochi giorni della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.</h:div><h:div>Il Collegio rileva una significativa tensione tra la rigidità di un’interpretazione letterale dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 e la discrezionalità che il diritto dell’Unione Europea ritiene debba contraddistinguere, in linea di principio e salve le dovute eccezioni, la valutazione delle condotte degli operatori economici sul piano della gravità.</h:div><h:div>In tal senso depone il Considerando 101 della Direttiva n. 2014/24/UE nella parte in cui afferma che </h:div><h:div>“<corsivo>le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Essendo, infatti, in discussione l’affidabilità dell’operatore economico concorrente, tutti gli elementi all’uopo utili si ritiene debbano essere valutati dalla Stazione appaltante allorché non vi sia, come nella circostanza, un provvedimento definitivo che avverti la gravità di un certo inadempimento.</h:div><h:div>Con riguardo al caso in esame l’interdizione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione era stata disposta soltanto in via provvisoria dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza cautelare dell’11 ottobre 2022 e mancava, quindi, un provvedimento definitivo – o, comunque, di merito, quand’anche non definitivo – che accertasse la responsabilità dell’-OMISSIS- per i fatti ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 9 co. 2 D.Lgs. n. 231/2001.</h:div><h:div>Pertanto, un’applicazione letterale dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 con conseguente espulsione automatica e obbligatoria dell’-OMISSIS- dalla gara appare in conflitto con il principio di proporzionalità in quanto soluzione apparentemente eccessiva rispetto a tutte le circostanze del caso. In presenza, infatti, di una misura cautelare e non definitiva che disponga il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione sembrerebbe opportuno rimettere a una decisione della Stazione appaltante la scelta di mantenere in gara o meno l’operatore economico interessato all’esito di una valutazione di tutte le circostanze del caso, come la gravità del fatto commesso o imputato al concorrente, la durata dell’interdizione cautelare disposta e la rilevanza delle eventuali misure di <corsivo>self cleaning </corsivo>adottate.</h:div><h:div>Né, peraltro, la questione interpretativa in esame potrebbe risolversi mediante la considerazione della misura cautelare e non definitiva disposta ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. <corsivo>f</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 quale causa di esclusione sussumibile nell’ambito non dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>f</corsivo>) ma dell’art. 80 co. 5 lett. <corsivo>c</corsivo>) D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l’estromissione dalla gara qualora “<corsivo>la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità</corsivo>” poiché la valutazione richiesta nella circostanza comprende la gravità del fatto senza in essa esaurirsi, occorrendo considerare anche elementi ulteriori quali, appunto, la durata della misura cautelare e la capacità delle eventuali misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate a ripristinare la credibilità e affidabilità dell’operatore economico interessato.</h:div><h:div>Il tema, dunque, del rapporto con il principio di proporzionalità si pone in tutta la sua evidenza e sembrerebbe indurre a ritenere che in questi casi sia opportuna se non necessaria una valutazione ponderata della Stazione appaltante, con conseguente regressione della causa di esclusione in esame da automatica od obbligatoria a discrezionale o facoltativa.</h:div><h:div>Residua, infine, la terza questione inerente all’ampiezza del discrezionale sindacato da riconoscere alla Stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> adottate dall’operatore economico attinto da una interdittiva cautelare ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 231/2001.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che si tratti di un profilo valutativo meritevole di ponderazione da parte della Stazione appaltante, deponendo in tal senso l’art. 57 par. 6 della Direttiva 2014/24/UE nella parte in cui consente a un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 la possibilità di fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Qualora, infatti, tali prove fossero ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non potrebbe essere escluso dalla procedura d'appalto, rilevando in tal senso la dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</h:div><h:div>La Stazione appaltante dovrebbe, dunque, valutare – in concreto e non in astratto – le predette misure considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, motivando la propria eventuale decisione di ritenerle insufficienti o esplicando le ragioni del gradimento delle stesse.</h:div><h:div><corsivo>6. Le questioni pregiudiziali.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Pertanto, ritenuta evidente la rilevanza della questione alla luce del tema di diritto dedotto dalle parti in causa nonché la sua novità, non ravvisandosi pronunce della Corte di giustizia rese su identica fattispecie, tenuto anche conto della natura del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza e considerato che gli specifici dubbi ermeneutici qui indicati non sono tali da potersi ritenere che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione s’imponga con una evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, occorre porre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea i seguenti quesiti pregiudiziali:</h:div><h:div>“<corsivo>1) dica la Corte se i principi di proporzionalità e ragionevolezza, di cui all’art. 18, par. 1 della Direttiva 2014/24/UE, al Considerando 101 della medesima Direttiva, e se le previsioni di cui all’art. 57, par. 6, Direttiva 2014/24/UE, debbano essere interpretati nel senso che ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna come l’art. 80 co. 5 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016 che imponga alle Stazioni appaltanti, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale, l’esclusione automatica di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico in ragione di un provvedimento cautelare sopravvenuto in corso di gara che inibisce per pochi giorni la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione recidendo soltanto per siffatto limitato periodo di tempo la continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale</corsivo>;</h:div><h:div><corsivo>2) dica la Corte se le medesime norme e i predetti principi ostino all’introduzione o all’interpretazione di una normativa interna come l’art. 80 co. 5 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016 che non consenta alle Stazioni appaltanti di valutare le eventuali misure di </corsivo>self cleaning<corsivo> adottate dall’operatore economico che nelle more della gara sia attinto da un provvedimento cautelare che inibisca per pochi giorni la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione</corsivo>”.</h:div><h:div>In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sui quesiti pregiudiziali suesposti, il Collegio dispone, ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese di giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, dispone:</h:div><h:div>a) la riunione all’appello iscritto al R.G. n. 1447/2024 degli appelli iscritti al R.G. n. 1448/2024, al R.G. 1449/2024 e al R.G. 1450/2024;</h:div><h:div>b) la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea le questioni pregiudiziali indicate nel § 6. della motivazione;</h:div><h:div>c) la riserva di ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.</h:div><h:div>Sospende il presente giudizio.</h:div><h:div>Dispone che la presente ordinanza, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione europea.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti in causa e tutte le persone fisiche menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maurizio Antonio Pasquale Francola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>