<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230081620250712165220125" descrizione="" gruppo="20230081620250712165220125" modifica="20/07/2025 18:31:36" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00816"/><fascicolo anno="2025" n="00611"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230081620250712165220125.xml</file><wordfile>20230081620250712165220125.docm</wordfile><ricorso NRG="202300816">202300816\202300816.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>19/07/2025 17:37:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonino Lo Presti</firma><data>12/07/2025 23:51:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Bottiglieri,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01509/2023, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 816 del 2023, proposto da </h:div><h:div>Aldo Trommino, Maria Cordieri, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Saitta, Giuseppe Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Siracusa, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il Cons. Antonino Lo Presti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A) La vicenda in esame riguarda il ricorso presentato dai sigg.ri Trommino Aldo e Cordieri Maria contro il Comune di Siracusa per la declaratoria di illegittimità del provvedimento </h:div><h:div>emesso in data 22.12.2011, protocollato (prot. 16067)  il 28.12.2011 e notificato il 5.1.2012 con il quale il Dirigente del Settore Edilizia Privata ha annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 2, comma 5 della L.R. 17/94 sull’istanza di variante alla concessione n. 11/2009 per l’esecuzione di interventi in ampliamento ed esecuzione di opere, ex art. 2 L.R. 6/2010, in un immobile di proprietà dei ricorrenti.</h:div><h:div>B) A sostegno delle proprie pretese gli istanti, dopo avere richiesto e ottenuto la concessione edilizia sopra richiamata per il mantenimento delle modifiche apportate in difformità al precedente titolo autorizzativo n. 989 del 10.11.1987, deducevano di avere, per l’appunto, presentato in data 29.6.2011 (protocollo n. 07813 ) istanza di concessione edilizia in variante, di avere acquisito i necessari pareri favorevoli della Soprintendenza e del Genio civile e di avere comunicato al Comune, una volta decorso il termine di 75 giorni di cui all’art. 2 comma 5 della L.R. 17/94 e formatosi così il silenzio assenso, l’inizio dei lavori con nota del 21.11. 2011, allegando perizia giurata attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi da eseguire e corrispondendo i relativi oneri di urbanizzazione, per poi procedere alla comunicazione di fine lavori con nota del 4.1.2012.</h:div><h:div>Evidenziavano inoltre che il Comune di Siracusa nei trenta giorni successivi alla comunicazione di inizio lavori del 21.11.2011 non aveva adottato alcun provvedimento, invero poi notificato, come detto, solo il 5.1.2012, </h:div><h:div>C) I ricorrenti proponevano quindi ricorso eccependo:</h:div><h:div>- violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 della L.R. 17/94, in relazione all’art. 21 bis della L 241/90, avendo il Comune omesso la comunicazione di avvio del procedimento;</h:div><h:div>- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 delle LL.RR. nn. 6/2010 e 4/2003, <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabili alla fattispecie, che, al contrario, consentivano la realizzazione delle contestate opere.</h:div><h:div>Si costituiva il Comune di Siracusa, contestando i motivi di gravame dedotti dai ricorrenti e instando per il rigetto del ricorso</h:div><h:div>D) Con sentenza n. 1509/2023, qui gravata, il TAR Catania respingeva il ricorso rilevando, in via preliminare, la mancanza della certificazione che il Comune di Siracusa, una volta protocollata l’istanza di concessione in variante, avrebbe dovuto rilasciare ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. 17/94, quale requisito formale indispensabile ai fini della formazione del silenzio assenso, poi annullato in autotutela in data 5.1.2012.</h:div><h:div>Esclusa, nella fattispecie, la formazione del silenzio assenso e quindi l’applicabilità dell’art. 21 nonies della L. 241/90 in tema di provvedimenti di secondo grado (in autotutela), il Giudice di prime cure, scrutinando il secondo motivo del ricorso, qualificava l’atto impugnato quale rigetto vero e proprio, anche alla luce della asserita  fondatezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione comunale in ordine alla non assentibilità delle opere realizzate, con particolare riguardo alla pretesa sopraelevazione, asseritamente esclusa dal comma 6 dell’art 2 della l.r.n.6 del 2010.</h:div><h:div>E) Tuttavia, a partire dal secondo capoverso della pagina 6 della sentenza, la motivazione riporta tutta una serie di considerazioni in ordine a presunti ordini di demolizioni, motivi aggiunti e a società e amministrazioni, rispettivamente, ricorrenti e resistenti, del tutto estranee all’oggetto del giudizio (e frutto, evidentemente, di un’incauta opera di “copia e incolla” da altro fascicolo).</h:div><h:div>F) I ricorrenti hanno quindi proposto appello, deducendo: </h:div><h:div>- in via preliminare la regolare formazione del silenzio assenso sull’istanza di concessione in variante, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. 17/94, e ciò a fronte della regolare esecuzione degli adempimenti formali (istanza, comunicazione di inizio e fine lavori e perizia giurata) e della pedissequa osservanza della scansione temporale degli stessi ivi prevista e disciplinata, in uno al difetto di tempestive comunicazioni di carattere ostativo da parte dell’amministrazione nei trenta giorni successivi, intervenute solamente con l’atto impugnato notificato il 5.1.2012;</h:div><h:div>- in conseguenza della regolare formazione del silenzio assenso, hanno eccepito il mancato rispetto dei principi per l’adozione dell’annullamento in autotutela che avrebbero imposto la scrupolosa osservanza delle garanzie partecipative, la verifica circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale e l’adeguata ponderazione tra questo e gli interessi privati consolidati.</h:div><h:div>Sotto tale profilo gli appellanti, con il motivo di appello, denunciano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata individuazione di un interesse diverso dal mero ripristino della legalità e la mancata valutazione del loro interesse al mantenimento delle opere destinate a uso abitativo, anche a fronte dei costi già sostenuti anche in termini di oneri di urbanizzazione e, più in generale, il difetto di motivazione dell’atto impugnato.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, gli appellanti hanno altresì eccepito la nullità della sentenza, con particolare riguardo alla parte motiva contenente riferimenti che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto di causa.     </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1)  Le censure mosse dall’appellante, con particolare riferimento alla eccepita nullità parziale della sentenza e al primo motivo, sono fondate per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>Preliminarmente, deve esaminarsi la censura di nullità della sentenza per motivazione estranea o apparente.</h:div><h:div>Dall'analisi della sentenza gravata emerge che il TAR, dopo aver esaminato e respinto il primo motivo di ricorso – dell’appello avverso il quale si dirà <corsivo>infra</corsivo> – a partire dal terzo capoverso di pagina 6 della sentenza gravata, in luogo di esaminare gli ulteriori motivi dell’originario ricorso, svolge una serie di considerazioni in ordine a presunti ordini di demolizione, motivi aggiunti e a società e amministrazioni, rispettivamente ricorrenti e resistenti (il Comune di Capaci), del tutto estranei all'oggetto del giudizio e frutto evidentemente di un'incauta opera di “copia e incolla” da tutt’altro affare.</h:div><h:div> In particolare, la sentenza contiene riferimenti a:</h:div><h:div>- mancanza di opere di urbanizzazione primaria;</h:div><h:div>- motivi aggiunti per ingiunzione a demolire;</h:div><h:div>- vincolo a parcheggio e opere di urbanizzazione primarie ;</h:div><h:div>- carenze documentali rilevate dal Comune di Capaci e richieste di integrazioni documentali a “società ricorrente” etc. etc., che sono tutti elementi totalmente estranei al caso Cordieri-Trommino.</h:div><h:div>La giurisprudenza consolidata stabilisce che "<corsivo>il difetto assoluto di motivazione, che ricorre quando manca del tutto la motivazione o in caso di motivazione meramente apparente, integra un caso di nullità della sentenza per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, c.p.a.</corsivo>" (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1636/2021).<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>2) La motivazione della sentenza appellata – a partire dal terzo capoverso di pagina 6 e sino alla fine – risulta, in vero, oggettivamente incomprensibile nella parte relativa allo scrutinio del secondo motivo e configura una ipotesi di nullità parziale della sentenza per motivazione del tutto estranea all’oggetto della causa, che impone l’annullamento del pertinente capo della sentenza gravata e la rimessione della causa, <corsivo>in parte qua</corsivo>, al giudice di prime cure ai sensi dell’art 105 c.p.a. che dovrà rinnovare per tale parte il giudizio e decidere in merito.</h:div><h:div>3) In relazione, invece, al primo motivo di ricorso esaminato e deciso dal TAR, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello, che va accolto per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>L’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1994 stabilisce, infatti, che il silenzio assenso si forma qualora entro 75 giorni dal ricevimento dell’istanza non venga comunicato all’interessato il provvedimento motivato di diniego (comma 5) e consente ai concessionari di intraprendere i lavori, previo versamento al Comune degli oneri concessori calcolati in via provvisoria in base a una perizia da inoltrare, prima dell’inizio dei lavori, al Comune (commi 6 e 7).</h:div><h:div>L’articolo 2 prevede altresì, espressamente, che l’inizio dei lavori sia previamente comunicato all’amministrazione comunale.</h:div><h:div>Stabilisce, poi, il comma 8 dell’articolo 2 che la formazione del silenzio assenso e l’avvio dei lavori non esimono gli uffici e gli organi comunali dall’obbligo di completare l’esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio dei lavori. Qualora, in detta fase, venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il Comune deve provvedere “<corsivo>all’annullamento o alla revoca</corsivo>” della concessione come sopra assentita.</h:div><h:div>4) Orbene, risulta dagli atti che, nella fattispecie, i ricorrenti abbiano posto in essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali all’inizio dei lavori tacitamente assentiti, compreso l’invio della perizia giurata e il versamento degli oneri concessori.</h:div><h:div>La pratica è stata assunta dall’Ente comunale al protocollo n. 0783 del 29.6.2011 e una copia dell’istanza è stata pure restituita con il timbro recante la dicitura “<corsivo>Comune di Siracusa 13° Settore 29 GIU 2011 Pervenuto</corsivo>” del tutto assimilabile, quanto agli effetti che se ne vorrebbero far derivare,   alla certificazione prevista al comma 5° dell’art. 2.</h:div><h:div>Decorso il richiamato termine di 75 giorni, gli appellanti hanno quindi presentato in data 21.11.2011 la comunicazione di inizio dei lavori e nel termine dei successivi 30 giorni il Comune non ha sollevato alcuna contestazione, con la conseguenza che risulta formato il silenzio assenso.</h:div><h:div>5) Il Collegio, conformemente alla propria giurisprudenza (sentenza n. 243 del 29 febbraio 2012),  ritiene di non condividere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, secondo cui, nella fattispecie per cui è causa, non si sarebbe perfezionata la fattispecie indicata dal suddetto comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994 (per la mancanza della certificazione di ricevimento da parte del Comune con l’indicazione all’interessato del nome del responsabile del procedimento), per cui, conseguentemente, non potrebbe ritenersi formato alcun silenzio-assenso sulla richiesta di concessione edilizia.</h:div><h:div>Invero, rilevato che il Comune di Siracusa ha ritualmente ricevuto le comunicazioni degli appellanti, come attestato dagli estremi sopra citati, di cui al registro protocollo tenuto presso l’Ente suddetto, nel caso in esame risulta che il comportamento omissivo del Comune, insito nell’omessa comunicazione al ricorrente del nome del responsabile del procedimento, come prescritto dal sopra richiamato art. 2, comma 2, l.r. 17/94, non possa produrre alcuna conseguenza per il privato che, al contrario, per gli aspetti di sua competenza, ha percorso correttamente l’<corsivo>iter</corsivo> prescritto, affinché la concessione edilizia richiesta gli fosse legittimamente rilasciata, sia pure ai sensi del comma 5 dell’art. 2, più volte sopra richiamato, della legge regionale n. 17/94.</h:div><h:div>D’altra parte, per quel che concerne la sussistenza o meno della concessione tacitamente assentita, va rilevato che tale circostanza è stata positivamente ammessa dallo stesso Comune intimato, allorché ne ha disposto “l’annullamento” con il provvedimento n. 4556/04, <corsivo>ex adverso</corsivo> contestato.</h:div><h:div>6) Va da sé, in ogni caso, che quand’anche il Comune – in presenza di tutti gli altri requisiti di legge per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di titolo edilizio – avesse del tutto omesso il doveroso rilascio della “<corsivo>certificazione di ricevimento</corsivo>”, di cui all’art. 2, commi 2 e 5, della cit. L.R. n. 17 del 1994, giammai se ne sarebbe potuto trarre corretto argomento per escludere la formazione del silenzio assenso: giacché, diversamente opinando, si rimetterebbe <corsivo>in toto</corsivo> all’<corsivo>arbitrium merum </corsivo>dell’amministrazione (mercé l’omissione del rilascio di una certificazione obbligatoria per legge) la produzione, o meno, degli effetti legalmente previsti dalla legislazione regionale.</h:div><h:div>Esito interpretativo, quest’ultimo, all’evidenza palesemente assurdo e dunque insostenibile.</h:div><h:div>7) In conclusione, l’appello va accolto <corsivo>in parte qua</corsivo>, nel suo primo motivo; mentre, per il resto, la sentenza va dichiarata nulla nella parte in cui non ha compiuto l’esame del secondo motivo del ricorso di primo grado – avendo ivi motivato con affermazioni non congruenti con l’oggetto della lite – con conseguente rimessione di tale porzione della causa al primo giudice ai sensi dell’art 105 c.p.a., fermi gli effetti del parziale giudicato interno che si andrà a formare sulla presente decisione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale</h:div><h:div>accoglie il primo motivo di appello, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Dichiara la nullità dell’ulteriore capo della sentenza appellata e, <corsivo>in parte qua</corsivo>, rimette la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. per nuova decisione sul pertinente capo di domanda.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del doppio grado sin qui svolto.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Antonino Lo Presti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>