<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220067820251128164109935" id="20220067820251128164109935" modello="4" modifica="30/11/2025 15:28:17" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="10" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00678"/><fascicolo anno="2025" n="00381"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220067820251128164109935.xml</file><wordfile>20220067820251128164109935.docm</wordfile><ricorso NRG="202200678">202200678\202200678.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>28/11/2025 19:19:15</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Francesca Rocchetti</firma><data>28/11/2025 16:54:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Chinè,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Francesca Rocchetti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Lo Presti,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Di Betta,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 00309/2022, resa tra le parti, per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari:</h:div><h:div>a) della nota prot. n. 0001382 del 14 marzo 2022, comunicata a mezzo Pec il 15 marzo 2022, a firma del Presidente del predetto Ordine regionale, Dott.ssa -OMISSIS-, avente ad oggetto “<corsivo>Atto di accertamento inadempimento obbligo vaccinale all'esito delle verifiche di cui all'art.4, comma 3</corsivo>, D<corsivo>.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 171/2021, conv. con Legge 3/2022 e consequenziale sospensione dall'esercizio professionale ed annotazione nell'Albo professionale</corsivo>”;</h:div><h:div>b) della Deliberazione n. 027 dell'11 marzo 2022 dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (non conosciuta), menzionata nella nota prot. n. 0001382 del 14 marzo 2022;</h:div><h:div>c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 678 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Di Paola, Luca Gioacchino Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Macaione, -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il Cons. Maria Francesca Rocchetti e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che parte appellante ha depositato in data 12 novembre 2025 la dichiarazione, a firma del proprio legale, di sopravvenuto difetto di interesse all’appello cautelare «<corsivo>in ragione dell’avvenuta perdita di efficacia della sospensione dall’esercizio della professione di psicologo per il dott.-OMISSIS- già in data 1 novembre 2022</corsivo>»;</h:div><h:div>Visto il decreto Presidenziale del TAR Sicilia n. 23 del 2024, con cui il ricorso è stato dichiarato improcedibile;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, che occorre prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione dell’appello cautelare e compensare le spese relative alla presente fase cautelare;</h:div><h:div>Rilevato, altresì, che nell’epigrafe dell’atto di costituzione di parte appellata è indicato come difensore (anche) l’Avv. -OMISSIS-, il quale però non consta essere titolare di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;</h:div><h:div>Ritenuto che tale indicazione, a prescindere dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta <corsivo>ex se</corsivo> l’assunzione dello <corsivo>status</corsivo> di difensore costituito nel presente giudizio – con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT (e in disparte l’insussistenza dei crediti, invero solo apparenti in caso di difetto di abilitazione, nei confronti del cliente per la prestazione professionale indebitamente svolta) – il che, ove fosse definitivamente accertato (nelle competenti sedi amministrative di cui appresso) il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, porrebbe il tema della liceità, per plurimi profili e non necessariamente solo disciplinari, delle condotte poste in essere (vuoi da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; vuoi comunque di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; ovvero di entrambi, se ambo consapevoli);</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, doversi demandare alla Segreteria:</h:div><h:div>1) l’esclusione del predetto difensore dall’accesso al PAT per il giudizio in questa sede, finché non fornisca prova di essere abilitato al patrocinio davanti a questo Giudice (o di altro titolo per l’accesso al PAT);</h:div><h:div>2) la trasmissione, in forma non oscurata, della presente ordinanza, per quanto di competenza – sia in ordine al definitivo accertamento circa l’iscrizione; sia alle conseguenze dell’illecito, ove effettivamente sussistente – al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine di appartenenza del predetto difensore, che vorranno altresì informare questo Consiglio dell’esito di tali accertamenti e delle conseguenti determinazioni assunte;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale dichiara improcedibile l’appello cautelare.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per gli ulteriori incombenti di cui in parte motiva.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maria Francesca Rocchetti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 678/2022) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>