<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220067720220715113730158" descrizione="" gruppo="20220067720220715113730158" modifica="7/15/2022 11:54:12 AM" stato="2" tipo="17" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00677"/><fascicolo anno="2022" n="00193"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.decisorio:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>17</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220067720220715113730158.xml</file><wordfile>20220067720220715113730158.docm</wordfile><ricorso NRG="202200677">202200677\202200677.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2022\202200677\</rilascio><tipologia>Decreto decisorio</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>15/07/2022 11:54:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>del decreto monocratico del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 984/2022, che ha respinto la richiesta di decreto ingiuntivo vnei confronti del Comune di Cinisi del pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 46.133,91, oltre interessi</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 677 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Vito Sollena, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela, n. 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Cinisi, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto e ritenuto quanto segue.</h:div><h:div>1. Con atto non notificato e depositato direttamente il 13.7.2022 presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, viene appellato al presidente del CGARS il decreto 1.6.2022 n. 984 con cui il Tar Sicilia – Palermo in composizione monocratica ha respinto un ricorso per decreto ingiuntivo. </h:div><h:div>2. Sostiene l’appellante che contro il decreto di rigetto della richiesta di decreto ingiuntivo non sia necessario proporre appello ordinario, ma sarebbe sufficiente una “riproposizione in appello” diretta al presidente dell’organo di appello, della istanza di decreto ingiuntivo.</h:div><h:div>3. Il decreto monocratico, emesso da un Tar, di rigetto di un ricorso per decreto ingiuntivo è inappellabile al Consiglio di Stato (o Cgars). Pertanto, prima ancora che una pronuncia di inammissibilità (che postula pur sempre la esistenza del rimedio giuridico richiesto, e un deficit di impostazione del ricorso), si impone una pronuncia di non luogo a provvedere (stante la inesistenza del rimedio giuridico richiesto).</h:div><h:div>Un siffatto decreto, <corsivo>a fortiori</corsivo> è inappellabile al Presidente del Consiglio di Stato (o del Cgars), quale organo monocratico, mediante un ricorso non notificato.</h:div><h:div>4. Il rito monitorio davanti al giudice amministrativo è delineato dal c.p.a. in un unico breve articolo (art. 118 c.p.a.) che, individuati <corsivo>presupposti</corsivo> (le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale), <corsivo>competenza </corsivo>(il presidente o un magistrato da lui delegato) e <corsivo>forma </corsivo>dell’opposizione (l’opposizione si propone con ricorso), rinvia per tutto il resto della disciplina alle disposizioni del c.p.c. (art. 633 ss. c.p.c.). </h:div><h:div>Nel c.p.c., il rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo avviene con decreto motivato, che “<corsivo>non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria”</corsivo> (art. 640 c. 2 e 3 c.p.c.). </h:div><h:div>Se ne desume che - mentre il decreto di accoglimento ha attitudine al giudicato, in assenza di una tempestiva impugnazione (che in ogni caso non è giammai l’appello, bensì l’opposizione davanti al giudice di primo grado in composizione collegiale, ex art. 645 c.p.c.)-, il decreto di rigetto non è suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, essendo consentita la riproposizione della domanda respinta, e quindi, non essendo suscettibile di passare in cosa giudicata, non è impugnabile (Cass. civ., sez. un., 19.4.2010 n. 9216).</h:div><h:div>5. L’art. 640 c.p.c. è applicabile anche al rito monitorio davanti al giudice amministrativo, dove parimenti il decreto di rigetto deve ritenersi inappellabile. </h:div><h:div>5.1. Oltre al richiamo letterale (disposto dall’art. 118 c.p.a. alle disposizioni processualcivilistiche sul decreto ingiuntivo), soccorrono i consueti canoni della interpretazione sistematica e teleologica. </h:div><h:div>5.2. Nel processo amministrativo, le funzioni monocratiche decisorie sono tassative in quanto derogano alla regola della collegialità (privilegiata dal legislatore), e sono pertanto di stretta interpretazione. Non sono ammessi poteri monocratici “impliciti”. </h:div><h:div>5.3. Nessuna previsione del c.p.a. prevede che il giudice di appello possa in sede monocratica pronunciarsi su un decreto di rigetto di istanza di decreto ingiuntivo. </h:div><h:div>5.4. Inoltre, nessuna disposizione processuale consente di presentare un appello al Consiglio di Stato (o al Cgars) senza una previa notifica alle altre parti, nemmeno in caso di richiesta di tutela cautelare monocratica. <corsivo>A fortiori </corsivo>in un caso come il presente relativo a una pretesa economica, è inconcepibile la pretesa a una pronuncia del giudice di appello <corsivo>inaudita altera parte,</corsivo> omessa ogni previa notificazione alle altre parti.</h:div><h:div>6. Neppure è ipotizzabile che si possa chiedere il decreto ingiuntivo <corsivo>ex novo</corsivo> al Consiglio di Stato. Giova ricordare che anteriormente all’entrata in vigore del c.p.a., nel processo amministrativo, secondo l’art. 8, c. 4, l. n. 205/2000 il procedimento monitorio era proponibile anche davanti al Consiglio di Stato. Tale previsione era ritenuta frutto di una svista del legislatore: alcuni ne avevano escluso in radice l’applicabilità per possibile violazione del principio del doppio grado di giudizio, altri ne avevano escluso in assoluto la concreta realizzabilità, altri ancora ne avevano circoscritto l’applicazione ad un unico caso, quello della sopravvenuta riforma della sentenza di primo grado di condanna, a fronte del quale l’appellante richieda, nello stesso giudizio di appello, con decreto ingiuntivo, la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, al fine di precostituirsi il titolo esecutivo per la successiva effettiva restituzione. Opportunamente, la previsione non è riprodotta nel c.p.a., sicché deve escludersi qualsiasi utilizzo del procedimento ingiuntivo in appello.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Dichiara il non luogo a provvedere, per inesistenza del rimedio giuridico richiesto.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 15 luglio 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>