<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220027220220321084938192" descrizione="" gruppo="20220027220220321084938192" modifica="3/21/2022 8:53:02 AM" stato="2" tipo="32" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Annalisa Del Fabro" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00272"/><fascicolo anno="2022" n="00028"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto-presidenziale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>32</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220027220220321084938192.xml</file><wordfile>20220027220220321084938192.docm</wordfile><ricorso NRG="202200272">202200272\202200272.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2022\202200272\</rilascio><tipologia>Decreto-presidenziale</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>21/03/2022 08:53:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2573/2021, resa tra le parti</h:div><h:div>.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 272 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Annalisa Del Fabro, Vittorio Del Fabro, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Catania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Arcidiacono, Daniela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’art. 72-bis c.p.a.;</h:div><h:div>Rilevato che l’appello sembra suscettibile di immediata definizione in rito in quanto appare irricevibile; vista la tempistica per la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., rilevato che la prima data utile è quella del 6.4.2022, fissa la trattazione dell’udienza il 6.4.2022 ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.</h:div><h:div>Al fine della instaurazione del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio si osserva sin da ora quanto segue:</h:div><h:div>- è appellata la sentenza del Tar Sicilia – Catania, 30 luglio 2021 n. 2573; </h:div><h:div>- l’appello risulta notificato in data 2.3.2022, e tale termine sembra successivo al termine lungo semestrale al netto del periodo feriale;</h:div><h:div>- invero, nel c.p.a. il termine lungo per appellare è di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (art. 92, c. 3 c.p.a.);</h:div><h:div>- per il computo dei termini a mesi, si osserva il calendario comune (art. 155 c. 2 c.p.a.);</h:div><h:div>- la scadenza del termine che si computa a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, c. 4 e c. 5 c.c.);</h:div><h:div>- i termini processuali sono sospesi dal primo agosto al 31 agosto di ciascun anno (art. 54, c. 2, c.p.a.);</h:div><h:div>- dato che il <corsivo>dies a quo</corsivo> è nella specie costituito dal 30.7.2021, e dovendosi interamente scomputare il mese di agosto 2021, i sei mesi vengono a scadere il 28 febbraio 2021 (giorno non festivo), in ossequio alle regole sopra citate, recate dall’art. 2963 c. 4 e c. 5 c.c., ossia che la scadenza si verifica nel mese di scadenza nel giorno corrispondente al <corsivo>dies a quo</corsivo> nel mese iniziale, e se nel mese finale manca tale giorno, la scadenza si compie con l’ultimo giorno del mese;</h:div><h:div>- parte appellante sembra invece aver calcolato il termine con un procedimento che non pare consentito dalle vigenti norme processuali, e in particolare calcolando prima i sei mesi senza scomputare il periodo dal 1 al 31 agosto 2021, arrivando così al 30 gennaio 2022, e poi sommando i 31 giorni del periodo feriale; in tal modo, avendo il mese di febbraio 2022 28 giorni, il termine ultimo diventerebbe il 2.3.2022;</h:div><h:div>- il criterio di calcolo seguito da parte appellante non sembra trovare fondamento nelle regole sulla “sospensione dei termini” nel periodo feriale, periodo che va scomputato dal termine complessivo, e non sommato alla fine ad esso, perché con la somma finale di 31 giorni si crea una indebita commistione tra computo del termine a mesi e a giorni; </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione della causa la camera di consiglio del 6.4.2022 ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti costituite.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 21 marzo 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>