<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220019220220303151952460" descrizione="" gruppo="20220019220220303151952460" modifica="3/3/2022 4:41:43 PM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00192"/><fascicolo anno="2022" n="00091"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220019220220303151952460.xml</file><wordfile>20220019220220303151952460.docm</wordfile><ricorso NRG="202200192">202200192\202200192.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2022\202200192\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>03/03/2022 16:41:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 128/2022, resa tra le parti, </h:div><h:div>nella parte in cui il Giudice adito ha accolto “interinalmente la domanda cautelare, così come formulata dai ricorrenti, sino all'udienza camerale del 23 marzo 2022”</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 192 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Alessia Puglisi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Mario Cutello, Giovanni Presti, Vito Pavone, Sebastiano Puccio, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Chiaramonte Gulfi, Consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, Assessorato regionale autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Prefettura di Ragusa – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, c. 2 e 98, co. 2, c.p.a.; </h:div><h:div>Considerato che l’appello non evidenzia, al sommario esame proprio della presente fase, il <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, il che non consente di apprezzare il <corsivo>periculum in mora</corsivo>, in quanto:</h:div><h:div>- non si ravvisano ragioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, che per legge è ammissibile quando è notificato, oltre che all’Amministrazione resistente, ad almeno un controinteressato (senza che la legge processuale distingua tra controinteressato principale e secondario, o faccia leva sul diverso grado di interesse dei vari controinteressati), e tale presupposto è stato soddisfatto;</h:div><h:div>- purché il ricorso sia notificato ad almeno un controinteressato, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio e può, nelle more della integrazione, adottare misure cautelari interinali (art. 28, c. 2, c.p.a.), ed è quanto disposto dall’ordinanza appellata;</h:div><h:div>- non determina l’inammissibilità del ricorso di primo grado la circostanza che lo stesso non sia stato notificato in prima battuta al Sindaco destinatario della mozione di sfiducia: se in punto fattuale può condividersi che sia il “principale” controinteressato, non è tuttavia l’”unico” controinteressato, e, come osservato, la legge processuale e la giurisprudenza amministrativa non impongono che, al fine dell’ammissibilità del ricorso, lo stesso sia notificato al “principale” controinteressato, ma ad “almeno uno” dei controinteressati (art. 27 c.p.a.);</h:div><h:div>- piuttosto, della condotta processuale della parte che omette la notifica al controinteressato “principale”, effettuandola nei confronti di quelli “marginali”, si potrà tener conto in sede di regolamento sulle spese di lite;</h:div><h:div>- non si ravvisano gli eccepiti difetto di legittimazione e difetto di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado, atteso che i singoli consiglieri comunali hanno un interesse legittimo proprio al rispetto delle regole di formazione della volontà collegiale dell’organo a cui appartengono e a che il loro voto sia correttamente computato, e questo radica la legittimazione e l’interesse ad agire, personale, concreto e attuale, ad impugnare una delibera dell’organo collegiale cui appartengono e di cui assumono l’errato conteggio dei voti al fine dell’esito degli stessi; </h:div><h:div>- l’assunto di parte appellante secondo cui il consigliere comunale non avrebbe mai interesse a una delibera consiliare da cui deriva la perdita dello <corsivo>status</corsivo> di consigliere comunale prova troppo, perché renderebbe impossibile la proposizione e approvazione delle mozioni di sfiducia, che sono invece previste dalla legge;</h:div><h:div>- quanto al fondo della causa, non si ravvisa, al sommario esame della presente fase, il <corsivo>fumus boni iuris,</corsivo> a fronte del chiaro disposto dell’art. 10, c. 1, l.r. n. 37/1997, - nel testo novellato dalla l.r. n. 17/2016, applicabile, <corsivo>ratione temporis,</corsivo> all’attuale sindaco e consiglio comunale, la cui elezione è avvenuta nel giugno 2017-, che per la mozione di sfiducia al Sindaco, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, richiede un <corsivo>quorum </corsivo>funzionale di 2/3 dei consiglieri comunali assegnati; <corsivo>quorum</corsivo> raggiunto, nella votazione della mozione in data 10.1.2022, avendo la mozione avuto il voto favorevole di 8 dei 12 consiglieri in carica, e non essendo contestato tra le parti che sono stati rispettati gli altri presupposti di legge per la presentazione della mozione di sfiducia;</h:div><h:div>- a fronte del <corsivo>ius superveniens </corsivo>di rango primario, nessuna efficacia vincolante e prevalente può avere l’art. 78 del previgente regolamento comunale (che prevede il diverso e più elevato <corsivo>quorum </corsivo>funzionale di 4/5 dei consiglieri comunali), fonte di rango inferiore che è recessiva in base al doppio criterio della gerarchia delle fonti (la fonte di rango superiore prevale su quella di rango inferiore) e della legge sopravvenuta (la legge successiva prevale su quella anteriore se regolano il medesimo oggetto); sicché deve ragionarsi in termini di “tacita abrogazione” della fonte anteriore e inferiore, piuttosto che di sua “disapplicazione”; </h:div><h:div>- né alcun valore può avere la circolare regionale del 2012 formatasi sull’art. 10 l.r. n. 37/1997 nella versione anteriore a quella in vigore e applicabile al caso di specie <corsivo>ratione temporis</corsivo>, tanto più che le circolari non sono fonte del diritto e possono vincolare le Amministrazioni cui sono destinate solo se conformi alla legge;</h:div><h:div>- in ogni caso anche nella prospettiva –di parte appellante - della “disapplicazione”, il regolamento contrario alla legge in materia di diritti soggettivi (qui il diritto di voto in consiglio comunale) ben può e deve essere disapplicato dall’Amministrazione che lo ha adottato; avendo pur sempre il regolamento natura di atto amministrativo e dovendo l’Amministrazione, nell’azione amministrativa, rispettare la legge (principio di legalità), piuttosto e in via prioritaria rispetto ad un proprio atto amministrativo.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge la domanda.</h:div><h:div>Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 aprile 2022.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 3 marzo 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/03/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>