<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220016520220927131857339" descrizione="" gruppo="20220016520220927131857339" modifica="10/2/2022 9:43:35 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Vanin Costruzioni S.r.l." versione="3" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00165"/><fascicolo anno="2022" n="00980"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220016520220927131857339.xml</file><wordfile>20220016520220927131857339.docm</wordfile><ricorso NRG="202200165">202200165\202200165.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>01/10/2022 21:16:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Solveig Cogliani</firma><data>28/09/2022 09:12:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Mazzamuto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 122/2022, resa tra le parti, in data 20 gennaio 2022, non notificata, di reiezione del ricorso principale proposto per l’annullamento:</h:div><h:div>della deliberazione G.m. n. 202 del 12 dicembre 2019 di approvazione del verbale prot. n. 13497 del 2 agosto 2019 di collaudo negativo delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione convenzionata “Villaggio Verdemare”;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>dello stesso verbale di collaudo negativo e delle risultanze ivi recate, redatto, a seguito di sopralluogo, dal Dirigente del Settore V del Comune di Petrosino;</h:div><h:div>nonché del ricorso per motivi aggiunti <corsivo>ex</corsivo> art. 2932 codice civile per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di prendere in carico, acquisendole al patrimonio comunale con assunzione dei connessi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria di cui infra realizzate nella lottizzazione “Villaggio Verdemare”</h:div><h:div>e per l’emanazione</h:div><h:div>ai sensi dell’art. 2932 cod. civ, di una pronuncia costitutiva tra le parti degli effetti della dovuta cessione gratuita delle opere medesime al Comune obbligato a prestare il consenso per il trasferimento;</h:div><h:div>nonché per la condanna</h:div><h:div>del Comune di Petrosino al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa del colpevole inadempimento rispetto all’obbligo di prendere in carico le predette opere di urbanizzazione primaria;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Vanin Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Maria Cusenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Liberto in Palermo, piazza Giovanni Amendola 31; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Sergio Marino, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Petrosino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I - La questione oggetto del contenzioso in esame attiene alla contestazione in ordine all’avvenuto rispetto degli obblighi di urbanizzazione primaria, di cui alla convenzione urbanistica accessiva al provvedimento di approvazione di un piano di lottizzazione.</h:div><h:div>II – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, la Società istante premette che, con deliberazione Consiglio comunale n. 52 del 23 settembre 2003, il Comune di Petrosino approvava il Piano di lottizzazione convenzionata denominato “Villaggio Verdemare” presentato dalla stessa per la realizzazione, su lotto di terreno, identificato in catasto nel Foglio di Mappa 374, ricadente (per la quasi totalità) in Zona C5 del vigente Piano comprensoriale n. 1, di un complesso edilizio composto da n. 15 unità abitative (su 14 lotti edificabili) così come riportato negli elaborati tecnici e Tavole progettuali.</h:div><h:div>In data 26 gennaio 2004 veniva consecutivamente stipulata tra le parti la convenzione urbanistica accessiva rep. n. 3278, contemplante l’assunzione, da parte della lottizzante, dell’obbligo di realizzare le “opere di urbanizzazione primaria” analiticamente elencate negli artt. 5 e 7 della stessa Convenzione; e, da parte del Comune di Petrosino, di prendere in carico le predette costruite opere, acquisendole gratuitamente al patrimonio comunale. </h:div><h:div>Espone, ancora, che la realizzazione delle richiamate “opere di urbanizzazione primaria” era assentita con la concessione edilizia n. 7 del 6 febbraio 2004.</h:div><h:div>La costruzione dei fabbricati era invece assentita con la successiva concessione edilizia n. 9 del 27 febbraio 2004.</h:div><h:div>Deduce, l’appellante, che, in sede di rilascio della concessione n. 9, il Comune di Petrosino avrebbe, altresì, assentito la proposta concernente, una diversa “zonizzazione” e “consistenza” delle “aree destinate a verde pubblico”.</h:div><h:div>In sede di rilascio della cit. concessione edilizia n. 9, sarebbe stato ancora assentito dalla Amministrazione il richiesto mutamento di destinazione d’uso (da civile abitazione a commerciale) riferito	al corpo di fabbrica erigendo sul “Lotto 1” del P.d.l..</h:div><h:div>Deduce, ancora, che i lavori di realizzazione delle “opere di urbanizzazione primaria” erano ultimati il 23 novembre 2006, sicché, con istanza prot. n. 832 del 24 gennaio 2008, l’istante chiedeva il collaudo, tuttavia ottenendo esito negativo.</h:div><h:div>Con la sentenza gravata il Tribunale di primo grado ha respinto l’eccepito difetto di giurisdizione e ritenuto assorbite le altre eccezioni, stante l’infondatezza del ricorso. Respingeva, in primo luogo, l’assunto di parte ricorrente, secondo cui con il rilascio della concessione edilizia n. 9/2004 (relativa ai corpi di fabbrica) avesse determinato un diverso assetto all’intero piano lottizzatorio in forza di quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione, secondo cui “Ogni modifica potrà essere eseguita previa formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale” e di quanto previsto dall’art. 11 lettera d) dello Statuto del Comune di Petrosino, come evidenziato dalla difesa comunale, che espressamente riservava l'approvazione dei Piani di lottizzazione al Consiglio comunale. Ancora, il primo giudice condivideva quanto precisato dalla giurisprudenza invocata dal Comune in ordine alla necessità che il collaudo avvenga in caso di esatta corrispondenza di quanto realizzato alle previsioni della convenzione di lottizzazione.</h:div><h:div>Quanto agli obblighi assunti dalle parti, il giudice di primo grado affermava che, in tema di governo del territorio, le disposizioni normative di cui agli artt. 16, 17 e 28 della L. n. 1150 del 1942 prevedono un termine di dieci anni entro il quale le opere contenute nelle lottizzazioni convenzionate devono essere eseguite. In ogni caso, come precisato dal Consiglio di Stato (Sez. II, 1 dicembre 2021, n. 8006) “…la scadenza del termine per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione urbanistica non fa venire meno la relativa obbligazione, mentre proprio da tale momento, inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile. (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3127; n. 3126; Sez. IV, 16 luglio 2021, n. 5358)”, con la conseguenza che “… le parti possono anche oltre il termine di scadenza esigere l'adempimento degli obblighi che la controparte si è assunta con la convenzione stessa …”.</h:div><h:div>Sulle discordanze rilevate dall’Amministrazione concludeva per la rilevanza delle stesse.</h:div><h:div>Ne discendeva l’infondatezza delle ulteriori domande.</h:div><h:div>Avverso la sentenza di primo grado la Società istante propone i motivi di appello di seguito specificati.</h:div><h:div>- Erroneità della sentenza nella parte in cui ‘disapplica’ il provvedimento autorizzativo </h:div><h:div>ottenuto per le modifiche, che sarebbero, invece, state concordate col Comune e recepite nella concessione edilizia n. 9, a cui era allegato il progetto degli interventi di lottizzazione alla convenzione.</h:div><h:div>Sostiene, l’appellante, che il Comune avrebbe dovuto semmai annullare la concessione edilizia rilasciata e che, in ogni caso si verterebbe – secondo le contestazioni dell’Amministrazione – in un caso di incompetenza nel rilascio della concessione e non in una ipotesi di nullità.</h:div><h:div>Sostiene, ancora, l’inconferenza dell’affermazione del primo giudice quanto alla vigenza degli obblighi, in quanto la domanda dell’appellante è per l’appunto tesa a far accertare l’attuale permanenza dell’obbligo del Comune di Petrosino.</h:div><h:div>Ribadisce poi che è stato verificato, in assenza di un obbligo normativo di stretta aderenza morfologica, il rispetto del parametro urbanistico-edilizio minimo di mq./ab. 10,00 dettato dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, attraverso la destinazione a “verde pubblico”, a fronte dei 52 abitanti equivalenti da insediare nel comparto, di un’area non inferiore a 520,00 mq.</h:div><h:div>Né potrebbe rilevare, in contrario, la derivatane maggior estensione della superficie del “Lotto 12” (nel quale era inglobata l’originaria area “A” destinata a verde pubblico), essendo stata fatta salva, oltre al rispetto del previsto numero di lotti edificabili (14), l’osservanza del limite di volumetria massima realizzabile e ciò per quanto riguarda sia l’unità abitativa costruenda all’interno di esso “Lotto 12” sia l’intero comparto (indice territoriale).</h:div><h:div>Per altro verso, il mutamento di destinazione d’uso (da civile a commerciale) dell’erigendo corpo di fabbrica sul “Lotto 1” sarebbe stato assentito anche sulla scorta del parere favorevole della Commissione edilizia comunale n. 3, espresso nella seduta 23 ottobre 2003 e segnato in calce all’istanza prot. n. 10232 del 21 ottobre 2003.</h:div><h:div>In conclusione non sarebbe legittimo il rifiuto opposto dal Comune appellato di prendere in carico tutte le realizzate “opere di urbanizzazione primaria” della lottizzazione “Villaggio Verdemare”.</h:div><h:div>2 – Erroneità della sentenza nella parte in cui assume la gravità dell’inadempimento contestato. </h:div><h:div>In considerazione delle opere di urbanizzazione realizzate (rete stradale, avente una larghezza di mt. 10,00, comprensiva di n. 2 marciapiedi laterali di mt. 1,50, con una superficie di ingombro di mq. 1857,00 [foglio di mappa 374 particelle 649,655, 656, 666, 674, 682, 684, 690, 694, 695]; area destinata a parcheggio, per una superficie complessiva di mq. 119,02 [foglio di mappa 374 particelle 672, 680, 688]; impianto di illuminazione, costituito da n. 6 pali e n. 7 pozzetti; rete di distribuzione idrica; rete di distribuzione energia elettrica; rete telefonica; allacciamenti ai pubblici servizi) - quand’anche le contestate “aree destinate a verde pubblico” realizzate su due spezzoni di terreno [foglio di mappa 374 particelle 651, 654] e per una	superficie complessiva di mq. 522,07 [- mq. 157,10 rispetto all’originaria previsione del P.d.l.] fossero da ritenersi abusivamente costruite in carenza di un’apposita e idonea previa modifica non si integrerebbe un “inadempimento grave” (art. 1455 cod. civ.) rispetto allo specifico obbligo assunto dalla Società.</h:div><h:div>Al riguardo, l’appellante ha anche prodotto agli atti del giudizio di I primo grado una perizia tecnica giurata, chiedendo di disporre una verificazione ovvero una consulenza tecnica d’ufficio concernente la dedotta funzionalità e coerenza delle opere in discorso, anche tenuto conto del  fatto che, a pag. 9 della Relazione del 14 maggio 2021, dalla quale emergerebbe che l’incompletezza e la difformità della superficie in metri quadrati delle “aree destinate a verde pubblico”  sarebbe tuttavia  “...da accertare...”.</h:div><h:div>– Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la mancata presa in carico da parte del </h:div><h:div>Comune di Petrosino delle “opere di urbanizzazione primaria” realizzate unitamente al mancato rilascio del certificato di agibilità relativo alle costruite unità abitative, motivato con riferimento alla circostanza della presunta non collaudabilità delle opere predette, avrebbe arrecato all’appellante - esposta all’azione degli acquirenti dei predetti fabbricati  , che pure trattengono, allo stato, il 5% del pattuito prezzo di vendita nelle more dell’ottenimento della richiamata agibilità - un ingente danno.</h:div><h:div>Chiede, dunque, la quantificazione in via equitativa <corsivo>ex</corsivo> artt. 1226 e 2056 cod. civ..</h:div><h:div>Si è costituito il Comune per resistere.</h:div><h:div>Con memoria l’appellante controdeduce che devono intendersi rinunciate le eccezioni dichiarate assorbite nella sentenza di primo grado, che il Comune avrebbe riproposto unicamente attraverso la mera ristampa di stralci difensivi del primo grado.</h:div><h:div>Sulle eccezioni sollevate dal Comune, precisa di aver impugnato non solo il verbale di mancato collaudo, ma anche la deliberazione che lo ha recepito; quanto alla ammissibilità dei motivi aggiunti impropri evidenzia di aver proceduto a specifica notifica degli stessi; con riferimento al <corsivo>thema decidendum</corsivo> .</h:div><h:div>Evidenzia che con riferimento alla costruzione delle “opere di urbanizzazione primaria” oggetto della obbligazione assunta la contestazione mossa dall’Amministrazione atterrebbe unicamente alla diversa “zonizzazione” e alla “consistenza”, in assenza tuttavia di un obbligo normativo di stretta aderenza morfologica,	 delle sole “aree destinate a verde pubblico”, effettivamente realizzate su 2 due anziché su tre spezzoni di terreno per una superficie complessiva di 522,07 mq. al netto di qualsiasi servitù di passaggio, ferma restando l’osservanza del limite di volumetria massima realizzabile per quanto concerne l’unità abitativa costruita sul “Lotto 12”, e fatto salvo il rispetto del parametro urbanistico edilizio minimo di mq. 10,00 per ciascuno dei 52 abitanti equivalenti da insediare nel comparto dettato dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 [mq.	10,00 x 52 abitanti equivalenti = mq. 520,00].</h:div><h:div>Con memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a., il Comune, tuttavia, evidenzia che dalla lettura della convenzione stipulata tra le parti non vi sarebbero dubbi in ordine alla consistenza delle opere di urbanizzazione e che, comunque, solo dopo il collaudo definitivo favorevole possono essere rilasciate le certificazioni da agibilità/abitabilità delle opere e degli edifici. A fronte dell’inadempimento di parte appellante, sarebbe inammissibile la domanda di accertamento costitutivo ai sensi dell'art. 2932 c.c. in presenza di difformità tra quanto pattuito dalle parti e gli effetti che il provvedimento giudiziale andrebbe ad effettuare. In particolare, in corrispondenza dell'area da cedere all'Ente, in quota parte destinata a verde Pubblico, sussisterebbe una servitù di passaggio per lotto intercluso, come testimoniato dalla foto allegata, di larghezza pari a 3,00 m e che si estende dal lotto n. 14 al lotto n. 9.</h:div><h:div>Con memoria in replica, il Comune eccepisce la tardività della doglianza avverso il provvedimento di presa d’atto del verbale, poiché quest’ultimo era già conosciuto dalla parte ad esito del sopralluogo. </h:div><h:div>Ancora eccepisce la conseguente inammissibilità dell’ulteriore domanda. </h:div><h:div>Nel merito, ancora, ribadisce le difformità poste in essere, che avrebbero modificato i parametri urbanistici, le volumetrie, la destinazione d'uso di un immobile e la categoria edilizia, alterando la distribuzione dei lotti e le consistenze plano-volumetriche.</h:div><h:div>Ricorda, inoltre, che il collaudo di opere pubbliche costituisce atto pubblico fide facente.</h:div><h:div>Con ulteriore memoria di replica, l’appellante ribadisce le proprie difese.</h:div><h:div>All’udienza di discussione del 21 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>III – Osserva il Collegio, che devono essere respinte le eccezioni dichiarate assorbite dal primo giudice e richiamate in appello da parte appellata, potendosi superare la dedotta inammissibilità per genericità della proposizione, svolta dall’appellante.</h:div><h:div>Tuttavia, per precisione, si può evidenziare che nella specie appare sufficiente la mera riproposizione, trattandosi di profili non esaminati dal primo giudice, in quanto ritenuti superati dalla reiezione del gravame.</h:div><h:div>IV - Nella specie, va precisato che l’attuale appellante ricorreva tempestivamente avverso la delibera della Giunta municipale, che ha approvato le risultanze negative del sopralluogo. L’eccezione di tardività dell’impugnazione non può essere condivisa, in quanto al verbale di sopralluogo (anch’esso gravato poi insieme alla deliberazione) va accordato valore endoprocedimentale, sì da determinarsi l’effetto lesivo unicamente a seguito del provvedimento concluso del procedimento.</h:div><h:div>V – Di conseguenza non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità, meramente conseguente, alla prima – sopra esaminata – rivolta in primo grado avverso i motivi aggiunti.</h:div><h:div>VI - Altresì, non può accolta l’eccezione – ribadita in sede di discussione – relativa alla produzione documentale, con riferimento ai documenti 18 e 19, che sono stati depositati a seguito della avvenuta acquisizione da parte appellante.</h:div><h:div>VI – Passando al merito della controversia, ritiene il Collegio che il primo motivo è fondato.</h:div><h:div>Va evidenziato che se da un lato non pare che sia contestabile che spetti al Consiglio comunale la determinazione generale degli oneri, come affermato anche da questo Consiglio con sentenza 5 maggio 1999, n. 203, diversa è la questione della concreta distribuzione ad esempio della superficie destinata a verde pubblico, nel rispetto del parametro urbanistico, come sarebbe avvenuto nella specie secondo l’impostazione difensiva di parte appellante.</h:div><h:div>In questo senso, l’approvazione della concessione edilizia successiva alla prima, che reca in allegato l’elaborazione tecnica e la specifica degli interventi di urbanizzazione, non può che essere idonea a comportare la convergenza della volontà delle parti e ad esprimere la determinazione dell’Amministrazione, in modifica della precedente concessione, emanata dallo stesso organo dell’Ente comunale. </h:div><h:div>Ne discende che il collaudo doveva avvenire sulla base del progetto depositato in sede di rilascio della seconda concessione.</h:div><h:div>In tali termini, pertanto, risulta anche indifferente il valore fide facente del verbale di collaudo, non essendo messo in discussione lo scostamento rispetto al precedente elaborato.</h:div><h:div>Su tale motivo, deve aderirsi anche alla prospettazione di parte istante circa i limiti del potere di autotutela decisoria dell’Amministrazione, che non è mai intervenuta ad annullare la concessione n. 9 del 2004.</h:div><h:div>VII – Ancora, va rilevato che nel presente grado le contestazioni in ordine agli obblighi del Comune da parte di quest’ultimo discendono dal ribadire la non collaudabilità delle opere.</h:div><h:div>Non si verte, dunque, sul tema del decorso del termine decennale, come indicato dal primo giudice, tuttavia al fine di ribadire l’esigibilità degli obblighi stessi.</h:div><h:div>VIII – Pertanto, le difformità, che risultano assentite con provvedimento non annullato dall’Amministrazione, nel 2004, risultano dalla relazione tecnica allegata alla istanza acquisita al prot. gen. N. 10232 del 21 ottobre 2003, in ordine alla quale la Commissione edilizia comunale rendeva parere favorevole n. 3 del 23 ottobre 2003, con ciò dovendosi ritenere verificati anche gli standard urbanistici.</h:div><h:div>Tali argomenti sono sufficienti all’accoglimento della prima domanda proposta, senza che sia peraltro necessario ricorrere all’esame dei documenti 18 e 19 prodotti da ultimo in appello.</h:div><h:div>IX – Quanto alle altre domande svolte in appello, deve rilevarsi, in via preliminare, che non è qui riproposta l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito.</h:div><h:div>X – Dall’annullamento della delibera di approvazione dell’esito negativo del collaudo, discende l’obbligo da parte dell’Amministrazione di procedere a effettuare nuovamente il collaudo dell’opera, sulla base dei parametri e degli interventi assentiti con la concessione n. 9.</h:div><h:div>Ne discende, altresì, che deve essere accolto allo stato anche il secondo motivo di appello, teso a contestare la gravità dell’inadempimento riscontrato erroneamente in relazione alla prima concessione.</h:div><h:div>XI - Tuttavia, va ricordato che la disposizione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a, secondo la quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” comporta che il giudice non possa sostituirsi all’Amministrazione nell’attribuzione del bene della vita salvo che nei casi di attività vincolata.</h:div><h:div>Nella specie che occupa, quanto ai successivi atti da porre in essere da parte dell’Amministrazione, si verte, dunque, in ambito di adempimenti negoziali e successivi al nuovo collaudo che dovrà essere svolto dall’Amministrazione e che si pongono al di fuori del perimetro sopra indicato.</h:div><h:div>XII – Da quanto si qui evidenziato discende che le ulteriori domande non possono in questa fase trovare esame.</h:div><h:div>XIII – L’appello, pertanto, deve essere accolto nei limiti sopra descritti e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado con riferimento alla domanda impugnatoria. Risultano inammissibili le ulteriori domande.</h:div><h:div>XIV – Per quanto tutto sopra ritenuto, in considerazione della parziale soccombenza e della complessità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado con riferimento alla domanda impugnatoria. Dichiara inammissibili le ulteriori domande.</h:div><h:div>Spese del doppio grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Solveig Cogliani</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>