<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20220013420220215155512994" id="20220013420220215155512994" modello="1" modifica="2/15/2022 4:34:26 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="18" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00134"/><fascicolo anno="2022" n="00069"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220013420220215155512994.xml</file><wordfile>20220013420220215155512994.docm</wordfile><ricorso NRG="202200134">202200134\202200134.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2022\202200134\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>15/02/2022 16:34:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-., ditta -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Alessandro Dagnino, Pietro De Luca, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Catania, Anas s.p.a., Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, Città metropolitana di Messina, Libero consorzio comunale di Enna, Gestore dei servizi energetici, Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., Autorità nazionale anticorruzione, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Strade 2010 s.r.l., Eurostrade s.r.l., Alak s.r.l., Consorzio Stabile Vitruvio s.c.ar.l., Venezia s.r.l., Impresig s.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, c.p.a.; </h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- sulla complessiva vicenda questo CGARS si è già pronunciato in sede cautelare collegiale con le ordinanze nn. -OMISSIS-, rese su appello avverso le ordinanze del Tar nn. -OMISSIS-, mediante accoglimento al solo fine della sollecita fissazione del merito da parte del Tar;</h:div><h:div>- è stata in prosieguo reiterata davanti al Tar la domanda di tutela cautelare, sulla base della sopravvenienza costituita dalla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, e sulla base di sopravvenuti atti consequenziali all’interdittiva antimafia (annullamento di aggiudicazioni di appalti), oggetto di tre atti di motivi aggiunti in primo grado;</h:div><h:div>- il Tar, con l’ordinanza qui appellata, ha respinto la domanda di tutela cautelare e fissato per la trattazione del merito l’udienza del 28.4.2022;</h:div><h:div>- nella sostanza, viene chiesto un riesame dell’originaria pronuncia cautelare (la domanda è espressamente proposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a.), sulla base della sopravvenienza di atti consequenziali all’interdittiva antimafia e della circostanza della pendenza di una procedura di controllo giudiziario;</h:div><h:div>- a prescindere da ogni valutazione, in questa sede, sulla idoneità delle vicende sopravvenute a modificare l’originario assetto e a far ritenere sussistente un <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> originariamente escluso (dato il carattere meramente consequenziale dei provvedimenti sopravvenuti e dato che allo stato vi è la sola istanza di parte di controllo giudiziario, senza alcun provvedimento che si sia pronunciato su di essa), è dirimente, in rito, la preclusione processuale al riesame monocratico di provvedimenti cautelari collegiali, come più volte statuito da questo Consesso e dal Consiglio di Stato (CGARS, 5.12.2019 n. 780, decr.; Id., 28.7.2020 n. 611, decr.; Id., 10.7.2021 n. 477, decr.; Cons. St., VI, 18.8.2016 n. 3479, decr.; CGARS, 21.8.2020 n. 623, decr.);</h:div><h:div>- anche se in questo caso non viene chiesto in via diretta il riesame di una ordinanza cautelare collegiale di questo Consesso, ma è invece formalmente proposto appello su una ordinanza del Tar che ha negato il riesame di proprie precedenti ordinanze cautelari, ciò cui l’appello mira nella sostanza è il riesame delle ordinanze cautelari collegiali di questo Consesso nn. -OMISSIS-; tale riesame è precluso in sede monocratica ed è riservato al Collegio.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 16 marzo 2022.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti appellanti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 15 febbraio 2022.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/02/2022"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>