<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20210128720220113131751073" id="20210128720220113131751073" modello="4" modifica="1/13/2022 1:21:22 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="13" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01287"/><fascicolo anno="2022" n="00038"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210128720220113131751073.xml</file><wordfile>20210128720220113131751073.docm</wordfile><ricorso NRG="202101287">202101287\202101287.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2021\202101287\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>13/01/2022 13:21:22</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rosanna de nictolis</firma><data>13/01/2022 13:21:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Cutolo, Patrizio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' - Dipartimento Ener, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Siciliana - Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita' - Dipartimento Ener e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Enna;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il Pres. Rosanna De Nictolis;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Vista l’istanza di ricusazione proposta prima dell’udienza; </h:div><h:div>vista la decisione, già presa in via di urgenza ai sensi dell’art. 18 comma 4 c.p.a., di manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione e la successiva ordinanza cautelare;</h:div><h:div>Visto l’art. 18 comma 5 c.p.a. e udito il magistrato ricusato,</h:div><h:div>Rilevato e ritenuto che:</h:div><h:div>1) l’istanza di ricusazione del giudice relatore cons. Caleca si fonda sulla circostanza che lo stesso, essendo stato designato dalla Regione e retribuito dalla stessa, non potrebbe trattare le cause di cui è parte la Regione; e inoltre, essendo stato Assessore all’agricoltura non potrebbe trattare cause in cui è parte detto Assessorato;</h:div><h:div>2) l’istanza è manifestamente infondata e dilatoria, non adducendo alcuna delle cause di astensione obbligatoria del giudice previste dall’art. 51 c.p.c., alla luce delle considerazioni che seguono:</h:div><h:div>a) i giudici “laici” del CGARS non sono nominati dalla Regione, che si limita a designarli, ma dal Presidente della Repubblica, a seguito di un parere vincolante dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa;</h:div><h:div>b) in ogni caso la designazione dei giudici “laici” da parte della Regione non determina nessun dovere, in astratto e di per sé sola, di astensione dalle cause in cui è parte la Regione stessa; seguendo tale ragionamento, nessun giudice ordinario potrebbe trattare le cause in cui è parte il Ministero della giustizia, che concorre al procedimento di nomina; nessun giudice “laico” del Consiglio di Stato potrebbe trattare le cause della Presidenza del Consiglio dei ministri che concorre nel procedimento di designazione; nessun giudice “laico” designato dalle province autonome di Trento e di Bolzano potrebbe mai trattare le cause in cui è parte la relativa Provincia (artt. 1 e 2 d.P.R. n. 426/1984);</h:div><h:div>c) inoltre, presso il CGARS, il collegio giudicante deve essere necessariamente composto con la partecipazione di due giudici “laici”; essendo tutti i giudici laici designati dalla Regione, a seguire il ragionamento della parte ricusante, sarebbe impossibile formare i collegi giudicanti nelle cause in cui è parte la Regione, perché nessun giudice laico potrebbe farne parte (analogamente, nei collegi del Tar di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, a partecipazione necessaria dei laici designati dalle rispettive Province autonome, sarebbe impossibile formare i collegi giudicanti se i relativi giudici laici dovessero astenersi dal trattare le cause in cui è parte la Provincia); </h:div><h:div>d) né può rilevare la distinzione tra componente del collegio e giudice relatore, perché le cause di ricusazione e astensione si applicano a tutti i componenti del collegio e non solo ai giudici relatori; </h:div><h:div>e) la “garanzia di indipendenza e imparzialità” dei giudici “laici” è assicurata dai rigorosi requisiti di legge prescritti e dal complesso procedimento di nomina in cui da un lato interviene un parere vincolante dell’organo di autogoverno che oltre a verificare il possesso dei requisiti formali, accerta la piena attitudine allo svolgimento imparziale delle funzioni, e dall’altro lato la nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica; oltre che dalla circostanza fattuale che il “mandato” del giudice laico eccede quello del governo regionale che lo designa, e non è automaticamente prorogabile; la previsione normativa dei giudici “laici” ha già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale;</h:div><h:div>f) il procedimento descritto sub e) garantisce che la persona “designata dalla Regione” dopo la nomina a magistrato non ha alcun legame con la Regione sussumibile sotto l’art. 51 c.p.c. per il solo fatto della precedente designazione; mentre eventuali e diversi legami riconducibili all’art. 51c.p.c. devono essere specificamente provati da chi li eccepisce;</h:div><h:div>g) nemmeno rileva il rapporto di credito-debito inerente il pagamento dello stipendio del giudice laico (che in ogni caso non è a totale carico della Regione, ma solo nella misura del 50%); così ragionando, nessun giudice della Repubblica italiana potrebbe decidere le cause in cui sono parti il Ministero della giustizia, o dell’economia, o la P.C.M., quali soggetti erogatori della retribuzione dei magistrati o comunque partecipanti alla loro determinazione; non è questo il rapporto di credito-debito cui si riferisce l’art. 51 c.p.c.; le sezioni unite della Cassazione hanno statuito che la dipendenza del giudice dallo Stato non gli inibisce la trattazione di controversie in cui sia parte quest'ultimo, o altro ente pubblico cui egli sia collegato per ragioni di residenza (ad esempio comune) o di utenza (azienda erogatrice di servizi pubblici), non essendo credibile in queste fattispecie che il giudice sia portato ad avvantaggiare o danneggiare, a seconda dei casi, il proprio debitore o creditore [Cass., sez. un., 11.4.2012 n 5701];</h:div><h:div>h) la circostanza che il consigliere relatore sia stato, in anni risalenti a prima della nomina a magistrato, Assessore all’agricoltura non determina di per sé sola un obbligo di astensione sulle cause di cui sia parte detto Assessorato, in difetto di impugnazione di atti di tale Assessorato a cui il consigliere Caleca abbia concorso in veste di Assessore;</h:div><h:div>i) in definitiva la parte adduce argomenti generici non indicando e provando nessuna ragione specifica di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 c.p.c.;</h:div><h:div>3) si deve pertanto confermare la decisione sommaria, presa ai sensi dell’art. 18 comma 4 c.p.a., di manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione;</h:div><h:div>4) ai sensi dell’art. 18 comma 7 c.p.a., le spese dell’incidente di ricusazione seguono la relativa soccombenza e sono poste a carico della parte ricusante e a favore della controparte nella misura di euro mille complessivi; </h:div><h:div>5) una istanza di ricusazione manifestamente infondata basata non su fatti specifici ma finalizzata a mettere in discussione la formazione istituzionale del Collegio nel rispetto delle norme vigenti (che hanno superato indenni il vaglio di costituzionalità) costituisce violazione dei doveri di lealtà processuale e di economia dei mezzi e risorse processuali, e, comportando per questo un indebito quanto evitabile intralcio alla giustizia, merita la sanzione pecuniaria nel massimo di legge di euro 500 in favore dell’Erario.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 18 comma 5 c.p.a., la respinge.</h:div><h:div>Condanna la parte soccombente alle spese dell’incidente di ricusazione nella misura di euro 1000 complessivi, a favore dell’altra parte.</h:div><h:div>Condanna la parte ricusante al pagamento a favore dell’Erario di una sanzione pecuniaria nella misura di euro 500 e manda alla Segreteria per la riscossione.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante, nonché delle parti appellate persone fisiche e del loro difensore.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/01/2022"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>