<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210011320210319152033593" descrizione="" gruppo="20210011320210319152033593" modifica="3/19/2021 4:00:10 PM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00113"/><fascicolo anno="2021" n="00199"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210011320210319152033593.xml</file><wordfile>20210011320210319152033593.docm</wordfile><ricorso NRG="202100113">202100113\202100113.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2021\202100113\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>19/03/2021 16:00:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 2796/2020, resa tra le parti, res sul ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tar Catania, sez. III, n. 1790 del 16 luglio 2019, notificata all'Università di Catania e alla New Guard srl, munita di formula esecutiva, in data 13 settembre 2019;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 113 del 2021, proposto da </h:div><h:div>New Guard s.r.l., Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bivona, Marianna Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Sicurtransport s.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio 60; </h:div><h:div>Università degli Studi di Catania non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>con atto di appello depositato in data 2.2.2021 è stata impugnata la sentenza in epigrafe in materia di ottemperanza;</h:div><h:div>l’atto di appello è privo di domanda cautelare;</h:div><h:div>trattandosi di rito dell’ottemperanza, in ossequio all’art. 87 c.p.a. la causa è stata già calendarizzata per l’udienza del 14.4.2021;</h:div><h:div>con atto notificato e depositato il 19.3.2021 l’appellante ha chiesto l’adozione di misure cautelari monocratiche nelle more dell’udienza del 14.4.2021;</h:div><h:div>l’istanza è manifestamente inammissibile perché nessuna disposizione del codice del processo amministrativo contempla e consente la richiesta in via autonoma delle sole misure cautelari monocratiche in corso di causa, senza la contestuale domanda principale di misure cautelari collegiali; la richiesta di misure cautelari monocratiche in corso di causa è sempre e solo accessoria a una domanda principale di misure cautelari collegiali (art. 56 c. 1 c.p.a.); nella specie non vi è una domanda di misure cautelari collegiali corredata da una domanda accessoria di misure monocratiche, ma la sola domanda di misure monocratiche autonome; posto che le misure cautelari presidenziali sono interinali e devono essere vagliate dal collegio, a cui la domanda cautelare va rimessa, non essendoci una domanda di parte di misure cautelari collegiali, l’organo monocratico da un lato non può, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rimettere le parti al collegio in difetto di una domanda di parte in tal senso e dall’altro lato non può adottare misure cautelari autonome, non destinate ad essere verificate dal collegio.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Dichiara la domanda inammissibile.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 19 marzo 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>