<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200111120230607080217430" descrizione="" gruppo="20200111120230607080217430" modifica="08/06/2023 11:41:48" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Stefano Licata" versione="3" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01111"/><fascicolo anno="2023" n="00411"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200111120230607080217430.xml</file><wordfile>20200111120230607080217430.docm</wordfile><ricorso NRG="202001111">202001111\202001111.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Taormina</firma><data>08/06/2023 10:44:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Immordino</firma><data>07/06/2023 17:16:12</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n.  1457/2020, resa tra le parti; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Stefano Licata, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Turturici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div> Ufficio Territoriale Ambiente di Aragona, Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Demanio Marittimo di Porto Empedocle e Gela, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Commissario ad acta Dott. Salvatore di Salvo, quale Dirigente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale Ambiente di Aragona e della Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente e della Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Demanio Marittimo di Porto Empedocle e Gela;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Con ricorso del 28 dicembre 2020 Stefano Licata impugnava la sentenza n. 1457/2020 con cui il TAR Sicilia ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ed ha respinto il reclamo avverso gli atti del Commissario ad acta. </h:div><h:div>1.1. Premette di avere richiesto il rilascio di concessione demaniale marittima antistante al “Bar Pegasus" sito in territorio di Sciacca, via Gaie di Garaffe, n. 70, identificata al catasto al F.M. 135 part. n. 190, con una istanza che l’Ufficio Territoriale Ambiente di Aragona – Ufficio demanio marittimo di Porto Empedocle e Gela ha archiviato, dopo aver trasmesso un avviso di rigetto, con provvedimento prot. n. 18642 del 20 marzo 2019, notificato il 18 aprile successivo; che in accoglimento della misura cautelare da lui richiesta il TAR adito aveva ordinato all’amministrazione regionale il riesame della domanda, non avendo la stessa chiarito le ragioni ostative (ordinanza n. 735/2019); che perdurando l’inerzia, il TAR, con una nuova ordinanza (n. 1008/2019), aveva intimato all’amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce delle censure dedotte; e che il Commissario ad acta, il dirigente dottor Salvatore di Salvo, delegato del Segretario generale della Presidenza della Regione aveva reiterato il rigetto (nota 10 dicembre 2019 prot. n. 803984) o meglio subordinato l’accoglimento della originaria richiesta della concessione di suolo demaniale (mq. 77,00) alla previa istanza di sanatoria edilizia da inoltrare al Comune per gli abusi commessi nell’area retrostante, di proprietà del Licata, nonché al previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità marittima, trattandosi di costruzione ricadente nella fascia di rispetto del demanio marittimo (art. 55 cod. navigaz.). </h:div><h:div> Contro il provvedimento del Commissario ad acta l’interessato ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114 co. 6, c.p.a. </h:div><h:div> Con la sentenza oggetto dell’appello in epigrafe il TAR, dopo avere precisato che il commissario ad acta nominato nel corso del processo di merito per sostituire l’amministrazione, non è ausiliario del giudice, come lo è invece, secondo un consolidato orientamento, nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, di cui agli artt. 112 ss. c.p.a.,  ma è un sostituto dell’amministrazione alla quale sono imputati i suoi atti, dotato di pieni poteri di riesame dell'istanza e poteva (come fatto) legittimamente rideterminarsi in autonomia, sicchè  trattandosi di una nuova determinazione che ha sostituito, privandola di effetti la precedente, ha reso, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso introduttivo. E ciò in quanto il provvedimento impugnato non esiste, più, stante che è stato travolto da quello nuovo adottato dal commissario ad acta; il ricorrente non potrebbe, pertanto, ricavare nessuna utilità dal suo annullamento. Dichiarato, quindi, improcedibile il ricorso originario, non avendo il ricorrente più alcun interesse al suo accoglimento, il Giudice di prime cure ha respinto il reclamo contro la determinazione del Commissario, che ha sostituito, privandolo di effetti il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>2. Con l’appello il ricorrente, dopo una lunga esposizione in fatto propone tre motivi. </h:div><h:div>Resistono all’appello l’Assessorato Territorio e Ambiente, l’Ufficio territoriale ambiente di Aragona – l’Ufficio Demanio Marittimo di Porto Empedocle e Gela, assistiti dall’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto dell’appello avversario. </h:div><h:div>All’udienza del giorno 2 marzo 2023 la causa è passata in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.L’appello, affidato a tre motivi di ricorso, è infondato. </h:div><h:div>1.1. Con il primo motivo d’appello il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza cautelare n. 1008/2019 del TAR Sicilia, nonché l’incompetenza del Commissario perché questi, anziché riesaminare il provvedimento impugnato (….) alla luce delle censure dedotte, avrebbe subordinato il rilascio della concessione demaniale marittima alla presentazione dell’istanza e alla successiva acquisizione dell’autorizzazione ex art. 55 cod. navig. Per sanare le costruzioni realizzate nella retrostante fascia di rispetto del demanio marittimo, e lo aveva subordinato al pagamento dell’indennità per occupazione abusiva dell’area demaniale per il periodo 1/04/2018 – 23/12/2018. </h:div><h:div>Lamenta l’appellante che una motivazione del genere non solo fuoriesce dai limiti segnati dalla misura cautelare propulsiva del TAR, ma è irragionevole perché riguarda un’area diversa, ancorché limitrofa, da quella oggetto della richiesta di concessione.</h:div><h:div>Il motivo ripropone una censura contenuta nel reclamo ex art. 114 c.p.a. presentato il 9.4.2020 dal ricorrente in primo grado: censura che il giudice di primo grado ha respinto con l’argomento che il commissario era un sostituto dell’amministrazione, dotato di pieni poteri di riesame dell’istanza e poteva (come (ha fatto) legittimamente determinarsi in autonomia.</h:div><h:div>1.2. Le amministrazioni appellate, nel costituirsi hanno segnalato che all’origine della vicenda (2017) vi era stato un invito allo sgombero di una porzione di demanio marittimo abusivamente occupata dal titolare del bar Pegasus (invito da parte dell’ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca); che nell’aprile 2018 la ditta Licata, che svolge attività a fianco del bar Pegasus, connessa a quella del bar, comunicava di aver presentato cinque mesi prima una nuova domanda di concessione demaniale marittima, che l’ufficio assessoriale aveva comunicato avviso di diniego (9 maggio 2018); che a tale avviso la ditta non aveva replicato alcunché; e che quasi un anno dopo (20 marzo 2019) l’Ufficio Circondariale Marittimo comunicava l’archiviazione della pratica e ingiungeva lo sgombero e la messa in ripristino dei luoghi. </h:div><h:div>Secondo le amministrazioni, non si tratta, quindi, sostanzialmente, del rigetto della domanda di concessione con atto motivato, ma della chiusura del procedimento senza un vero e proprio provvedimento finale (non lo è la comunicazione della archiviazione della pratica),</h:div><h:div> Tale circostanza è rilevante perché incide sulla estensione dei poteri del commissario ad acta. Che è stato chiamato a provvedere sostanzialmente non alla revisione di un atto, ma alla chiusura di un procedimento che, anche per l’inerzia dell’interessato era rimasto monco. Secondo la sentenza il commissario disponeva degli stessi poteri dell’amministrazione, ancorché tenuto a considerare i motivi di ricorso; poteri che in materia di concessioni marittime sono particolarmente ampi.  Secondo infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di concessione dell’uso di un bene demaniale ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione costituisce legittima espressione di un potere ampiamente discrezionale spettante all’Amministrazione, alla quale spetta la valutazione    circa la sussistenza di un interesse pubblico contrario al rilascio, il quale può conseguentemente essere negato, purché con adeguata motivazione circa concreti elementi ritenuti, all'esito di apposito accertamento istruttorio, ostativi all'invocato uso particolare del bene pubblico (TAR Puglia (LE), Sez. I. n. 2182/ 2013).</h:div><h:div>E’ condivisibile, pertanto, quanto affermato dal Giudice di primo grado che, in ragione della latitudine dei poteri di cui l’amministrazione marittima dispone in materia, ha ritenuto giustificato il rigetto della domanda di concessione in relazione al comportamento del richiedente che aveva realizzato manufatti nell’adiacente fascia di rispetto senza chiedere l’autorizzazione ex art. 55 cod. navig. Con conseguente occupazione arbitraria dell’area ai sensi dell’art. 54 e 1161 c. navig., in assenza di un titolo valido ed efficacie (Cassazione penale, sez. III, 10/05/2018, n. 50145).  Comportamento si legge in sentenza che depone a sfavore dell’affidabilità dell’aspirante concessionario, stante che la scelta del concessionario da parte di una P.A., avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità, morale ed economica, ad utilizzare i beni dell'Amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione. Il rapporto che sorge tra l'Amministrazione concedente e il concessionario è, in altri termini, un rapporto che si fonda sull' <corsivo>intuitus personae.</corsivo> Ne consegue che a causa del comportamento pregresso tenuto difettavano nel richiedente quelle qualità di affidabilità che si rendono necessarie per l'affidamento in concessione di un'area demaniale (in argomento TA.R., Roma, sez. III, n. 2341/2018). </h:div><h:div>In conclusione: era perfettamente ovvio che si rivalutasse la situazione complessiva, e la censura è palesemente infondata.  </h:div><h:div>1.3. Queste stesse considerazioni valgono ai fini del secondo motivo d’appello con il quale viene denunciato un difetto di motivazione perché il Commissario anziché valutare se la concessione fosse compatibile “<corsivo>con le esigenze del pubblico uso</corsivo>” (art. 34 cod. navig.), ha respinto la richiesta per una ragione che attiene ad un’area diversa da quella oggetto della richiesta. Un motivo che è in larga parte sovrapponibile al primo. </h:div><h:div>1.4. Con il terzo motivo, articolato in più censure, l’appellante ripropone il terzo motivo di reclamo, dichiarato assorbito dal TAR. </h:div><h:div>Denuncia l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa indicazione dei manufatti edilizi definiti abusivi, l’omessa indicazione della presumibile data di costruzione, l’omessa specificazione del pregiudizio alla navigazione marittima che le costruzioni realizzate nella fascia di rispetto di 30 mt. dal limite del demanio marittimo, avrebbero cagionato. </h:div><h:div>La prima di queste censure (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento) comunque superabile ai sensi della legge n. 241/1990 è infondata in punto di fatto.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato col ricorso (comunicazione dell’avvenuta archiviazione della domanda di concessione e ingiunzione di sgombero del 20 marzo 2019) è stato preceduto da una ingiunzione di sgombero intimata nel 2017, dall’avvenuto pagamento dell’indennità richiesta per l’occupazione abusiva, da una nuova istanza di concessione (7 novembre 2017), dalla comunicazione da parte della ricorrente della anticipata occupazione dell’area (dal 1° aprile 2018), dall’avviso di diniego trasmesso dall’ufficio il 9 maggio 2018. Tutti atti conosciuti dall’interessato nell’ambito di un procedimento ad iniziativa di parte (richiesta di concessione): procedimento nel quale la comunicazione di avvio del procedimento non si configura negli stretti termini di cui all’art. 7 L. n. 241/1990 per l’ovvia ragione che è l’interessato che avvia il procedimento. </h:div><h:div>In ogni caso: anche in virtù delle ordinanze rese dal tar vi fu un contraddittorio fecondo e pieno, per cui la censura va disattesa.</h:div><h:div>Del pari infondata è la censura di mancata indicazione dei manufatti realizzati nella fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto di autorizzazione ex art. 55 cod. navig. Essa avrebbe un senso se l’appellante negasse l’esistenza delle costruzioni, mentre egli si limita a rilevare che l’autorità non ha accertato la data di costruzione: circostanza che a suo avviso rileva perché l’autorizzazione in questione non era prevista prima che entrasse in vigore il codice della navigazione del 1942. L’osservazione sarebbe pertinente se l’interessato dimostrasse a propria volta che la costruzione risale ad epoca precedente al 1942 ( del resto spetta allo stesso l’onere della prova dell’epoca di realizzazione, come da granitica giurisprudenza) mentre si limita a denunciare il mancato accertamento della data di realizzazione del manufatto da parte dell’amministrazione. </h:div><h:div>Quanto all’ultimo rilievo sulla mancata specificazione del pregiudizio arrecato dalla costruzione alla sicurezza della navigazione marittima, esso prova troppo. L’autorizzazione a costruire nella fascia di rispetto del demanio marittimo va richiesta sempre: sicchè il manufatto edilizio realizzato senza autorizzazione è sempre abusivo, a prescindere dalla rilevanza delle stesse sul piano strettamente edilizio (Cons. St. Sez VI, n. 4951/2016).</h:div><h:div>La sicurezza della navigazione è l’interesse pubblico che l’autorità marittima deve tener presente quando è investita di un’autorizzazione ex art. 55 cod. navig. Da parte del proprietario del fondo che ricade nella fascia di rispetto del demanio marittimo. Il pregiudizio alla sicurezza della navigazione legittima il rigetto della domanda, e la sua valutazione non è rimessa al privato che sulla base di essa decide o meno di chiedere l’autorizzazione.</h:div><h:div>2. In conclusione l’appello va respinto perché infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata. </h:div><h:div>3. Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alle spese del grado di giudizio che liquida nella misura di euro tremila (3000,00,) oltre spese generali ed accessori di legge, con refusione dei contributi unificati se versati.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maria Immordino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>