<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200109720230802105447289" descrizione="" gruppo="20200109720230802105447289" modifica="02/08/2023 11:00:45" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Domenica Nicita" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01097"/><fascicolo anno="2023" n="00512"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200109720230802105447289.xml</file><wordfile>20200109720230802105447289.docm</wordfile><ricorso NRG="202001097">202001097\202001097.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\407 Ermanno De Francisco\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antimo Prosperi</firma><data>02/08/2023 11:00:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Antimo Prosperi,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Chinè,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00971/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Domenica Nicita, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Prestipino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il Cons. Antimo Prosperi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La signora Domenica Nicita ha proposto appello per chiedere l’annullamento della sentenza n. 971 resa il 12 maggio 2020 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sez. Prima, con cui è stata respinta la richiesta di annullamento della nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina del 5 dicembre 2000, n. 329/cc., di diniego del nullaosta alla concessione edilizia in sanatoria chiesta, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al Comune di Furci Siculo con riferimento all'ampliamento di un deposito abusivamente realizzato nel territorio comunale, sul terreno censito al foglio 8, particella 1634.</h:div><h:div>2. Il TAR ha respinto il ricorso per le seguenti ragioni:</h:div><h:div>– preliminarmente, con riguardo alla domanda di rinvio della trattazione del ricorso, tale istanza non è stata accolta perché la ricorrente, deducendo di aver appreso di un riesame in corso della vicenda amministrativa, non ha fornito prova del riesame in corso, né il Tribunale ha ritenuto opportuno differire ulteriormente un giudizio pendente da tempo.</h:div><h:div>– in ordine all’unico motivo - con cui si deduce l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione o carenza e illogicità della stessa; falsa rappresentazione dei fatti o travisamento degli stessi; abuso di potere e sviamento; difetto di istruttoria - il Tribunale ha osservato come la stessa parte ricorrente, mediante il deposito della nota del Comune di Furci Siculo del 25 gennaio 2001, prot. n. 244/UT, ha evidenziato che il terreno su cui è stato realizzato l’abuso sia sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per cui non è controversa la necessità del nullaosta della competente Sovrintendenza. Il TAR quindi, non ravvisando profili di palese illogicità e irragionevolezza, nonché di chiaro travisamento dei fatti, ha ritenuto che la nota oggetto di impugnativa è adeguatamente motivata. </h:div><h:div>3. Con l’atto di appello, preliminarmente, si contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinvio formulata dall’originaria ricorrente con nota del 6 maggio 2020. </h:div><h:div>Nel merito l’appellante deduce i seguenti motivi:</h:div><h:div>- relativamente al punto 5 della sentenza appellata: “<corsivo>Assenza e/o carenza e/o insufficienza di motivazione; violazione dell’art. 3 Codice del Processo Amministrativo; illogicità e contraddittorietà della motivazione; error in judicando; travisamento dei fatti; manifesta ingiustizia; difetto di istruttoria</corsivo>”. Secondo la ricorrente, il provvedimento della Soprintendenza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sarebbe privo dell’indispensabile motivazione e non avrebbe considerato che non si tratta di una nuova edificazione bensì di ampliamento di un edificio già esistente in quanto realizzato – munito di regolari autorizzazioni - nel 1986;</h:div><h:div>- relativamente al punto 6 della sentenza: “<corsivo>Manifesta ingiustizia</corsivo>”; l’appellante sostiene che ricorrevano giusti motivi per compensare le spese processuali del primo grado.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 20/2021 del 14 gennaio 2021 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.</h:div><h:div>5. Con ordinanza collegiale n. 1147/2022 del 4 novembre 2022 il CGA, preso atto che in data 12 ottobre 2022, (data della pubblica udienza per la trattazione del merito del ricorso), il difensore aveva depositato il certificato di morte dell’appellante signora Domenica Nicita, deceduta in data 31 agosto 2022, ha dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.</h:div><h:div>6. Con atto di riassunzione in data 29 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., nel giudizio promosso con ricorso iscritto al N.R.G. 1097/2020 da Nicita Domenica, originaria ricorrente, deceduta in Furci Siculo (ME), il 31/8/22, in data 29 dicembre 2022, i signori Ferraro Carmelo, Ferraro Donatella, Ferraro Maria Cristina, Ferraro Emilia Liliana, in qualità di eredi della signora Nicita Domenica, originaria ricorrente, hanno riproposto le doglianze formulate nel ricorso introduttivo, sempre per l’annullamento, previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 971/2020 del 11 maggio 2020.</h:div><h:div>7. All’udienza di discussione del 23 marzo 2023 il Collegio ha visionato, in contraddittorio con le parti, le fotografie allegate al ricorso di primo grado. </h:div><h:div>8. L’appello è infondato e non merita di essere accolto.</h:div><h:div>9. Come è noto, secondo giurisprudenza costante del Consiglio di Stato la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico-specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato. </h:div><h:div>10. Nel caso in esame, come già sopra evidenziato, è incontestato che si tratta di un’opera abusiva realizzata in un’area sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (<corsivo>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</corsivo>), per cui era necessario il nullaosta della Sovrintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.</h:div><h:div>La Sovrintendenza, con l’impugnato provvedimento in data 5 dicembre 2000, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e dato atto dell’esame effettuato <corsivo>“… del progetto in sanatoria trasmesso con la nota emarginata, ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi del T.U. n. 490</corsivo>”, ha espresso il “<corsivo>parere che le opere eseguite arrecano grave pregiudizio alle valenze paesaggistiche dell’area protetta, in quanto il fabbricato in questione, visibile dalla sponda del vicino torrente Savoca e dalla strada sottostante, incide negativamente, sotto il profilo paesaggistico, sul contesto territoriale caratterizzato da un’asta fluviale non compromessa da manomissioni incongrue</corsivo>”.</h:div><h:div>Pertanto, appaiono prive di fondamento le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto gravato che, invece, risulta adeguatamente, seppur succintamente, motivato, anche <corsivo>per relationem</corsivo>, attraverso il richiamo delle norme applicate, degli elaborati e degli atti relativi al progetto in sanatoria “<corsivo>trasmesso con la nota emarginata</corsivo>” (che evidentemente contiene tutti i dati dell’edificio abusivo per cui si chiede la sanatoria), nonché l’indicazione del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e il relativo impatto visivo che incide in modo negativo e disarmonico sul contesto paesaggistico. Per le predette ragioni, non sussistono i dedotti vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione.</h:div><h:div>Con riguardo alla affermazione dell’appellante secondo cui “non trattasi di una nuova edificazione bensì di ampliamento di un edificio già esistente in quanto realizzato – munito di regolari autorizzazioni - nel 1986” (a dimostrazione di ciò allega fotografie), deve innanzitutto osservarsi che secondo l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 devono essere considerati interventi di nuova costruzione: “…<corsivo>la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente…</corsivo>”. In ordine poi alla risalenza delle opere rispetto ai vincoli, va ribadito che la compatibilità dell'opera da condonare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico al fine di verificare l'effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell'esame della domanda di sanatoria. Pertanto, l'esistenza del vincolo va valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8246).</h:div><h:div>Infine, relativamente alle doglianze dedotte avverso la pronuncia sulle spese, in linea generale costituisce orientamento consolidato il principio a mente del quale nel processo amministrativo, la regolamentazione delle spese di giudizio rientra nell'ambito della <corsivo>potestas decidendi</corsivo> del giudice, non sindacabile salva la manifesta abnormità, che ricorre allorquando venga condannata al pagamento delle spese giudiziali la parte vittoriosa.</h:div><h:div>11. Conclusivamente, per le considerazioni fino a qui svolte, l’appello va respinto. </h:div><h:div>Considerate le peculiarità della annosa controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Antimo Prosperi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>