<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200104020201210110814242" descrizione="" gruppo="20200104020201210110814242" modifica="12/10/2020 2:03:39 PM" stato="2" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01040"/><fascicolo anno="2020" n="00812"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200104020201210110814242.xml</file><wordfile>20200104020201210110814242.docm</wordfile><ricorso NRG="202001040">202001040\202001040.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2020\202001040\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>10/12/2020 14:03:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 03309/2020, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso per l’annullamento:</h:div><h:div>a)- dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi di Enna “Kore” in data 16.10.2020 ha pubblicato il mero elenco dei codici personali identificativi corrispondenti agli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/ 2020 (scuola SECONDARIA 1° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2020, n. 23 del 05.05.2020 e n. 43 del 18.08.2020 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;</h:div><h:div>b)- dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi di Enna “Kore” in data 16.10.2020 ha pubblicato il mero elenco dei codici personali identificativi corrispondenti agli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/ 2020 (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2020, n. 23 del 05.05.2020 e n. 43 del 18.08.2020 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;</h:div><h:div>c)- per quanto di ragione, dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi di Enna “Kore” in data 02.11.2020 ha pubblicato il mero elenco rettificato dei codici personali identificativi corrispondenti agli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2019/ 2020 (scuola SECONDARIA 2° GRADO) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2020, n. 23 del 05.05.2020 e n. 43 del 18.08.2020 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;</h:div><h:div>d)- per quanto di ragione, dell'avviso - privo di protocollo e numero - con cui l'Università degli Studi di Enna “Kore” ha comunicato l'intervenuto annullamento di due item relativi ai test preselettivi svolti per la scuola secondaria di II grado;</h:div><h:div>e)- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanato con Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020;</h:div><h:div>f)- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, della proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanato con Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 14 del 18.03.2020;</h:div><h:div>g)- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, della ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al  bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanato con Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 23 del 05.05.2020;</h:div><h:div>h)- per quanto ancora di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, della rettifica apportata al bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) emanato con Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 43 del 18.08.2020;</h:div><h:div>i)- per quanto di ragione della “determina” - sconosciuta e non ostesa - con cui il Cineca ha disposto l'annullamento dell'item n. 60 nella misura in cui tale annullamento (non generalizzato ma attuato quanto al solo test svolto nel turno pomeridiano della Enna Kore della prova concernente la secondaria di II grado) incide sul raggiungimento sostanziale della soglia di sbarramento (18.5) ancorché illegittima; </h:div><h:div>l)- per quanto di ragione e ove di occorrenza della “determina” - sconosciuta e non ostesa - con cui il Cineca ha disposto l'annullamento dell'item n. 57 (prova del mattino della prova concernente la sola secondaria di II grado) quanto alla presunta ambiguità;</h:div><h:div>m)- del Decreto Rettorale n. 55 del 18.09.2020 dell'Università degli Studi Enna Kore con cui è stata formalmente costituita la Commissione giudicatrice del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2020, n. 23 del 05.05.2020 e n. 43 del 18.08.2020;</h:div><h:div>n)- del Decreto Rettorale n. 63 del 09.10.2020 dell'Università degli Studi Enna Kore con cui sono state formalmente nominate le sottocommissioni giudicatrici del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020);</h:div><h:div>o)- dei verbali - non conosciuti - delle Commissioni di concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2020, n. 23 del 05.05.2020 e n. 43 del 18.08.2020 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti; </h:div><h:div>p)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti comprendendovi anche le generiche mail attributive del punteggio inoltrate dall'Università “Kore”;</h:div><h:div>Per l'accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti a essere ammessi - in via cautelare con provvedimento monocratico ovvero anche mediante indizione di prove suppletive - alla prova scritta del 18.11.2020 quanto alla scuola secondaria di I grado e del 19.11.2020 per la scuola secondaria di II grado di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Anno Accademico 2019/2020) per la scuola SECONDARIA di 1°e 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2010, n. 23 del 05.05.2010 e n. 43 del 18.08.2020;</h:div><h:div>per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.</h:div><h:div>delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare (con provvedimento cautelare monocratico immediato ovvero mediante eventuali prove suppletive) alla prova scritta del 18.11.2020 quanto alla scuola secondaria di I° grado e del 19.11.2020 per la scuola secondaria di II° grado di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 1°e 2° GRADO di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Enna “Kore” n. 11 del 02.03.2020, per come modificato e integrato dal decreto Rettorale n. 14 del 18.03.2010, n. 23 del 05.05.2010 e n. 43 del 18.08.2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Selenia Amorelli, Salenia Amorelli, Elena Amoroso, Christian Arena, Alessio Mario Arena, Andrea Arnone, Michele Buffa, Carmen Paola Cacciola, Emanuele D'Assenza, Maria Francesca Greco, Giuseppe Guastella, Fabio Iacoe Turo, Laura Lavore, Simona Lazzaro, Emanuela Maria Limuti, Rosamaria Roberta Marchesi, Dorotea Stefania Mercolino, Gilda Mirabile, Federica Montalbano, Gioacchina Montalbano, Ornella Monteleone, Silvana Paleino, Francesca Palumbo Piccionello, Mariarosaria Petrolito, Filomena Melania Petrone, Salvatore Popolano, Elide Poscia, Simona Puglisi, Francesco Salemi, Sonia Silvestro, Gabriella Solaro, Annunziata Tabone, Rossana Tangorra, Pierluigi Valenti, Maria Valvo, Francesca Giuseppina Vasta, Enrico Venneri, Anna Lisa Vetrano, Luigi Sulli, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, Universita' degli Studi di Enna Kore in persona del Rettore pro tempore, Commissione Giudicatrice di Concorso in persona del Presidente pro tempore, Sottocommissioni Giudicatrici di Concorso non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Rita Cono, Giuseppe Salvatore Restivo, Rossella Moncada, Simona Sanfilippo non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato, quanto al <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, che lo stesso non emerge con ragionevole chiarezza e immediatezza, atteso che:</h:div><h:div>- trattasi di ricorso collettivo con circa 40 ricorrenti con punteggi differenziati sicché, da un lato, occorre vagliare la stessa ammissibilità del ricorso collettivo sotto il profilo della omogeneità dell’interesse e dell’assenza di conflitto di interessi, e, dall’altro lato, occorre vagliare per ogni singolo ricorrente la fondatezza delle censure e l’interesse alle stesse;</h:div><h:div>- la tecnica di redazione del ricorso seguita, con una sintesi iniziale (che tuttavia eccede i limiti dimensionali di 4000 caratteri prescritta dal dPCS n. 167/2006), motivi “intrusi” nella parte in fatto, oltre che motivi nella parte in diritto, impone al giudice di enucleare attentamente i motivi di ricorso da esaminare;</h:div><h:div>- le censure relative all’annullamento di taluni quiz non sono chiaramente e immediatamente correlate alle prove di ciascuno dei ricorrenti al fine della dimostrazione dello specifico interesse a dedurle e della disparità di trattamento subita.</h:div><h:div>Considerato altresì che il ricorso contiene 18 motivi-questioni, come si evince dalla sintesi inziale, e che il numero elevato di motivi di per sé rende necessario un attento vaglio collegiale e un ragionevole lasso temporale per la corretta comprensione di tutte le questioni che la causa pone.</h:div><h:div>Ritenuto non condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui in fase cautelare la tutela andrebbe accordata per il solo fatto che ci sia un pericolo di pregiudizio per il ricorrente a prescindere dalla fondatezza della pretesa perché la fase cautelare sarebbe completamente scissa dalla fase di merito, perché tale principio darebbe ingresso anche alla tutela di interessi illegittimi.</h:div><h:div>Ritenuto che anche in sede di tutela cautelare monocratica non si possa prescindere dal vaglio, oltre che del <corsivo>periculum in mora, </corsivo>anche del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, perché, ad accogliere la tesi opposta della sufficienza del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, si darebbe al giudice monocratico (il cui ruolo nel processo amministrativo è assolutamente residuale ed eccezionale rispetto a quello insostituibile del Collegio) un potere quasi sovrano di incisione e invasione sulla funzione pubblica non consentito al Collegio e del tutto eccentrico rispetto al principio costituzionale di divisione dei poteri.</h:div><h:div>Considerato comunque che nella presente causa difetta anche il <corsivo>periculum in mora</corsivo>, perché la mancata partecipazione dei ricorrenti alle imminenti prove scritte (11 e 14 dicembre 2020) non costituisce pregiudizio irreparabile atteso che, in caso di eventuale esito favorevole del giudizio, è sempre consentito lo svolgimento di una sessione riservata di prove scritte; per converso, l’ammissione con riserva alle prove scritte ordinarie, in caso di esito finale negativo del giudizio, crea complessi e spesso ingestibili contenziosi e nuoce all’interesse pubblico e generale al celere e certo svolgimento delle procedure concorsuali.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge la domanda.</h:div><h:div>Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 13.1.2021.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 10 dicembre 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>