<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200094920210118115154844" descrizione="" gruppo="20200094920210118115154844" modifica="2/1/2021 12:16:36 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Camedil Costruzioni S.r.l." versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00949"/><fascicolo anno="2021" n="00070"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200094920210118115154844.xml</file><wordfile>20200094920210118115154844.docm</wordfile><ricorso NRG="202000949">202000949\202000949.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>25/01/2021 16:03:33</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonino Caleca</firma><data>18/01/2021 14:56:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1673/2020, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 949 del 2020, proposto dalla società </h:div><h:div>Camedil Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Giuseppe Jato n.q. di rappresentante dell’Aro Jato Ambiente San Giuseppe Jato - San Cipirello, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Ingaglio La Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di San Cipirello, A.R.O Jato Ambiente non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>New System Service s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70; </h:div><h:div>Visto l’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Jato nella suddetta qualità e della società New System Service s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati Franco Campo, Fulvio Ingaglio La Vecchia e Salvatore Giacalone;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La società Camedil Costruzioni s.r.l. (da ora in poi solo Camedil) appella la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo Sezione Terza, n. 1673 del 30 luglio 2020 con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo del primo grado.</h:div><h:div>I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere ricostruiti succintamente nei termini che seguono.</h:div><h:div>La società appellante si è costituita nel febbraio 2005 ed opera nel settore della gestione dei rifiuti dal 24 gennaio 2018, data in cui è stata iscritta nell’albo nazionale delle imprese di gestione dei servizi ambientali.</h:div><h:div>La società partecipava alla procedura aperta ‒ indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, costituito ai sensi dell’art. 5, commi 2 bis e 2 ter l.r. n. 9/2010 tra il Comune di San Giuseppe Jato ed il Comune di San Cipirello - espletata dalla Sezione Provinciale di Palermo dell’Ufficio regionale espletamento gare e appalti  per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da svolgere nel territorio dei due anzidetti comuni per la durata di cinque anni, per un importo a base d’asta di € 6.559.550,07 (di cui € 115.791,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), e da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con determina a contrarre n° 498 del 31 maggio 2018, modificata con det. n. 730 del 18 luglio 2019).</h:div><h:div>Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale stabiliti dal punto 7.3 del disciplinare di gara si prevedeva alla lettera a) <corsivo>che “... Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: - servizi analoghi a quello oggetto di affidamento in uno o più Comuni aventi complessivamente un numero di abitanti almeno pari a 13.981 abitanti; - il concorrente deve aver eseguito un servizio di raccolta rifiuti porta a porta o analogo, in uno o più Comuni, per una popolazione complessivamente servita di almeno 13.981 abitanti, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, con una percentuale di raccolta differenziata media annua pari o superiore al 65%; La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Per meglio chiarire quanto richiesto dal capitolato la Camedil formulava un interpello alla stazione appaltante.</h:div><h:div>Rispondendo al quesito la stazione appaltante specificava che “<corsivo>I requisiti di cui al punto 7.3 lett. a del disciplinare possono essere dimostrati anche sommando più contratti di diversi Comuni, purché nello stesso arco temporale…”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nell’istanza di “<corsivo>di partecipazione e dichiarazioni” </corsivo>la Camedil dichiarava “<corsivo>di aver eseguito servizi analoghi, in uno o più Comuni, per una popolazione complessivamente servita pari o superiore a quello oggetto di gara, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi e con una percentuale di raccolta differenziata media annua pari al 65%”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La Camedil provava il possesso del requisito richiesto esibendo la certificazione di regolare esecuzione del servizio svolto per il Comune di Corleone dal 7 agosto 2018 al 31 agosto 2019 (popolazione servita pari a 11.183 abitanti) e per il Comune di Linguaglossa dall’1 settembre 2018 al 30 settembre 2019 (popolazione servita pari a 5270 abitanti).</h:div><h:div>Nel corso delle sedute della commissione di gara altri operatori economici sollevavano dubbi sul possesso del requisito da parte della società appellante.</h:div><h:div>La Camedil, comunque, superava la fase di ammissione e veniva proposta per l’aggiudicazione dell’appalto.</h:div><h:div>Il RUP, viste anche le contestazioni formulate in sede di gara, chiedeva chiarimenti sia al Comune di Corleone che a quello di Linguaglossa sull’attività svolta nei loro territori dalla Camedil con riferimento alla percentuale di raccolta differenziata media annua realizzata.</h:div><h:div>Le risposte, a detta, del Rup non confortavano quanto asserito dalla società appellante in sede di istanza di partecipazione alla gara perché, alla luce dei chiarimenti ricevuti dai due comuni, veniva meno il requisito della percentuale di raccolta differenziata media annua pari al 65% per un periodo continuativo di almeno 12 mesi.</h:div><h:div>Con atto n. 4 del 12 febbraio 2020 il RUP, considerata la dichiarazione formulata in sede di istanza di partecipazione alla gara non veritiera e considerando la mancanza dei requisiti attinenti alla capacità tecnico professionale, escludeva l’appellante dalla gara.</h:div><h:div>Determina n. 17 del 17 aprile 2020, di pari contenuto, adottava il Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”.</h:div><h:div>Si aggiudicava la gara la controinteressata New System Service s.r.l.</h:div><h:div>La Camedil si rivolgeva al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento dei citati provvedimenti deducendo:</h:div><h:div>1. violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016;</h:div><h:div>2. violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11/07/2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara; incompetenza – eccesso di potere per contraddittorietà ed errata rappresentazione dei fatti;</h:div><h:div>3. violazione e falsa applicazione art. 7.3 lettera a) del disciplinare di gara in relazione ai principi della massima partecipazione e della <corsivo>par conditio </corsivo><corsivo>competitorum</corsivo>; e<corsivo/>ccesso di potere per difetto di presupposti – illogicità;</h:div><h:div>4. violazione e falsa applicazione art. 7.3 lettera a) del disciplinare di gara – difetto di motivazione – eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di presupposti;</h:div><h:div>5. eccesso di potere per incongrua rappresentazione dei fatti; violazione dei principi in tema di avvalimento;</h:div><h:div>6. violazione di legge ‒ artt. 83 e 84 e allegato XVII parte II ‒ d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per illogicità manifesta.</h:div><h:div>7. eccesso di potere per difetto di presupposti e incongrua rappresentazione dei fatti.</h:div><h:div>Con maggior rilievo si deduceva che:</h:div><h:div>- al RUP, in Sicilia, non compete di decretare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara;</h:div><h:div>- erano stati violati i termini temporali che disciplinano l’aggiudicazione definitiva della gara.</h:div><h:div>La deduzione principale atteneva, nei fatti, all’esatta interpretazione che avrebbe dovuto darsi al richiesto requisito della capacità tecnica e professionale.</h:div><h:div>In buona sostanza si affermava che visto che l’appellante è una società che opera nel settore oggetto della gara solo dal 2018 per la stessa il requisito della durata temporale della percentuale di raccolta differenziata media pari al 65% non poteva essere rapportata all’anno, ma doveva essere ridotta di un terzo.</h:div><h:div>Se così non si fosse interpretato il requisito richiesto, l’articolo del capitolato che lo prevedeva (art. 7 punto 3) doveva considerarsi in violazione degli articoli artt. 83 e 84 e allegato XVII parte II del d.lgs. n. 50 del 2016 che è finalizzato a garantire la possibilità di concorrere alle gare delle nuove imprese a tutela <corsivo>del favor partecipationis.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Si costituivano nel giudizio di primo grado l’A.R.O. Jato Ambiente dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello e l’impresa contro interessata chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza oggi impugnata dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte lo rigettava.</h:div><h:div>Propone appello la società Camedil affidando le proprie doglianze a plurimi motivi a sostegno del gravame.</h:div><h:div>Con il primo motivo la Camedil precisa di ritenere rilevante la problematica che riguarda la sussistenza dei requisiti tecnico professionali.</h:div><h:div>La sentenza conterrebbe, a detta di parte appellante due affermazioni non giuridicamente corrette ove si afferma che l’interpretazione prospettata in primo grado dalla ricorrente:</h:div><h:div>a) appare in contrasto con il tenore letterale del bando, che ha previsto il criterio della valutazione proporzionata solo per i requisiti di capacità economico - finanziaria;</h:div><h:div>b) contraddice la necessità di assicurare che tra i partecipanti alla gara vi siano concorrenti con sufficiente esperienza e adeguate prestazioni e finirebbe per favorire imprese prive di adeguata professionalità, poiché <corsivo>ad absurdum</corsivo> un’impresa neocostituita potrebbe aggiudicarsi l’appalto dimostrando il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata anche solo per un mese (o anche frazioni temporali inferiori).</h:div><h:div>La prima affermazione sarebbe errata perché non tiene conto del principio per il quale <corsivo>i requisiti e le capacità utilizzati per selezionare i concorrenti devono essere “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti” come è scandito dall’art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, il quale costituisce riferimento essenziale ed ineludibile per operare una interpretazione delle clausole del disciplinare della gara in parola che, in ossequio al principio di conservazione dei provvedimenti amministrativi, ne assicuri la legittimità</corsivo> (pag. 12 dell’atto di appello).</h:div><h:div>Sostiene parte appellante che ove la clausola del capitolato non venisse interpretata in tal modo, la stessa dovrebbe essere considerata illegittima.</h:div><h:div>Anche la seconda affermazione ritenuta in sentenza sarebbe da criticare perché non tiene conto del fatto che la riduzione in maniera proporzionale del requisito richiesto è finalizzata a garantire la partecipazione degli operatori economici da poco tempo operanti sul mercato così da aumentare la possibilità di scelta della Pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Con il secondo motivo si critica la sentenza che ha ritenuto legittimo l’operato dal RUP ritenendo che allo stesso compete, anche in Sicilia, il potere di escludere dalla gara gli operatori che non possiedono i requisiti.</h:div><h:div>Questa disposizione (art. 31 del codice degli appalti), a detta di parte appellante, non sarebbe applicabile in Sicilia dove continuerebbe ad essere in vigore la legge regionale (art. 9, comma 20, l.r. 12/2011) che disciplina le competenze della Commissione di gara e della stazione appaltane a cui sono demandate le verifiche ai sensi dell'art. 81 d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Con il terzo motivo si rappresenta che il primo giudice avrebbe sbagliato ritendo insussistente la violazione dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Si sostiene che il provvedimento di esclusione della società oggi appellante è intervenuto oltre il termine stabilito dall’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 per l’approvazione della proposta di aggiudicazione e che, per conseguenza, l’esclusione della ricorrente sarebbe avvenuta dopo che la sua posizione di aggiudicataria era divenuta definitiva: la non approvazione della proposta di aggiudicazione che aveva formulato la commissione di gara è avvenuta solo con la determina dirigenziale n. 17 del 17 aprile 2020 e tale provvedimento è intervenuto ben oltre il termine di cui all’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Con il IV ed il V motivo si ritorna a criticare la sentenza che ha ritenuto che <corsivo>“opinando nel senso prospettato dalla ricorrente il requisito speciale del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata non sarebbe ancorato ad un criterio oggettivo e certo ma muterebbe in base al numero dei comuni serviti dall’impresa partecipante”</corsivo> e che il requisito speciale del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata annua previsto dal disciplinare non appare manifestamente illogico e sproporzionato.</h:div><h:div>Con il sesto motivo si ritiene errata la sentenza che ha ribadito come le dichiarazioni rese dalla ricorrente per partecipare alla gara <corsivo>“non possono sicuramente ricondursi alle attestazioni del Comune di Corleone e di Linguaglossa …”</corsivo> visto, sostiene l’appellante che “<corsivo>le richieste di attestazione del servizio di Camedil ai Comuni di Corleone e Linguaglossa non sono state prodotte in giudizio”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Infine l’atto di appello insiste nella richiesta di risarcimento dei danni.</h:div><h:div>Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la società New System Service s.r.l. per chiedere la conferma della sentenza di primo grado non mancando di rilevare che “<corsivo>la questione in ordine postulato rapporto mobile tra “requisito della media del 65% di raccolta differenziata su 12 mesi</corsivo>” e “<corsivo>periodo di effettiva operatività dell’impresa partecipa</corsivo>nte” avrebbe dovuto essere sollevata direttamente avverso il Disciplinare di gara, entro il termine di impugnazione decorrente dalla sua pubblicazione.</h:div><h:div>Si è costituito l’A.R.O. Jato Ambiente dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>In data 9 dicembre 2020 la Camedil ha rinunciato all’istanza cautelare in considerazione che l’udienza della trattazione del merito era stata fissata per la pubblica udienza del 13 gennaio 2021.</h:div><h:div>Con decreto del 7 dicembre 2020 il Presidente di questo Consiglio ha accolto l’istanza di discussione orale proposta dalla New System Service s.r.l. opposta dall’appellante sul rilievo che “<corsivo>che la discussione orale è, quanto all’an, un diritto della parte, salvo, in ordine al quomodo e ai tempi, il potere presidenziale di limitare i tempi di discussione se la stessa appaia prolissa”.</corsivo>
			</h:div><h:div>In vista della celebrazione della citata udienza le parti hanno depositato rituali memorie per insistere nelle proprie prospettazioni difensive.</h:div><h:div>All’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata assunta in decisione.</h:div><h:div>L’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>Non è fondato il motivo che la stessa parte appellante ritiene “<corsivo>questione centrale del giudizio</corsivo>”.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio necessario, in via preliminare, puntualizzare quanto prevede l’art. 83 del codice dei contratti pubblici che disciplina i criteri di selezione, con particolare riferimento al criterio relativo alle <corsivo>“capacità tecniche e professionali</corsivo>” cui è dedicato l’art. 7.3 lettera a) del disciplinare di gara oggetto del presente scrutinio.</h:div><h:div>Occorre definire gli spazi di discrezionalità che la normativa in vigore riconosce alla legge di gara nel declinare il citato criterio e nel prevedere le modalità con cui deve essere provato.</h:div><h:div>I termini del problema si pongono in modo particolare nel caso di appalti di servizi e forniture rispetto agli appalti di lavori.</h:div><h:div>Manca infatti nel primo caso un sistema unico di qualificazione che abiliti a partecipare alle gare di un certo tipo e di un certo importo.</h:div><h:div>Ne consegue la necessità di determinare per ogni singola gara i requisiti di capacità tecnica economica e professionale richiesti in ragione dello specifico oggetto della fornitura o del servizio.</h:div><h:div>La disciplina dei requisiti di partecipazione si rinviene a livello comunitario nella vigente direttiva 2014/24/UE la quale precisa che <corsivo>“le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4</corsivo>” (art. 58, co. 1)</h:div><h:div>Nel nostro ordinamento interno la disciplina risulta integrando il disposto dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici con l’elenco dei mezzi di prova indicati in apposito elenco allegato al codice. Nel rispetto dei principi generali di trasparenza, <corsivo>par condicio</corsivo> e proporzionalità, vanno riconosciuti alla stazione appaltante margini di discrezionalità nella specificazione dei requisiti in concreto per la singola gara, in quanto gli stessi sono determinati dalle norme primarie unicamente nel genere: sicché ne deriva la necessità del loro concreto dimensionamento e specificazione a seconda della natura, della quantità o dell’importanza  dei servizi oggetto della procedura pubblica.</h:div><h:div>La discrezionalità sussiste nel caso di forniture e servizi anche relativamente alle modalità con cui tali capacità possono essere misurate.</h:div><h:div>Il comma 6 dell’art. 83 riconosce questa discrezionalità in capo alle stazioni appaltanti pur specificando che la stessa patisce la limitazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo che si preoccupa di garantire l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero possibile di partecipanti.</h:div><h:div>Per dare il giusto peso all’esigenza prospettata dal comma 2 dell’art. 83 vanno ricordati i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 2019.</h:div><h:div>Afferma la plenaria che “<corsivo>il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici”.</corsivo></h:div><h:div>Deve notarsi, poi, come la disciplina dei requisiti tecnico-professionale non è immediatamente sovrapponibile a quella relativa alla capacità economica e finanziaria caratterizzata da una previsione normativa specifica che ha l’effetto di limitare espressamente il margine di scelta discrezionale assegnato alla P.A. nella redazione della legge di gara.</h:div><h:div>Relativamente ai requisiti tecnici più ampia è la discrezionalità riservata alla stazione appaltante.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto esistere un principio generale <corsivo>“pacifico in giurisprudenza, secondo cui i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in punto di adeguatezza corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere in concreto deve essere particolare. Errerebbe l’amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Naturalmente, sempre in ragione del criterio dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti</corsivo> (Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9).</h:div><h:div>Applicando i principi appena richiamati alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve essere ritenuta legittima della clausola del bando n. 7.3 che prevede i requisiti relativi alla capacità tecnica.</h:div><h:div>I requisiti di capacità tecnica e professionale fissati nel disciplinare, all’art. 7.3, consistevano di due parametri e precisamente:</h:div><h:div>a) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:</h:div><h:div><corsivo>Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- servizi analoghi a quello oggetto di affidamento in uno o più Comuni aventi complessivamente un numero di abitanti almeno pari a 13.981 abitanti;</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- il concorrente deve aver eseguito un servizio di raccolta rifiuti porta a porta o analogo, in uno o più Comuni, per una popolazione complessivamente servita di almeno 13.981 abitanti, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, con una percentuale di raccolta differenziata MEDIA annua pari o superiore al 65%. </corsivo></h:div><h:div>E’ logico e proporzionato il requisito speciale del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata in 12 mesi attesa la natura del contratto, essendo il requisito finalizzato ad individuare operatori che attestino una pregressa esperienza, che consenta di ritenere che l’esigenza della collettività sarà adeguatamente soddisfatta.</h:div><h:div>La scelta è frutto di una ponderata valutazione da parte della stazione appaltante.</h:div><h:div>Ciò si rileva dalla circostanza che il disciplinare al punto 7.2. inerente alla capacità finanziaria aveva previsto che: “<corsivo>Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Una simile clausola non era stata prevista in relazione ai criteri relativi alle capacità tecnico professionali.</h:div><h:div>Sottolinea la difesa dell’ARO: <corsivo>“Scelta ponderata e razionale dell’amministrazione, proprio perché attinente non alla dimostrazione di una - comunque posseduta - solidità finanziaria ma perché attinenti alla dimostrazione di uno specifico saper fare, determinante per il corretto svolgimento dell’appalto.”</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ritiene il Collegio che non sia fondata la prospettazione di parte appellante che ritiene che il requisito di cui trattasi debba essere interpretato nel senso che se per chi opera da almeno 36 mesi il requisito previsto è di 12 mesi continuativi, per chi, come la ricorrente, opera da 21 mesi, il requisito esigibile non può essere superiore a 7 mesi continuativi. Tale interpretazione, sostiene parte appellante, sarebbe obbligatoria ai sensi dell’art 83, comma, 2 d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>I criteri di selezione sono quelli indicati unicamente nella legge di gara e gli stessi devono essere interpretati alla stregua dei principi che regolano l’interpretazione dei provvedimenti amministrativi.</h:div><h:div>Del resto che non sorge alcun dubbio sull’esatta interpretazione del dato letterale della legge di gara si ricava dalla seguente ulteriore considerazione.</h:div><h:div>La Camedil non ha prospettato inizialmente alcun dubbio sul significato da attribuire al dato letterale.</h:div><h:div>Nell’istanza di partecipazione alla gara la Camedil ha dichiarato <corsivo>“di aver eseguito servizi analoghi, in uno o più Comuni, per una popolazione complessivamente servita pari o superiore a quello oggetto di gara, per un periodo continuativo di almeno 12 mesi e con una percentuale di raccolta differenziata media annua pari al 65%;”</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Nessun dubbio veniva manifestato relativamente al periodo continuativo di almeno 12 mesi e alla percentuale di raccolta differenziata media annua pari al 65%.</h:div><h:div>Il dato appare ancora più certo se si considera, poi, che parte appellante ha ritenuto di chiedere chiarimenti con riferimento al numero di abitanti e non con riferimento alle modalità di interpretazione della clausola oggetto di disamina.</h:div><h:div>L’interpretazione “<corsivo>alternativa</corsivo>” (periodo di mesi 7 in luogo dei 12) viene prospettata solo a seguito della verifica sulle dichiarazioni effettuata dal RUP che ha certificato che le precisazioni fornite dai comuni di Corleone e Linguaglossa non consentivano di ritenere sussistente il requisito richiesto.</h:div><h:div>Del resto spetta solo alla legge di gara individuare eventuali modalità per consentire anche ai nuovi operatori economici di partecipare, e non può essere lasciato al singolo partecipante l’individuazione di criteri reputati in linea con le norme che regolano i pubblici contratti.</h:div><h:div>Invero, il principio di più ampia partecipazione alle gare e quello di consentire la partecipazione anche a imprese di nuova costituzione va conciliato con quello di assicurare che l’appalto sia eseguito da soggetto dotato di adeguata esperienza e professionalità.</h:div><h:div>Gli interessi delle imprese di nuova costituzione possono essere soddisfatti attraverso l’avvalimento, di cui l’odierna appellante non ha fatto uso.</h:div><h:div>Non è scalfita dai motivi a sostegno dell’appello l’affermazione del primo giudice secondo cui <corsivo>“Ragionando nel modo suggerito dalla ricorrente, pertanto, la legge di gara favorirebbe imprese prive di esperienza e di adeguata professionalità poiché ad absurdum un’impresa neocostituita potrebbe aggiudicarsi l’appalto dimostrando il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata anche solo per un mese (o anche per frazioni temporali inferiori).</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>D’altronde, in concreto, la ricorrente è stata posta nelle condizioni di partecipare (risultando addirittura aggiudicataria provvisoria), ma è stata esclusa per la successiva verifica delle prestazioni e obbiettivi dichiarati”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Se la clausola fosse stata considerata dotata di capacità escludente, infine, avrebbe dovuto essere impugnata nei termini la legge di gara, poiché i requisiti attengono alla preliminare individuazione dei soggetti ammessi alla platea dei partecipanti e non alla valutazione delle offerte.</h:div><h:div>Deve per ultimo rilevarsi come effettivamente non vi è corrispondenza tra quanto attestato da parte appellante e quanto certificato dai Comuni di Corleone e di Linguaglossa.</h:div><h:div>Con nota prot. 3641 del 3 febbraio 2020 il Comune di Corleone comunicava una percentuale media annua per il periodo richiesto pari a 58,37%.</h:div><h:div>Con PEC del 4 febbraio 2020 il Comune di Linguaglossa comunicava una percentuale media annua per il periodo richiesto pari a 59,05%.</h:div><h:div>Trattasi di percentuali inferiori a quelle richieste dalla legge di gara.</h:div><h:div>In conclusione non sono fondati i motivi rubricati sotto i numeri I-IV-V-VI.</h:div><h:div>Non è fondato il motivo relativo alle competenze del RUP nella Regione Siciliana.</h:div><h:div>Sul punto è sufficiente richiamare il parere n. 121/2018 di questo C.G.A.R.S. stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8.</h:div><h:div>Non è fondato il motivo rubricato sotto il titolo III.</h:div><h:div>La proposta di aggiudicazione della gara è un atto meramente endoprocessuale ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e permane sempre in capo alla stazione appaltante l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (Cons. St., sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730).</h:div><h:div>Dalla mera proposta di aggiudicazione non nasce un legittimo affidamento alla effettiva aggiudicazione in quanto la stessa non produce “<corsivo>effetti stabilizzati</corsivo>”, ed è inidonea a determinare un affidamento qualificato.</h:div><h:div>Per la giurisprudenza consolidata la revoca della proposta di aggiudicazione non integra neanche un esercizio del potere di autotutela, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che la proposta di aggiudicazione non è l’atto conclusivo della procedura pubblica.</h:div><h:div>In conclusione tutti i motivi sono infondati e l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>Tutti gli argomenti sottoposti all’attenzione del giudice di secondo grado sono stati scrutinati e ritenuti non fondati, anche quelli che devono ritenersi implicitamente richiamati ed esaminati. Non si rinviene, pertanto, alcun motivo o specifica deduzione che possano mutare il convincimento del giudice che porta alla decisone di respingere l’appello. </h:div><h:div>Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte appellante al pagamento del presente grado di giudizio in favore delle parti costituite che liquida in euro 2.000,00 cadauno, oltre spese accessorie per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza con la costante e contemporanea presenza dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Antonino Caleca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>