<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200088820220228184518254" id="20200088820220228184518254" modello="2" modifica="3/2/2022 10:50:14 AM" pdf="0" ricorrente="Ministero dell'Interno" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00888"/><fascicolo anno="2022" n="00281"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200088820220228184518254.xml</file><wordfile>20200088820220228184518254.docm</wordfile><ricorso NRG="202000888">202000888\202000888.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Modica De Mohac</firma><data>02/03/2022 10:50:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza -OMISSIS- 2020 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sez. I^);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 888 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno, dall’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- dalla Questura -OMISSIS- Gruppo Interforze e dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via Valerio Villareale, n.6, sono <corsivo>ex lege</corsivo> domiciliati; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>società F.lli  -OMISSIS- in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Castelvetrano in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della società F.lli -OMISSIS-</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Nominato relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div><corsivo>Premessa</corsivo>.</h:div><h:div>Prima di procedere alla esposizione dei fatti, il Collegio ritiene opportuno disporre - conformemente a quanto fatto in numerosi precedenti - che per ragioni di <corsivo>privacy</corsivo> i nominativi di alcune parti processuali nonchè gli estremi della sentenza appellata, del provvedimento impugnato e di altre sentenze e/o provvedimenti giudiziari che coinvolgono le predette parti - dati che verranno oscurati a cura della Segreteria (salvo, s’intende, che nella versione integrale della presente sentenza, non ostensibile) - vengano sostituiti con <corsivo>pseudonimi</corsivo>, <corsivo>segni grafici</corsivo> o <corsivo>espressioni letterali</corsivo>, che ne impediscano la identificazione. </h:div><h:div>E precisamente: </h:div><h:div>- la società “F.lli -OMISSIS-” verrà indicata come <corsivo>«società F.ll Bianchi s.r.l.»; </corsivo></h:div><h:div>-  i fratelli sig.ri -OMISSIS- verranno indicati come <corsivo>«Tizio e Sempronio Bianchi»</corsivo> o come <corsivo>«fratelli Bianchi»; </corsivo>ovvero, ove menzionati singolarmente<corsivo>, </corsivo>come<corsivo> «Tizio Bianchi», e «Sempronio Bianchi»,</corsivo></h:div><h:div>- il sig. -OMISSIS-, padre dei predetti fratelli -OMISSIS- verrà indicato come <corsivo>«sig. Bianchi/padre»</corsivo>; </h:div><h:div>-   la famiglia del sig. -OMISSIS- e dei sig.ri -OMISSIS- verrà indicata come <corsivo>«famiglia Bianchi»;</corsivo></h:div><h:div>- l’appellata sentenza -OMISSIS- 2020 del TAR -OMISSIS- verrà indicata come la <corsivo>«sentenza del 2020»,</corsivo> o come la <corsivo>«sentenza del 2020 resa dal competente TAR», </corsivo>ovvero come la<corsivo> «appellata sentenza»;</corsivo></h:div><h:div>- la sentenza -OMISSIS- 2013 resa dal Tribunale Penale -OMISSIS- e la sentenza -OMISSIS- 2015 resa dalla Corte d’Appello -OMISSIS--OMISSIS-^ -OMISSIS-verranno indicate, rispettivamente, come la <corsivo>«sentenza del 2013 del competente Tribunale Penale», </corsivo>e come la<corsivo> «sentenza del 2015 resa dalla competente Corte d’Appello»;</corsivo></h:div><h:div>- la informativa/interdittiva -OMISSIS- 2019 (-OMISSIS-) della Prefettura -OMISSIS- verrà indicata come <corsivo>«informativa prefettizia del 2019»</corsivo> o come la<corsivo> «impugnata informativa prefettizia»;</corsivo></h:div><h:div>- il decreto -OMISSIS- 2015 del Tribunale Penale -OMISSIS-- Sezione Misure di Prevenzione, verrà indicato come <corsivo>«decreto del 2015 della Sezione Misure di Prevenzione del competente Tribunale»;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-  </corsivo>la<corsivo>
				</corsivo>sentenza di annullamento con rinvio -OMISSIS- della Corte di Cassazione – I^ -OMISSIS- verrà indicata come <corsivo>«sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione»;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-  </corsivo>il Decreto -OMISSIS- emesso dalla Corte d’Appello -OMISSIS- -OMISSIS-^ - Misure di Prevenzione, verrà indicato come <corsivo>«decreto del maggio 2019 della Sezione Misure di Prevenzione della competente Corte d’appello»;</corsivo></h:div><h:div>- la Prefettura -OMISSIS-verrà indicata semplicemente come <corsivo>«la Prefettura» </corsivo>o come la<corsivo> «competente Prefettura»</corsivo></h:div><h:div>Al riguardo è opportuna una precisazione.</h:div><h:div>Il Collegio non ignora che la legge sulla <corsivo>privacy</corsivo> si limita a prescrivere che vengano “omissati” i nomi delle persone indicate nella sentenza al fine di scongiurare qualsiasi danno alla loro immagine, mentre non dispone che tali nomi possano venir sostituiti con <corsivo>pseudonimi</corsivo>, <corsivo>segni grafici</corsivo> o <corsivo>espressioni letterali</corsivo>.</h:div><h:div>Ritiene, tuttavia, che la semplice (e sola) sostituzione dei nomi delle persone con l’espressione <corsivo>“omissis”</corsivo> o con sostantivi indicativi della posizione processuale di queste ultime (quali “l’attore”, il “convenuto”, il “ricorrente” il “resistente”, “l’appellante”, “il ricorrente incidentale” etc.), o ancora con le semplici iniziali dei nomi e dei cognomi, renda la sentenza difficilmente leggibile e comprensibile, se non addirittura ostica (specialmente quando le parti sono molteplici e non tutte processuali, come avviene nei giudizi aventi ad oggetto concorsi pubblici, gare d’appalto e - come nel caso di specie - interdittive antimafia); e che talvolta possa costituire un rimedio inidoneo a raggiungere l’obiettivo (come nel caso in cui si usino le iniziali del nome e del cognome, specie nei centri urbani meno popolosi, ove tale espediente non scongiura - di certo - il riconoscimento delle persone).</h:div><h:div>D’altra parte il ricorso all’uso di pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali in sostituzione dei nomi delle parti processuali o dei soggetti comunque coinvolti nel giudizio, non è espressamente vietato dalla normativa sulla privacy, è conforme alla sua <corsivo>ratio</corsivo> e diretto a realizzarne l’obiettivo di tutela, e costituisce una <corsivo>scelta di stile</corsivo> che ben può essere riservata al Collegio ed al magistrato estensore. </h:div><h:div>1.  Con ricorso notificato il 16 settembre 2019, la «società F.lli Bianchi s.r.l.» impugnava innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale l’interdittiva prefettizia del 2019 - in epigrafe specificamente indicata -  esponendo che:</h:div><h:div>- dal 23 luglio 2013 la stessa (<corsivo>id est</corsivo>: la predetta «società F.lli Bianchi s.r.l.») gestisce una officina meccanica che svolge l’attività di “meccatronica, carrozzeria e gommista”, autorizzata ad operare anche quale “centro revisioni”;</h:div><h:div>- soci della società in questione, ciascuno con una quota di partecipazione del 50%, sono i germani «Tizio Bianchi», e «Sempronio Bianchi», entrambi incensurati, figli del «sig. Bianchi/padre»;</h:div><h:div>- con «sentenza del 2013 del competente Tribunale Penale» confermata con «sentenza del 2015 resa dalla competente Corte d’Appello», divenuta irrevocabile, il padre dei due soci - il predetto «sig. Bianchi/padre» - già rinviato a giudizio con l’accusa di appartenenza ad associazione di stampo mafioso (aart.416 bis c.p.) per fatti antecedenti all’anno 2010, veniva assolto “per non aver commesso il fatto”;</h:div><h:div>- con «decreto del 2015 della Sezione Misure di Prevenzione del competente Tribunale» veniva rigettata anche la richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca proposta in danno del predetto «sig. Bianchi/padre»; e, conseguentemente, disposta in suo favore l’integrale restituzione dei beni;</h:div><h:div>- con «decreto del maggio 2019 della Sezione Misure di Prevenzione della competente Corte d’appello» (emesso a seguito di «sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione») anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata in danno del «sig. Bianchi/padre» veniva revocata essendosi ritenuto che quest’ultimo non fosse più socialmente pericoloso e che fosse insussistente la probabilità che lo stesso reiterasse condotte malavitose.</h:div><h:div>Con il menzionato ricorso proposto innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, la società ricorrente si doleva - pertanto - del fatto che la Prefettura avesse adottato l’impugnata interdittiva esclusivamente sulla scorta dei sopra indicati elementi, che oltre ad apparire inconsistenti in ragione delle risultanze processuali indicate, riguardano esclusivamente il «sig. Bianchi/padre», e non anche i suoi figli - i «fratelli Bianchi» - che peraltro non convivono con lui<corsivo>.</corsivo></h:div><h:div>2.   Con la «appellata sentenza», il competente Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso, avendo ritenuto che non sussistano (e che non sussistessero nemmeno alla data di adozione dell’interdittiva prefettizia impugnata) indizi sufficienti ad adombrare il rischio di infiltrazioni mafiose.</h:div><h:div>3.  Con l’appello in esame il Ministero dell’interno la ha impugnata e ne chiede la riforma per i motivi indicati nella successiva parte della presente decisione, dedicata alle questioni di diritto e di merito.</h:div><h:div>Ritualmente costituitasi, la «società F.lli Bianchi s.r.l.» ha eccepito l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>Nel corso del giudizio d’appello le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.</h:div><h:div>Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>4.   L’appello è infondato.</h:div><h:div>Con unico articolato mezzo di gravame, l’appellante Ministero dell’Interno lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza, per difetto di motivazione ed erronea valutazione dei principii in materia di interdittive antimafia, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver riconosciuto la sussistenza di indizi sufficienti per una prognosi di pericolosità sociale e di rischio di infiltrazioni mafiose.</h:div><h:div>Al riguardo, la Difesa dell’Amministrazione rappresenta che:</h:div><h:div>a)   dalla «sentenza del 2013 del competente Tribunale Penale» è emerso - per quanto la stessa sia stata assolutoria - un “intenso legame” tra la famiglia del «sig. Bianchi/padre» e quella del noto latitante e capo/mafia Matteo Messina Denaro;</h:div><h:div>b)  dalla predetta sentenza del 2013 è emerso altresì il «sig. Bianchi/padre» è persona <corsivo>“sicuramente contigua agli ambienti della locale famiglia mafiosa”</corsivo>;</h:div><h:div>c) che dalla «sentenza del 2019 della Corte d’appello» si ricava che il «sig. Bianchi/padre» frequentava spesso l’officina dei figli ed era propenso a consentirne l’utilizzo quale luogo d’incontro per riunioni di un noto capo/mafia locale; </h:div><h:div>d) e che i «fratelli Bianchi» costituiscono lo ‘schermo’ dietro il quale il loro padre <corsivo>“continua a svolgere la sua attività agevolativa”</corsivo> in favore di soggetti mafiosi. </h:div><h:div>L’articolata doglianza non può essere condivisa, essendo basata su deduzioni sommarie e su affermazioni che appaiono apodittiche. </h:div><h:div>4.1.   Quanto al primo profilo di doglianza (sub a), esso non tiene conto della circostanza che la sentenza in questione (emessa nel 2013) si riferisce a fatti antecedenti al 2010 e quindi risalenti a ben nove anni prima dell’adozione dell’interdittiva (che è del 2019); fatti per i quali il «sig. Bianchi/padre» - genitore dei «fratelli Bianchi s.r.l.», titolari della «società F.ll Bianchi s.r.l.» - è stato assolto.</h:div><h:div>La doglianza non tiene conto, inoltre, della circostanza che i fatti accertati nel giudizio sfociato nella sentenza in questione non hanno riguardato (né coinvolto) i «fratelli Bianchi»<corsivo>; </corsivo>i quali non soltanto non sono stati rinviati a giudizio per alcun fatto connesso ad attività mafiose, ma non sono stati mai assoggettati - così risulta dalla documentazioni versata in atti - a misure di prevenzione o a procedimento di prevenzione.</h:div><h:div>Ed è evidente che se fosse provato, anche in via esclusivamente indiziaria, quanto affermato nell’atto difensivo dell’Amministrazione, i predetti «fratelli Bianchi» avrebbero dovuto subire quantomeno un procedimento di prevenzione; mentre il fatto che nessuna azione sia stata avviata nei loro confronti dimostra (e comunque induce a ritenere) che il <corsivo>legame amicale</corsivo> (fra la famiglia degli stessi e la famiglia del già menzionato noto latitante) non fosse - contrariamente a quanto prospettato o ipotizzato dalla Difesa erariale - così intenso e prognosticamente criminogeno. </h:div><h:div>O che non abbia riguardato loro (<corsivo>id est</corsivo>: i fratelli in questione), ma solamente il loro padre.</h:div><h:div>Quanto a quest’ultimo, non si può non tener conto - tuttavia - del fatto che i procedimenti di prevenzione avviati nei suoi confronti nel decennio corrente dal 2010 al 2020 si sono conclusi con esito per lui non infausto, essendo stato ritenuto che non fosse persona pericolosa né dedita - almeno attualmente -  ad attività penalmente illecite (produttive di ingiustificati proventi).</h:div><h:div>E poiché il provvedimento interdittivo impugnato è del 2019, il contrasto fra quanto in esso ipotizzato e le risultanze degli accertamenti effettuati nell’ambito dei procedimenti giudiziali indicati, appare stridente ed insanabile. </h:div><h:div>4.2.  Analoghe osservazioni valgono per il secondo profilo di doglianza (sub b).</h:div><h:div>4.3.  Il terzo profilo di doglianza (sub c) non merita condivisione per varie ragioni.</h:div><h:div>Innanzitutto in quanto si riferisce a fatti risalenti nel tempo, mentre la loro perdurante attualità non è provata. </h:div><h:div>In secondo luogo in quanto l’unica circostanza che dovrebbe costituire la prova (o comunque l’indizio) della perdurante pericolosità del «sig. Bianchi/padre» (e della sua proclività a delinquere) appare smentita da vari provvedimenti giurisdizionali.</h:div><h:div>Al riguardo la “sentenza del 2019 della Corte d’appello”, afferma espressamente che <corsivo>“… la scoperta … dell’officina … quale luogo d’incontro tra esponenti di ‘cosa nostra’ rende sostanzialmente impossibile per il proposto la continuazione della propria condotta fiancheggiatrice”</corsivo>, il che significa - se le parole hanno un senso - che a far data dall’accertamento dei fatti per i quali il «sig. Bianchi/padre» fu rinviato a giudizio e poi assolto (accertamento risalente al 2013), quest’ultimo non ha più utilizzato l’officina in questione per lo scopo predetto.</h:div><h:div>La circostanza appare confermata, inoltre - e come già rilevato - anche dall’esito dei procedimenti di prevenzione avviati nei suoi confronti nel corso del decennio indicato, conclusisi in entrambi i casi con un giudizio prognostico favorevole (e comunque non negativo) in ordine alla qualità della sua condotta passata e di quella prevedibilmente futura.</h:div><h:div>Quanto, poi, ai «fratelli Bianchi», che (in qualità di soci della «società F.lli Bianchi s.r.l.») sono gli unici destinatari dell’interdittiva prefettizia impugnata, valga quanto già rilevato nel precedente <corsivo>Capo 4.1</corsivo>:  dalla documentazione esaminata traspare che i fatti accertati nei vari provvedimenti giudiziali finora menzionati non li abbiano riguardati, né coinvolti<corsivo>. </corsivo>Essi non soltanto non sono stati rinviati a giudizio per alcun fatto connesso ad attività mafiose, ma non sono stati mai destinatari di misure di prevenzione né assoggettati a procedimenti di prevenzione.</h:div><h:div>E se fosse stato realmente provato - o anche solamente ipotizzato in via induttiva, sulla scorta di elementi indiziari - che dopo il rinvio a giudizio del «sig. Bianchi/padre» (giudizio nel quale era emersa la impropria utilizzazione, da parte di questi, dei locali nei quali è ubicata l’officina) e/o dopo la sua sottoposizione ai menzionati procedimenti di prevenzione, i suoi figli abbiano svolto analoga attività di fiancheggiamento o assunto atteggiamenti di contiguità con soggetti mafiosi (in particolare: mediante la messa a loro disposizione della medesima officina), da tali accertamenti avrebbe dovuto sfociare un procedimento (di prevenzione) a loro carico.</h:div><h:div>Il che non è accaduto.</h:div><h:div>4.4.  Dalle superiori osservazioni non resta che trarre la conclusione, infine, che anche il quarto profilo di doglianza si risolva in un’affermazione puramente petitoria.</h:div><h:div>Non è dato ravvisare in base a quali elementi probatori o indiziari si possa affermare - ed a maggior ragione a fronte degli esiti dei procedimenti giudiziari dapprima menzionati - che il «sig. Bianchi/padre» avrebbe continuato, anche dopo aver subìto il rinvio a giudizio e la sottoposizione ai procedimenti di prevenzione (e dunque nel decennio nel quale i procedimenti in questione hanno avuto corso), a svolgere attività di fiancheggiamento a soggetti mafiosi.</h:div><h:div>Né si ravvisa la ragione per la quale si dovrebbe ritenere che i figli del «sig. Bianchi/padre» avrebbero costituito lo schermo dietro il quale il loro padre avrebbe continuato a svolgere impunemente, nel decennio in questione, tale attività.</h:div><h:div>Né, ancora, la ragione per la quale se ciò è avvenuto, i «fratelli Bianchi» non siano stati destinatari di alcuna azione giudiziaria a scopo repressivo o preventivo.</h:div><h:div>Mentre appare molto più plausibile concludere, proprio in forza del <corsivo>criterio probabilistico</corsivo> valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla Difesa dell’Amministrazione (C.S., VI^, n.1743 del 31.3 2016), che quanto induttivamente ipotizzato dall’Amministrazione appellante non sia potuto accadere.</h:div><h:div>4.5.  In conclusione, ciò che emerge dalla lettura del provvedimento interdittivo impugnato è che esso appare basato esclusivamente su <corsivo>argomentazioni induttive</corsivo> scaturite dal rilevato <corsivo>rapporto parentale</corsivo> esistente fra il «sig. Bianchi/padre» ed i «fratelli Bianchi» (suoi figli), anziché sulla valutazione di condotte obiettivamente indicative di concrete inclinazioni criminogene o di intenti delittuosi.</h:div><h:div>E poiché la giurisprudenza - soprattutto quella costituzionale (Corte Cost., n. 177/1980; n. 27/1959; n. 23/1964; n. 68/1964; n. 113/1975), ma anche quella comunitaria (sentenza 23.2.2017 in ricorso 43395/2009 De Tommaso c/ Italia ) oltre che quella del Consiglio di Stato (C.S., VI^, 25.9.2008 n. 5780; C.S., VI, 17.7.2006 n. 4574; e, in ultimo, Id., n.1743 del 31.3 2016 e n. 125 del 6.3.2018) e di questo Consiglio di giustizia amministrativa (C.G.A.R.S., n. 247 del 29.7.2016; Id., n. 257 del 3.8.2016; Id., n. 379 del 28.8.2017) - è <corsivo>pacifica</corsivo> nel ritenere che <corsivo>anche il giudizio probabilistico sulla inclinazione a delinquere e sulla pericolosità debba (e comunque non possa non) basarsi</corsivo>, se finalizzato alla applicazione di misure ablatorie “ante delictum”, <corsivo>sull’esame di condotte (che pur se penalmente irrilevanti siano) obiettivamente percepibili</corsivo> - in mancanza delle quali ogni prognosi si connota arbitraria in quanto flebilmente poggiata su <corsivo>presunzioni astratte</corsivo> e/o su <corsivo>valutazioni induttive puramente etiche</corsivo> (come quelle che corredavano l’accertamento della c.d. “colpa d’autore” secondo le ormai superate teorie propugnate dalla scuola criminologica positiva delle origini del secolo scorso) -  non resta che concludere che la sentenza del Giudice di primo grado ben resiste alle doglianze della parte appellante.</h:div><h:div>5.  La particolare delicatezza delle operazioni ermeneutiche concernenti la normativa applicabile, e la rilevanza dell’interesse pubblico che l’Amministrazione ha inteso tutelare, giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.</h:div><h:div>Compensa le spese fra le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento - secondo le prescrizioni contenute nella premessa alla narrativa - delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone sottoposte a procedimenti penali e/o a misure di prevenzione.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>