<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200075320210322104108519" descrizione="" gruppo="20200075320210322104108519" modifica="3/22/2021 10:58:47 AM" stato="2" tipo="32" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Consorzio Stabile Sinergica" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00753"/><fascicolo anno="2021" n="00055"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto-presidenziale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>32</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200075320210322104108519.xml</file><wordfile>20200075320210322104108519.docm</wordfile><ricorso NRG="202000753">202000753\202000753.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2020\202000753\</rilascio><tipologia>Decreto-presidenziale</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>22/03/2021 10:58:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del TAR della Sicilia - Sezione Prima - n. 640/2020, depositata il 17.3.2020, resa tra le parti sul ricorso n. 654/2019 R.G. concernente l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione nei confronti del Consorzio ricorrente dell’appalto per l'affidamento di lavori in materia di collettamento, fognatura e depurazione acque;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 753 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Stabile Sinergica, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Vittorio Nardelli, Francesco Paolo Tronca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa- Invitalia, Commissario Straordinario Unico Acque Reflue Dpcm 26/04/17 Prof. Enrico Rolle, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div><h:div>Eurovega Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello, 40; </h:div><h:div>Invitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Eurovega s.r.l., Celi Energia s.r.l., Cedit Ssr.l. non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>- il ricorso di appello è stato notificato il 31.8.2020 e depositato il 9.9.2020;</h:div><h:div>- l’udienza cautelare è stata celebrata il 16.9.2020;</h:div><h:div>- la prima udienza di merito è stata celebrata il 16.12.2020 e in esito ad essa è stata emessa ordinanza collegiale di rimessione all’adunanza plenaria, 29.12.2020 n. 1211;</h:div><h:div>- la decisione dell’adunanza plenaria è stata pubblicata il 18.3.2021 (decisione n. 5/2021);</h:div><h:div>- in data 19.3.2021 è stata fissata d’ufficio la nuova udienza pubblica davanti al Cgars, per il giorno 14.4.2021, e sempre in data 19.3.2021 è stato dato avviso alle parti della nuova udienza;</h:div><h:div>- Eurovega in data 19.3.2021 ha depositato istanza di rinvio sostenendo che non sarebbero rispettati i termini a difesa di cui al combinato disposto degli artt. 71 c. 5 e 119 e 120 c.p.a., ossia l’intervallo di almeno trenta giorni tra la data dell’avviso alle parti e la data dell’udienza;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>a) l’art. 71 c. 5 c.p.a., con riferimento alle cause sottoposte al rito dell’art. 120 c.p.a., si riferisce solo alla prima udienza di trattazione nel merito e non alle successive, posto che, ai sensi dell’art. 120 c. 6 c.p.a.:</h:div><h:div>a.1) il giudizio va definito a una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente;</h:div><h:div>a.2) in caso di esigenze istruttorie o di difesa, la definizione del merito va rinviata ad una udienza da tenersi “non oltre trenta giorni”;</h:div><h:div>a.3) l’ultima previsione menzionata conferma che, fermo il termine dilatorio di trenta giorni tra avviso alle parti e data dell’udienza quanto alla prima udienza di merito (in base al combinato disposto dell’art. 71 c. 5 e dell’art. 120, c. 6 primo periodo c.p.a.), le udienze di merito successive alla prima si devono tenere “non oltre trenta giorni” dalla precedente, sicché i trenta giorni – peraltro di calendario e non liberi – sono un termine massimo e non un termine minimo, ben potendosi fissare l’udienza ad una distanza inferiore a 30 giorni dall’avviso;</h:div><h:div>a.4) la previsione in commento, recata dall’ultimo periodo dell’art. 120 c. 6 c.p.a., rispondendo alla <corsivo>ratio</corsivo> acceleratoria che ispira al rito appalti, si deve applicare in ogni ipotesi di rinvio dell’udienza, quindi anche nel caso di rimessione della causa alla Plenaria e di fissazione della nuova udienza dopo la decisione della Plenaria;</h:div><h:div>b) nel caso di specie la nuova udienza è fissata per il 14.4.2021 e l’avviso di udienza è stato comunicato il 19.3.2021: non si viola nessun termine a difesa e il contraddittorio è pienamente salvaguardato, atteso che le parti conservano integri i termini per documenti, memorie, repliche, note di udienza (rispettivamente 20 giorni liberi, 15 giorni liberi, 10 giorni liberi, 1 giorno di calendario, prima dell’udienza del 14.4.2021).</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza di rinvio.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 22 marzo 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>