<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200070820200825104341494" descrizione="" gruppo="20200070820200825104341494" modifica="8/25/2020 10:59:01 AM" stato="4" tipo="18" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Legambiente Sicilia Aps" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00708"/><fascicolo anno="2020" n="00624"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200070820200825104341494.xml</file><wordfile>20200070820200825104341494.docm</wordfile><ricorso NRG="202000708">202000708\202000708.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2020\202000708\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>25/08/2020 10:59:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/08/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 839/2020, reso tra le parti, che ha respinto la domanda di sospensione del calendario venatorio 2020/2021 e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 24.9.2020.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 708 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Legambiente Sicilia Aps, Wwf Italia Onlus, Lipu Odv, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato regionale agricoltura non costituito in appello; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, c. 2, c.p.a.</h:div><h:div>Considerato che: </h:div><h:div>a) è proposto appello avverso decreto presidenziale monocratico reso ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;</h:div><h:div>b) in base all’inequivoco tenore letterale dell’art. 56, c. 2, c.p.a., il decreto cautelare presidenziale non è impugnabile;</h:div><h:div>c) è stato pertanto chiesto un rimedio giuridico inesistente secondo il vigente tessuto processuale;</h:div><h:div>d) sulle istanze di rimedi giuridici inesistenti non vi è luogo a provvedere, perché non vi è luogo a incardinare una fase o grado di giudizio, esulando dalle competenze presidenziali l’esercizio di qualsivoglia potere processuale non previsto da nessuna disposizione di legge, sia nel senso che non è possibile provvedere sul merito della richiesta, sia nel senso che non è possibile rimettere l’affare all’esame del collegio;</h:div><h:div>e) il presente ricorso risulta depositato e iscritto a ruolo mediante una “forzatura” del sistema informatico, con attribuzione della classificazione errata quale “appello avverso ordinanza cautelare”, essendo inesistente la tipologia “appello avverso decreto cautelare”; per ragioni di economia processuale il sistema informatico non dovrebbe consentire il deposito e iscrizione a ruolo di istanze non previste dall’ordinamento; per tale profilo organizzativo il presente decreto va trasmesso, per conoscenza e competenza, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Non luogo a provvedere sull’istanza.</h:div><h:div>La Segreteria comunicherà il presente decreto al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ai fini di cui al punto e) della parte motiva.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 25 agosto 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/08/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>