<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200044320200522132713395" id="20200044320200522132713395" modello="1" modifica="5/22/2020 1:33:40 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="18" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00443"/><fascicolo anno="2020" n="00455"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:decreto.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>18</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200044320200522132713395.xml</file><wordfile>20200044320200522132713395.docm</wordfile><ricorso NRG="202000443">202000443\202000443.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2020\202000443\</rilascio><tipologia>Decreto cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>22/05/2020 13:33:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Claudio Contessa</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma del decreto presidenziale cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 443 del 2020, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana, non costituita in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>Considerato che con il ricorso in epigrafe il dottor-OMISSIS-chiede la riforma di un decreto presidenziale monocratico adottato ai sensi dell’articolo 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Considerato che, secondo un condiviso orientamento, l’eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall’art. 56 cod. proc. amm. (che deroga – per la dominanza della somma urgenza - ai principi generali di collegialità e di contraddittorio) ha funzione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l’esame della domanda cautelare (in tal senso: Cons. Stato, V, decr. 3015/2017);</h:div><h:div>Considerato che, ai sensi del richiamato orientamento, per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello cautelare);</h:div><h:div>Considerato che il sistema dinanzi delineato non appare (in ragione della peculiarità dei presupposti che legittimano l’adozione delle misure ex art. 56, cit.) in contrasto con il principio costituzionale della pienezza ed effettività della tutela (art. 24, Cost.), anche in ragione della prevista revocabilità e modificabilità del decreto cautelare (art. 56, cit., comma 5);</h:div><h:div>Considerato che, ai limitati fini che qui rilevano, va comunque condivisa l’affermazione del primo Giudice secondo cui (in ragione della tempistica della vicenda per cui è lite) l’eventuale concessione dell’invocata tutela interinale renderebbe di fatto <corsivo>inutiliter datum</corsivo> l’intervento del Collegio </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Respinge l’istanza di misure cautelari interinali in epigrafe.</h:div><h:div>Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 17 giugno 2020.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 22 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>