<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200039820230216124944832" descrizione="" gruppo="20200039820230216124944832" modifica="16/02/2023 20:09:09" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00398"/><fascicolo anno="2023" n="00146"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200039820230216124944832.xml</file><wordfile>20200039820230216124944832.docm</wordfile><ricorso NRG="202000398">202000398\202000398.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Immordino</firma><data>16/02/2023 20:09:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2262/2019;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 398 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Natale Roberto Manzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Mela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Valderice, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.E’stata appellata la sentenza, n. 2262/2019, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) che ha respinto il ricorso per l’annullamento: </h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo, dell'ordinanza di diniego di sanatoria n. 05 del 13/3/2013 e del parere contrario espresso con comunicazione del Comune di Valderice prot. n. 2925 del 31/1/2013; </h:div><h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 09 del 17/10/2017 di acquisizione delle opere edilizie e della relativa area di sedime ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>2.  Il diniego di sanatoria, <corsivo>ex </corsivo>art. 36 d.P.R. n. 380/2001, si fonda sulla circostanza che non è stata riscontrata la doppia conformità urbanistica, degli ampliamenti abusivi realizzati a Nord, a Sud ed Est dell'originario progetto approvato nell'anno 1967, ricavati dalla differenza, tra situazione attuale e situazione di cui al N.O. rilasciato in data 07/11/1967. Con un precedente parere, del 18/05/2012 sulla relazione di sopralluogo, richiamato dal provvedimento impugnato, era stato posto in luce il fatto che le opere edilizie realizzate dall’odierno appellante sul proprio fabbricato erano difformi dal progetto approvato dalla C.E.C. in data 6/11/1967 (a modifica del precedente progetto approvato dalla C.E.C. in data 19/9/1966) giusto N.O. per esecuzione lavori edili del 7/11/1967 e successiva "Abitabilità" del 2/8/1968”. Nel parere si osservava inoltre che “ ...<corsivo>per la realizzazione delle opere interne ed esterne di cui al punto 1) della relazione di sopralluogo nonché per le opere di cui al punto 2) in "ampliamento" era necessario il "Permesso di Costruire previa verifica della potenzialità edificatoria ed acquisizione dell'autorizzazione del Genio Civile di Trapani, mentre per il Box era necessario il rilascio di "Autorizzazione" precisando che trovasi ubicato entro la fascia di rispetto di mt. 30,00 ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 1 Aprile 1968, n.1404 (non autorizzabile) e che l’intera area ricade nel PAI all'interno del livello di rischio: R2 medio</corsivo>”.</h:div><h:div>2.1. Il ricorrente in primo grado lamentava: a) violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge 241/90 e s. m. i; art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e s. m. i. e art. 40 legge 47/1985 e s. m. i.), eccesso di potere per travisamento dei fatti. </h:div><h:div>Con il successivo ricorso per motivi aggiunti ha poi impugnato l’ordinanza n. 09 del 17/10/2017 di acquisizione opere edilizie e relativa area di sedime ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, lamentando: a) mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza richiamato nell’ordinanza impugnata; b) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art.7 L. n. 241/1990; c) acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera asseritamente abusiva e dei relativi diritti accessori senza l’esatta individuazione dell’area da acquisire.</h:div><h:div>2.3.  Secondo il Giudice di prime cure, che ha respinto il ricorso introduttivo, il verbale di sopralluogo sul quale si fonda il provvedimento impugnato, ha, come tutti i provvedimenti provenienti da soggetti che rivestono un particolare status (agenti di P.S. e di polizia giudiziaria), relativamente a quanto attestano, una indubbia valenza privilegiata che di per sé è sufficiente a provare i fatti addebitati, fatta salva la possibilità per gli interessati di proporre le appropriate azioni giurisdizionali (querela di falso) volte ad inficiare il contenuto degli atti (cfr. C. di S., sez. IV, 31.1.2012, n. 478)” (TAR Campania, Napoli, sez. III, 10/07/2018 n. 4566). Il ricorrente lamentava, altresì, che la presunzione secondo cui le opere sarebbero state realizzate alla data di acquisto (gennaio 2000) sarebbe del tutto sfornita di prova e frutto di una mera ipotesi, stante che le opere considerate abusive non sarebbero affatto nuove costruzioni, bensì manufatti esistenti in data anteriore all’1/9/1967, come si desumerebbe dall’atto di acquisto della proprietà del 12/01/2000 e dai rilievi aerofotogrammetrici prodotti. Diversamente per il Giudice di prime cure, che ha respinto la censura, le prove sulla data di realizzazione delle opere debbono risultare “<corsivo>obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto</corsivo>” (TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 2/10/2013 n. 814). Dimostrazione che, invece, non è stata fornita dal ricorrente con la documentazione versata in atti. </h:div><h:div>Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR adito, condivisibilmente ha respinto i motivi di ricorso, concernenti sia la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza, non rivestendo la stessa natura viziante dei successivi provvedimenti, stante la sua natura di atto endoprocedimentale; sia la mancata comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione dell’opera abusiva, trattandosi di un atto dovuto.  </h:div><h:div>3. La sentenza è stata gravata con l’appello in epigrafe. </h:div><h:div>4. Non si è costituito in giudizio il Comune di Valderice, nonostante l’appello gli sia stato tempestivamente notificato. </h:div><h:div>5. All’Udienza pubblica del 11/01/2023 la causa è stata introitata per la decisione. </h:div><h:div>6. L’appello, affidato ad un unico motivo, articolato in più censure, è infondato.  </h:div><h:div>6.1.Stante all’appellante il TAR adito erroneamente avrebbe disatteso la censura relativa alla violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e s. m. i., e dell’art. 40 legge 47/85 e s. m. i. Da tali norme emergerebbe infatti, secondo la sua tesi, che il sistema di repressione degli abusi edilizi trova un contemperamento sia in ordine alla possibilità di sanatoria delle opere di ristrutturazione eseguite in ossequio alla doppia conformità prevista dall’art. 36 T.U., sia per quelle opere sanabili in quanto costruite anteriormente alla data del 1 settembre 1967. </h:div><h:div>La censura non può essere accolta. </h:div><h:div>L’ordinanza di diniego di sanatoria n. 05 del 13/3/2013 si fonda proprio sulla circostanza che non è stata riscontrata la doppia conformità urbanistica. Il che trova conferma nel parere espresso con comunicazione prot. n. 2925 del 31/1/2013, con cui il Comune di Valderice ha esitato parere negativo avverso la richiesta di sanatoria ex art. 13 della legge 47/85 presentata dal ricorrente, proprio in mancanza della doppia conformità. </h:div><h:div>Orbene, è noto che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza,  ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell'istanza di sanatoria solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell'atto che esamina l'istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono commessi gli abusi (cfr. C. d. s. sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2306; C. d. s. n. 4838 del 17-09-2007).  Mentre nessuna prova certa è stata fornita dall’odierno appellante, cui grava il relativo onere, idonea a smentire  l’assunto secondo cui le opere sarebbero state realizzate in epoca successiva  al 1 settembre 1967, ossia alla data dell’acquisto dell’immobile il 12 gennaio 2000. </h:div><h:div>Dirimente è poi il fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di sopralluogo effettuato dal personale in servizio presso il Comune di Valderice in data 10.05.2012 da cui si è accertato che, sul fabbricato in questione, sono state realizzate modifiche interne ed esterne ed ampliamenti abusivi rispetto alla sagoma originale che si evincono altresì dalla relazione redatta dall’UTC del Comune appellato.  </h:div><h:div>Orbene, al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “<corsivo>i rapporti provenienti da soggetti che avuto riguardo alla natura dello status che rivestono (agenti di P.S. e di polizia giudiziaria) oltreché alla specifica competenza di tali organi, hanno, relativamente a quanto attestano, una indubbia valenza privilegiata che di per sé è sufficiente a provare i fatti addebitati, fatta salva la possibilità per gli interessati di proporre le appropriate azioni giurisdizionali (querela di falso) volte ad inficiare il contenuto degli atti</corsivo>” (cfr. Cons. St., sez. IV, 31.1.2012, n. 478)  (TAR Campania, Napoli, sez. III, 10/07/2018 n. 4566) .</h:div><h:div>Anche in appello è stata ripresa la censura secondo cui il Comune di Valderice, prima di emettere il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto compiere più approfonditi accertamenti (quali la verifica della tipologia e la datazione dei materiali costruttivi in essere) volti a verificare la data di realizzazione delle opere abusive.</h:div><h:div>Al riguardo condivisibilmente il Giudice di prime cure ha ribadito la sussistenza in capo alla parte dell’onere di provare la data di realizzazione delle opere, “<corsivo>sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto</corsivo>” (TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 2/10/2013 n. 814). Dimostrazione che non è stata fornita dal ricorrente con la documentazione versata in atti; né, come sottolineato dal TAR nella sentenza gravata, sotto tale profilo gli elementi dallo stesso forniti risultano decisivi a ribaltare quanto accertato nel corso del sopralluogo congiunto effettuato sui luoghi dalla Polizia Municipale e dai Tecnici del Comune. </h:div><h:div>Quanto alla lamentata incongruenza della motivazione, come si è visto, il provvedimento impugnato è congruamente motivato. </h:div><h:div>Lamenta l’appellante, riprendendo censure dedotte, anche in questo caso, in primo grado, la mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, richiamato nell’ordinanza impugnata, nonché la mancata comunicazione dell’avio del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva.</h:div><h:div>Entrambe le censure vanno disattese. </h:div><h:div>Secondo la giurisprudenza, infatti la mancata previa notifica del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione non ha una rilevanza viziante sui successivi provvedimenti, e ciò in quanto lo stesso ha natura di atto a carattere endoprocedimentale,   meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento e quindi inidoneo a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l'effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di acquisizione e che pertanto “<corsivo>non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell'interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata - qualora sia compilato da pubblici funzionari - la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo</corsivo>” (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 5566, T.A.R. Napoli Sez. III 14/9/2017 n. 4375, T.A.R. Napoli Sez. III 07/06/2018 n. 3764). Quanto alla seconda censura, secondo un consolidato orientamento, in tema di abusi edilizi l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all'ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 05/04/2019, n. 971).  Quanto alla violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/20011, la relativa censura va disattesa,  poichè “<corsivo>l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione della demolizione, il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto (T.a.r. Emilia Romagna, I, 1 aprile 2009, e precedenti ivi richiamati)” </corsivo>(cfr. C.G.A.R.S., sentenza n. 125 del  24 marzo 2017). Va, inoltre, evidenziato, che, in ogni caso, nel provvedimento impugnato l’area di sedime e l’opera acquisita al patrimonio comunale sono in realtà sicuramente individuabili dalla lettura dell’atto medesimo. </h:div><h:div>Stante all’appellante il TAR non si sarebbe pronunciato sulla circostanza della realizzazione da parte sua di un <corsivo>box</corsivo> metallico per il quale era necessaria l’autorizzazione, ubicato entro la fascia di rispetto di mt 30 ai sensi dell’art. 4 del D.I. n. 1404 del 01 aprile 1968 (e pertanto non autorizzabile). Diversamente, sul punto il TAR adito si è pronunciato, proprio richiamando il parere del 18/05/2012 sulla relazione di sopralluogo, dove al secondo punto si afferma che “<corsivo>per il Box era necessario il rilascio di "Autorizzazione" precisando che trovasi ubicato entro la fascia di rispetto di mt. 30,00 ai sensi dell’art. 4 del Decreto Interministeriale 1 Aprile 1968, n.1404 (non autorizzabile) e che l’intera area ricade nel PAI all'interno del livello di rischio: R2 medio</corsivo>”.  </h:div><h:div>7. Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.</h:div><h:div>8.La mancata costituzione del Comune intimato, nonostante l’appello gli sia stato tempestivamente notificato, esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.</h:div><h:div>Nulla spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maria Immordino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>