<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200024720230215184538124" descrizione="" gruppo="20200024720230215184538124" modifica="17/02/2023 09:25:31" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Sebastiano Pezzino" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00247"/><fascicolo anno="2023" n="00148"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200024720230215184538124.xml</file><wordfile>20200024720230215184538124.docm</wordfile><ricorso NRG="202000247">202000247\202000247.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Taormina</firma><data>16/02/2023 17:41:29</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Immordino</firma><data>16/02/2023 12:33:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/02/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Pizzi,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2054/2019;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 247 del 2020, proposto dai sigg. </h:div><h:div>Sebastiano Pezzino, Francesca Milone, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Paternò, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.E’ stata appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2054/2019 nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2016, con la quale il Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Paternò aveva ordinato la demolizione delle opere ritenute abusive.</h:div><h:div>1.1. I ricorrenti, con il ricorso introduttivo lamentavano l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, n. 2 del 9 febbraio 2016; mentre con il successivo ricorso per motivi aggiunti censuravano l’ordinanza n. 16 del 30/03/2018, di acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile di proprietà dei ricorrenti. </h:div><h:div>1.2. Deducevano, con un unico articolato motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, stante che lo stesso riguarda gli immobili realizzati <corsivo>ex novo</corsivo> il Comune non aveva, invece, distinto tra la parte preesistente al 1967 e quella ritenuta abusiva; eccesso di potere sotto molteplici profili (carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta). Deducevano, altresì, che l’immobile sarebbe stato realizzato in un periodo che va dal 1941 fino al 1973 (“per la quasi totalità in epoca anteriore al 1967”) e nell’attuale consistenza è stato catastato in data 7 luglio 1982 e poi pervenuto ai ricorrenti soltanto nell’anno 2008, a seguito del decesso del signor Pezzino Antonino erede del precedente. Sicché, considerata la loro estraneità agli abusi, avrebbe errato il Comune ad addebitare loro la responsabilità degli abusi, ordinando la demolizione di opere realizzate da più di trent’anni, senza alcun motivazione in ordine all’attuale sussistenza dell’interesse pubblico. </h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di acquisizione <corsivo>medio tempore</corsivo> adottato dal Comune e ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss. del d.P.R n. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Lamentavano, altresì, in quella sede che non era stato notificato loro il verbale di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale in data 20 luglio 2016”; non era stata integralmente individuata l’area sottoposta ad acquisizione al patrimonio comunale; era stata ordinata l’acquisizione non già della sola area di sedime su cui è collocato il fabbricato ma anche dell’intera relativa particella e, dunque, anche dell’area circostante, senza alcun accenno alle ragioni di interesse pubblico che renderebbero necessaria tale estensione. </h:div><h:div>3. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso introduttivo sulla base dei seguenti motivi: a) non era stata provata dai ricorrente che la realizzazione delle opere abusive era avvenuta in un periodo anteriore all’acquisto, da parte loro, per successione dell’immobile; b) che l'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi; c) che  gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità dell’attuale proprietario ( Cons. St., Adunanza Plenaria n. 9/2017). Ed ha accolto il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti concernente il difetto di motivazione in ordine all’acquisizione dell’intera particella e non della sola area di sedime sulla quale insistono le opere abusive, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>4. La sentenza è stata gravata con l’appello in epigrafe, nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2016 di demolizione delle opere ritenute abusive.</h:div><h:div>5. L’appello è infondato.</h:div><h:div> 6. Non si è costituito in giudizio il Comune di Paternò cui l’appello era stato ritualmente notificato. </h:div><h:div>6.1. L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza, non avendo il Giudice di prime cure tenuto conto che l’immobile è stato realizzato con più interventi ed in un periodo che va dal 1941 fino al 1973 ed è stato realizzato nella consistenza attuale, per la quasi totalità in epoca anteriore al 1967.  dal signor Pezzino Antonino, dante causa dei ricorrenti. </h:div><h:div>Il TAR adito ha, condivisibilmente, respinto il ricorso introduttivo richiamando principi consolidati in giurisprudenza, con il supporto decisivo della dottrina.</h:div><h:div>Trattasi del principio di prova, per cui spetta agli interessati provare che l’abuso risale ad un periodo anteriore all’acquisto da parte loro per successione dell’immobile. Consolidato è anche il principio, dal quale questo Collegio non ritiene di discostarsi, secondo cui dall'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non discende l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, </h:div><h:div>ma soltanto la potenziale inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime, sempre che sia accertata la totale estraneità del proprietario e questi si sia attivato al fine di evitare o rimediare all'abuso commesso.</h:div><h:div>Dirimente è, inoltre, la circostanza che il principio, secondo cui il carattere reale della misura ripristinatoria della demolizione e la sua finalizzazione al ripristino di valori primari, sia stato ribadito anche dalla decisione n. 9/2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. In quella sede infatti il Supremo Consesso ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità dell’attuale proprietario. </h:div><h:div>Del resto è incontestabile che l'adozione di un'ordinanza di ripristino non si basa sull'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì sull'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: con la conseguenza che sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio (ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario), sia il soggetto responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927; T.A.R. Campania - Napoli Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6577; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 20 settembre 2016 n. 2261).  </h:div><h:div>Altrettanto consolidato è il principio secondo cui il soggetto acquirente dell'immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario (c.d. “ambulatorietà delle obbligazioni)  ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell'ingiunzione di demolizione pur essendo l'abuso commesso prima del passaggio di proprietà (Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983). Ne discende che nel caso in oggetto non sussistono, pertanto, i presupposti per la configurabilità, in astratto, dell’“estraneità” degli odierni appellanti rispetto all’abuso.</h:div><h:div>Quanto al decorso del tempo, tra la commissione degli abusi e l’irrogazione della sanzione, che secondo gli appellanti farebbe venire meno l’attualità dell’interesse pubblico perseguito con la demolizione, condivisibilmente il TAR adito richiama la già citata Adunanza Plenaria (n. 9/2017) la quale ha affermato, confermando giurisprudenza precedente (Cons. St., sez. III, 27 marzo 2017, n. 1386)., che <corsivo>l'ordinanza di demolizione del manufatto edilizio abusivo, anche se emessa a lunga distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, va motivata esclusivamente con il richiamo al carattere abusivo dell'opera realizzata, atteso che il lungo periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, è circostanza che non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera (che il protrarsi del comportamento inerte del Comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio), sia in relazione alla sussistenza in capo all'Amministrazione procedente di un ipotizzato ulteriore obbligo di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, ove si consideri che, di fatto, la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo</corsivo>. </h:div><h:div>L’appello riprende anche le ulteriori censure sollevate in primo grado sulla mancata distinzione tra la parte preesistente e quella ritenuta abusiva. </h:div><h:div>Censura infondata, poiché l’ordinanza di demolizione riguarda esclusivamente le opere prive di alcun titolo edilizio e la cui natura abusiva non è nemmeno in contestazione.</h:div><h:div>7. Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va respinto. </h:div><h:div>8. La mancata costituzione del Comune appellato esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata. </h:div><h:div>Nulla spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Maria Immordino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>