<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200019920200507162831693" descrizione="" gruppo="20200019920200507162831693" modifica="5/17/2020 7:38:37 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Gaspare Raineri" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00199"/><fascicolo anno="2020" n="00288"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200019920200507162831693.xml</file><wordfile>20200019920200507162831693.docm</wordfile><ricorso NRG="202000199">202000199\202000199.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2020\202000199\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>17/05/2020 19:38:37</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Gaviano</firma><data>13/05/2020 07:35:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione I) n. 257/2020</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 199 del 2020, proposto da Gaspare Raineri, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Libertà, 129</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Consiglio comunale di Castelvetrano, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Giuseppe Curiale, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, e Ufficio Centrale Elettorale di Castelvetrano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale 6 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e dell’Ufficio Centrale Elettorale di Castelvetrano, e altresì di Giuseppe Curiale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con la legge n. 27 del 24 aprile 2020), il cons. Nicola Gaviano;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1	Con ricorso al T.A.R per la Sicilia depositato il 16 giugno 2019 il sig. Gaspare Raineri, candidato alla carica di consigliere del Consiglio comunale di Castelvetrano nelle elezioni del 28 aprile 2019 con la lista n. 4 (denominata “<corsivo>Legalmente</corsivo>”, e collegata al candidato Sindaco Giuseppe Giaramita), esponeva che:</h:div><h:div>-	a seguito del ballottaggio del 12 maggio 2019 era stato eletto Sindaco il sig. Enzo Alfano, ed erano stati attribuiti 15 seggi alla maggioranza e 9 alla minoranza;</h:div><h:div>-	vi era stato, però, un errore nella ripartizione dei seggi alla minoranza, in quanto l’Ufficio centrale elettorale aveva dapprima assegnato un seggio al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio ma sconfittovi (il sig. Martire, cui si collegavano le liste nn. 6 e 7), e indi ripartito i soli ulteriori 8 seggi tra le altre liste, così facendo gravare la riserva di seggio destinata al candidato soccombente al ballottaggio su tutte le liste di minoranza, e non solo su quelle allo stesso collegate;</h:div><h:div>-	di conseguenza, alle liste collegate al candidato perdente al ballottaggio erano stati attribuiti 5 seggi piuttosto che 4, e, in particolare, alla lista n. 7 (“<corsivo>Obiettivo città</corsivo>”) 3 seggi invece di 2, e, per converso, non era stato attribuito alcun seggio alla lista n. 4, nella quale esso ricorrente aveva riportato, con 160 preferenze, la maggiore cifra individuale (1162);</h:div><h:div>-	l’Ufficio centrale aveva poi commesso un ulteriore errore con il calcolare il 60 % dei seggi spettante alla maggioranza mediante arrotondamento per eccesso, con conseguente attribuzione alle liste connesse al Sindaco eletto di 15 seggi piuttosto che 14. </h:div><h:div>Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune del 14/17 giugno 2019 nonché degli atti connessi, tra i quali la delibera del Consiglio comunale del 31 maggio 2019, nella parte in cui era stato attribuito un ulteriore seggio alla lista n. 7, o, in subordine, alla lista n. 2, anziché alla n. 4, e, conseguentemente, era stato proclamato eletto al Consiglio il sig. Giuseppe Curiale, o, in subordine, la sig.ra Anna Corleto, in luogo di esso ricorrente, con la corrispondente correzione dei risultati elettorali. </h:div><h:div>A fondamento dell’impugnativa, notificata al Comune di Castelvetrano, all’Ufficio centrale elettorale del Comune, all’Assessorato regionale delle autonomie locali e ai sigg. Curiale e Corleto, venivano dedotti motivi di gravame così rubricati:</h:div><h:div><corsivo>1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3, commi 2 e 3, della L.R. n. 17 del 2016; dell’art. 4, commi 3-ter, 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 35 del 1997. Eccesso di potere sotto i profili dell’ingiustizia e dell’illogicità manifesta. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 4, comma 6, della L.R. n. 35 del 1997; del criterio decimale. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’Ufficio elettorale e l’Assessorato regionale intimato, costituitisi in giudizio, eccepivano preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l’irricevibilità del ricorso, del quale domandavano comunque anche il rigetto poiché infondato. </h:div><h:div>Resistevano all’impugnativa, domandandone la reiezione, anche i due controinteressati, il sig. Curiale eccependone anche l’inammissibilità per l’irrituale cumulo di domande antitetiche proposte nei confronti dei privati intimati. </h:div><h:div>2	Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare al proprio secondo motivo di gravame.</h:div><h:div>All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n. 257/2020 in epigrafe, preso atto di tale rinuncia, e prescindendo espressamente dall’esame delle eccezioni sollevate in rito dalle resistenti, riscontrava l’infondatezza del motivo di ricorso restante e respingeva l’impugnativa.</h:div><h:div>3	Seguiva avverso tale sentenza l’introduzione del presente appello da parte del medesimo ricorrente, che riproponeva le proprie domande e doglianze e sottoponeva a critica gli argomenti con cui il Tribunale le aveva disattese.</h:div><h:div>L’Ufficio elettorale e l’Assessorato regionale già menzionati si costituivano anche nel nuovo grado di giudizio, riproponendo le pregresse eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di irricevibilità dell’impugnativa avversaria.</h:div><h:div>All’appello resisteva anche il controinteressato sig. Curiale, che deduceva l’infondatezza del nuovo gravame concludendo per la conferma della sentenza di prime cure.</h:div><h:div>L’appellante controdeduceva alle obiezioni avversarie con uno scritto di replica insistendo per l’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>Alla vigilia della data fissata per l’udienza di discussione parte ricorrente depositava (alle ore 20,25) un’istanza di rinvio dell’udienza, al dichiarato fine di potere in seguito presentare una richiesta di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28.</h:div><h:div>L’indomani, alla pubblica udienza del 7 maggio 2020, svoltasi in video conferenza e senza discussione orale ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020, l’appello veniva trattenuto in decisione, e deliberato in pari data dai magistrati del collegio riuniti in video conferenza.</h:div><h:div>4	Il Collegio osserva in via preliminare che l’istanza unilaterale di rinvio presentata dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto:</h:div><h:div>- l’invocata previsione dell’art. 4 d.l. n. 28/2020 sulla possibilità di richiedere la discussione orale è applicabile soltanto “<corsivo>a decorrere dal 30 maggio 2020</corsivo>”;</h:div><h:div>- avuto riguardo al testo vigente dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020 (convertito con la legge n. 27/2020, e da ultimo modificato dal d.l. n. 28/2020), il presente giudizio rientra pur sempre fra le cause (“<corsivo>tutte le controversie fissate per la trattazione</corsivo>”) soggette a passaggio in decisione “<corsivo>senza</corsivo>
				<corsivo>discussione orale, sulla base degli atti depositati</corsivo>”;</h:div><h:div>- la causa in esame non presenta particolari aspetti di complessità;</h:div><h:div>- la parte ricorrente ha già depositato una replica agli scritti avversari il 27 aprile 2020, e non ha poi ritenuto di avvalersi della facoltà –pur prevista dal succitato art. 84- di presentare ulteriori brevi note sino a due giorni liberi prima dell’udienza odierna.</h:div><h:div>5	Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che l’infondatezza dell’appello consigli di concentrarsi subito sulla disamina dei suoi motivi, prescindendo dal vaglio delle eccezioni di inammissibilità riproposte dalla parte pubblica.</h:div><h:div>La sentenza in epigrafe, adesiva all’indirizzo già recentemente espresso da questo Consiglio sulla problematica oggetto di controversia (sentenza 19 agosto 2019 n. 761), merita invero piena conferma.</h:div><h:div>6	La causa verte sull’imputazione del seggio consiliare riservato dalla legge regionale al più votato candidato Sindaco soccombente: si tratta di stabilire se tale seggio debba essere imputato al complesso delle liste di minoranza (com’è avvenuto), oppure solo a quelle che erano collegate al candidato stesso. Detto altrimenti, è in discussione il punto se la deduzione del seggio per il migliore tra i candidati a Sindaco soccombenti debba precedere, o invece seguire, la definizione del numero dei seggi da attribuire alle singole liste di minoranza. </h:div><h:div>La materia del contendere è regolata nella Regione dall’art. 4 della L.R. n. 35/1997 (come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 17/2016), il cui testo conviene qui pertanto riportare, nella parte di più diretto interesse.</h:div><h:div>“<corsivo>3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale</corsivo>
				<corsivo>e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7-bis. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.</corsivo>”</h:div><h:div>7	La sequenza precettiva appena trascritta, per quanto non della massima limpidezza, si conferma sufficientemente univoca nel corroborare l’interpretazione seguita dall’Ufficio elettorale e già condivisa dal primo Giudice.</h:div><h:div>Il comma 7 dell’articolo, con il suo stabilire che “<corsivo>Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere</corsivo>
				<corsivo>comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti</corsivo>”, ove isolatamente considerato, non sarebbe forse incompatibile con l’interpretazione patrocinata dalla odierna ricorrente. Esso, infatti, sembrerebbe mostrare di reputare prioritaria, sulla c.d. riserva di seggio, la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.</h:div><h:div>Tale interpretazione non regge, tuttavia, se il perimetro dell’analisi ermeneutica viene doverosamente esteso a una più ampia e sistematica lettura dell’articolo.</h:div><h:div>Il comma 3-<corsivo>bis</corsivo> del medesimo è invero puntuale nel disciplinare specificamente proprio la problematica qui in discussione, stabilendo che “<corsivo>Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7</corsivo>”. Precetto che indica, appunto, come il seggio da assegnare ai sensi del comma 7 formi oggetto di una “prededuzione” rispetto alla determinazione dei seggi da attribuire alle singole liste di minoranza: con il che la legge chiarisce che la determinazione del numero dei posti spettanti a ciascuna lista di minoranza, lungi dall’avere una priorità logica e cronologica sulla riserva di seggio, è invece inequivocabilmente condizionata dalla preliminare detrazione del relativo seggio, che riverbera quindi le proprie conseguenze sulla dote di ciascuna lista.</h:div><h:div>Una simile indicazione normativa si trova, inoltre, ribadita nell’ambito del comma 6 dello stesso articolo. Esso, infatti, dopo aver garantito il 60 per cento dei seggi alle liste collegate al candidato proclamato eletto, nel prevedere che i seggi restanti vadano assegnati alle altre liste premette, però, l’avvertenza del “<corsivo>Salvo quanto previsto dal comma 3-ter</corsivo>”, che vede così confermata la propria centralità logica nel complessivo meccanismo delineato dall’articolo.</h:div><h:div>Al cospetto di tanto il Collegio deve perciò riaffermare che l’interpretazione di segno opposto, sostenuta in questa sede dall’odierna ricorrente, non rinviene un fondamento testuale nell’articolato normativo, che invece avvalora, specialmente nel rapporto tra il comma 3 <corsivo>ter</corsivo> e il comma 7, e nell’inciso racchiuso al comma 6 dell’articolo, l’ordine logico e cronologico seguito dall’Ufficio elettorale. Sicché l’interpretazione seguita dal T.A.R. nella presente vicenda si conferma munita di un “<corsivo>solido ancoraggio testuale nella previsione del richiamato comma 3-bis</corsivo>”, il quale definisce l’operazione da esso descritta, come già notato dal Consiglio, “<corsivo>in termini di vera e propria “detrazione” di un seggio (fra quelli da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto) e non già di mera priorità nell’attribuzione di uno dei seggi spettanti alle liste non collegate al candidato sindaco eletto</corsivo>” (sentenza n. 761/2019 cit.).</h:div><h:div>Condivisibilmente il primo Giudice ha fatto notare, inoltre, che l’interpretazione che il testo normativo impone di privilegiare è anche conforme all’obiettivo perseguito dal legislatore, “<corsivo>quello di riconoscere l’onore delle armi al (migliore) perdente</corsivo>”, fine che “<corsivo>sarebbe frustrato se si decurtasse il seggio attribuito solo da quelli delle liste allo stesso collegate</corsivo>.” Ove, infatti, il seggio da riconoscere al suddetto “migliore perdente” dovesse essere decurtato da quelli già comunque attribuibili alla sua coalizione secondo le regole del metodo d’Hondt, il relativo premio finirebbe conseguentemente svuotato di buona parte del suo senso sul terreno della rappresentanza politica, che permette invece di tener ragionevolmente distinto il riconoscimento alla persona del candidato miglior perdente (il c.d. “<corsivo>onore delle armi</corsivo>”) da quelli discendenti dalle regole della rappresentanza proporzionale della lista o gruppo di liste a lui collegate.</h:div><h:div>E gli elementi fin qui esposti, nella loro convergenza e concludenza, esimono il Collegio dal chiedersi quale trattamento dovrebbe darsi all’ipotesi teorica, qui non ricorrente (nonché estranea alla sentenza di prime cure), di un’elezione in cui tutti i seggi sarebbero da attribuire alla coalizione del sindaco vincente.</h:div><h:div>8	Le considerazioni svolte avviano, dunque, già a reiezione l’appello in epigrafe.</h:div><h:div>8a	L’appellante ripropone la tesi che il seggio riservato al soccombente al ballottaggio non potrebbe essere fatto gravare sul complesso dei seggi delle liste di minoranza, bensì opererebbe solo su quelli assegnati alla sua coalizione di riferimento (ossia, a carico del solo gruppo di liste collegate al candidato Sindaco migliore perdente). </h:div><h:div>Il ricorrente torna quindi a lamentare che il gruppo di liste collegate al sig. Martire ha conseguito un numero di seggi maggiore di quello di sua spettanza: e ciò a discapito della lista n. 4 (“<corsivo>Legalmente</corsivo>”), non collegata ad alcun candidato al ballottaggio, che, pur avendo superato la soglia di sbarramento del 5 %, non si è vista attribuire alcun seggio.</h:div><h:div>E obietta che l’interpretazione avversata dall’appello condurrebbe a un premio (a discapito delle altre forze di minoranza) per le liste collegate al candidato Sindaco non eletto, e non già solo in favore della persona di quest’ultimo, come invece la <corsivo>ratio</corsivo> della norma asseritamente richiederebbe.</h:div><h:div>8b	Gli elementi offerti dal presente appello non valgono, però, a superare gli argomenti di interpretazione letterale e sistematica fin qui esposti, e pertanto non permettono di discostarsi dall’impostazione sopra delineata.</h:div><h:div>Il rinvio del comma 3-<corsivo>bis</corsivo> dell’art. 4 cit. al comma 7 dello stesso articolo, lungi dal poter far dubitare della priorità logica del primo di tali citati commi sul secondo, rileva con chiarezza essenzialmente quale richiamo alle condizioni –declinate appunto dal comma 7 dell’articolo- per la spettanza concreta della riserva di seggio (l’avvenuto conseguimento del maggior numero di voti, nonché di almeno il loro venti per cento).</h:div><h:div>Non vale poi richiamare in contrario i lavori preparatori dell’Assemblea regionale, che, come emerge dalla pag. 19 dell’appello, nel mentre denotano l’intento di rendere la normativa regionale più coerente con la disciplina nazionale, introducendo appunto un meccanismo di riserva di seggio, non forniscono tuttavia particolari lumi sulla specifica problematica, oggetto di causa, dell’imputazione del seggio stesso.</h:div><h:div>D’altra parte, ove il legislatore regionale avesse inteso davvero adottare un meccanismo come quello proposto dal ricorrente, non avrebbe avuto difficoltà, in tal caso, a ispirarsi al nitido modello offerto dall’art. 73 del d.lgs. n. 267/2000, che, oltre a non contenere alcuna previsione, quale quella del già visto comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, di detrazione preliminare del seggio da attribuire al miglior candidato Sindaco non eletto, detta la seguente, ben chiara e diversa disciplina: “<corsivo>Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo</corsivo>
				<corsivo>proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate</corsivo>” (art. 73 cit., comma 11). Disciplina decisamente diversa da quella regionale vuoi in forza della presenza di quest’ultimo periodo, vuoi per la strutturale ragione che la normativa nazionale ammette a beneficiare della riserva di seggio tutti i candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti, per il solo fatto di essere collegati a liste aventi ottenuto almeno un seggio, laddove la normativa regionale, in una prospettiva diversa, e più marcatamente ‘bipolare’, accorda la riserva unicamente al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e almeno il loro venti per cento.</h:div><h:div>Né vale richiamare le pronunce rese, sempre in ambito regionale, a proposito delle elezioni circoscrizionali (cfr. specialmente T.A.R. Sicilia n. 2676/2017), allorquando, come il primo Giudice ha già evidenziato, si poneva il ben diverso problema della decurtazione del seggio oggetto di riserva da quelli della maggioranza o, invece, delle minoranze. E dove la <corsivo>ratio</corsivo> delle decisioni del T.A.R. nel senso della detraibilità del seggio del candidato presidenziale perdente da quelli assegnati alla sua coalizione aveva la specifica funzione di evitare l’irrazionale configurazione di un premio alla minoranza in pregiudizio delle forze politiche vincitrici della consultazione (sicché nemmeno giova richiamare le affermazioni svolte, sempre sul medesimo tema delle elezioni circoscrizionali, nella parte narrativa dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 151/2019).</h:div><h:div>8c	Quanto, infine, alle problematiche di legittimità costituzionale ipotizzate da parte ricorrente in via subordinata, nelle pagg. 28 e segg. dell’appello, a carico dell’art. 4 L.R. n. 35/1997 e con riferimento agli artt. 1, 3, 48, 51, 97 della Carta, nonché all’art. 15 dello Statuto regionale, le stesse risultano manifestamente infondate sulla scorta delle osservazioni già svolte dal Consiglio in occasione della propria decisione n. 761/2019.</h:div><h:div>La ricorrente lamenta, in particolare, un’alterazione della rappresentanza e una violazione dei principi di uguaglianza del voto e proporzionalità che sarebbero incompatibili con gli artt. 1 e 48 Cost.. </h:div><h:div>Più in dettaglio, la parte allega che l’interpretazione dell’art. 4 L.R. cit. da essa avversata: “<corsivo>inficia la rappresentanza democratica in seno al consiglio comunale (art. 1, comma 1, Cost.); viola il principio di eguaglianza formale davanti alla legge, in quanto crea una disparità di trattamento dei candidati alle elezioni comunali, poiché attua trattamenti diversi a parità di condizioni (art. 3, comma 1, Cost.); viola, ancora, l’art. 3 sotto il profilo dell’eccesso di potere legislativo e il mancato rispetto del principio di ragionevolezza; viola, altresì, l’eguaglianza del voto degli elettori, in quanto non ne rispetta la volontà quantificata nei voti riportati dalle singole liste e/o gruppi di liste (art. 48 Cost.); crea un ostacolo giuridico nell’accesso alle cariche politiche di chi vi abbia diritto (art. 51 Cost.); e, infine, determinando una composizione illegittima dell’organo deputato all’amministrazione dell’ente, crea un vulnus anche rispetto ai principi costituzionali (imparzialità e buon andamento) di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.)</corsivo>.”</h:div><h:div>E la norma censurata violerebbe, infine, anche l’art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana, per il mancato rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali che limitano la competenza esclusiva della Regione Siciliana. </h:div><h:div>Con la precedente decisione del Consiglio è stato già fatto notare, tuttavia, dinanzi a prospettazioni simili: per un verso, che il risultato di avvantaggiare –peraltro, in misura assai contenuta- lo schieramento collegato al candidato sindaco non eletto più votato (ossia, lo schieramento giunto pur sempre secondo alle elezioni) non appare irragionevole, nella logica tendenzialmente maggioritaria e ‘bipolare’ che caratterizza le elezioni comunali a doppio turno; per altro verso, che al legislatore regionale spetta un’indubbia sfera di discrezionalità in materia, ed è ben difficile scorgere nell’art. 73, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, in precedenza ricordato, una norma fondamentale o comunque un principio della materia elettorale.</h:div><h:div>Al che può aggiungersi che l’imputazione del seggio oggetto di riserva al complesso dei seggi destinati alle minoranze trova giustificazione, nella suddetta logica bipolare del doppio turno elettorale, nella preminente posizione che il c.d. ‘miglior perdente’ ha conseguito, nel pur variegato quadro delle liste politiche tutte soccombenti, attraverso l’ammissione e partecipazione al ballottaggio, o comunque con l’ottenimento di almeno il venti per cento dei voti.</h:div><h:div>9	In conclusione, per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto in quanto infondato.</h:div><h:div>La natura della controversia induce, tuttavia, a ritenere giustificata anche per questo grado di giudizio la compensazione tra le parti delle spese processuali.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Nicola Gaviano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>