<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190125420200208102643856" id="20190125420200208102643856" modello="3" modifica="2/12/2020 8:23:26 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="31" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01254"/><fascicolo anno="2020" n="00114"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190125420200208102643856.xml</file><wordfile>20190125420200208102643856.docm</wordfile><ricorso NRG="201901254">201901254\201901254.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2019\201901254\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>12/02/2020 20:23:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Immordino</firma><data>11/02/2020 10:27:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza resa in forma semplificata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2019, proposto dal dottor </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati Alberto Marolda e Giuseppe Ribaudo;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza, n. -OMISSIS-, emessa in forma semplificata dal TAR per la Regione Sicilia - Palermo (sez. III), che ha dichiarato inammissibile il ricorso n.r. g. -OMISSIS-, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario competente per territorio,<corsivo> ex</corsivo> art. 11 c.p.a.     </h:div><h:div>1.1. Il ricorrente, contestava, in particolare, il provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comune di Misilmeri, richiamando l’insufficienza delle risorse economiche disponibili, ha disposto, in esito all’istanza di proroga e rimodulazione del precedente PAI, redatto <corsivo>ex art.</corsivo> 14 l. n. 328/2000 e relativo agli anni 2017/2018, l’erogazione di sole 22/23 ore settimanali di servizi domiciliari/extra domiciliari per il recupero e l’integrazione sociale dello stesso in luogo delle 24 ore giornaliere previste dal Piano personalizzato elaborato dalla UVM Integrata dall’ASP – Comune e  redatto in sede di rinnovo, per il periodo 2018/2019, del precedente PAI, il quale aveva già riconosciuto al dottor -OMISSIS- un grado di autonomia inesistente, a causa della grave patologia che lo affligge, nonché l’insufficienza dell’assistenza che la famiglia era in grado di assicurargli.       </h:div><h:div>2. Avverso tale decisione ha proposto appello per l’annullamento con rinvio, il dottor -OMISSIS- deducendone l’erroneità laddove il TAR ha declinato la propria giurisdizione, sul presupposto che la materia in oggetto rientri nella <corsivo>potestas</corsivo>
				<corsivo>judicandi</corsivo> del giudice ordinario; insistendo, nel merito, nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento, in riforma della sentenza impugnata, con richiesta di idonee misure cautelari. </h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri eccependo l’infondatezza del ricorso e di tutte le domande formulate dalla parte appellante.</h:div><h:div>3. All’udienza del 15 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto per la decisione dopo che il presidente ha avvertito le parti della possibilità che il Collegio provveda con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. </h:div><h:div>3. L’appello è fondato.  </h:div><h:div>3.1. Va preliminarmente riaffermata la giurisdizione contestata. </h:div><h:div>Questo Giudice è conscio dell’esistenza di un contrasto, radicatosi ormai da tempo, sulle condizioni che governano il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tutte le ipotesi in cui la questione riguarda l’esecuzione di servizi pubblici volti al soddisfacimento dei diritti dei disabili, come, ad es., nel caso di interventi di natura prevalentemente assistenziale, domiciliari ed e<corsivo>xtra </corsivo>domiciliari, a carico degli enti locali, finalizzati all’integrazione del disabile nel contesto socio culturale della comunità in cui vive, allo scopo di evitarne, per quanto possibile, l’ospedalizzazione; o nel caso di diritto all’istruzione di alunni disabili. Un contrasto che, come questo Giudice ha messo in luce in altre decisioni, mina in radice l’effettività dei diritti dei disabili la cui difesa è garantita dalla predisposizione di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale, sicché gli orientamenti di segno opposto sul riparto di giurisdizione con l’inevitabile corollario di sentenze spesso contraddittorie, non univoche, anche di questo stesso Consiglio, rappresentano una fonte di incertezza tale da configurare un <corsivo>vulnus</corsivo> per un pieno e satisfattivo accesso alla giustizia da parte di persone disabili. </h:div><h:div>3.2. Il Giudice di prime cure richiama a sostegno della declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di attuazione di un Piano assistenziale individualizzato (d’ora in poi PAI), una sentenza di questo Consiglio, la n. 128/2018, non tenendo, tuttavia, conto né della giurisprudenza precedente (sentt. n. 234, n. 245, n. 246, n. 248 del 2016 e n. 350/2017), né delle sentenze immediatamente successive di segno opposto, che hanno riconosciuto e affermato (n. 258/2018 e n. 262/2019) la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di tutela dei disabili, sia nel caso in cui la vertenza concerneva il diritto all’istruzione di un alunno disabile nelle forme riconosciute dal “Progetto educativo individuale” (PEI), sia nelle ipotesi in cui si trattava di garantire da parte degli enti locali i necessari presidi assistenziali disposti da un PAI in favore di un soggetto disabile. </h:div><h:div>3.3. <corsivo/>Si intrecciano nella materia <corsivo>de qua</corsivo>, da un lato la giurisdizione esclusiva <corsivo/>del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici (<corsivo>ex </corsivo>art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), e, dall’altro lato, la giurisdizione del giudice ordinario in materia di condotte “discriminatorie” per motivi connessi alla disabilità, ai sensi degli artt. 1 ss. l. n. 67/2006, questione riservata alla giurisdizione ordinaria<corsivo> ex</corsivo> art. 28 d.lgs. n. 150/2011.</h:div><h:div>3.4. A favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario si è pronunciata la Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 (i cui principi sono stati espressamente richiamati e ribaditi dalla sentenza 20 aprile 2017, n. 9966, nonché dall’ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5060/2017) fino alla recentissima ordinanza, n. 25101/2019, resa in sede di regolamento di giurisdizione, con la quale, ribaltando un proprio orientamento precedente al 2014, la Corte si è pronunciata a favore della giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, richiamando la normativa in materia di “discriminazione”, ora anche nelle forme c.d. “indirette”. </h:div><h:div>3.5. Diverso è invece l’orientamento del Giudice amministrativo, anche se non scevro di qualche oscillazione, il quale, rinvenendo il centro della questione nei criteri identificativi dell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all’erogazione di pubblici servizi e, in particolare, sull’estensione o meno della giurisdizione amministrativa esclusiva anche alla fase di attuazione ed esecuzione sia di un Progetto educativo individuale per un minore disabile (PEI), sia di un Programma assistenziale individualizzato (PAI), si è pronunciato a favore della tesi dell’appartenenza al Giudice amministrativo della giurisdizione in materia di tutela dei diritti dei disabili (Cons. St., sez. VI, ordinanza 4704/2015). </h:div><h:div>3.6. Un punto fermo al riguardo è stato posto dalla decisione n. 7/2016 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “<corsivo>al di fuori della peculiare situazione esaminata dalle Sezioni Unite (carente attuazione del PEI denunciata, in giudizio, come discriminatoria con il rito previsto dall’art. 28 d.lgs. cit.),</corsivo>
				<corsivo>l’ampiezza della latitudine della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici, segnalata dal carattere generale delle espressioni lessicali utilizzate all’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a</corsivo>. (“<corsivo>relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione…in un procedimento amministrativo”), preclude qualsiasi esegesi riduttiva del perimetro della cognizione piena affidata al giudice amministrativa in materia di pubblici servizi (infatti non rinvenibile anche nella giurisprudenza più restrittiva delle Sezioni Unite), in difetto di qualsivoglia positiva ed esplicita eccezione che la autorizzi</corsivo>”. Secondo l’Adunanza plenaria un’interpretazione che escludesse la giurisdizione del Giudice amministrativo in tale ipotesi <corsivo>“vanificherebbe irragionevolmente la ratio dell’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai pubblici servizi, agevolmente identificabile nell’esigenza di concentrare dinanzi ad una sola autorità giudiziaria (segnalata dall’uso dell’aggettivo “esclusiva” e dalla sua valenza semantica di “unica”) la cognizione piena delle controversie relative ad una materia che, per sua stessa natura, implica un indecifrabile intreccio di diritti ed interessi legittimi, tra le posizioni incise dall’espletamento delle relative potestà pubbliche, e di evitare, quindi, un complicato ed incerto concorso di azioni, dinanzi a diverse autorità giudiziarie (restando confermato, per radicare la giurisdizione amministrativa, il necessario limite dell’esplicazione del potere pubblicistico per mezzo dell’adozione di un provvedimento amministrativo, secondo l’originaria e fondamentale statuizione della Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204)”</corsivo>.  </h:div><h:div>3.7. Orientamento, questo dell’Adunanza plenaria, ripreso successivamente, sia dal Consiglio di Stato</h:div><h:div>(sez. VI, sent. 2023/2017), il quale ha affermato - riprendendo i principi posti dalla Cassazione a Sezioni unite a partire dalla sentenza n. 25011/2014 - la sussistenza della giurisdizione del giudice civile, quando l’interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice “<corsivo>un comportamento discriminatorio a proprio danno</corsivo>”, e invece del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva<corsivo>
				</corsivo>quando il ricorrente abbia contestato atti e comportamenti in contrasto con la legge; sia da questo Consiglio (sent. n. 234, n. 245, n. 246 del 2016, e n. 350/2017, 262/2019).</h:div><h:div>4. Da tale orientamento il Collegio non ravvisa ragioni di scostamento, neanche a seguito della recentissima ordinanza della Cassazione a Sezioni unite, n. 25101/2019. </h:div><h:div>4.1. Nella citata pronuncia, che riguarda la mancata attuazione del “piano educativo individualizzato" (PEI) predisposto dai competenti organi in favore di un minore disabile, ma i cui principi sono applicabili in generale anche alle ipotesi di mancata o incompleta attuazione di un “programma assistenziale individualizzato (PAI), le Sezioni Unite per affermare la giurisdizione del giudice ordinario in materia di tutela dei disabili, hanno fatto leva su una duplice argomentazione: </h:div><h:div>a) la natura discriminatoria del comportamento dell’amministrazione, sia in forma diretta che nella forma c.d. indiretta, vietata dalla l. n. 67 del 2006, art. 2, per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica nella predisposizione dei necessari presidi assistenziali discendenti dalle determinazioni contenute in un PAI; </h:div><h:div>b) il carattere “vincolato” delle determinazioni, nella fattispecie di cui si è occupata la Cassazione, dell’amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del “piano educativo individualizzato”. Nessun margine di discrezionalità, secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all'amministrazione scolastica che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l'entità delle ore di sostegno previste dal PEI. </h:div><h:div>4.2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione richiamano la sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI,  n. 2023/2017, per escludere l’esistenza di un contrasto irreversibile in tema di riparto di giurisdizione nella materia <corsivo>de qua</corsivo> con il giudice amministrativo, circoscrivendo la divergenza alle sole ipotesi in cui il ricorrente non deduca in forma “<corsivo>esplicita</corsivo>” «<corsivo>un comportamento discriminatorio a proprio danno</corsivo>», rappresentando in giudizio gli elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, in cui la discriminazione si concretizza, e che il giudice valuta nei limiti di cui al comma 1, dell’art. 2729 c.c., ai sensi del comma 3 della l. n. 67 del 2006. Secondo il Consiglio di Stato tale norma "<corsivo>prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando e solo quando l'interessato si rivolge al giudice rappresentando gli elementi di fatto in cui la discriminazione stessa si manifesta</corsivo>". </h:div><h:div>Per la Corte di cassazione “<corsivo>subordinare alla qualificazione giuridica della domanda la questione della giurisdizione appare un’opzione interpretativa che affida sostanzialmente al ricorrente la scelta del giudice competente</corsivo>”. </h:div><h:div>4.3. Il Collegio osserva che nel caso deciso dalle citate sez. un. il ricorso di primo grado era stato proposto davanti al tribunale civile ai sensi degli artt. 3 e 4 l. 67/2006 deducendosi appunto una condotta discriminatoria.</h:div><h:div>In una siffatta ipotesi non si può certo escludere la giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>Tuttavia nella decisione le sezioni unite affermano che anche in assenza di espressa deduzione di parte di una discriminazione, spetta al giudice qualificare la domanda e ravvisare, nella mancata assegnazione delle ore di sostegno, una discriminazione indiretta che radica la giurisdizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>4.4. Ora, ad avviso di questo Collegio, siffatta affermazione costituisce un <corsivo>obiter dictum</corsivo> non specificamente rilevante ai fini del decidere, posto che nel caso specifico non vi era un problema di riqualificazione della domanda, che già deduceva una discriminazione; tale <corsivo>obiter dictum</corsivo> non può pertanto ritenersi vincolante.</h:div><h:div>4.5. In secondo luogo, sebbene si debba condividere l’assunto che la qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte non può incidere sulla giurisdizione, tuttavia è sempre necessario, nella qualificazione giuridica della domanda, avere riguardo alla effettiva volontà della parte avuto riguardo alle pretese dedotte in giudizio.</h:div><h:div>Occorre perciò sempre verificare se la parte abbia inteso o meno lamentare una discriminazione, diretta o indiretta che sia.</h:div><h:div>Tanto per plurimi ordini di ragioni.</h:div><h:div>4.5.a) La prima, è che la parte, pur non potendo scegliere la giurisdizione mediante una operazione meramente nominalistica di autoqualificazione della propria domanda, resta tuttavia <corsivo>domina</corsivo> della strategia processuale e della scelta dell’azione che ritiene più adeguata alla tutela dei propri interessi. Sicché la (etero)qualificazione della domanda è operazione esegetica che deve tener conto della effettiva volontà della parte, a cui non può sovrapporsi quella dell’interprete.</h:div><h:div>4.5.b) La seconda, è che l’azione contro la discriminazione ha una forma e un rito tipizzati (art. 3, l. n. 67/2006; art. 28, d.lgs. n. 150/2011; art. 702-bis ss. c.p.c.) sicché la circostanza che la parte non deduca una discriminazione e non opti per il rito speciale, deve ritenersi un indice significativo nella esegesi della domanda e nella individuazione del tipo di azione esercitato dalla parte.</h:div><h:div>4.5.c) La terza ragione, ma non per ordine di importanza, e ad avviso del Collegio dirimente, è che il concetto di “discriminazione” che costituisce il presupposto della relativa azione, deve essere ben delimitato nei suoi connotati soggettivi ed oggettivi, perché senza tale operazione di corretta delimitazione, la nozione di “discriminazione” rischia di assumere confini talmente dilatati da abbracciare, potenzialmente, qualunque disparità di trattamento. E, invero, ogni qualvolta una pubblica amministrazione non assicuri “a ciascuno il suo” per ciò solo pone in essere una disparità di trattamento, che non a caso è una figura sintomatica del vizio di eccesso di potere, e costituisce violazione del buon andamento dell’agire pubblico imposto dall’art. 97 Cost.</h:div><h:div>Ma se è vero che il giudice dell’eccesso di potere - ivi compresa la sua figura sintomatica della disparità di trattamento - è il giudice amministrativo, già questa sola considerazione rende evidente che non ogni “disparità di trattamento” costituisce una “discriminazione” ai sensi e per gli effetti dell’azione antidiscriminazione.</h:div><h:div>Proprio in siffatta materia, è stato efficacemente osservato che la mancata tempestiva adozione del PEI a monte, o la sua mancata attuazione a valle, (e lo stesso deve dirsi, <corsivo>mutatis mutandis, </corsivo>per il PAI) sostanziano un disservizio pubblico dovuto a cattiva programmazione o insufficienza di risorse, scevro da qualsivoglia intento discriminatorio (Tar Campani – Napoli, IV, 2.12.2019 n. 5668: “<corsivo>A parere del Collegio, non si può ricollegare all’esistenza di una discriminazione quello che è un palese disservizio, agevolato dalla complessità della normativa esistente, che nella realtà fenomenica produce l’identico effetto lesivo per il disabile a prescindere dall’esistenza o meno del PEI. Se alla base della criticità legata alla non assegnazione (o all’assegnazione solo in parte) degli insegnanti di sostegno vi è, come detto, la carenza di risorse economiche, non si vede questo in cosa possa mutare la natura del potere esercitabile dell’Amministrazione scolastica, che è sempre e comunque espressione di autonoma volontà decisionale in quanto, stante l’esistenza della possibilità della assegnazione in deroga (secondo il fondamentale dictat della Corte Costituzionale n. 80/2010) ben potrebbe attribuire il corretto numero di ore dall’inizio, prescindendo dall’organico di fatto, risolvendosi la questione a valle (come effetto, questo sì, meramente materiale) nel reperimento in concreto degli insegnanti attraverso i canali amministrativi di gestione del personale da parte degli Uffici scolastici regionali, così come avviene, anche se non sempre, una volta che il disabile abbia ricevuto la pronuncia favorevole del giudice (amministrativo o ordinario).In nulla, invece, può incidere il fatto che le ore necessarie siano state materialmente assegnate col PEI oppure non lo siano state perché il suddetto documento manca o è incompleto, in quanto si resta sempre all’interno della gestione del servizio scolastico e la mancata concreta attribuzione dell’insegnante è dovuta – sia nel caso di PEI esistente sia nel caso di inesistenza dello stesso– alle stesse identiche ragioni, ossia alla mancata programmazione degli organici o alla carenza a priori di risorse finanziarie adeguate: non vi è alcun intento discriminatorio da parte degli uffici, ma solo inefficienza e mancanza di volontà di derogare all’organico assegnato, in attesa di una possibile pronuncia giurisdizionale che legittimi la deroga”).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>5. Dirimente è inoltre per la Cassazione la configurazione dei diritti dei disabili quali diritti “fondamentali” per la cui tutela il legislatore ha voluto apprestare lo strumento immediato ed efficace del procedimento anti-discriminatorio, indipendentemente da una denuncia esplicita in tal senso, o dal fatto che lo stesso emerga in modo “indiretto”. </h:div><h:div>5.1. Orbene, che la qualificazione di “fondamentale” di un diritto e, segnatamente, dei diritti di una persona disabile, non escluda la giurisdizione del Giudice amministrativo, è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 140/2007, secondo cui tale qualificazione non esclude la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo stante che nel suo ambito agli stessi è assicurata una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento, quali gli artt. 2, 3, 32. A condizione che, come viene ribadito nella citata sentenza dell’Adunanza plenaria, n. 7/2016, “<corsivo>il loro concreto esercizio</corsivo>” coinvolga “<corsivo>l’espletamento di poteri pubblicistici</corsivo>”, in linea con i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza 6 luglio 2014, n. 204<corsivo>, “preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali</corsivo>”. </h:div><h:div>6. L’altro argomento su cui fa leva l’ordinanza delle Sezioni Unite del 2019, è il carattere “vincolato” delle determinazioni dell’amministrazione scolastica, obbligata a dare attuazione alle determinazioni discrezionali del PEI o, nel caso in oggetto, del PAI. Nessun margine di discrezionalità, secondo il ragionamento della Corte, residua in questa fase all'amministrazione scolastica (o comunale) che, neanche in presenza di risorse economiche insufficienti, può ridurre l'entità delle ore di sostegno previste dal PEI, o ridurre i presidi assistenziali previste dal PAI. Non residuando, si ritiene, nella fase di attuazione del PEI o del PAI alcun margine di discrezionalità nell’amministrazione che ha il dovere di attenersi alle determinazioni adottate con tali strumenti. </h:div><h:div>6.1. A questo specifico riguardo, si ricorda che, diversamente dall’assunto cui è pervenuta la citata ordinanza n. 25101 del 2019, nella legislazione più recente, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo la quale costituisce “<corsivo>un postulato privo di qualsiasi fondamento …. che, di regola, al carattere vincolato del provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi</corsivo>” (sent. n. 127/1998), sono rinvenibili numerose e significative ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento vincolato, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (art. 21 <corsivo>octies</corsivo>, l. n. 241/1990; e art. 19 della stessa l. n. 241/1990 che contempla un’ipotesi di atto sicuramente vincolato rientrante nella legislazione esclusiva del giudice amministrativo). </h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni che precedono non sembra condivisibile l’assunto cui perviene la Cassazione nell’ordinanza n. 25101 del 2019 che per escludere la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella fase di attuazione di un PEI (o di un PAI), fa leva sul carattere vincolato dei relativi atti e sulla relativa posizione giuridica allo stesso collegata.  Sicché il Giudice amministrativo conosce soltanto delle controversie che attengono alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, o del programma assistenziale individualizzato, atteso il carattere discrezionale che in tale fase contraddistingue il potere esercitato dalle competenti amministrazioni. Mentre la fase successiva dell’attuazione o mancata attuazione del PAI o del PEI rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. </h:div><h:div>7. Secondo questo Collegio, laddove la parte non deduca specificamente una discriminazione e non agisca con le forme e il rito dell’art. 28 d.lgs. n. 150/2011, è possibile una differente lettura ai fini del riparto di giurisdizione nella materia <corsivo>de qua, </corsivo>che faccia leva sulla natura privatistica o pubblicistica delle controversie dedotte in giudizio, considerato che entrambi i giudici sono giudici <corsivo>ratione materiae</corsivo>. Il che significa che le controversie di diritto pubblico non possono che spettare al giudice amministrativo, essendo al riguardo sufficiente la qualificazione di tali provvedimenti come atti di diritto pubblico, con conseguente superamento della dicotomia vincolo/discrezionalità cui corrisponde la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo ai fini del riparto di giurisdizione. E l’ulteriore corollario della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo anche in materia di controversie relative alla fase di attuazione del PAI o del PEI, fatto salvo il caso in cui si debba ritenere che la parte ha inteso lamentare una discriminazione, o perché lo deduca espressamente, o perché tale intento sia desumibile da indici significativi. </h:div><h:div>8. Nel caso di specie, la parte non ha incentrato la sua strategia processuale sulla discriminazione subita, ma sulla illegittimità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>Tenuto conto delle argomentazioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo e quindi del TAR Sicilia – Catania, dinanzi al quale le parti devono riassumere il processo ai sensi e nei termini di cui all’art. 105, comma 3, c.p.a., potendo la parte reiterare in tale sede la richiesta di misure cautelari.</h:div><h:div>9. Le spese di lite possono essere compensate.</h:div><h:div>
			</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio al medesimo TAR. </h:div><h:div>Spese del grado compensate.</h:div><h:div>Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati: </h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Immordino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>