<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190110520200301120547583" descrizione="conf. dif. giur. GA - modificazione sogg. RTI nel corso della esecuzione contrattuale - AGO" gruppo="20190110520200301120547583" modifica="3/20/2020 10:19:07 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01105"/><fascicolo anno="2020" n="00203"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190110520200301120547583.xml</file><wordfile>20190110520200301120547583.docm</wordfile><ricorso NRG="201901105">201901105\201901105.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2019\201901105\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>20/03/2020 10:19:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>marco buricelli</firma><data>02/03/2020 14:24:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giambattista Bufardeci,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania - sezione prima - n. 1943/2019</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2019, proposto da Vitalaire Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Dolce in Palermo, via G. La Farina, 3</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, non costituitasi in giudizio</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Althea Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>e di Future Life S.r.l., non costituitasi in giudizio</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Althea Italia S.p.A.;</h:div><h:div>Viste le memorie della Vitalaire Italia e della Althea Italia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Mangione, su delega di Filippo Brunetti, e Umberto Ilardo;</h:div><h:div>Precisato preliminarmente che l’atto di appello <corsivo>ex art. 105 c.p.a</corsivo>., pur recando, a pagina 1, una indicazione relativa alla <corsivo>previa adozione di ogni opportuna misura cautelare</corsivo>, risulta sprovvisto, nel “corpo” della impugnazione, di qualsiasi sviluppo argomentativo inerente alla domanda di misure cautelari;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. di Catania ha declinato la propria giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice fornito di giurisdizione, sul ricorso proposto dalla odierna società appellante per l’annullamento della delibera dell’ASP di Enna n. 243 del 7.3.2019, recante <corsivo>nulla osta alla costituzione della RTI Althea Italia S.p.A. e Future Life s.r.l. - Lotto 1 CIG 5573211734 - servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare</corsivo>, con la quale l’ASP, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, ha autorizzato la costituzione di un nuovo RTI, mediante modificazione sul piano soggettivo del raggruppamento, con l’inserimento, nell’originario RTI, di un nuovo soggetto, vale a dire Future Life, in luogo di Isimed, nei confronti della quale, sempre nel corso della esecuzione contrattuale, era venuto meno il possesso dei requisiti prescritti. Contestualmente, l’Azienda sanitaria ha preso atto della <corsivo>prosecuzione contrattuale, per il lotto 1, della RTI Althea Italia s.p.a. e Future Life s.r.l.</corsivo> , in luogo dell’originario RTI accreditato.</h:div><h:div>2. Il giudice di primo grado, premesso che <corsivo>la legittimità della vicenda soggettiva occorsa viene contestata da altro soggetto accreditato alla sottoscrizione dell’accordo quadro in questione - terzo rispetto al raggruppamento de quo - interessato ad ampliare le chance a proprio favore</corsivo>, </h:div><h:div>ha motivato la decisione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come segue:</h:div><h:div><corsivo>…la giurisprudenza del Giudice del riparto …è nel senso che in linea di principio «con riferimento alla fase negoziale che ha inizio con la stipulazione del contratto, l'amministrazione si pone “in una posizione di tendenziale parità con la controparte” ed agisce “non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale”» (Cass. n. 23468 del 2016). La controversia che attiene alle vicende soggettive dell’esecutore di un contratto di appalto pubblico stipulato a seguito di procedura di gara si colloca nella fase esecutiva del contratto di appalto, sicché, alla stregua del criterio di riparto fissato dall'art. 133 c.p.a., comma 1, lett. e), n. 1), essa fuoriesce dalla giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici. Una volta instaurato, a seguito di aggiudicazione conseguente a procedimento di evidenza pubblica, il rapporto negoziale privatistico tra la P.A. e l'aggiudicatario, tutte le controversie attinenti alle successive vicende verificatesi durante la fase di esecuzione del contratto, tenuto conto della condizione di parità tra le parti e dunque della natura di diritto soggettivo connotante la posizione di quella privata, rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2011, n. 311; Cass., Sez. U., 24 aprile 2014, n. 9252; Cass., Sez. U., 8 novembre 2016, n. 22649). </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Secondo il Giudice del riparto la verifica, da parte della stazione appaltante, che la vicenda soggettiva occorsa rientri o meno tra le fattispecie in presenza delle quali è consentita la modificazione soggettiva dell’esecutore del contratto costituisce una verifica avente carattere vincolato, essendo le condizioni del subentro predeterminate per legge, sicché il mutamento soggettivo costituisce uno degli eventi successivi alla stipulazione del contratto destinati ad una regolazione giuridica in cui l’Amministrazione partecipa in posizione paritaria con la parte privata (Cass. n. 23468 del 2016.).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7.2. Alla stregua della giurisprudenza su citata la giurisdizione sulla controversia in esame – avente ad oggetto la legittimità della deliberazione (e degli ulteriori atti impugnati), con cui l’amministrazione prende atto della mutata configurazione societaria del RTI per il lotto 1 - servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare, costituito da Althea Italia spa (a seguito di fusione per incorporazione della Società Elettronica Bio Medicale spa), con conseguente prosecuzione da parte della stessa di tutti i rapporti (e) attività, ivi inclusi quelli inerenti tutti i contratti con l’ASP, della acquisita ditta Elettronica Bio Medicale e con cui autorizza la costituzione in RTI della Ditta Althea Italia spa, quale mandataria, con la ditta Future Life srl, alle medesime condizioni contrattuali che s’intendono invariate – va declinata da questo Tribunale in favore del Giudice ordinario.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Invero, nello stesso ricorso, tra l’altro, si afferma come “la vicenda in contestazione …  riguarda … la modifica soggettiva delle componenti del RTI nella fase di esecuzione del contratto/accordo quadro e, in particolare, l’illegittima sostituzione delle ditte mandatarie”. Parte ricorrente sostiene che l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. non sarebbe ammessa, sicché la sostituzione delle originarie mandanti con la nuova ditta Futura Life avrebbe dovuto essere senz’altro vietata e, per l’effetto, il contratto avrebbe dovuto essere risolto o in ogni caso dichiarato nullo per illegittima modificazione soggettiva del raggruppamento: ma tale controversia, per le dette ragioni, non può che spettare al g. o. .</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Né – </corsivo>si soggiunge in sentenza<corsivo> - può rilevare in senso contrario alle superiori conclusioni in tema di giurisdizione la circostanza che a promuovere la controversia sia nello specifico caso in esame il terzo - società accreditata alla sottoscrizione dell’accordo quadro per il lotto in questione –, interessato ad ampliare le chance a proprio favore. E' infatti da escludere che nella fase del subentro nel contratto sia rinvenibile, in capo al terzo, una posizione di interesse legittimo incardinante la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite ordinanza n. 9252 del 2014, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una vicenda analoga alla presente, nella quale l'oggetto del contendere era costituito dalla modificazione soggettiva intervenuta nel rapporto contrattuale, a seguito del subentro della cessionaria all'originaria contraente aggiudicataria della gara di appalto, denunciandosi, da parte di altra società che aveva partecipato alla gara, che la stazione appaltante, omettendo i dovuti controlli, non avesse impedito la lamentata operazione traslativa e revocato l'aggiudicazione per il venir meno dei relativi requisiti)…</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. Vitaliare Italia ha criticato statuizioni e argomentazioni della sentenza.</h:div><h:div>In particolare, con l’atto di appello si deduce, <corsivo>sub</corsivo> I), che la questione inerente alla modificazione soggettiva del RTI, pur essendosi innestato, detto mutamento di configurazione, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, attiene a una sequenza procedimentale pubblicistica e richiede l’esercizio di poteri valutativi di natura autoritativa che costituiscono un riflesso della procedura pubblicistica svolta a monte e che, nella sostanza, danno luogo a una sorta di riapertura, quanto al soggetto subentrante, della fase di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’espletamento del servizio, con il correlato esercizio di poteri tipicamente pubblicistici, similmente a ciò che si esplica durante la procedura di gara: dal che, la riconducibilità della controversia nell’ambito di applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) del c.p.a. , e la devoluzione della causa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e ciò tanto più se si considera la posizione di Vitalaire Italia, soggetto terzo firmatario del medesimo accordo quadro e munito di interesse e legittimazione a contestare l’illegittimo esercizio dei poteri autoritativi, pur intervenuto, sul piano temporale, nella fase esecutiva del contratto, da parte della stazione appaltante. L’appellante denuncia l’erroneità dei rilievi compiuti in sentenza, secondo cui verrebbe in considerazione una <corsivo>verifica avente carattere vincolato</corsivo>, in una situazione in cui <corsivo>l’Amministrazione partecipa in posizione paritaria con la parte privata.</corsivo> Vitalaire insiste nel rilevare che la stazione appaltante è stata chiamata a esercitare il potere / dovere di controllo sulla sussistenza / permanenza dei requisiti e dei presupposti per l’affidamento dell’accordo quadro a un nuovo soggetto e, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dalla normativa primaria, ha ugualmente deciso di autorizzare la costituzione del nuovo RTI, con una attività che è chiaramente espressione di poteri pubblicistici di natura autoritativa, a fronte dei quali la peculiare posizione del terzo, leso dal subentro illegittimo, ha consistenza di interesse legittimo, avendo in ogni caso scarsa rilevanza la questione se, nell’assentire o meno l’autorizzazione, la stazione appaltante goda di discrezionalità valutativa o debba limitarsi a un mero accertamento in ordine alla sussistenza di condizioni e presupposti previsti dalla legge. Nemmeno la circostanza che la modifica soggettiva sia intervenuta temporalmente nella fase esecutiva del contratto di appalto assumerebbe valenza dirimente al fine di radicare la giurisdizione in capo al giudice ordinario. La vicenda definita da Cass. civ., sez. un., con la sentenza n. 23468/2016, appare diversa dalla causa odierna, nella quale l’azione di annullamento è promossa da un soggetto terzo, ancorché firmatario del medesimo accordo quadro. Sub II), sotto un diverso profilo, l’appellante denuncia l’errore compiuto in sentenza per avere considerato irrilevante, in punto giurisdizione, la circostanza che a promuovere la controversia sia stato, nella specie, il terzo interessato ad ampliare le <corsivo>chances </corsivo>di aggiudicazione. Nel caso in esame non si fa questione della applicazione di un regolamento negoziale contraddistinto da posizioni paritarie tra stazione appaltante e impresa. Al contrario, viene in considerazione l’applicazione di disposizioni pubblicistiche che presidiano finalità diverse dalla esecuzione dell’opera e che interessano il controllo sulla sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio. Il richiamo, operato nella sentenza, a Cass. civ., sez. un., ord. n. 9252/2014, è inappropriato e non si attaglia al caso di specie. L’appellante ha concluso domandando l’annullamento della sentenza e la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, del c.p.a.   .</h:div><h:div>4. Althea Italia ha eccepito in rito la tardività dell’appello e, nel merito, ha dedotto la infondatezza della impugnazione.</h:div><h:div>L’ASP non si è costituita.</h:div><h:div>5. Attesa la infondatezza dell’appello, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata da Althea Italia.</h:div><h:div>La declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo va confermata: entrambi i motivi di appello dedotti, esaminabili in modo congiunto, sono privi di fondamento.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene corrette e condivisibili le argomentazioni e le conclusioni poste a base della sentenza impugnata, e ritiene inoltre appropriati i richiami giurisprudenziali operati dal T.A.R..</h:div><h:div>Ritiene, in particolare, che, anche alla luce di quanto statuito da Cass. civ., sez. un., con riferimento a vicende sovrapponibili o comunque analoghe a quella odierna, dato che nella fattispecie viene in considerazione una modificazione soggettiva di un RTI, intervenuta nel corso del rapporto contrattuale, in seguito peraltro a una verifica di carattere vincolato, priva di aspetti di discrezionalità valutativa e/o di ponderazioni di interessi, la controversia non sia da devolvere alla giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto dispone l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) del c.p.a., come pretenderebbe la società appellante, ma rientri invece nella giurisdizione del giudice ordinario. Ritiene, poi, che la conclusione appena esposta non possa essere sovvertita dalla circostanza che, nel caso in esame, a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo sia (stato) un soggetto terzo, <corsivo>interessato ad ampliare le chances in proprio favore</corsivo> denunciando, nella sostanza, una mancata risoluzione contrattuale, rispetto al rapporto contrattuale in corso tra ASP e RTI, così come modificato.</h:div><h:div>Per dirimere le questioni riassunte sopra al p. 3. il Collegio non ha che da fare concisamente richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziale specifici delle sezioni unite della Cassazione civile.</h:div><h:div>Anzitutto, la Corte regolatrice della giurisdizione ha, in più occasioni, affermato che per propria costante giurisprudenza <corsivo>una volta instaurato, a seguito di aggiudicazione conseguente a procedimento di evidenza pubblica un rapporto negoziale privatistico tra la P.A. e l'aggiudicatario, tutte le controversie attinenti alle successive vicende verificatesi durante la fase di esecuzione del contratto, tenuto conto della condizione di parità tra le parti e, dunque, della natura di diritto soggettivo connotante la posizione di quella privata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. A quest'ultimo spetta la cognizione non solo delle cause aventi quale oggetto diretto la validità o efficacia del contratto (ma) anche di quelle volte ad accertare, in funzione della stessa, la legittimità dei relativi atti prodromici intervenuti nella pregressa fase amministrativa, in ordine alla quale compete al G.O. un potere di sindacato incidentale, senza, dunque, la necessità che le parti debbano rivolgersi al G.A. ai fini dell'annullamento dei relativi provvedimenti (v. S.U. n.n. 12110/2013, 5846/2012, 7589/2009).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>A tali regole di riparto giurisdizionale non si sottrae la controversia in esame, nella quale l'oggetto del contendere è essenzialmente costituito dalla modificazione soggettiva intervenuta nel rapporto contrattuale, a seguito del subentro della cessionaria, già affittuaria […] all'originaria contraente, l'aggiudicataria società […], di cui si contesta la legittimità, denunciando il consenso (manifestatosi mediante il silenzio della contraente ceduta, conseguente alla comunicazione di cui in narrativa) o, comunque, lamentando una omissione di controllo da parte della stazione appaltante, che non avrebbe impedito la lamentata operazione traslativa e revocato l'aggiudicazione (per il venir meno dei relativi requisiti tutto comunque in funzione di un assunto "diritto" delle ricorrenti al subentro nel contratto in questione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Tale essendo il petitum sostanziale (ed essenziale) della, pur complessa, domanda proposta dalle odierne resistenti al T.A.R., considerato che il richiesto sindacato sugli atti amministrativi, sia compiuti (nella pregressa ed esaurita fase prodromica), sia (asseritamente) omessi, durante quella successiva, in costanza dell'instaurato e paritario (ancorchè ceduto), rapporto privatistico, tenuto conto che la richiesta pronunzia sarebbe comunque destinata ad incidere su quest'ultimo, va svolto, alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità già citati, dal giudice naturale di tale rapporto</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Deve, dunque, convenirsi con il P.G. e con il T.A.R. (in tal senso espressosi in sede cautelare) sull'attribuzione della controversia al giudice ordinario </corsivo>(così, Cass. civ., sez. un., ord. n. 9252 del 2014, pronunciata su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella per la quale oggi è causa).</h:div><h:div>In termini più generali si è poi statuito (v., ad es., Cass. civ., sez. un., ord. n. 10705 del 2017) che </h:div><h:div><corsivo> nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di servizi pubblici, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario nella successiva fase contrattuale, concernente l'esecuzione del rapporto.(Cass., ss.uu., 27169/07, 10443/08, 19805/08, 20596/08, 391/11, 12902/13).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene difatti pienamente operativa nella fase aperta dalla stipula del contratto, nella quale si è entrati a seguito della conclusione - con l'aggiudicazione - di quella pubblicistica: questa seconda fase, pur strettamente connessa con la precedente, e ad essa consequenziale, ha inizio con l'incontro delle volontà delle parti per la stipulazione del contratto e prosegue con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione, infatti, i contraenti - p.a. e privato - si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere, rispettivamente, di diritti soggettivi ed obblighi giuridici a seconda delle posizioni assunte in concreto.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Sicché è proprio la costituzione di detto rapporto giuridico di diritto comune a divenire l'altro spartiacque fra le due giurisdizioni, quale primo atto appartenente a quella ordinaria, nel cui ambito rientra con la disciplina posta dall'art. 1321 c.c. e segg.; e che perciò comprende non soltanto quella positiva sui requisiti (art. 1325 c.c. e segg.) e gli effetti (art. 1372 c.c., e segg.), ma anche l'intero spettro delle patologie ed inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute (Cass. S.U., n. 27169/07; Cass. S.U. 17/12/2008, n. 29425; Cass. S.U. 13/03/2009, n. 6068; Cass. S.U. 29/08/2008, n. 21928; Cass. S.U. 18/07/2008, n. 19805; Cass. S.U. 23/04/2008, n. 10443</corsivo>)…</h:div><h:div><corsivo>Secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite l'Amministrazione, una volta concluso il contratto, è del tutto carente del potere di sottrarsi unilateralmente al vincolo che dal contratto medesimo deriva: ipotizzare che essa abbia la possibilità di far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto, semplicemente imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere in vista dell'assunzione del predetto vincolo negoziale, equivarrebbe a consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale (sia pure motivato con l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela) che la pariteticità delle parti negoziali esclude per il contraente pubblico non meno che per il contraente privato; intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non può più spendere pertanto alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela (ex multis Cass., SS. UU., 22554/14, 12901/13, 19046/10, 26792/08)</corsivo>…</h:div><h:div>(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10705/17, relativa a una risoluzione del contratto per inadempimento con riferimento alla fase esecutiva del contratto, a un <corsivo>petitum</corsivo> chiaramente incentrato su profili, assorbenti, attinenti alla fase dell'esecuzione dell'appalto, e non incidente sull'esercizio di poteri valutativo - discrezionali della Pubblica Amministrazione nella determinazione dell'aggiudicatario, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario).</h:div><h:div>Sulla circostanza che, in situazioni analoghe a quella odierna (di mutamento della configurazione del RTI nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale), la controversia ricada nella giurisdizione del giudice ordinario, si può sinteticamente rinviare – come, del resto, correttamente ha fatto il giudice di primo grado: v. p. 7.1. della sent. impugnata – a Cass. civ., sez. un., n. 23468/2016, con la quale si è in sintesi chiarito che successivamente alla stipula del contratto, conseguente ad un procedimento di evidenza pubblica, tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto rientrano, di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della condizione di parità tra le parti e, dunque, della natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato, a meno che l’Amministrazione committente non eserciti poteri autoritativi attraverso provvedimenti espressione di discrezionalità valutativa (il che nel caso odierno non è accaduto), a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo: sì che la controversia promossa dalla cessionaria di ramo di azienda – cessione avvenuta in costanza di rapporto contrattuale - per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dell’appalto (come anche la successiva risoluzione del contratto) va devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Infatti, <corsivo>collocandosi nella fase esecutiva del contratto, tale controversia esula dalla giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera e), numero 1), cod. proc. amm., non venendo, inoltre, in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali</corsivo> e non implicando, la verifica, da parte della stazione appaltante, in ordine alla riconducibilità della modificazione soggettiva in argomento tra le fattispecie consentite dall’art. 116 del d. lgs. n. 163/2006 ai fini della prosecuzione del contratto, l’esercizio di un potere discrezionale – valutativo o esplicazione alcuna di ponderazione di interessi, sicché la posizione giuridica soggettiva in capo all’impresa che si veda negare il subentro nella esecuzione del contratto è di diritto soggettivo e le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.</h:div><h:div>L’attinenza dei precedenti giurisprudenziali specifici della Corte suprema regolatrice a vicende simili, ove non sovrapponibili, a quella odierna, fa sì che perdano rilievo argomentazioni, richiami giurisprudenziali e conclusioni formulate con l’atto di appello, a nulla in particolare rilevando, nella direzione contraria a quella del riconoscimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, il dato secondo il quale, nella causa odierna, a ricorrere era un soggetto terzo rispetto alle parti del contratto in corso tra ASP e RTI. </h:div><h:div>In conclusione, l’appello va respinto e l’impugnata sentenza di inammissibilità per difetto di giurisdizione va confermata.</h:div><h:div>Nonostante l’esito della controversia, nel carattere interpretativo della questione trattata il collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., ragioni eccezionali per l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese e dei compensi del grado del giudizio.</h:div><h:div>Non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi dell’ASP di Enna e della s.r.l. Future Life, non costituitesi in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Spese del grado del giudizio compensate nei confronti della società Althea Italia.</h:div><h:div>Nulla per le spese nei riguardi della ASP di Enna e di Future Life.</h:div><h:div>Si dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/02/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Buricelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>