<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190102620220112124843666" id="20190102620220112124843666" modello="4" modifica="1/14/2022 10:33:00 AM" pdf="0" ricorrente="Antonio Borzacchelli" stato="2" tipo="13" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01026"/><fascicolo anno="2022" n="00053"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>10</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190102620220112124843666.xml</file><wordfile>20190102620220112124843666.docm</wordfile><ricorso NRG="201901026">201901026\201901026.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\383 Rosanna De Nictolis\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>13/01/2022 14:37:53</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Stella Boscarino</firma><data>12/01/2022 19:16:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-del 15.05.2019, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso volto all’annullamento:</h:div><h:div>- del Decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS- del 29.01.2014, Direzione Generale per il personale militare, notificato in data 19.02.2014, con il quale è stata disposta nei confronti dell’appellante la sanzione della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”;</h:div><h:div>- del parere espresso dalla Commissione di disciplina nella seduta del 12.12.2013;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, Comando Legione Carabinieri Sicilia, Commissione di Disciplina, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Villareale n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Direzione Generale per il personale militare, del Comando Legione Carabinieri Sicilia e della Commissione di Disciplina;</h:div><h:div>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. L’appellante, già -OMISSIS-di Palermo, premette di essere stato coinvolto in un procedimento penale che, nel giudizio di appello, si concludeva con la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale la Corte di Appello di Palermo dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di rivelazione di segreti d’ufficio in concorso (capo “e”) e favoreggiamento personale in concorso (capo “f”) perché estinti per prescrizione; assolveva l’interessato dagli ulteriori reati di rivelazione di</h:div><h:div>segreti d’ufficio in concorso (capo “c”) e di favoreggiamento personale in concorso (capo “d”) perché il fatto non sussiste; infine, rideterminava la pena inflitta per il rimanente reato di concussione continuata (capo “a”) in anni 8 di reclusione.</h:div><h:div>Con riguardo a tale capo, l’appellante proponeva ricorso in Cassazione; gli altri capi della predetta sentenza passavano in giudicato il 27.6.2012.</h:div><h:div>Il ricorso in Cassazione veniva accolto con sentenza n. -OMISSIS- depositata il 07.09.2012, che annullava la sentenza di condanna di secondo grado e rinviava il giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, la quale, in data 3.7.2013, assolveva il ricorrente perché il fatto non sussiste.</h:div><h:div>2. L’appellante evidenzia che l’Amministrazione datrice di lavoro veniva a conoscenza già nel luglio 2012, non soltanto della sentenza di appello n. -OMISSIS-, ma anche della circostanza che detta sentenza fosse stata impugnata solo relativamente al reato di “concussione continuata”, di cui al capo “a” e non per gli altri, sui quali dunque si era formato il giudicato.</h:div><h:div>In particolare:</h:div><h:div>- con nota prot. n. -OMISSIS- del 31.01.2012, avente ad oggetto “Procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”, il Comando Legione Carabinieri Sicilia aveva richiesto al Comando del Nucleo Carabinieri presso la Corte di Cassazione di “<corsivo>voler comunicare aggiornate notizie in ordine alle decisioni adottate da Codesta Suprema Corte di Cassazione in merito al procedimento penale cui all’oggetto, definito, allo stato, con la sentenza n. -OMISSIS-</corsivo>”;</h:div><h:div>- in riscontro alla detta richiesta, dapprima, in data 9.2.2012, il Nucleo dei Carabinieri presso la Suprema Corte di Cassazione comunicava la data del dibattimento; successivamente, in data 28.06.2012, con nota prot. n. 8/17-3, informava il Comando Legione Carabinieri Sicilia che “<corsivo>il giorno 27.06.2012 la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha discusso in Pubblica Udienza, il ricorso nr. -OMISSIS-… La Corte ha così deciso: Annulla la sentenza impugnata, con riferimento al capo di imputazione sub a) impugnato, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo</corsivo>”;</h:div><h:div>- infine, con nota prot. n. -OMISSIS-/52-1-2005 del 17.07.2012 il reparto Comando Legione Carabinieri Sicilia trasmetteva all’Ufficio Personale Sezione disciplina e contenzioso copia conforme all’originale della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. -OMISSIS- (con l’annotazione del ricorso per Cassazione).</h:div><h:div>3. Il Comando Interregionale Carabinieri di Palermo, in data 17.08.2013, contestava all’appellante i comportamenti di cui ai reati di rivelazione di segreti d’ufficio in concorso (capo “e” della sent. n. -OMISSIS-) e favoreggiamento personale in concorso (capo “f “della medesima sentenza).</h:div><h:div>In esito all’istruttoria, con Decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS- del 29.1.2014, notificato in data 19.2.2014, veniva disposta nei riguardi dell’appellante l’applicazione della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.</h:div><h:div>Avverso tale atto veniva proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, che lo rigettava con la senza appellata.</h:div><h:div>3.1. La decisione ha ritenuta infondata la censura relativa al mancato rispetto dei termini del procedimento disciplinare (non avviato entro 90 giorni dalla data della conoscenza integrale della sentenza da parte dell’amministrazione) in quanto “<corsivo>la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. -OMISSIS-è divenuta irrevocabile il 27 giugno 2012, ma l’attestazione d’irrevocabilità è stata apposta dalla cancelleria il 10 luglio 2013 e l’acquisizione da parte dell’Amministrazione si è avuta il 18 luglio 2013</corsivo>”.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha ritenuto irrilevante la precedente trasmissione di una mera copia della sentenza in data 7 luglio 2012 da parte del Comando Regione Carabinieri Sicilia.</h:div><h:div>3.2. Nel merito, il Giudice di prime cure ha ritenuto non sproporzionata l’irrogazione della sanzione massima, a fronte di condotte particolarmente gravi.</h:div><h:div>4. Con il ricorso in appello si lamenta l’erroneità della decisione per non aver ritenuto estinto il procedimento disciplinare per decorrenza dei termini previsti dall’art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, avendo l’Amministrazione avviato il procedimento disciplinare con nota di contestazione degli addebiti n. -OMISSIS-, ossia oltre un anno dopo dalla conoscenza legale della <corsivo>notitia criminis</corsivo> (avvenuta in data 17 luglio 2012), e concluso lo stesso con il decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS- del 29 gennaio 2014 (oltre i 270 giorni previsti dall’art. 1392 del Codice).</h:div><h:div>Si lamenta l’erroneità degli argomenti del Giudice di primo grado in quanto, sui due reati oggetto della contestazione disciplinare (“rivelazione di segreti d’ufficio in concorso” e “favoreggiamento personale in concorso”) la prima sentenza della Corte d’appello di Palermo (n. -OMISSIS-) era divenuta definitiva già nel giugno del 2012, dato che la sentenza era stata impugnata in Cassazione in relazione non ai suddetti reati, bensì esclusivamente al reato di “concussione continuata”.</h:div><h:div>Non rileverebbe la data di acquisizione della copia munita della formula di irrevocabilità, sia per il rispetto dei principi costituzionali (il diritto di difesa, art. 24 Cost., e il «giusto processo», art. 111 Cost.), non potendosi esporre l’interessato al procedimento disciplinare <corsivo>sine die</corsivo>, sia perché l’imposizione di tale certificazione striderebbe con i principi di ragionevolezza e di economicità, sia perché la comunicazione della sentenza era avvenuta da parte del locale Comando della stessa Arma dei Carabinieri, risultando quindi pienamente attendibile e degna di fede.</h:div><h:div>Infine, in base al principio della certezza del diritto, l’autorità procedente che abbia avuto conoscenza di fatti asseritamente sanzionabili deve procedere immediatamente alla contestazione degli stessi, evitando il rischio che il soggetto coinvolto rimanga <corsivo>sine die</corsivo> esposto all’eventualità di una successiva instaurazione del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Se si avallasse la tesi sposata dal Giudice di prime cure, argomenta l’appellante, l’instaurazione del procedimento disciplinare verrebbe lasciata al mero arbitrio dell’Amministrazione, libera di decidere se e con quali tempistiche richiedere la certificazione di irrevocabilità.</h:div><h:div>L’appellante sottolinea che la richiesta della copia integrale della pronuncia penale riguardante un dipendente della Pubblica Amministrazione costituisce onere in capo all’Amministrazione datrice di lavoro, come desumibile dall’art. 154-ter disp. att. c.p.p.</h:div><h:div>Deve, pertanto, ritenersi che la facoltà di richiedere copia del provvedimento da parte dell’amministrazione datrice di lavoro debba essere espletata senza alcun ritardo, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1392 Cod. Ord. Mil. ed in osservanza (tra gli altri) dei principi dell’immediatezza della contestazione, strumentale a garantire l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato; di certezza del diritto e dei tempi del procedimento; di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa.</h:div><h:div>Diversamente, l’Amministrazione potrebbe dilatare all’infinito i tempi di acquisizione, prorogando irragionevolmente i termini di avvio del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Nel merito, l’appellante contesta la decisione appellata, ritenendo ingiusta ed eccessiva la sanzione.</h:div><h:div>5. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione, con memoria, argomenta, per un verso, che i termini per l’inizio del procedimento disciplinare sono iniziati a decorrere dalla data in cui è stata acquisita dall'Amministrazione la sentenza penale definitiva con il visto di irrevocabilità (18 luglio 2013), per altro verso, che il termine non può decorrere se prima il procedimento penale non si sia definito nella sua interezza, dovendo la valutazione poggiare sulla piena conoscenza dei fatti.</h:div><h:div>Nel caso in questione, al momento del passaggio in giudicato dei capi “e” ed “f” l’Amministrazione non poteva avere una conoscenza completa e definitiva sui fatti, perché il processo penale era ancora in corso e non ne era prevedibile l’esito. Un procedimento penale non può essere spezzettato in varie parti e determinare più procedimenti disciplinari in tempi diversi a seconda degli esiti relativi ai vari capi della sentenza. La valutazione deve essere unica e tenere conto di tutti gli aspetti.</h:div><h:div>Nel merito, si afferma la congruità della sanzione disciplinare espulsiva.</h:div><h:div>6. Il Collegio preliminarmente rileva che il profilo di appello relativo al mancato rispetto del termine di 270 giorni di conclusione del procedimento costituisce questione nuova, non sollevata nel giudizio di primo grado; della conseguente inammissibilità dell’appello in parte qua viene dato avviso alle parti, ai sensi dell’art.73 comma 3 c.p.a., assegnando 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza per la presentazione di memorie su questa sola questione.</h:div><h:div>7. Il Collegio osserva che, in punto di fatto, dall’esame del fascicolo di primo grado (documenti da 3 a 7) si evince che in data 17.7.2012 venne trasmessa (dal locale Comando dell’Arma dei Carabinieri all’Ufficio disciplinare) copia autentica della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. -OMISSIS- con annotazione del ricorso in Cassazione (doc.6).</h:div><h:div>In data 12.9.2012 il Nucleo dei Carabinieri presso la S.C. di Cassazione trasmise al Comando dei Carabinieri Sicilia copia autentica della decisione della Cassazione di annullamento con rinvio (doc.7); il dispositivo era stato già stato trasmesso a giugno (doc.5).</h:div><h:div>Si deve, quindi, rilevare che il Comando dei Carabinieri Sicilia era a conoscenza del contenuto della decisione di appello n. -OMISSIS-, come si evince dalla nota del 31.1.2012 inviata al Comando del Nucleo Carabinieri presso la Corte di Cassazione, con la quale si chiedeva appunto notizia dell’esito del giudizio ivi pendente; il 17.7.2012, infatti, il Comando trasmetteva all’Ufficio disciplinare copia della decisione d’appello in questione.</h:div><h:div>In definitiva, al 12 settembre 2012 l’Amministrazione era in possesso della copia autentica della sentenza della Corte d’Appello n. -OMISSIS- (dal cui esame si evincevano i fatti poi oggetto del procedimento disciplinare) e della copia autentica della decisione della Cassazione (dal cui esame era evincibile il già intervenuto giudicato sui capi che non erano stati oggetto di ricorso in Cassazione e che poi avrebbero fondato il disciplinare); e tuttavia avviava solo in data 17.08.2013 il procedimento disciplinare per i reati per i quali già con la sentenza della Corte d’Appello n. -OMISSIS- il dipendente era stato assolto (per prescrizione), sentenza che per quella parte era divenuta irrevocabile essendosi il ricorrente gravato avverso il solo capo relativo alla condanna.</h:div><h:div>8. Una prima questione che viene in rilievo attiene alla individuazione del <corsivo>dies a quo</corsivo> per l’avvio del procedimento disciplinare in caso di impugnazione parziale di una sentenza penale, e cioè se lo stesso debba riferirsi ai giudicati parziali, ovvero all’ultimo giudicato.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, l’Amministrazione, procedendo per reati per i quali la decisione penale era passata in giudicato, non poteva differire l’avvio del procedimento alla definizione del processo con riferimento a capi di imputazione non oggetto di valutazione disciplinare; il comportamento dell’Amministrazione sarebbe dunque pretestuoso e l’elusione del termine di avvio del procedimento disciplinare evidente ed illegittima.</h:div><h:div>Secondo la Difesa Erariale, il termine decorre da quando l’amministrazione abbia notizia del provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale, per cui, nel caso specifico, sebbene per due reati si fosse formato il giudicato, il processo si sarebbe concluso solo con la sentenza definitiva nel (secondo) giudizio di appello a seguito di rinvio dalla Cassazione. </h:div><h:div>Tale tesi implica uno specifico interesse dell’Amministrazione a non spezzettare il procedimento disciplinare e ad attendere la chiusura totale e non parziale del giudizio, onde acquisire un quadro completo circa i fatti materiali ascritti al dipendente, avuto riguardo al complesso di circostanze acquisite al giudizio, al fine di valutare, in maniera adeguata e completa, tutti gli elementi utili.</h:div><h:div>8.1. Il Collegio rileva che la decisione sulla questione sottoposta implica la preliminare opzione ermeneutica in merito al rapporto tra l’art. 1392 del d. lgs. n. 66/2010 e le disposizioni in tema di irrevocabilità di cui al codice di procedura penale: ove il primo vada interpretato in modo autonomo e scisso dal c.p.p. (art. 648 c.p.p., per il quale sono irrevocabili, per quanto qui rilevi, le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione; se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla), risulterebbe corretta la tesi dell’Amministrazione (secondo la quale anche se su due reati si era formato il giudicato, il processo non era concluso, fino al deposito della sentenza definitiva nel giudizio di appello a seguito di rinvio dalla Cassazione), avvalorata anche dalla lettera dell’art. 1392, secondo il quale il termine decorre da quando l’amministrazione ha notizia del provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale: il verbo utilizzato (“conclude”) sembra voler evitare una valutazione spezzettata di una complessa vicenda fattuale. Tesi che, peraltro, risulterebbe coerente con il principio della autosufficienza della disciplina contenuta nel codice dell’ordinamento militare.</h:div><h:div>Ad opposta conclusione condurrebbe una interpretazione della norma in armonia con le disposizioni processuali di cui al c.p.p.</h:div><h:div>La tesi dell’appellante, che in tal caso sarebbe fondata, sembrerebbe in linea con i principi affermati da Corte Costituzionale, 27 luglio 2000, n. 375: i termini per promuovere l'azione disciplinare - e concludere, quindi, il procedimento mirano a garantire la posizione del dipendente e, al tempo stesso, il buon andamento dell'amministrazione. L'azione disciplinare si deve iniziare tempestivamente, senza ritardi ingiustificati - o, peggio, arbitrari - rispetto al momento in cui l'amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna: tale principio ha trovato pieno riconoscimento nella disciplina del pubblico impiego e va affermato anche con riguardo ai corpi militari.</h:div><h:div>9. Nell’ipotesi in cui la prima problematica venga risolta nel senso propugnato dall’appellante, viene in rilievo una seconda questione: se il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorra dal momento in cui l’Amministrazione entri in possesso della copia di una sentenza penale con l’annotazione di irrevocabilità (tesi della Difesa Erariale), anziché dal diverso ed anteriore momento in cui sia venuta a conoscenza della definitività della decisione penale (tesi dell’appellante).</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante, la prima opzione si presterebbe a facili elusioni del termine decadenziale di cui all’art. 1392 del d. lgs. n. 66/2010, consentendo all’Amministrazione di rinviare <corsivo>sine die</corsivo> l’avvio del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Nel caso in questione, essendo l’Amministrazione venuta a conoscenza fin dal 12 settembre 2012 dell’esistenza di una sentenza penale divenuta irrevocabile in parte, non potrebbe ritenersi che il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorresse dalla data di acquisizione di altra copia della decisione con apposta la clausola di irrevocabilità.</h:div><h:div>Tale soluzione sarebbe supportata dall’art. 154-ter disp. att. c.p.p., secondo il quale “<corsivo>la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento</corsivo>”, imponendo quindi all’Ente datore di lavoro di attivarsi per ottenere la documentazione processuale necessaria alla valutazione disciplinare dei fatti.</h:div><h:div>9.1. Occorre a questo punto dare atto degli orientamenti giurisprudenziali che vengono in rilievo al fine di risolvere la questione.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5367, ha affermato che, poiché la <corsivo>ratio</corsivo> della fissazione del termine decadenziale è chiaramente costituita dall’interesse dell’incolpato ad evitare che questi sia sottoposto <corsivo>sine die</corsivo> al possibile avvio di un procedimento disciplinare, essa è agevolmente realizzabile, nel caso in cui l’amministrazione ritardi nell’acquisizione della sentenza in forma integrale, attraverso la notifica della stessa da parte dell’incolpato, di modo che comunque il termine decadenziale possa cominciare a decorrere.</h:div><h:div>Tale orientamento valorizza l’esigenza di certezza del dipendente, che non può essere pregiudicato dai ritardi burocratici dell’amministrazione, a carico della quale deve quindi ritenersi sussistente un onere acceleratorio nell’acquisizione della decisione penale.</h:div><h:div>Con la decisione della Sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893 si è invece affermato che &lt;<corsivo>l’articolo 1392, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, laddove indica – quale dies a quo del termine per il radicamento e la definizione del procedimento disciplinare di stato – “la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono”, fa evidentemente riferimento a una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall’acquisizione di copia conforme della sentenza, completa dell’attestazione di irrevocabilità; mentre la norma stessa non individua un termine entro il quale l’Amministrazione debba provvedere all'acquisizione documentale, oltretutto dipendente dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562 e 17 luglio 2018, n. 4349).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Dal tenore della disposizione, deve quindi ritenersi che il termine d’inizio dell’azione disciplinare coincida con il momento in cui l’Amministrazione ha avuto a disposizione il testo integrale della sentenza penale, completa della parte motiva (cfr., ulteriormente, Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2019, n. 6562, 26 febbraio 2019, n. 1344, 4 ottobre</corsivo>
				<corsivo>2018, n. 5700 e 17 luglio 2018, n. 4349</corsivo>). </h:div><h:div>Detta decisione precisa ulteriormente che il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento della percezione cognitiva del testo integrale della sentenza resa dalla Corte di Cassazione, laddove quest’ultima abbia accolto (ovvero, anche solo parzialmente accolto) o respinto (anche in parte) il ricorso innanzi ad essa proposto, ma dalla comunicazione del dispositivo ove la sentenza della Cassazione statuisca l’inammissibilità del ricorso: ciò perché  l’amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento disciplinare dal momento in cui la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto del formarsi del giudicato, rispetto il quale non assume rilevanza la successiva acquisizione cognitiva della motivazione della pronunzia di inammissibilità.</h:div><h:div>10. Stante il possibile insorgere di contrasto giurisprudenziale, il presente ricorso viene deferito all'esame dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99, co. 1, c.p.a., alla quale si chiede:</h:div><h:div>- come vada individuato il <corsivo>dies a quo</corsivo> dell’avvio del procedimento disciplinare di stato nell’ipotesi di giudicato parziale;</h:div><h:div>- qualora il <corsivo>dies a quo</corsivo> si riferisca al passaggio in giudicato della decisione parziale, si chiede ulteriormente se il termine vada individuato nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del ricorso per cassazione, da cui desume che alcuni capi non sono stati impugnati e dunque sono passati in giudicato;</h:div><h:div>- ovvero nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e del dispositivo della decisione della Cassazione (v. Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021, n. 5893);</h:div><h:div>- o, ancora, nella data in cui l’amministrazione venga a conoscenza della sentenza di merito e della sentenza integrale della Cassazione. </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Assegna alle parti, ai sensi dell’art.73 comma 3 c.p.a., 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte (se anteriore) della presente ordinanza per la presentazione di memorie sulla questione in rito indicata in motivazione.</h:div><h:div>Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicoletta Cavadi</h:div><h:div>Maria Stella Boscarino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>