<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190101520220510144836385" descrizione="" gruppo="20190101520220510144836385" modifica="5/11/2022 11:33:37 PM" stato="2" tipo="13" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Valentina Caminneci" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01015"/><fascicolo anno="2022" n="00566"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190101520220510144836385.xml</file><wordfile>20190101520220510144836385.docm</wordfile><ricorso NRG="201901015">201901015\201901015.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\766 Fabio Taormina\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Fabio Taormina</firma><data>11/05/2022 20:09:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonino Caleca</firma><data>10/05/2022 15:19:54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/05/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Fabio Taormina,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 867/2019. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2019, proposto dalla signora </h:div><h:div>Valentina Caminneci, rappresentata e difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidenza regione siciliana, Regione Sicilia - Giunta regionale di governo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Palermo, via Villareale n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza regione siciliana e della Regione Sicilia - giunta regionale di Governo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 maggio 2022 tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a., il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1.Con la sentenza in epigrafe appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sede di Palermo – ha respinto  il ricorso di primo grado mercé la originaria ricorrente  (ed  odierna appellante) Valentina Caminneci aveva impugnato il decreto n. 1017 del 07.11.2011, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha respinto il ricorso straordinario da lei presentato; la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 262 del 29 settembre 2011, nonché tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi.</h:div><h:div>2.In punto di fatto, la complessa vicenda processuale, può così essere sinteticamente ricostruita.</h:div><h:div>2.1.La originaria ricorrente: </h:div><h:div>a) aveva partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 70 posti di dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni Culturali di cui alla Tabella A della l.r. n. 8/99 (art. 1, bando di concorso), bandito dall’Assessorato regionale BB.CC.AA., con bando pubblicato sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi del 14.04.2000 del quale poi è risultata vincitrice; detto bando prevedeva che sarebbe stato corrisposto ai vincitori il trattamento economico corrispondente all’VIII livello retributivo di cui alla Tabella A del d. P.R.S. n. 11 del 20 gennaio 1995;</h:div><h:div>b) successivamente, scaduto il termine per la presentazione delle domande, è sopravvenuta la legge regionale n. 10 del 2000 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana), la quale ha dettato disposizioni transitorie che – secondo l’impostazione ricorsuale- avrebbero prodotto refluenze anche sui rapporti instaurati a seguito del predetto concorso. In particolare, la ricorrente sosteneva che dal tenore letterale delle disposizioni di cui all’art. 6 della citata legge regionale n. 10/2000 e di cui all’art. 2 del D.P.Reg. Siciliana n. 11/2001, in sede di adozione del "Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”, risultasse evidente che il legislatore regionale avesse inteso prevedere la corrispondenza fra la vecchia figura del Dirigente Tecnico (VIII livello retributivo) e la nuova del Dirigente inquadrato nella III fascia dell'istituendo ruolo unico dei Dirigenti dell'Amministrazione Regionale siciliana.</h:div><h:div>c)con D.D.G. n. 5359 del 3 marzo 2005 l’Amministrazione ha, però, disposto la nomina dell’odierna ricorrente attribuendole il trattamento retributivo corrispondente al VII livello (corrispondente, secondo quanto prospettato dalla difesa, alla posizione economica D1). </h:div><h:div>d)la Signora Caminneci provvedeva perciò ad impugnare il prefato D.D.G. n. 5359 del 2005 con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendone l'annullamento nella parte in cui era stato disposto l’inquadramento della stessa, nella categoria "D”;</h:div><h:div>e) con parere n. 644/2006 (reso nell'adunanza del 11.12.2007), le Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, (d’ora innanzi anche CGARS) ritenevano fondato e meritevole di accoglimento il ricorso, riconoscendo, in particolare, che "<corsivo>il corretto inquadramento della ricorrente stessa non poteva che essere proprio quello di dirigente di terza fascia"</corsivo>;</h:div><h:div>f) successivamente, stante la mancata adozione del decreto decisorio di competenza del Presidente della Regione, la ricorrente aveva inoltrato apposita diffida alla quale, la Amministrazione regionale, aveva risposto annunciando, con la nota prot. n. 20683/535058, la sospensione <corsivo>sine die</corsivo> del procedimento avviato con la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione;</h:div><h:div>g) contro questa nota, la signora Caminneci era insorta con un primo ricorso, al fine di ottenerne l’annullamento, deducendo che, stante l’asserita abrogazione tacita dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373/2003, per sopravvenuta incompatibilità con il novellato art. 14 del D.P.R. n. 1199 del 1971 a opera della l. n. 69 del 2009, non sarebbe stata ammessa l’adozione di un decreto decisorio non conforme al parere del C.G.A;</h:div><h:div>h) tale ricorso venne rigettato dal Tar  con la sentenza n. 14329 del 17.12.2010, con la quale è stata sostenuta la cogenza della previsione di cui all’art. 9, comma 5, d. lgs. n. 373 del 2003 anche dopo le novità introdotte dalla l. n. 69 del 2009 in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; </h:div><h:div>i)l’appello proposto dalla Caminneci alla detta sentenza di questo Tribunale, venne pure rigettato dal C.G.A. con la sentenza n. 536 del 11.06.2012, con la quale si ritenne che il ricorso introduttivo, che il T.A.R. aveva respinto nel merito, era in realtà inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposto avverso un atto giuridicamente privo di ogni attitudine lesiva, essendo di natura endoprocedimentale (così il C.G.A., in particolare: “Il provvedimento formale che concretamente pregiudica la posizione dell’appellante è infatti il Decreto Presidenziale, nel frattempo adottato, col quale il ricorso straordinario da questa a suo tempo proposto è stato respinto in difformità dal parere reso da questo Consiglio di Giustizia in sede consultiva.”);</h:div><h:div>l) la signora Caminneci quindi, con il ricorso di primo grado (nelle more della decisione d’appello di cui alla superiore lettera i)   insorse contro il decreto presidenziale n. 1017 del 7.11.2011, (notificatole il 21.12.2011) con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha respinto il ricorso straordinario da lei presentato e contro gli atti a esso prodromici ossia la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 262 del 29 settembre 2011 avente ad oggetto " autorizzazione al Presidente della Regione a decidere in difformità al parere del C.G.A. n. 644/06 del 11 dicembre 2007 " e delle allegate note dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. nn. 7163, 7164, 7165 e 7166 del 9 marzo 2011, tutte conosciute dalla ricorrente in data 21.12.2011. </h:div><h:div>2.2.Il Tar ha respinto il ricorso, in sostanza richiamando le conclusioni cui era giunto in precedenza con la citata sentenza n. 14329 del 17.12.2010, sostenendo che l’art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 (che prevede la possibilità di decisione del ricorso straordinario in maniera difforme dal parere del competente organo consultivo) non potrebbe ritenersi essere stato tacitamente abrogato, per sopravvenuta incompatibilità con la l. n. 69 del 2009 (che invece ha prescritto la decisione finale in maniera necessariamente conforme al parere), in ragione della peculiare natura del d. lgs. n. 373 del 2003, il quale reca «norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana» ed ha rango sovraordinato alla legge ordinaria</h:div><h:div>3.Avverso la sentenza in epigrafe, pubblicata il 25/03/2019 è stato tempestivamente proposto appello (passato il 25.10.2019 e depositato in pari data), mercè il quale l’odierna appellante (già originaria ricorrente rimasta soccombente), dopo avere dettagliatamente ripercorso i fatti oggetto di causa, ha sostenuto che:</h:div><h:div>a) principaliter, dovesse ritenersi l’illegittimità del decreto impugnato in quanto, nell’essersi discostato dal parere reso dal CGARS in sede consultiva aveva esercitato un potere, previsto dall’ art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 ormai venuto meno, a cagione della tacita abrogazione, per sopravvenuta incompatibilità, di tale disposizione con la l. n. 69 del 2009;</h:div><h:div>b) in via logicamente subordinata, ha chiesto venisse sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 per conflitto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, e per disparità di trattamento.</h:div><h:div>4.Con memoria depositata in data 9.2.2022 l’amministrazione regionale appellata (che in data 5.11.2019 si era costituita con atto di stile) ha chiesto respingersi il ricorso in quanto infondato, ed ha richiamato in proposito le conclusioni cui era pervenuto di recente il parere delle Sezioni riunite del CGARS n.61/2020.</h:div><h:div>4.1.Con memoria di replica depositata in data 6.4. 2022 l’appellante ha insistito nelle proprie difese.</h:div><h:div>5.Alla odierna camera di consiglio del 3 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.  </h:div><h:div>                                                           DIRITTO</h:div><h:div>1. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015) il Collegio procederà nel seguente modo: </h:div><h:div>I) in primo luogo esaminerà - <corsivo>ex officio</corsivo>-  la problematica concernente l’ammissibilità del ricorso di primo grado e dell’odierno appello: ciò in quanto sul punto non si è formato alcun giudicato interno, posto che il giudice di primo grado non ha esaminato espressamente la questione di rito, limitandosi ad affermare “in disparte ogni considerazione sulla dubbia ammissibilità del gravame stante che, sostanzialmente, la ricorrente contesta il decreto di decisione del ricorso straordinario per il suo contenuto”;</h:div><h:div>II) successivamente procederà ad una breve illustrazione della centralità e rilevanza delle censure prospettate, e delle conseguenze cui condurrebbe l’accoglimento di una delle medesime;</h:div><h:div>III) verrà svolta poi, una breve esposizione dei fondamenti comuni delle censure, con riferimento alle innovazioni normative ed ai recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato l’istituto del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato e per quanto di immediato interesse, l’affine istituto del Ricorso Straordinario al Presidente della regione Siciliana;</h:div><h:div>IV) di seguito, si esaminerà la doglianza concernente l’asserita tacita abrogazione, per sopravvenuta incompatibilità con la l. n. 69 del 2009 dell’art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 e ciò, non soltanto in quanto avanzata in via prioritaria dall’appellante, ma in quanto logicamente pregiudiziale rispetto alla questione di legittimità costituzionale prospettata;</h:div><h:div>V) in ultimo – anticipandosi il convincimento del Collegio secondo cui la doglianza di cui al punto IV della esposizione non sia fondata- ci si concentrerà sulle questioni concernenti la ammissibilità, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.</h:div><h:div>2.  Sub I) Ciò premesso, quanto al primo profilo suindicato, il Collegio nel procedere d’ufficio a tale scrutinio (armonicamente con il principio di cui a Ad. Plen. 26 aprile 2018 n. 4, secondo cui “<corsivo>nel processo amministrativo, il giudice di secondo grado può rilevare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado -ivi compresa la tempestività del ricorso medesimo-, non potendosi formare sul punto un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione</corsivo>”) non nutre dubbi circa l’ammissibilità dell’originario ricorso di primo grado e dell’odierno appello. </h:div><h:div>2.1 Va rilevato infatti che entrambi gli atti introduttivi del giudizio sono tempestivi e (ma il punto verrà meglio chiarito nel prosieguo dell’esposizione) risultano supportati da un concreto interesse.</h:div><h:div>2.2. E’ vero che l’impugnazione investe il “contenuto” del decreto decisorio, ma la censura afferisce ad un profilo preliminare, ed investe il potere del Presidente della Regione di discostarsi dal parere reso in sede consultiva.</h:div><h:div>2.3.Nessuna preclusione,poi, può rinvenirsi a cagione della circostanza che in precedenza l’odierna appellante avesse proposto il  ricorso rigettato dal Tar  con la sentenza n. 14329 del 17.12.2010: detta sentenza, nel suo dispositivo reiettivo, infatti venne confermata con diversa motivazione   da questo  C.G.A.R.S con la sentenza n. 536 del 11.06.2012, con la quale si ritenne che il ricorso introduttivo, (che il T.A.R. aveva respinto nel merito) fosse in realtà inammissibile per difetto di interesse in quanto proposto avverso un atto di natura endoprocedimentale.</h:div><h:div>2.4. Non integra, quindi, <corsivo>bis in idem</corsivo> l’odierna iniziativa processuale: costituirebbe anzi, insanabile aporia, integrante un sostanziale diniego di giustizia, che l’odierna appellante - risoltasi ad impugnare un atto qualificato nella sentenza  del C.G.A.R.S n. 536 del 11.06.2012 di natura endoprocedimentale, e vistasi per tale ragione dichiarare inammissibile il ricorso -   subisse una declaratoria di inammissibilità della odierna impugnazione ( che la stessa ha tempestivamente proposto avverso il decreto decisorio proprio conformandosi al <corsivo>dictum </corsivo>di cui alla  sentenza  n. 536 del 11.06.2012) pur  conservando un inalterato interesse all’annullamento dell’atto così impugnato.</h:div><h:div>3. Sub II) Quanto al secondo profilo oggetto di disamina, ritiene il Collegio che, tenuto conto delle censure prospettate, la problematica lamentata  da parte appellante assuma portata centrale nell’odierno processo.</h:div><h:div>3.1. Invero, l’appellante lamenta che l’atto impugnato (decreto n. 1017 del 07.11.2011) sia illegittimo in quanto non conforme al parere n. 644/2006 reso (nell'adunanza del 11.12.2007), dalle Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa; detta circostanza non risulta contestata dall’Amministrazione (art. 64 cpa)ed è comunque evidente, sol che si compulsi il tenore degli atti soprarichiamati.</h:div><h:div>3.2. Entrambe le censure appellatorie contestano la legittimità del decreto n. 1017 del 07.11.2011, sostenendo che non rientrasse tra i poteri del Presidente della regione quello di discostarsi dal parere reso dal CGARS in sede consultiva.</h:div><h:div>3.3. Il detto decreto è stato emesso in epoca successiva alla entrata in vigore dall’art 69 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;</h:div><h:div>3.4. Sembra al Collegio evidente che l’accoglimento di qualsivoglia delle due (tra esse reciprocamente escludenti) prospettazioni appellatorie condurrebbe all’annullamento dell’impugnato decreto n. 1017 del 7.11.2011 (ma sul punto ci si soffermerà più diffusamente di seguito). </h:div><h:div>4. Sub III) Le doglianze dell’appellante presentano un sostrato comune, che può essere così sintetizzato: il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato – al quale va attribuita natura “giustiziale” - è stato profondamente trasformato dall’art 69 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che ne ha accentuato i tratti “giurisdizionali”. </h:div><h:div>4.1. Le caratteristiche salienti di tale “novella”, riposano infatti: </h:div><h:div>- nell’avere previsto che il Consiglio di Stato in sede consultiva possa sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme delle quali dovesse fare applicazione (novellato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.1971 n. 1199); </h:div><h:div>- nell’avere soppresso il potere dell’Autorità governativa di discostarsi dal contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (novellato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24.11.1971 n. 1199).</h:div><h:div>4.2. Da tali innovazioni normative si è fatto discendere poi, per via giurisprudenziale: </h:div><h:div>-la ricorribilità del decreto emesso in sede di decisione del ricorso Straordinario alle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione al pari delle sentenze del Consiglio di Stato (Cassazione civile sez. un., 19.12.2012, n.23464 e giurisprudenza successiva);</h:div><h:div>-la eseguibilità coattiva del decreto emesso in sede di decisione di Ricorso Straordinario con il rimedio del giudizio di ottemperanza (tutta la giurisprudenza successiva a Cassazione civile sez. un., 28.1.2011, n.2065, che peraltro estende espressamente il rimedio alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana).</h:div><h:div>4.3. La cronologicamente successiva disposizione (avente carattere innovativo e non interpretativo: Consiglio di Stato ad. gen., 03/08/201, n. 7) di cui all’ art. 7 comma 8 del d. lvo. 104 del 2010 nello stabilire che “<corsivo>il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”</corsivo> avrebbe vieppiù confermato la tendenziale compiuta attrazione verso l’attribuzione di tratti marcati di giurisdizionalità a tale istituto (Cassazione civile, sez. lav. , 16/07/2013 , n. 17375 <corsivo>“per effetto della previsione di cui all'art. 7, comma 8, del cod. proc. amm., che ammette il ricorso straordinario al Capo dello Stato solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, vanno considerati inammissibili i ricorsi straordinari proposti dopo il 16 settembre 2010 - data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - in controversie che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo.”</corsivo>).</h:div><h:div>4.4. La parte appellante ha quindi fatto seguire detta esposizione da una articolata considerazione che può essere così sintetizzata:</h:div><h:div>-costituiva <corsivo>jus receptum</corsivo>, in giurisprudenza la circostanza che:</h:div><h:div>I) anche il Cgars in sede consultiva potesse sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale, 13.11.2013, n.265);  </h:div><h:div>II) che il decreto presidenziale decisorio potesse essere coattivamente eseguito con il rimedio del giudizio di ottemperanza;</h:div><h:div>III) che il medesimo “conforme al parere” fosse ricorribile alle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (ex aliis Cassazione civile sez. un., Cassazione civile sez. un., 15/03/2012, n.4129, 28/01/2011, n.2065);</h:div><h:div>-in tale complesso quadro, non poteva che ritenersi che l’art. 9, comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 fosse stato implicitamente abrogato dal legislatore nazionale; ove si fosse opinato diversamente, tale norma, in quanto eccentrica rispetto all’assetto strutturale attribuibile all’istituto avrebbe dovuto ritenersi collidente con la Costituzione.  </h:div><h:div>5. Sub IV) Come anticipato in premessa, il Collegio non ritiene né astrattamente percorribile, né fondata, l’opinione dell’appellante volta a sostenere l’implicita abrogazione dell’art. 9, comma 5, del d. Lgs. n. 373 del 2003 che –in tesi- sarebbe stata effettuata dal Legislatore mercé il già a più riprese richiamato art. 69 della legge n. 69 del 2009; ciò, per le molteplici ragioni che di seguito succintamente si elencano.</h:div><h:div>5.1. Richiamando considerazioni che verranno nuovamente approfondite di seguito, si osserva in proposito che: </h:div><h:div>a) la disposizione fondante dell’istituto, si rinviene nell’art. 23 del Regio Decreto Legislativo del 15 maggio1946 n.  455 recante lo Statuto della Regione siciliana convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che così prevede: </h:div><h:div>“<corsivo>Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. </corsivo><corsivo>Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>b) l’istituto trova la sua compiuta disciplina sub art. 9 del d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003 recante <corsivo>“norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”</corsivo> che così statuisce:</h:div><h:div><corsivo>“Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo> La legge regionale, ferma restando l'obbligatorietà del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. È in facoltà del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizie amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno nove membri.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato”;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div> c) ora, ove si volesse ritenere (il Collegio così non opina, ma la tematica sarà meglio sviluppata successivamente)  che la possibilità per il Presidente della Regione di decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa  discenda direttamente dal disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 23 dello Statuto (“…..decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”) sarebbe evidente che la tesi appellatoria non avrebbe nessuna possibilità di essere accolta:  è  infatti precipitato del principio di gerarchia delle fonti che una legge ordinaria, quale è  la  legge n. 69 del 18 giugno 2009  giammai avrebbe potuto produrre un effetto abrogativo (anche se implicito/tacito) su una fonte “superior” quale è la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;</h:div><h:div>d) ma ad analoghe conseguenze – che necessitano  di un più articolato approfondimento -  si perviene laddove si ritenga (ed è questa, lo si anticipa, l’opinione del Collegio) che la disposizione fondante il potere del Presidente della Regione di decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa si rinvenga sub art. 9 comma V del d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003;</h:div><h:div>e) premesso infatti che (correttamente ad avviso del Collegio) la censura dell’appellante è stata calibrata unicamente su tale specifica ipotesi in ultimo citata, e che l’intero contraddittorio processuale si è dipanato intorno a tale evenienza, si osserva in proposito che: </h:div><h:div>e.1. è ben noto al Collegio che tale tesi è stata in passato autorevolmente sostenuta  (Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, n.2065<corsivo>:“l'evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d'ottemperanza, deve trovare applicazione, in guisa di corollario, per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata - come s'è visto - sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato -dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell'espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69”</corsivo>);</h:div><h:div>e.2.Il Collegio, tuttavia, non può concordare con tale, pur autorevole, ricostruzione.</h:div><h:div>e.3. Vi osta, in senso contrario, la considerazione (cfr. Corte Costituzionale, 4 novembre 2004, n.316) che al d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003 che enuclea la speciale disciplina del Consiglio di giustizia amministrativa, vada riconosciuto rango primario in quanto recante norme di attuazione di statuti speciali (cfr. sentenze n. 353 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998) ; esso, -come gli altri testi consimili-  va pertanto considerato  fonte a competenza "riservata e separata" rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), tale da potere introdurre una disciplina particolare ed innovativa, a condizione però di rispettare il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenze n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984).</h:div><h:div>Nella costatazione che decreti di attuazione degli Statuti speciali sono gli unici atti con forza di legge che non hanno, prima o dopo la loro emanazione, un controllo del Parlamento, si appalesa di inalterata attualità l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 180/1980) che li ha definiti appunto fonti a competenza «separata e riservata», con una procedura approvativa che vede l’emanazione da parte del Governo previo parere obbligatorio della Commissione paritetica soprarichiamata, e che qualificata  Dottrina ha definito di «collaborazione», poiché viene sostituito il controllo parlamentare sull’atto finale, emanato dal Presidente della Repubblica senza alcun intervento delle Camere.</h:div><h:div>Può dirsi essere stata tracciata, quindi, una vera e propria «riserva» in favore delle norme di attuazione, il cui ambito non può essere invaso né dalle leggi ordinarie dello Stato, né, tantomeno, dalle leggi regionali (in tal senso le sentenze 22 dicembre 1980, n. 180, 25 luglio 1983, n. 237, 18 luglio 1984, n. 212).</h:div><h:div>Il procedimento così delineato valorizza il ruolo che l’ordinamento costituzionale, a partire dall’art. 5 della Carta Fondamentale riconosce all’istituto dell’autonomia regionale, e tantopiù a quella “speciale” della Sicilia.</h:div><h:div>I principi suindicati, sono stati di recente ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd. – 29. 5.2014, n. 296; Cons. St., Sez. V, 14.9.2021, n. 6282).</h:div><h:div>e.4. Mantiene quindi inalterata vitalità l’intuizione di qualificata Dottrina, secondo cui i decreti legislativi emanati per attuare gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale operano ad un livello ultraprimario sicché non solo le leggi regionali, ma anche quelle statali sono tenute a prestarvi osservanza; essi, nell’ambito della loro competenza “<corsivo>si collocano, nella gerarchia delle fonti, a un livello (subcostituzionale, sì, ma) più alto rispetto agli atti legislativi appena nominati”</corsivo>;   </h:div><h:div>f) sotto tale profilo, può in ultimo evidenziarsi che ad analoghe conclusioni è giunto il CGARS in sede consultiva nel parere n. 61 del 2020 (n. affare 309/20199) capo 12.5; </h:div><h:div>g) tale articolazione dell’appello va quindi disattesa, in quanto non condivisibile sul piano del rispetto della gerarchia delle fonti.</h:div><h:div>h) <corsivo>Ad abundantiam</corsivo>, osserva il Collegio, peraltro, che la tesi dell’appellante volta a sostenere una “abrogazione implicita” ad opera del Legislatore del 2009, non persuade neppure sotto un profilo squisitamente logico: si osserva in proposito, infatti, che, come è noto, la Costituzione della Repubblica non dedica alcuna disposizione alla disciplina dei ricorsi amministrativi e neppure, tra essi, al Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. </h:div><h:div>L’unica fonte di rango costituzionale che disciplina la fattispecie, è proprio quella contenuta sub art. 23 del Regio Decreto Legislativo del 15 maggio1946 n.  455 recante lo Statuto della Regione siciliana convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 al quale è stata data attuazione dal d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003. </h:div><h:div>Appare del tutto inipotizzabile che il Legislatore ordinario del 2009 abbia voluto incidere (perdipiù tacitamente) su dette fonti normative (che, comunque, si ritiene aver dimostrato essere collocate su un gradino superiore nella gerarchia delle fonti rispetto alla legge n. 69 del 2009) e parimenti implausibile (oltrechè irrilevante, a fini ermeneutici e ricostruttivi) sarebbe, ipotizzare una “dimenticanza” del Legislatore in tal senso; di converso, l’opzione ermeneutica che nega l’ipotesi dell’avvenuta “abrogazione implicita” sembra la più  coerente con l’impianto sistemico della Costituzione in punto di valorizzazione dell’autonomia regionale.    </h:div><h:div>6. Sub V. Resta a questo punto, da esaminare la “censura” prospettata in via gradatamente subordinata, con la quale si chiede a questo Cgars di sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui art. 9 comma V del d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003, nella parte in cui ivi si dispone <corsivo>che “qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale”</corsivo>.</h:div><h:div>Anche per quanto in precedenza esposto, la rilevanza nell’odierno giudizio della dedotta questione di legittimità costituzionale non sembra necessiti di particolare dimostrazione: l’eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione di cui al comma V dell’art. 9 del d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003, farebbe retroattivamente venir meno, in un rapporto che non può certamente dirsi esaurito, il potere del Presidente della Regione di discostarsi dal parere (di contrario segno) reso dalla Sezione consultiva di questo Cgars; ciò non produrrebbe alcun vuoto normativo, in quanto questa è l’unica disposizione che differenzia l’istituto giustiziale regionale rispetto a quello nazionale, ed a più riprese si è affermato, in giurisprudenza, che le (altre) disposizioni della legge  n. 69 del 18 giugno 2009 nella parte in cui hanno novellato il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sono applicabili al corrispondente istituto “siciliano” (Corte Costituzionale, 13 novembre 2013, n.265, più diffusamente citata di seguito); pertanto, in sede di riedizione del potere successivamente all’annullamento del decreto impugnato, il decreto decisorio dovrebbe conformarsi al parere reso dalla Sezione Consultiva del Ggars, e pertanto la pretesa dell’odierna appellante ne risulterebbe soddisfatta.</h:div><h:div>6.1. A tal proposito, deve essere in primo luogo chiarito quanto in precedenza soltanto accennato: il Collegio non ritiene che il potere attribuito al Presidente della Regione di decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa discenda direttamente dal disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 23 dello Statuto <corsivo>(“..decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”</corsivo>).</h:div><h:div>Il silenzio del Legislatore costituzionale sul punto non si presta ad una interpretazione della voce participiale “sentite” espressiva della possibilità implicita di potersi discostare dal parere, e di converso, l’espressione “decisi dal” sembra unicamente volta ad individuare l’Autorità competente ad adottare l’atto conclusivo del procedimento.</h:div><h:div>Opinando diversamente, peraltro, verrebbe fatto di chiedersi perché, successivamente, in sede di adozione della normativa primaria attuativa ex d. Lvo. n. 373 del 24 dicembre 2003, si sia sentita la necessità di specificare espressamente la sussistenza di tale potestà in capo al Presidente della Regione ed il <corsivo>quomodo</corsivo> dell’esercizio di tale potere.</h:div><h:div>6.2. Tale convincimento, esonera il Collegio dall’addentrarsi nella affascinante problematica della possibilità di investire la Corte costituzionale dello scrutinio di una legge costituzionale (laddove la si ritenga contrastante con altre disposizioni costituzionali, ovvero con principi fondamentali della Costituzione) per concentrarsi sulla questione centrale del processo - che peraltro, come si è prima chiarito, è stata l’unica sulla quale si è dipanato il contraddittorio, anche in primo grado.</h:div><h:div>E’ comunque appena il caso di rammentare che già in passato la Corte Costituzionale, proprio con riferimento allo statuto siciliano, con la sentenza 22 gennaio 1970, n. 6 ha dichiarato illegittimi gli artt. 26 e 27 dello Statuto siciliano, e che, pur non potendosi revocare in dubbio la  evenienza che una legge costituzionale approvativa di uno Statuto di una Regione da autonomia differenziata contenga disposizioni di natura giurisdizionale, queste debbano comunque armonizzarsi con il sistema delineato dalla Carta fondamentale che prevede che a tutti i cittadini siano assicurati rimedi aventi identica consistenza a tutela delle proprie posizioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo.  </h:div><h:div>6.3. Nell’auspicio di aver esaurientemente dimostrato in precedenza la rilevanza della questione di costituzionalità che viene in rilievo nella presente controversia, può ora procedersi all’esame della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte appellante.</h:div><h:div>I punti dai quali occorre muovere, ad avviso del Collegio, sono i seguenti.</h:div><h:div>L’avvenuto innesto in seno all’istituto del ricorso straordinario di elementi e caratteristiche giurisdizionali è stata ribadita dalla Corte Costituzionale ( decisioni 7 febbraio 2020 , n. 13 10 giugno 2016 n. 133 e 26 marzo 2014, n. 73) essendosi  osservando che, per effetto delle modifiche, di cui all’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e di cui all’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, <corsivo>“l’istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa e ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo”</corsivo>. </h:div><h:div>La decisione della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n.24 è stata <corsivo>tranchant </corsivo>nel ricondurre la trasformazione dell'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proprio alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - che hanno reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e hanno consentito che in quella sede vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale</h:div><h:div>Allo stato, v’è uniformità di vedute, in giurisprudenza, sulla circostanza che il decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Regione, in regime di alternatività con il ricorso giurisdizionale, e  “riservato” alle materie rientranti nella giurisdizione amministrativa ex art. 7 ultimo comma cpa, sia: </h:div><h:div>- eseguibile mercé il rito dell’ottemperanza;</h:div><h:div>- ricorribile alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.</h:div><h:div>E che ciò possa avvenire, però, soltanto ove il decreto sia “conforme al parere”: Cassazione civile sez. un., 15.6 2017, n.14858.</h:div><h:div>V’è del pari uniformità di vedute in ordine alla circostanza che la Sezione Consultiva del Cgars possa:</h:div><h:div>-sollevare questione interpretativa Ue ex art. 267 del Tfue (ciò, per il vero, sin da tempo risalente ed antecedente al 2009: sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato);</h:div><h:div>- sollevare questione di legittimità costituzionale (“superandosi” quanto nell’antevigente quadro normativo statuito da Corte Costituzionale, 17/12/2004, n. 392  e n.  254 del 2004 con riferimento al Consiglio di Stato)  come affermato da Corte Costituzionale, 13 novembre 2013, n.265 laddove si è testualmente rilevato, al considerando II, quanto di seguito <corsivo>“:-si deve preliminarmente riconoscere la sussistenza della legittimazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana”. Ai sensi degli artt. 23, quarto comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455(Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e9, comma 4, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), i ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal Presidente della Regione, su parere obbligatorio reso dalle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Il medesimo decreto legislativo, dopo aver chiarito che le due sezioni che compongono il predetto Consiglio costituiscono sezioni distaccate del Consiglio di Stato (art. 1, comma 2), prevede all'art. 12, comma 1, che: «Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il citato rinvio rende applicabile anche al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - sezioni riunite quanto previsto per il Consiglio di Stato dall'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) - come modificato dall'art. 69, primo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - secondo cui l'organo consultivo, «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agliarticoli 23e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Non rileva la circostanza che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto nel 1996, ossia prima della menzionata modifica normativa. Invero, in mancanza di diversa prescrizione, essa risulta applicabile in ragione del principio tempus regit actum, considerato che la richiesta del parere al Consiglio di giustizia amministrativa è stata inoltrata il 10 giugno 2011, quando era già in vigore la nuova versione dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971(sentenza della Corte di cassazione - sezioni unite n. 20569 del 6 settembre 2013, che richiama altresì la precedente sentenza delle stesse sezioni unite n. 23464 del 19 dicembre 2012).”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Nel descritto quadro, che sembra al Collegio costituisca il “diritto vivente, si ritiene poter esprimere il convincimento, secondo cui:</h:div><h:div>a)l’esigenza di una uniformità di disciplina sul territorio nazionale, sia presidiata dall’ attribuzione allo Stato, ex art. 117 lett l  della Costituzione <corsivo>“della legislazione esclusiva in materia di  giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa</corsivo>”; e del pari debba sottolinearsi che  analoghe esigenze la carta costituzionale abbia riservato -alla successiva lettera m dell’art. 117 - alla <corsivo>“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”</corsivo> il che individua un solido riferimento anche laddove si voglia (continuare ad) attribuire all’istituto del ricorso straordinario natura meramente giustiziale attuativo di una forma di difesa non declinata per via “giurisdizionale”  ;</h:div><h:div>a1) e, per altro verso, è appena il caso di sottolineare che la materia dell’ordinamento civile e della giustizia amministrativa non è stata devoluta alla Regione Siciliana, non rientrando nelle materie di cui all’art. 24 dello Statuto;</h:div><h:div>b) il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione postuli, tra l’altro, che a tutti i cittadini della Repubblica  venga attribuito un identico corredo di rimedi giustiziali e giurisdizionali (in questa ultima ipotesi, intersecandosi così gli artt. 24 e 111 comma II della Carta fondamentale);</h:div><h:div>c) non assuma dirimente rilievo immorare sulla qualificazione da attribuire al detto rimedio del ricorso straordinario: sia che si voglia rimanere attestati sulla natura “giustiziale” del rimedio suddetto, sia che si voglia sostenere la avvenuta compiuta giurisdizionalizzazione dello stesso, la disposizione della cui costituzionalità si subita sembra introdurre una discriminazione ed una compromissione del diritto di difesa in danno di taluni soggetti;</h:div><h:div>d) e segnatamente, in danno dei soggetti ricorrenti (Consiglio di Stato , sez. I , 21/10/2010 , n. 1499) che  abbiano deciso di avvalersi del detto rimedio per impugnare atti amministrativi emanati dagli organi regionali o da organi dipendenti, controllati o vigilati dalla Regione Sicilia, ivi compresi quelli degli enti locali destinati a spiegare effetti nel territorio della regione Siciliana, rispetto ai ricorrenti che abbiano impugnato atti destinati a spiegare effetti nel territorio della Repubblica:</h:div><h:div>I) ed invero, se si considera qualificante ( in punto di avvenuta “giurisdizionalizzazione dell’istituto) l’avvenuta soppressione  “nazionale”   del potere  di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, nella constatazione che tale potere è rimasto integro in sede di ricorso al Presidente della regione siciliana, ne discende che i ricorrenti che  abbiano deciso di avvalersi del detto rimedio per impugnare atti amministrativi destinati a spiegare effetti nel territorio della regione Siciliana, siano privati di un rimedio giurisdizionale (ed attributari di un “semplice” rimedio giustiziale) che è invece attribuito ai ricorrenti che abbiano impugnato atti destinati a spiegare effetti nel territorio della Repubblica;</h:div><h:div>II) se invece (ed è questa l’opinione  del Collegio) si ritenga preferibile prescindere da valutazioni in punto di inquadramento (e quindi o si ritenga che, pur in presenza  del permanere integro del potere  in  capo al Presidente della regione siciliana di discostarsi dal parere reso dal Cgars in sede consultiva, ugualmente il rimedio de quo abbia assunto natura giurisdizionale, ovvero,  più radicalmente,  che sia l’istituto nazionale che quello corrispondente “siciliano” mantengano tratti meramente giustiziali) non sembra dubitabile che a cagione della previsione normativa della cui costituzionalità si dubita, il detto “rimedio” sia foriero di minori garanzie per il cittadino ricorrente  avverso atti amministrativi destinati a spiegare effetti nel territorio della regione Siciliana, rispetto ai cittadini ricorrenti che abbiano prescelto l’analogo rimedio “nazionale” per impugnare atti destinati a spiegare effetti nel territorio della Repubblica.</h:div><h:div>e) in disparte, ogni altra considerazione, infatti, le condivisibili argomentazioni in forza delle quali si è ritenuto: che (Corte Costituzionale, 9.2. 2018, n.24) i decreti  decisori resi nel regime normativo precedente alle modifiche di cui alla legge n. 69 del 2019 non fossero coercibili con il rimedio dell’ottemperanza; che vieppiù non lo siano, ovviamente, i decreti presidenziali adottati in difformità al parere del Consiglio di Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri (Cassazione civile, sez. un., 15/06/2017 , n. 14858); e che condizione decisiva  per la ricorribilità innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione sia la conformità del decreto al parere reso in sede consultiva (Cassazione civile, sez. un., 19 dicembre 2012 n. 23464 considerando 20 e 21) sembra manifestino inalterata attualità;</h:div><h:div>f) e pertanto, sembra evidente che nella vigenza del disposto ex art. 9 comma V del d. lgs. n. 373 del 2003 - quantomeno con riferimento ai decreti decisori emessi discostandosi dal parere consultivo – le parti (non soltanto il ricorrente, ma anche gli eventuali controinteressati e le amministrazioni che non si siano avvalse della facoltà di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale) verrebbero ad essere private di un corredo di garanzie e rimedi invece esperibili nel territorio della Repubblica;    </h:div><h:div>g) ciò, peraltro, avverrebbe sulla scorta di una determinazione del Presidente della Regione che, seppur certamente debba essere motivata (Corte Costituzionale, 31dicembre 1986 , n. 298) non sarebbe in alcun modo preconizzabile al momento  della determinazione del ricorrente di avvalersi del detto rimedio (e delle scelta delle altre parti di non chiedere la trasposizione), il che appare intersecare in modo decisivo, non soltanto il disposto dell’art. 24 della Costituzione ma, anche quello cui all’art. 111 della Costituzione, quanto alla ricorribilità dei provvedimenti del Giudice amministrativo;</h:div><h:div>h) è ben vero – per prevenire una possibile obiezione- che trattasi pur sempre di un rimedio facoltativamente esperibile e collocato in regime di alternatività con quello ordinario giurisdizionale: ma tenuto conto che  questo antico strumento di tutela, preesistente alla stessa giurisdizione amministrativa ( Costituzioni Generali di Vittorio Amedeo II, Re di Sardegna, del 1723 e Statuto albertino) e divenuto poi strumento di “giustizia delegata”, attraverso una serie di interventi che vanno dal 1859 (legge del Regno di Sardegna n. 3707 del 30 ottobre 1859) al 1907 continua ad essere frequentemente prescelto dai ricorrenti per molteplici ragioni ( per  la velocità della risposta, per il costo non elevato, e, non ultimo, per la maggior ampiezza del termine entro cui proporre l’impugnazione) sembra al Collegio che la segnalata difformità di disciplina dell’istituto siciliano rispetto a quello nazionale inveri una forma di disparità di trattamento, sotto i dianzi richiamati profili (art. 3 della Carta Fondamentale).   </h:div><h:div>Non sembra superfluo, infine, ad avviso del Collegio, valutare la problematica, tenendo conto della latitudine della previsione di cui l’art. 9, comma 5, del d. Lgs. n. 373 del 2003; dal tenore letterale di tale ultima disposizione, invero, non potendosi ricavare alcuna perimetrazione del potere del Presidente della Regione di decidere il ricorso in senso difforme dal parere <corsivo>(“con motivata richiesta”</corsivo>) sembra potersi evincere che lo stesso possa dispiegarsi in ogni caso, e quali che siano stati gli “accadimenti” verificatisi durante l’iter percorso dalla Sezione Consultiva del CGARS per rendere il proprio parere.</h:div><h:div>Non resterebbero esclusi, quindi, i casi in cui la Sezione Consultiva del CGARS avesse sollevato questione di legittimità costituzionale, ovvero questione interpretativa ex art. 267 del Tfue ed il parere si sia successivamente conformato alle autorevoli indicazioni provenienti da tali Corti;  laddove, muovendo dal tenore letterale della predetta disposizione si concordasse con tale – ampia ed indefinita- portata della medesima, essa sembrerebbe collidere, per un verso (quanto al diritto europeo) con gli articoli 11 e 117 comma I della Costituzione e per altro verso con l’art. 136 della Carta Fondamentale “confermato” dall’art. 30 comma III della legge 11 marzo 1953 n. 87.</h:div><h:div>Per quanto non dirimente, si osserva conclusivamente, quanto a tale ultimo profilo, che anche la Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana - Disciplina dell’istituto e aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali. Rispetto dei termini per l’istruzione (DIRETTIVA PRESIDENZIALE 19 giugno 2020 in GURS 3 luglio 2020) nel richiamare nell’ampia premessa l’art. 9, comma 5, del d. Lgs. n. 373 del 2003 non prevede alcun divieto di discostarsi per l’ipotesi in cui il parere sia stato reso all’esito di un procedimento in cui sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale, ovvero questione interpretativa comunitaria<corsivo>(“la decisione del ricorso é adottata con decreto del Presidente della Regione Siciliana, in maniera conforme al parere del Cgars.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Se il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in conformità deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale, con motivata richiesta. A meri fini informativi, L'ULL é tenuto a comunicare con solerzia al Cgars le eventuali ipotesi di decisione in difformità della Giunta regionale e le relative motivazioni di supporto.”….. “ancorché le modifiche al d.P.R. n. 1199/1971, introdotte dal secondo comma dell’art. 69 della 1. 18 giugno 2009, n. 69, relativamente alla necessità che la decisione del ricorso straordinario sia conforme al parere dell’organo consultivo, non siano applicabili nell’ordinamento siciliano, é da ritenersi che, anche in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa possa demandare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui tale funzione spetta in via esclusiva, l'esame pregiudiziale in ordine alla validità o interpretazione di un atto dell'Unione, quando la definizione della questione sia rilevante ai fini della decisione della controversia in sede straordinaria.”</corsivo>).   </h:div><h:div>Alla stregua delle superiori considerazioni, ai sensi dell’art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, questo  CGARS solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 11,24, 111, 117 comma 1,136 della Costituzione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.</h:div><h:div>Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 e 80 c.p.a. e 295 c.p.c., con trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.</h:div><h:div>Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, visto l’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 5, del d. lgs. n. 373 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 11,24, 111, 117 comma 1,136  della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>- sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a.;</h:div><h:div>- dispone, a cura della Segreteria del Cgars, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;</h:div><h:div>- rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all’esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza.</h:div><h:div>Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Cgars, a tutte le parti in causa, e che sia comunicata al Presidente della Regione Siciliana, all’Assemblea regionale siciliana, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.  </h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022, tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Antonino Caleca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>