<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190093920200513132155958" id="20190093920200513132155958" modello="2" modifica="5/21/2020 6:11:26 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00939"/><fascicolo anno="2020" n="00298"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190093920200513132155958.xml</file><wordfile>20190093920200513132155958.docm</wordfile><ricorso NRG="201900939">201900939\201900939.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2019\201900939\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>21/05/2020 18:11:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sara Raffaella Molinaro</firma><data>13/05/2020 15:01:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania n. -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 939 del 2019, proposto dalla -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, 9 </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brolo, via Dante, n. 3 </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Citta metropolitana di Messina, Centrale Unica di Committenza Cuc tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Meri, Comune di Meri, -OMISSIS- s.r.l. non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Messina, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale e con essa domiciliata<corsivo/> in Palermo, via Villareale, n. 6 </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e della Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Messina;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La controversia riguarda la procedura di evidenza pubblica, indetta dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per il tramite della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni dei Barcellona P.G. e Merì, per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione del nuovo ponte Calderà crollato a seguito dell’alluvione del 22 novembre 2011”, dell’importo, a base d’asta, di € 2.309.689,65, oltre € 35.279,62, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>2. Alla gara hanno partecipato, fra gli altri, la -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”) e il costituendo RTI composto, originariamente, dalla capogruppo -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), dalla mandante -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”) e dalla mandante -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”).</h:div><h:div>All’esito della gara, con determinazione dirigenziale n. 500 del 15 ottobre 2018, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI -OMISSIS-.</h:div><h:div>Dopo avere svolto i prescritti controlli, con determina dirigenziale n. 78 del 7 marzo 2019, la stazione appaltante ha annullato parzialmente la precedente aggiudicazione, procedendo all’esclusione della -OMISSIS- (la quale era stata estromessa dal RTI a causa della ricezione di un’interdittiva antimafia) e ha aggiudicato in favore del raggruppamento costituito dalle imprese associate rimaste dopo la esclusione della prima, ossia la capogruppo -OMISSIS- e -OMISSIS-.</h:div><h:div>3. -OMISSIS- ha impugnato i suddetti atti davanti al T.a.r. Sicilia - Catania, chiedendo l’annullamento dei medesimi, la tutela in forma specifica e l’annullamento del diniego parziale di accesso opposto dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>4. Il T.a.r. ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati con sentenza -OMISSIS-.</h:div><h:div>5. Avverso la suddetta sentenza -OMISSIS-, sia in proprio sia in qualità di capogruppo mandataria ddell’RTI con impresa mandante -OMISSIS-, ha proposto appello davanti a questo CGARS con ricorso n. 939 del 2019, chiedendo altresì la sospensione dei relativi effetti.</h:div><h:div>6. Con ordinanza 18 ottobre 2019, n. 690 è stata respinta l’istanza cautelare.</h:div><h:div>7. Nel giudizio di appello si sono costituiti -OMISSIS- e Regione Siciliana, UREGA di Messina, che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica del 7 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>9. L’appello è infondato.</h:div><h:div>9. In via preliminare, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’UREGA, eccepita dall’Avvocatura dello Stato con memoria.</h:div><h:div>Essa va estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, dato che l’UREGA, come più volte affermato da questo Consiglio (v., di recente, la sentenza n. 49 del 2019), è “<corsivo>una struttura servente delle stazioni appaltanti, sulle quali ricade la responsabilità ultima degli atti adottati (…) l’UREGA dispiega tipicamente attività endoprocedimentale priva di rilevanza esterna, giacché destinata a essere assorbita dal provvedimento di aggiudicazione definitiva di spettanza dell’Amministrazione che ha indetto la procedura</corsivo>”.</h:div><h:div>9.1. In via pregiudiziale, al fine di delimitare l’ambito degli scritti difensivi che il Collegio si appresta a valutare anche in ragione dell’eccezione di inammissibilità della memoria conclusiva depositata quattro minuti dopo le ore 12,00 del 21 aprile 2020 da parte di -OMISSIS-, si ritiene, in ragione del contenuto non innovativo di questa, di poterla considerare ai fini della decisione, soprassedendo, in ragione del principio di economia processuale, dal decidere circa la tardività della medesima.</h:div><h:div>La memoria in questione non adduce comunque elementi dirimenti ai fini della presente decisione.</h:div><h:div>10. Con il primo motivo di impugnazione -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato tempestivo il ricorso presentato da -OMISSIS- (notificato il 2 aprile 2019).</h:div><h:div>10.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>10.1. Il T.a.r. ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva in mancanza di elementi sulla base dei quali poter affermare con evidenza che parte ricorrente avesse piena conoscenza di una causa ostativa all’affidamento in capo al raggruppamento, posto che la semplice notizia di stampa relativa all’adozione dell’informativa interdittiva a carico della -OMISSIS- non poteva radicare l’onere di impugnare immediatamente la pregressa aggiudicazione del 15 ottobre 2018, né essa era idonea a far decorrere, dalla stessa data dell’istanza di accesso, il termine <corsivo>ex</corsivo> art. 120 c.p.a. per l’impugnazione della stessa.</h:div><h:div>10.2 Ad avviso dell’appellante il giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato i vari profili dell’eccezione di tardività del ricorso mossa davanti al T.a.r. In particolare, le contestazioni svolte nel ricorso proposto contro la determina dirigenziale del 7 marzo 2019, riguardanti la posizione della -OMISSIS-, erano proponibili, secondo la prospettazione dell’appellante, avverso la precedente determina dirigenziale n. 500 del 15 ottobre 2018, allorché l’aggiudicazione era stata disposta a favore del raggruppamento comprendente la -OMISSIS-, posto che “<corsivo>già in quel momento, infatti, sarebbe sussistita la pretesa illegittimità dell’aggiudicazione del RTI con preteso obbligo di esclusione del medesimo ma, anche, con immediato onere di impugnazione giudiziale</corsivo>”.</h:div><h:div>-OMISSIS- avrebbe, pertanto, dovuto proporre l’impugnazione nei trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della prima aggiudicazione, di cui alla determina n. 500 del 15 ottobre 2018, o quanto meno, decorrenti dal momento in cui la società è venuta a conoscenza della sussistenza della presunta interdittiva. </h:div><h:div>Quanto al primo profilo dedotto, l’ulteriore determina adottata dalla Stazione appaltante il 7 marzo 2019 non avrebbe potuto rimettere in termini la -OMISSIS-, posto che i motivi di impugnazione sollevati da controparte riguardano la fase di ammissione in gara del RTI e la nuova determinazione ha avuto ripercussioni solo e soltanto sul raggruppamento aggiudicatario, lasciando immutata la precedente graduatoria e, quindi, la posizione degli altri concorrenti. Ne deriverebbe che l’interesse all’impugnazione della -OMISSIS- non è sorto in conseguenza dei nuovi provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante, bensì nel momento in cui il raggruppamento aggiudicatario è stato ammesso in gara o, comunque, quando lo stesso è stato individuato, ad ottobre del 2018, quale ag-giudicatario.</h:div><h:div>Quanto al secondo profilo la sentenza non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha individuato nella data di evasione dell’istanza di accesso, il 22 marzo 2019, il momento in cui sarebbe avuta, da parte della -OMISSIS-, la conoscenza dei vizi asseritamente inficianti la determina del 7 marzo 2019. Ciò in quanto detta conoscenza risalirebbe a un momento precedente e precisamente risalirebbe, in base alla dichiarazione resa dalla società ricorrente in primo grado e contenuta nell’istanza di accesso del 4 febbraio 2019, al 2 febbraio 2019, quando avrebbe appreso dalla stampa dell’adozione dell’informativa interdittiva.</h:div><h:div>10.3. L’appellata -OMISSIS- ha controdedotto circa la tempestività del ricorso di primo grado, notificato il 2 aprile 2019, con il quale è stata impugnata la determina di aggiudicazione n. 78 del 7 marzo 2019, che ha annullato in autotutela la precedente determinazione di aggiudicazione n. 500 del 15 ottobre 2018. Quest’ultima, secondo quanto riportato nella memoria difensiva, è stata comunicata, ma non trasmessa, con nota n. 55987 del 17 ottobre 2018 dal dirigente del VI Settore del Comune di Barcellona P.G. </h:div><h:div>La ricorrente in primo grado, attuale appellate, ha aggiunto che la determina 7 marzo 2019 n. 78 non costituisce un atto meramente confermativo della precedente aggiudicazione, disposta con atto n. 500 del 15 ottobre 2018, essendo stata adottata a seguito di un’approfondita istruttoria e avendo un contenuto diverso, in quanto il provvedimento del 7 marzo 2019 ha annullato la precedente aggiudicazione, ha valutato in modo nuovo la posizione della -OMISSIS- e del relativo RTI, ha affidato a -OMISSIS- una mole di lavori maggiori e diversi rispetto a quelli aggiudicati con la prima determina adottata.</h:div><h:div>Infine ha affermato di avere avuto contezza della circostanza che la -OMISSIS- avesse ricevuto l’interdittiva in data 11 agosto 2017, e quindi prima della domanda di partecipazione alla gara del 17 gennaio 2018, una prima volta, con la determina di aggiudicazione n. 78 del 7 marzo 2019, e una seconda volta il 22 marzo 2019, per mezzo degli atti consegnati dal dirigente del VI Settore del Comune di Barcellona P.G. in evasione all’istanza di accesso del 4 febbraio 2019.</h:div><h:div>10.4. Il tema da affrontare al fine di decidere circa la tempestività del ricorso introduttivo attiene alla valutazione del momento a partire dal quale far decorrere il termine di impugnazione dell’aggiudicazione della gara in esame.</h:div><h:div>Esso si pone in ragione del fatto che la procedura controversa è caratterizzata da una doppia aggiudicazione: la prima, datata 15 ottobre 2018, la cui mera adozione è stata comunicata il successivo 17 ottobre 2018, e la seconda, datata 7 marzo 2019, alla quale è seguita la conoscenza di atti rilevanti per la presente controversia, avvenuta il 22 marzo 2019, in evasione all’istanza di accesso del 4 febbraio 2019.</h:div><h:div>Il ricorso, con il quale sono state impugnate entrambe le aggiudicazioni, oltre agli atti presupposti, è stato notificato il 2 aprile 2019. </h:div><h:div>Esso è quindi tempestivo rispetto alla seconda aggiudicazione essendo stato notificato prima della scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 120 c.p.a. per la proposizione dei ricorsi in materia di affidamento di servizi, forniture o lavori.</h:div><h:div>Il problema si pone, invece, con riferimento alla prima aggiudicazione, datata 15 ottobre 2018 e la cui notizia è stata comunicata  il successivo 17 ottobre, che è stata impugnata congiuntamente con la seconda determina con ricorso notificato il 2 aprile 2019, quindi dopo la scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla prima.</h:div><h:div>Il Collegio rileva che tale circostanza non è idonea a determinare l’irricevibilità del ricorso proposto davanti al T.a.r. dalla -OMISSIS-, in particolare in relazione al motivo accolto dal giudice di primo grado, e la cui decisione di accoglimento è ora all’esame di questo CGARS.</h:div><h:div>Con il suddetto motivo di ricorso la -OMISSIS- ha dedotto la falsità della dichiarazione sostitutiva presentata nell’ambito dell’offerta dal raggruppamento -OMISSIS- in ragione del fatto che una delle mandanti del raggruppamento, la -OMISSIS-, è stata destinataria di un’interdittiva antimafia produttiva di effetti al momento della presentazione della domanda di gara. La notizia della sussistenza della documentazione antimafia a carico di una delle mandanti è intervenuta dopo la prima aggiudicazione quando, in data 9 novembre 2018, il dirigente del VI Settore del Comune di Barcellona P.G., con nota n. 60341, ha trasmesso al RUP l’annotazione dell’interdittiva antimafia dell’11 agosto 2017 a carico di -OMISSIS- sia sul casellario ANAC, sia sulla Banca Dati Nazionale Antimafia.</h:div><h:div>L’aggiudicazione datata 15 ottobre 2018 e il prodromico procedimento amministrativo non contiene il vizio poi riscontrato e accertato con la sentenza impugnata, dal momento che la mancata acquisizione dell’interdittiva nel corso della procedura a evidenza pubblica e l’inconsapevolezza circa l’adozione della medesima da parte della Prefettura ha privato la stazione appaltante del termine di paragone necessario per qualificare la dichiarazione sostitutiva resa dalla -OMISSIS- in termini di non veridicità.</h:div><h:div>La -OMISSIS-, anche ad ammettere che, ricevuta notizia della prima aggiudicazione, fosse a conoscenza di tutti gli atti di gara fino a quel momento acquisiti, non avrebbe potuto avvedersi della violazione di legge poi dedotta in quanto l’interdittiva non solo non era stata inserita fra gli atti della procedura, ma neppure era nota (alla stazione appaltante e alla stessa -OMISSIS-) la sussistenza della medesima. </h:div><h:div>Solo successivamente a quella determina l’Amministrazione, quando è venuta a conoscenza della documentazione antimafia riguardante uno dei componenti del raggruppamento -OMISSIS-, ha provveduto ad attivare un procedimento finalizzato a tenere conto di tale sopravvenienza. Con nota 6 novembre 2018, n. 59431 è stato infatti comunicato all’associazione di imprese l’avvio del procedimento di revoca della precedente determina di aggiudicazione. Al termine del procedimento è stata assunta la determina del 7 marzo 2019. L’interdittiva ha costituito il principale motivo della decisione di marzo 2019, non dell’aggiudicazione 15 ottobre 2018.</h:div><h:div>La determina 7 marzo 2019 ha, infatti, annullato parzialmente la precedente aggiudicazione (indirizzata al raggruppamento -OMISSIS- come inizialmente costituito da due mandanti, fra le quali la -OMISSIS-), pur confermando la graduatoria, e ha valutato in modo nuovo la posizione del raggruppamento nel frattempo ridottosi ad avere una sola mandante in seguito all’estromissione della -OMISSIS-, destinataria dell’interdittiva acquisita <corsivo>medio tempore</corsivo>.</h:div><h:div>I motivi di impugnazione sollevati davanti al T.a.r. in ragione dell’esistenza dell’interdittiva avente come destinataria -OMISSIS-, e in particolare la censura accolta dal T.a.r., non sono stati dedotti dal ricorrente in primo grado nel termine di decadenza relativo all’aggiudicazione del 15 ottobre 2015 non solo perchè l’esistenza dell’interdittiva non era nota alla -OMISSIS- ma perchè non acquisita al prodromico procedimento amministrativo e, di conseguenza, non considerata nella decisione finale, posto che gli atti, le informazione e i dati per essere vagliati ai fini del provvedimento conclusivo devono prima essere acquisiti.</h:div><h:div>La -OMISSIS- non aveva quindi motivo per dolersi degli atti posti in essere in quel primo procedimento.</h:div><h:div>La società ricorrente in primo grado e attuale appellata, con la doglianza accolta dal T.a.r. e ora all’esame di questo CGARS, ha invece censurato l’operato della stazione appaltante per non avere adeguatamente considerato, nel procedimento di revoca successivo alla determina del 15 ottobre 2018 e conclusosi il 7 marzo 2019, l’interdittiva antimafia avente come destinataria la -OMISSIS-, che avrebbe dovuto portare, nella prospettazione della medesima, all’esclusione del raggruppamento -OMISSIS-, non all’aggiudicazione al medesimo seppur in altra composizione. </h:div><h:div>La dedotta circostanza che l’esistenza della documentazione antimafia sia potenzialmente idonea a produrre effetti per quanto attiene alla fase dell’ammissione, fase svolta prima della redazione della graduatoria approvata con determina 15 ottobre 2018 e poi confermata con provvedimento 7 marzo 2019, non rileva ai fini di ritenere che dovesse essere impugnata in termini la prima aggiudicazione proprio perchè l’acquisizione dell’interdittiva è avvenuta successivamente e posto che la -OMISSIS- non ha contestato la mancata acquisizione dell’interdittiva nel corso del procedimento concluso il 15 ottobre 2018 ma ha censurato l’operato dell’Amministrazione che, dopo aver acquisito il dato potenzialmente escludente in epoca posteriore, ha comunque deciso di confermare la graduatoria con la determina 7 marzo 2019 (provvedendo solo alla sostituzione del raggruppamento nella nuova composizione a due partecipanti rispetto al precedente, che comprendeva la -OMISSIS-).</h:div><h:div>La determina in data 7 marzo 2019 è stata impugnata con ricorso notificato il successive 2 aprile, quindi in termini. Nell’occasione è stata impugnata anche la prima aggiudicazione dal momento che, altrimenti, l’eventuale annullamento della seconda aggiudicazione, contenendo il ritiro della prima determina, avrebbe comportato la reviviscenza della precedente, con le dovute conseguenze in punto di interesse a ricorrere.</h:div><h:div>In tale contesto non depone in senso contrario (a considerare tempestivo il ricorso) la circostanza che il 4 febbraio 2019 la -OMISSIS- abbia presentato istanza di accesso (poi evasa, in modo asseritamente parziale, il 22 marzo 2019), nella quale ha chiesto di conoscere gli atti afferenti a un’interdittiva antimafia adottata “<corsivo>in corso di gara</corsivo>” nei confronti della -OMISSIS- e di cui avrebbe appreso in data 2 febbraio 2019 dalla stampa.</h:div><h:div>A tacere della non adeguata certezza che i mezzi di informazione offrono in merito a vicende che interessano l’attività amministrativa e giurisdizionale - già argomentata nella sentenza di primo grado e che il Collegio intende confermare -, in ogni caso l’informazione, che la -OMISSIS- ha dichiarato di avere appreso dalla stampa, è consistita nell’avvenuta adozione di un’interdittiva nei confronti di una delle mandanti del raggruppamento allora aggiudicatario nel corso della gara quando il dato rilevante ai fini del motivo di ricorso poi accolto dal T.a.r. deriva dal fatto che quell’interdittiva fosse stata assunta prima della presentazione dell’offerta.</h:div><h:div>La data di notificazione del ricorso, 2 aprile 2019, è in linea con le plurime previsioni di legge che interessano la complessa disciplina della decorrenza del termini di impugnazione degli atti di gara e in particolare del provvedimento di aggiudicazione, considerando tutti i parametri di riferimento.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 120, comma 5, c.p.a. dispone che l’impugnazione di atti della tipologia cui appartengono quelli gravati deve essere proposta nel termine di trenta giorni decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, da intendersi sostituito con l’art. 76 del vigente d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>L’art. 76 stabilisce, per quanto qui di interesse, che le stazioni appaltanti informano tempestivamente ciascun candidato dell’avvenuta aggiudicazione (comma 1) e, su domanda del candidato, comunicano immediatamente, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, informazioni sulla gara anche relative all’aggiudicazione (comma 2), e trasmettono d’ufficio immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni, ai candidati ammessi l’aggiudicazione (comma 5).</h:div><h:div>Sul punto rileva altresì l’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 che, fissando i principi di trasparenza cui devono essere improntate le procedure di affidamento dei contratti appalti pubblici, stabilisce, per quanto di interesse, un obbligo di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti di servizi, forniture, lavori e opere, aggiungendo che “<corsivo>Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente</corsivo>”.</h:div><h:div>Il Collegio non ignora che, in punto di coordinamento delle suddette disposizioni, sia stata depositata ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria, recante i seguenti quesiti:</h:div><h:div>a) se il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione possa decorrere dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, compresi i verbali di gara; </h:div><h:div>b) se le informazioni previste dall’art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, consentano la sola proposizione dei motivi aggiunti, salva la patologica ipotesi della omessa o incompleta pubblicazione prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; </h:div><h:div>c) se la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara non sia idonea a far slittare il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e legittimi solo la proposizione di motivi aggiunti ovvero se essa comporti la dilazione temporale, almeno con riferimento alle ipotesi in cui le ragioni di doglianza siano tratte dalla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni da questi rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; </h:div><h:div>d) se la previsione dell’art. 120, comma 5, c.p.a., che fa decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di gara dalla comunicazione individuale o dalla conoscenza comunque acquisita del provvedimento, debba intendersi nel senso che essa indica due modi di conoscenza e due momenti di decorrenza equivalenti ed equipollenti tra di loro, senza che la comunicazione principale possa ritenersi modalità principale e prevalente e la conoscenza aliunde modalità secondaria o subordinata e meramente complementare; </h:div><h:div>e) se, in ogni caso, la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, debba considerarsi rientrante tra le modalità di conoscenza aliunde; </h:div><h:div>f) se le forme di comunicazione e pubblicità individuate nella <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara e accettate dagli operatori economici ai fini della partecipazione alla procedura di gara siano idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. St., sez. V, ordinanza 2 aprile 2019, n. 2215).</h:div><h:div>Al riguardo il Collegio osserva tuttavia che la tempistica della notificazione del ricorso introduttivo avverso la determina 7 marzo 2019 consente di ritenere che il presente giudizio non ponga le problematiche sollevate davanti all’Adunanza Plenaria in punto di tempestività del ricorso avente a oggetto atti di gara. </h:div><h:div>ll 2 aprile 2019, data di notificazione del ricorso, si colloca, infatti, prima della scadenza del termine di trenta giorni già considerando la data di adozione della determina impugnata, il 7 marzo, e senza bisogno di fare riferimento alla data di comunicazione del provvedimento o della notizia dell’aggiudicazione o della pubblicazione della medesima e degli atti di gara, necessariamente successive, o alla data di evasione dell’accesso agli atti, anch’essa intervenuta dopo (il 22 marzo 2019).</h:div><h:div>10.5. Il ricorso è, quindi, tempestivo, il motivo è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata sul punto.</h:div><h:div>11. Con il secondo e ultimo motivo di impugnazione l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto la censura della -OMISSIS- riguardante la propagazione degli effetti della dichiarazione resa da una delle imprese del raggruppamento di inesistenza di cause di esclusione, pur in presenza di interdittiva antimafia, in capo all’intero raggruppamento.</h:div><h:div>11.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>11.2. L’appellante ha dedotto che il T.a.r. non avrebbe adeguatamento considerato quanto dispongono l’art. 48, commi 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 95, comma 1, del d. lgs. 159 del 2011, che sarebbero interpretati dalla giurisprudenza nel senso che la responsabilità dell’impresa soggetta ad infiltrazione mafiosa è personale e non può automaticamente propagarsi a carico di altri autonomi soggetti imprenditoriali, associati alla prima. Nè, in tale prospettiva, sarebbe rilevante il momento in cui emer-gono le cause di esclusione (antecedente o meno alla gara).</h:div><h:div>Infine l’atto qualificato in termini di interdittiva antimafia sarebbe un mero atto di diniego di iscrizione alla <corsivo>white list</corsivo>, che non considererebbe la presenza di alcune circostanze (poi valorizzate dalla sentenza del GUP del Tribunale di Messina n. 258 del 23 luglio 2018) e il sopravvenire, in data anteriore alla gara, di ulteriori circostanze dissociative della -OMISSIS- (la fuoriuscita di uno dei componenti dalla compagine sociale, avvenuta il 27 dicembre 2017) nei confronti del socio non gradito colpito dall’interdittiva.</h:div><h:div>11.1. L’appellata ha controdedotto che l’11 agosto 2017 la -OMISSIS- è stata destinataria di interdittiva antimafia e che l’amministratore della società ha depositato sul punto una “<corsivo>falsa dichiarazione</corsivo>”, circostanze che costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell’art. 4 del disciplinare, dell’art. 80, comma 5, lett. f <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000.</h:div><h:div>11.2. Il Collegio rileva che:</h:div><h:div>-  con nota prot. n. 77472 del 14 agosto 2017 la Prefettura di Messina ha trasmesso allla -OMISSIS- l’informativa dell’11 agosto 2017, il cui dispositivo reca, fra l’altro, l’affermazione in forza della quale “<corsivo>La presente informativa viene inoltre rilasciata con effetti interdittivi ai sensi dell’art. 91 del DLgs. 159/2011 e ss.mm.ii.</corsivo>”;</h:div><h:div>- con provvedimento n. 36274 del 5 aprile 2018 il Prefetto di Messina ha respinto la richiesta di revoca della suddetta interdittiva antimafia e ha confermato la medesima, precisando nuovamente che “<corsivo>La presente informativa viene inoltre rilasciata con effetti interdittivi ai sensi dell’art. 91 del DLgs. 159/2011 e ss.mm.ii.</corsivo>”;</h:div><h:div>- con atto 12 febbraio 2019 il Prefetto di Messina ha revocato l’interdittiva con effetto dal 12 febbraio 2019.</h:div><h:div>Il provvedimento rilasciato dalla Prefettura di Messina nel 2017 e poi confermato nel 2018, essendo stato rilasciato (anche) ai sensi dell’art. 91 del codice antimafia, è qualificabile in termini di interdittiva antimafia. Esso non risulta essere stato impugnato e ha prodotto effetti fino al 12 febbraio 2019, allorquando è intervenuto il provvedimento di revoca avente efficacia <corsivo>ex nunc</corsivo>.</h:div><h:div>Non depone in senso contrario la circostanza che, nel provvedimento del 14 agosto 2017, la Prefettura di Messina abbia affermato che gli elementi raccolti non consentono di accertare la ricorrenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011 (pur ritenendo la sussistenza dei requisiti della fattispecie interdittiva di cui all’art. 91). Ciò in ragione del fatto che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. La prima consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 84, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011); la seconda, oltre a queste circostanze, può evidenziare anche la ricorrenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011).</h:div><h:div>L’art. 91 del d. lgs. n. 159 del 2011, richiamato nell’interdittiva della Prefettura di Messina, stabilisce che, prima di stipulare un contratto, l’Amministrazione deve acquisire l’informazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del medesimo decreto, che può considerare un novero di circostanze più ampio rispetto alle cause ostative contemplato dalla comunicazione antimafia. Ne deriva che il provvedimento adottato dalla Prefettura di Messina nell’agosto 2017 produce effetti interdittivi proprio in relazione alla stipulazione di contratti da parte dell’Amministrazione.</h:div><h:div>In considerazione di quanto sopra il contenuto della dichiarazione resa in sede di gara dal legale rappresentante della -OMISSIS- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 2, e comma 5, lett. f) <corsivo>bis</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 non tiene conto del provvedimento adottato dalla Prefettura di Messina.</h:div><h:div>11.3. Posto ciò, diviene dirimente il tema degli effetti sulla sorte della gara della sopravvenuta notizia di una causa di esclusione riguardante uno dei componenti dell’ATI.</h:div><h:div>Il Collegio osserva innanzitutto che l’interdittiva riguardante -OMISSIS- (una delle mandanti del raggruppamento -OMISSIS-) reca una data, l’11 agosto 2017, precedente alla presentazione dell’offerta (il bando di gara è del 14 novembre 2017 e la scadenza del termine di presentazione delle offerte era fissato per la data del 17 gennaio 2018) e la relativa dichiarazione sostitutiva resa in sede di offerta presenta un contenuto che non tiene conto della prima.</h:div><h:div>Emersa, in sede di controllo successivo all’aggiudicazione (la prima, disposta con determina 15 ottobre 2018), la circostanza (nota 22 ottobre 2018, n. 901), la stazione appaltante ha comunicato al raggruppamento aggiudicatario l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto e l’apertura del procedimento di revoca dell’aggiudicazione (nota 6 novembre 2018, n. 59431) in quanto una delle società mandanti, -OMISSIS-, era appunto risultata destinataria di informariva interdittiva.</h:div><h:div>Conseguentemente la capogruppo -OMISSIS-, con comunicazione 5 dicembre 2018, ha informato la stazione appaltante dell’estromissione della -OMISSIS-, la quale aveva già provveduto a recedere dal raggruppamento, e dell’assunzione delle sue quote direttamente da parte della -OMISSIS-, autonomamente munita dei necessari requisiti.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha poi provveduto, con determina 7 marzo 2019, ad aggiudicare l’appalto al raggruppamento costituito dall’originaria mandataria e da una delle due originarie mandanti (esclusa la società destinataria dell’interdittiva).</h:div><h:div>La presente controversia, contemplando un’interdittiva antimafia a carico di una delle mandanti, il recesso di quest’ultima e l’estromissione da parte della capogruppo, ricade, in base a una prima valutazione basata sul dato testuale, nell’ambito di applicazione di tre disposizioni che consentono al raggruppamento di non risentire della causa di esclusione che abbia interessato uno dei componenti del medesimo, l’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, l’art. 48 comma 19, del d. lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, laddove, ad un esame più approfondito, non pare che l’operazione oggetto di giudizio possa ammettersi, indipendentemente dai rapporti, di specialità o meno, esistenti fra le tre richiamate norme di legge.</h:div><h:div>Si premette che le disposizioni di cui sopra si inscrivono, derogandola, nell’ambito di operatività della regola generale contenuta nel d. lgs. n. 50 del 2016 che sancisce, in linea con il criterio generale dell’immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure concorsuali, corollario del principio della <corsivo>par condicio</corsivo>, il divieto in gara di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’offerta presentata (art. 48, comma 9).</h:div><h:div>La Corte di Giustizia ha affermato, sulla base della pregressa disciplina contenuta nell’art. 51, par. 3, della direttiva n. 2004/17/CE (ora contenuta nell’art. 28, par. 2, della direttiva 2014/24/UE), che il principio di parità di trattamento (che ha lo scopo di favorire la concorrenza) e l’obbligo di trasparenza impongono, in particolare, che gli operatori economici devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte, sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice, con conseguente declinazione della regola dell’immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara (Corte di giustizia UE, 11 luglio 2019, C-697/17 e Corte di giustizia UE, 24 maggio 2016, C-396/14).</h:div><h:div>Le ipotesi legali in cui è ammessa la modificazione soggettiva nella composizione del raggruppamento nella fase esecutiva (fattispecie estese alla fase di gara dal successivo comma 19-<corsivo>ter</corsivo>, l’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011) disciplinano entrambe, per quanto di interesse ai fini della decisione della presente controversia, fattispecie finalizzate a garantire al raggruppamento che perda, nel corso della gara, una delle proprie mandanti per interdittiva antimafia di poter continuare a partecipare alla procedura con i rimanenti componenti.</h:div><h:div>Mentre le previsioni ampliative di cui all’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter </corsivo>del d. lgs. n. 50 del 2016 e di cui all’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011 erano contenute anche nella disciplina previgente (commi 17 e 18 dell’art. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006), la facoltà di recesso, esercitabile a determinate condizioni, è stata introdotta dall’art. 48, comma 19, del d. lgs. n. 50 del 2016. </h:div><h:div>In particolare, il comma 19 dell’art. 48 consente che la modifica soggettiva del raggruppamento possa essere causata dal recesso di una o più imprese raggruppate purchè sia causata da esigenze organizzative e le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione necessari, sempre che l’operazione non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. I limiti introdotti dal legislatore con il comma 19 paiono recepire quanto già affermato in precedenza dalla giurisprudenza.</h:div><h:div>In base a quest’ultima, compiutamente sintetizzata dall’Adunanza plenaria con la pronuncia n. 8 del 2012, il divieto di modificazione soggettiva trova la sua ragion d’essere nello scopo di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari.</h:div><h:div>Il recesso di una delle imprese del raggruppamento dopo l’aggiudicazione (come nel caso di specie) non frustra, invece, le esigenze succitate quando l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi.</h:div><h:div>Proprio in ragione della funzione della regola in esame non è, invece, ammissibile il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara che sia strumentale a sanare <corsivo>ex post</corsivo> una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i concorrenti.</h:div><h:div>La richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2012 ha, in particolare, argomentato in tal senso affermando, con riferimento alla disciplina previgente, contenuta nell’art. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006, la legittimità della modifica soggettiva in senso riduttivo per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva.</h:div><h:div>L’elusione quale limite del recesso è, quindi, apprezzata in ragione del motivo posto alla base del medesimo e del tempo di emersione di tale motivo: l’esercizio della facoltà non deve configurarsi come strumentale a sanare <corsivo>ex post</corsivo> una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta momento.</h:div><h:div>Si ha elusione allorchè, come nel caso di specie, il raggruppamento, di cui fa parte l’impresa che esercita una facoltà consentita dall’ordinamento (quella di recedere da un rapporto di mandato, così producendo conseguenze anche rispetto alla stazione appaltante), aggira la disciplina dei requisiti di partecipazione con una complessa operazione che si snoda a partire dalla presentazione dell’offerta e si conclude con l’acquisizione del bene della vita al quale aspira (il contratto).</h:div><h:div>Nel caso di specie l’interdittiva antimafia è precedente alla presentazione delle offerte e produttiva di effetti in quel frangente temporale. Ciò significa che il raggruppamento -OMISSIS- in quel momento non possedeva i requisiti di ordine generale che ha dichiarato, invece, di possedere. Attraverso la successiva modificazione l’associazione di imprese il raggruppamento in questione ha inteso sanare la pregressa situazione.</h:div><h:div>L’operazione, se assentita, produrrebbe, a vantaggio del soggetto aggregato, un vantaggio ingiustificato, idoneo ad alterare il piano di parità con gli altri concorrenti, ai quali si richiede, per principio generale, di essere in possesso dei requisiti al momento di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>In tal senso essa non può considerarsi assentita sulla scorta del comma 19 dell’art. 48 del d. lgs. n. 50 del 2016, posto che, altrimenti, ciò determinerebbe il mancato rispetto delle regole che governano il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei partecipanti alla gara, così come declinate anche dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>(punto 4.A.1, del punto 11 e della clausola di autotutela del disciplinare). </h:div><h:div>Posto ciò, la vicenda in esame si connota per integrare, almeno sulla base di un primo esame condotto sulla base della formulazione letterale, anche le fattispecie previste dall’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter </corsivo>del d. lgs. n. 50 del 2016, e dall’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, rispetto alle quali non è declinato il principio del divieto di condotte elusive, posto, invece, espressamente (dall’art. 48, comma 19) in relazione all’esercizio (volontario) della facoltà di recesso da parte dell’impresa che intende svincolarsi dal contratto di mandato.</h:div><h:div>Le disposizioni di cui all’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter </corsivo>del d. lgs. n. 50 del 2016, e all’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, si caratterizzano per essere originate da una circostanza non volontaria (il ricorrere di una causa di esclusione) e dall’essere subite da parte della partecipante (estromessa) al raggruppamento: l’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 attraverso un meccanismo automatico mentre l’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011 sulla base di una scelta di estromissione o sostituzione che non richiede necessariamente la partecipazione dell’impresa priva del requisito di ordine generale. </h:div><h:div>Il meccanismo delineato dalle due norme è connotato dal carattere obbligatorio, posto che il ricorrere della causa di esclusione (dalla prima disposizione individuata in varie vicende di perdita dei requisiti di ordine genrale e dalla seconda disposizione circoscritta all’interdittiva antimafia), determina, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, l’esclusione del soggetto al quale quella circostanza si riferisce, nel caso individuabile nel raggruppamento che ha presentato l’offerta. </h:div><h:div>Si precisa che l’effetto ostativo rispetto alla partecipazione alla gara è determinato da un dato oggettivo - il verificarsi della causa di esclusione -, senza che rilevino le (dedotte dall’appellante) circostanze relative al profilo soggettivo della -OMISSIS-.</h:div><h:div>Le due norme consentono che l’associazione di imprese prosegua il rapporto con la stazione appaltante in ragione di un meccanismo espulsivo dell’impresa che ha perso il requisito predisposto, nel primo caso, direttamente dalla legge e, nel secondo caso, in ragione di un’iniziativa escludente della medesima da parte degli altri partecipanti al raggruppamento.</h:div><h:div>Configurandosi come meccanismi obbligatori di “autodifesa” dell’interesse del raggruppamento rispetto alla posizione assunta da uno dei partecipanti al medesimo, che si connotano per costituire una condizione della possibilità di continuare la gara (o l’esecuzione del contratto) da parte del primo, non prevede clausole volte a sindacarne l’uso elusivo.</h:div><h:div>Nondimeno l’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 e l’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, rappresentando ipotesi derogatorie della regola generale di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alla gara, devono essere interpretate in tale prospettiva. Le due disposizioni intervengono proprio a consentire ad un soggetto collettivo di sopperire alla sopravvenuta lacuna dei requisiti di ordine generale di un’impresa componente del raggruppamento, al fine di non perdere la pretesa di partecipare alla gara (o di eseguire il contratto). </h:div><h:div>Esse non configurano, invece, una dispensa dalla regola per la quale i partecipanti alla gara devono possedere i requisiti (anche di ordine generale) già al momento di presentazione delle offerte (e devono in quell’occasione dichiarare di averli). </h:div><h:div>La concreta applicazione delle due disposizioni citate presuppone, pertanto, che la causa di esclusione relativa a uno dei componenti del raggruppamento sopravvenga rispetto al tempo di presentazione dell’offerta, allorquando, invece, il raggruppamento era in possesso dei requisiti prescritti.</h:div><h:div>In tal senso è anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nell’ammettere che l’ente aggiudicatore possa autorizzare un operatore economico che faceva parte di un raggruppamento di imprese a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, presuppone che al momento di presentazione della prima offerta il raggruppamento fosse in possesso dei requisiti prescritti, pena la violazione del principio di parità di trattamento (Corte di Giustizia 24 maggio 2016 C 396/14 - <corsivo>MT Højgaard e Züblin</corsivo>).</h:div><h:div>Una diversa interpretazione dell’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016 determinerebbe, a vantaggio del raggruppamento privo dei requisiti al momento di presentazione dell’offerta, rispetto ai quali ha, quindi, presentato una dichiarazione non veritiera, un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri concorrenti.</h:div><h:div>Nè si può superare la condizione di operatività dell’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, del d. lgs. n. 50 del 2016, che richiede il possesso dei requisiti al tempo della domanda di partecipazione alla gara, attraverso il richiamo al disposto di cui all’art. l’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011.</h:div><h:div>L’art. 95 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che, se emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, nei confronti di un'impresa mandante del raggruppamento, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti, quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. Qualora il tentativo venga alla luce in fase esecutiva “<corsivo>la sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche tale disposizione si inquadra nel senso sopra illustrato, quale fattispecie che consente di superare il divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti e non quale strumento che ammette una deroga al principio per cui i concorrenti alla gara devono possedere i requisiti di partecipazione alla medesima nel momento in cui la cominciano (cioè in sede di presentazione delle offerte).</h:div><h:div>In tale prospettiva il citato art. 95 contiene una disposizione facoltizzante la modifica soggettiva del raggruppamento con specifico riferimento alla documentazione antimafia che, fra gli elementi ostativi alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, riceve una disciplina speciale nell’ambito dell’organica regolamentazione del fenomeno mafioso contenuta nel codice delle leggi antimafia.</h:div><h:div>Rimane ferma, incidendo sulle regole di partecipazione alla gara che garantiscono la parità di trattamento dei concorrenti, il principio della titolarità dei requisiti da parte dei contendenti (e quindi anche dei raggruppamenti) nel momento di partecipazione alla gara, venendosi altrimenti a configurare un <corsivo>vulnus</corsivo> proprio in relazione ad un fenomeno che, per le peculiarità e la gravità che lo contraddistingue, ha richiesto un intervento legislativo speciale.</h:div><h:div>Secondo consolidati princìpi giurisdizionali, infatti, nelle gare d'appalto per l'aggiudicazione dei contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, oltre che, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (c.d. <corsivo>principio di continuità dei requisiti</corsivo> - Cons. St., Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8 e sez. V, 17 giugno 2019, n. 4046).</h:div><h:div>In tale prospettiva non rileva, in punto di esclusione dalla gara, la circostanza, dedotta dall’appellante, che nel febbraio 2019 sia stata superata la problematica che ha interessato la -OMISSIS- ai sensi dell’art. 91 del d. lgs. n. 159 del 2011.</h:div><h:div>In senso contrario non depone la circostanza che il secondo periodo del primo comma dell’art. 95 citato richieda che la sostituzione venga effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto se l’interdittiva antimafia sopravviene in fase esecutiva. Essa si spiega in ragione del tempo di esecuzione del contratto, che può essere molto lungo, anche di una pluralità di anni, al contrario di quanto avviene per lo svolgimento della prodromica procedura a evidenza pubblica, che si conclude fisiologicamente in alcuni mesi e che non ha richiesto l’introduzione di un termine specifico da parte del legislatore.</h:div><h:div>Già in altra occasione, questo CGARS, nel ribadire che le disposizioni sulla sostituzione dei componenti del raggruppamento ai sensi del previgente art. 37 del d. lgs. n. 163 del 2006 si applicano anche nei casi di adozione di un'interdittiva antimafia, ha posto quale presupposto del proprio argomentare la circostanza che la medesima fosse intervenuta dopo la presentazione delle offerte (6 marzo 2018, n. 125).</h:div><h:div>Ne deriva che risultano inapplicabili al caso di specie le opzioni di modificazione soggettiva del raggruppamento contemplate dall’art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, e dall’art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011, posto che l’interdittiva di cui si discute è intervenuta prima della presentazione dell’offerta da parte del raggruppamento -OMISSIS- e che la documentazione depositata ai fini della gara contiene in tal senso una dichiarazione non veritiera.</h:div><h:div>In conclusione, considerando, nei termini sopra esposti, tutte e tre le disposizioni facoltizzanti la modificazione soggettiva del raggruppamento finalizzata a superare cause di esclusione che interessano una delle mandanti del medesimo (art. 48, commi 18 e 19-<corsivo>ter</corsivo>, art. 48 comma 19, e art. 95 del d. lgs. n. 159 del 2011), il Collegio ritiene che l’operazione posta in essere dal raggruppamento -OMISSIS- non sia ammissibile, posto che l’interdittiva antimafia è intervenuta prima della presentazione dell’offerta da parte del raggruppamento -OMISSIS-, con la conseguenza che la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in adempimento del punto 4.A.1, del punto 11 e della clausola di autotutela del disciplinare, non risulta rispondere, dal punto di vista oggettivo, al canone della veridicità.</h:div><h:div>Ne deriva la reiezione del motivo d’appello.</h:div><h:div>15. In conclusione, l’appello è infondato.</h:div><h:div>La peculiarità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>-	dispone l’estromissione dell’Assesorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – UREGA di Messina:</h:div><h:div>-	respinge nel merito il ricorso, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Spese del presente grado di giudizio compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, svoltasi in via telematica, del giorno 7 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>