<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180051720200602125711415" id="20180051720200602125711415" modello="2" modifica="6/2/2020 8:08:39 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00517"/><fascicolo anno="2020" n="00401"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180051720200602125711415.xml</file><wordfile>20180051720200602125711415.docm</wordfile><ricorso NRG="201800517">201800517\201800517.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2018\201800517\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>02/06/2020 20:08:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sara Raffaella Molinaro</firma><data>02/06/2020 13:11:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Immordino,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la revocazione</h:div><h:div>della sentenza del CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE n. 649/2014, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 517 del 2018, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- in proprio e in qualità di mandante del costituendo Rti, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di cooptata del costituendo Rti, -OMISSIS-. già -OMISSIS- in proprio e in qualità di mandante del costituendo Rti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Nunzio Pinelli e Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio 4; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- in proprio e in qualità di capogruppo della costituenda Ati, -OMISSIS- in proprio e in qualità di capogruppo del costituendo Rti non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Villareale n. 6; </h:div><h:div>Consorzio per le autostrade siciliane - Cas, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Riccardo Rotigliano in Palermo, via Filippo Cordova, n. 95; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Strano e Fabio Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabio Valguarnera in Palermo, via G.Pe Puglisi Bertolino, n. 2; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Consorzio per le autostrade siciliane - Cas e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza, svoltasi ai sensi dell’art. 84 d.l. n. 18/2020, senza discussione orale e con collegamento da remoto dei magistrati, del giorno 20 maggio 2020 il Cons. Sara Raffaella Molinaro;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”), ciascuna in proprio e nella qualità di partecipante a un raggruppamento temporaneo d’imprese da costituirsi nell’ambito della gara d’appalto indetta dal Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito “CAS”) per l’affidamento dei lavori di esecuzione delle opere e forniture per la costruzione di un tratto autostradale della -OMISSIS-, hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo CGARS primo dicembre 2014 n. 649 nella parte in cui ha respinto l’appello proposto dalle odierne ricorrenti per la riforma della sentenza del Tar Sicilia -  Catania n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>2. Si è costituito in giudizio -OMISSIS-, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consorzio Autostrade Siciliane per resistere al ricorso per revocazione e chiederne la reiezione. </h:div><h:div>3. Con ordinanza istruttoria n. 923 del 22 ottobre 2019 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, evasi con il deposito della relazione da parte del Consorzio Autostrade Siciliane in data 30 gennaio 2020.</h:div><h:div>4. All’udienza del 20 maggio 2020 la causa è stata trattenuta per la sentenza. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>5. Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c. per l’attivazione dell’impugnazione straordinaria.</h:div><h:div>6. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa il Collegio ripercorre la vicenda processuale sin dalle origini della controversia.</h:div><h:div>6.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio al Tar Sicilia – Catania (r.g. n. -OMISSIS-) le odierne ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva (di cui al provvedimento 3CD dell’11 aprile 2014 del Consorzio Autostrade Siciliane) al raggruppamento composto da -OMISSIS- e -OMISSIS- (di seguito “-OMISSIS-”) della gara per l’affidamento dei lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8-OMISSIS- e -OMISSIS-, II° tronco dell’autostrada -OMISSIS- A/18, nonché degli atti presupposti.</h:div><h:div>Il ricorso si fonda su due doglianze di merito (a loro volta articolate in plurimi profili): la errata valutazione, da parte della commissione di gara, della proposta migliorativa dell’offerta tecnica relativa alla modifica delle strutture degli impalcati dei viadotti -OMISSIS- (variazione dei c.d. “conci”) e vizi attinenti al cronoprogramma relativo alla riduzione del tempo offerto per l’esecuzione dei lavori.</h:div><h:div>6.2. Il Tar, con sentenza resa in forma semplificata n. -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale accogliendo uno dei motivi del ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata -OMISSIS- e ha investito delle questioni le procure della Repubblica competenti, in particolare in relazione all’asserita circostanza dell’avvenuta apposizione al progetto originario, da parte della controinteressata, di modifiche rilevanti. </h:div><h:div>6.3. La sentenza è stata impugnata dal raggruppamento odierno ricorrente per revocazione innanzi a questo CGARS che, con sentenza n. 649/2014, ha riformato la sentenza gravata dichiarando ammissibile il ricorso introduttivo, che ha poi rigettato.</h:div><h:div>Nel merito questo CGARS ha ritenuto la prima censura infondata, “<corsivo>dal momento che la proposta di utilizzare conci di dimensioni leggermente superiori a quelle indicate nel progetto esecutivo non comportava alcuna modifica essenziale di quest’ultimo, ma si trattava piuttosto, e all’evidenza, di una miglioria attinente alle modalità di esecuzione della costruzione dei viadotti, tale da non richiedere una nuova approvazione del progetto da parte del Genio Civile</corsivo> [...]: <corsivo>in tal senso è eloquente il verbale della seduta del 13 dicembre 2013, che richiama i precedenti del 29 novembre 2013 e del 9 dicembre 2013</corsivo>”.</h:div><h:div>Ha poi considerato non meritevoli di accoglimento i dedotti profili di illegittimità del provvedimento impugnato, con i quali la -OMISSIS- ha, tra l’altro, lamentato la pretesa inattendibilità del cronoprogramma prodotto dall’-OMISSIS- (anche in considerazione della necessità di prefabbricare i conci) relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione. “<corsivo>Al riguardo il Collegio osserva che, diversamente da quanto opinato dalla -OMISSIS-, la commissione in sede di verifica di congruità non ha consentito, sul punto, alcuna modifica dell’offerta della Condotte, avendo soltanto richiesto delle precisazioni, e che, comunque, l’eventuale inadeguatezza del suddetto cronoprogramma (in ogni caso non sindacabile dal giudice amministrativo per le ragioni sopra spiegate) avrebbe potuto comportare, al più, un’incidenza negativa sul punteggio da assegnare (ma anche tale aspetto era e rimane riservato all’organo di gara), ma non l’esclusione invocata dalla -OMISSIS-, non essendo stata comprovata dall’appellante la radicale incongruenza dell’offerta in conseguenza di siffatta pretesa inattendibilità della riduzione dei tempi per 400 giorni</corsivo>”.</h:div><h:div>6.4. Avverso tale sentenza parte ricorrente ha proposto un primo ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con sentenza n. -OMISSIS- per insussistenza di entrambe le circostanze legittimanti la revocazione dedotte da parte ricorrente, ossia quella di cui all’art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c. (dolo di una parte in danno dell’altra) e quella di cui all’art. 395 comma 1 n. 3 (documentazione decisiva ai fini del giudizio).</h:div><h:div>6.5. Senonché, a seguito di istanza di accesso presentata dopo avere appreso alcune circostanze della vicenda controversa da mezzi di comunicazione, parte ricorrente ha ottenuto, in data 24 maggio 2018, i seguenti atti:</h:div><h:div>1) copia della nota n. 4549/0-6 del 20 dicembre 2016 con la quale l’ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea ha trasmesso al dipartimento infrastrutture il rapporto finale di Audit afferente il grande progetto autostrada -OMISSIS- A18; 2) copia della nota n. 61396 del 21 dicembre 2016, unitamente al relativo allegato IV Elenco importi ritirati sulle operazioni selezionate dall’ADA sulla spesa certificata al 30 giugno 2016 afferente ai ritiri effettuati dal dipartimento infrastrutture a seguito dei rapporti definitivi dell’Autorità di Audit sulla spesa campionata al 31 dicembre 2015 e certificata al 30 giugno 2016 tra i quali il ritiro di € 1.824.544,29;</h:div><h:div>3) copia della nota prot. 24658 del 15 maggio 2018 relativa all’ulteriore ritiro di € 625.560,00 scaturente dal medesimo rapporto finale dell’Autorità di Audit del dicembre 2016 afferente la successiva certificazione di spesa;</h:div><h:div>4) copia della nota n. 522 del 5 gennaio 2017 con la quale il Servizio 9 ha trasmesso al CAS il rapporto finale di Audit afferente il grande progetto autostrada -OMISSIS- A 18 ed ha comunicato la decurtazione operata dell’importo di € 1.824.544,29;</h:div><h:div>5) copia del contratto di appalto dei lavori di che trattasi rep CAS n. 807/2014 stipulato il 17 luglio 2014 registrato a Messina il 4 agosto 2014 al n. 1125 Serie I;</h:div><h:div>6) copia dell’<corsivo>addendum</corsivo> al contratto di appalto rep CAS n.807/2014 stipulato il 17 luglio 2014 trasmesso al dipartimento infrastrutture dal CAS con nota 17 maggio 2018.</h:div><h:div>6.6. Sulla base della suddetta documentazione -OMISSIS-, -OMISSIS- e il -OMISSIS- ciascuna in proprio e nella qualità di partecipante a un raggruppamento temporaneo d’imprese da costituirsi nell’ambito della gara, hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo CGARS primo dicembre 2014 n. 649.</h:div><h:div>7. In via preliminare il Collegio precisa che, a fronte di condotte illecite ed anche penalmente rilevanti eventualmente poste in essere da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, può non sussistere un corrispondente vizio di legittimità negli atti da questi posti in essere. </h:div><h:div>Tale evenienza può dipendere dalla fase nell’ambito della quale tali atti sono posti in essere (fase di gara o fase esecutiva) ed è connessa alla diversa natura del giudizio amministrativo di legittimità, che presuppone sempre l'accertamento, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di vizi nei provvedimenti impugnati o nell'<corsivo>iter</corsivo> procedimentale che li ha preceduti, rispetto al giudizio penale, che ha a oggetto l'accertamento di responsabilità individuali per fatti previsti dalla legge come reati. “<corsivo>Per provvedimento adottato in violazione di legge deve intendersi quello in cui il vizio sia stato posto in essere nell'ambito dell'attività procedimentale/provvedimentale della p.a., senza che possano assumere rilievo ex se le eventuali condotte illecite (o finanche penalmente rilevanti) poste in essere dai soggetti che abbiano operato per conto della stessa p.a.</corsivo>” (Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143).</h:div><h:div>Nell’ambito della presente revocazione e specificamente in fase rescindente ciò comporta che la documentazione prodotta a fondamento dei vizi revocatori dedotti è valutata in relazione alla decisione di legittimità degli atti di gara allora impugnati, per i motivi all’epoca sollevati, assunta con sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Ne consegue che il Collegio non prende in esame le considerazioni difensive delle parti e la documentazione prodotta a fini diversi da quelli sopra indicati.</h:div><h:div>8. Prima di valutare i motivi di revocazione il Collegio esamina le eccezioni pregiudiziali.</h:div><h:div>9. CAS ha innanzitutto eccepito la carenza di giurisdizione di questo giudice sull’<corsivo>addendum</corsivo>, che costituisce il perno dell’azione revocatoria in esame. Il ricorso per revocazione attualmente all’esame del Collegio si fonda, infatti, sui documenti acquisiti dopo la sentenza n. -OMISSIS-, di cui si chiede la rescissione, e, in particolare, sull’<corsivo>addendum</corsivo> al contratto di appalto rep. CAS n. 807/2014, stipulato fra CAS e aggiudicataria nella stessa data della firma del contratto di appalto (17 luglio 2014), non registrato, con cui sarebbe stata modificata la tempistica dei lavori affidati.</h:div><h:div>9.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 106, comma 2, c.p.a. “<corsivo>la revocazione è proponibile con ricorso davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”.</corsivo> La disposizione contiene una duplice prescrizione, l’una che si riflette sulla giurisdizione (appartenente al plesso giurisdizionale nell’ambito del quale è incardinato il giudice che ha pronunciato la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>) e l’altra che riguarda l’attribuzione, all’interno di quel plesso, della competenza a decidere la revocazione al medesimo giudice (individuato per grado e ambito territoriale) che ha pronunciato la sentenza gravata.</h:div><h:div>La peculiare natura della revocazione, che ha il medesimo oggetto del giudizio anteriormente svoltosi e che mira a restaurare il processo nelle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo> se il vizio revocatorio non ci fosse stato, richiede, infatti, l’identità delle parti processuali della sentenza <corsivo>revocanda</corsivo> e del giudizio di revocazione (Cass. civ., sez. III, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1583), con la sola precisazione che per stesso giudice si intende stesso ufficio giudiziario. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nella prescrizione dell'art. 398, comma 1, c.p.c., a tenore del quale la revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, l'espressione “stesso giudice” designa lo stesso ufficio giudiziario (Cass. civ., sez. V, 28 gennaio 2015, n. 1554). Così anche l’Adunanza plenaria (24 gennaio 2014, n. 5).</h:div><h:div>Del resto, in termini giuridici più generali, il <corsivo>contrarius actus</corsivo> è di competenza, fatte salve le ipotesi di successione nel rapporto, di colui che ha posto in essere l’<corsivo>actus</corsivo>. </h:div><h:div>Ne deriva che essendo il giudice amministrativo, e in particolar modo questo CGARS, ad avere pronunciato la sentenza n. -OMISSIS-, allo stesso modo è titolare del potere di decidere sulla revocazione di quella sentenza.</h:div><h:div>Né la natura della documentazione prodotta a sostegno del ricorso per revocazione è idonea a incidere aull’applicabilità della regola processuale posta dall’art. 106, comma 2, c.p.a. </h:div><h:div>Oggetto del presente giudizio (revocatorio), infatti, non è l’<corsivo>addendum</corsivo> in sé, cioè un atto negoziale che produce effetti rispetto al contratto di affidamento stipulato in seguito alla gara oggetto della controversia la cui sentenza conclusiva è qui impugnata per revocazione. Non si tratta, pertanto, di decidere in ordine alla validità di tale atto così coinvolgendo quanto dispone l’art. 125 c.p.a., richiamato dalle parti e già ritenuto applicabile al caso di specie da questo CGARS con la sentenza n. -OMISSIS-. Né si tratta di verificare pregiudizialmente se sussista la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’eventuale sussunzione del medesimo in una delle fattispecie di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 c.p.a.</h:div><h:div>Piuttosto oggetto del presente giudizio sono gli ipotizzati riflessi che la produzione tempestiva in giudizio dell’<corsivo>addendum</corsivo> avrebbe avuto sull’esito di quella controversia, cioè le possibili conseguenze del medesimo sulla legittimità degli atti di gara impugnati, per i profili dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio concluso con la sentenza n. -OMISSIS-. Per fare ciò il Collegio si appresta a valutare il contenuto di quell’atto negoziale, e gli eventuali effetti del medesimo, ma sempre nella prospettiva indicata, che è quella che ha caratterizzato il primo giudizio, avente ad oggetto gli atti di gara. Ogni altra valutazione sull’<corsivo>addendum</corsivo> è estranea al presente contenzioso.</h:div><h:div>In tal senso risulta inconferente la giurisprudenza della Corte di Cassazione citata da parte resistente posto che oggetto della presente controversia non sono pretesi interventi su aspetti della gara introdotti per via negoziale in fase esecutiva, che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo secondo quanto affermato anche di recente dalle Sezioni Unite (23 aprile 2020, n. 8099), ma i riflessi che tali pretesi interventi, se conosciuti da questo CGARS, avrebbero potuto avere sul processo di cui alla sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>.</h:div><h:div>Ne deriva che l’eccezione di difetto di giurisdizione non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>10. Il Collegio esamina le questioni relative alla legittimazione e all’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che parte ricorrente, dopo aver chiamato in giudizio con il ricorso per revocazione, ha affermato essere privo di legittimazione.</h:div><h:div>La posizione è già stata presa in considerazione da questo CGARS che, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto l’eccezione di inammissibilità del primitivo ricorso principale riproposta dal CAS, secondo cui la -OMISSIS- avrebbe dovuto notificare l’impugnativa originaria anche al MIT, che ebbe a nominare la commissione di gara a norma dell’art. 11, comma 5, lett. f), della l. n. 498/1992, ritenendo l’eccezione infondata “<corsivo>alla luce dei principi enunciati dal Consiglio di Stato che, in un caso analogo a quello che occupa il Collegio, con sentenza della IV sezione n. 4815/2013 ha chiaramente stabilito che il ricorso non deve essere notificato al Ministero non potendo quest’ultimo esser configurato come autorità coemanante e nemmeno, in via consequenziale, come contraddittore processualmente necessario, stante la natura endoprocedimentale dell’atto di nomina dell’organo di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>In secondo grado il Ministero, chiamato in giudizio e costituitosi, non è stato estromesso.</h:div><h:div>Posto che la legittimazione ad impugnare e, più in generale, ad essere parte del giudizio di impugnazione deriva dall’essere stato parte nel processo che si è concluso con la sentenza gravata, non può, in questa sede, essere più messa in discussione la legittimazione del Ministero nel presente giudizio. </h:div><h:div>In particolare, il giudizio di revocazione deve assicurare una simmetria di partecipazione dal momento che è teso, almeno in fase rescindente, a far venir meno ciò che era stato deciso con la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>. Del resto, in termini giuridici più generali, il <corsivo>contrarius actus</corsivo> è di competenza, fatte salve le ipotesi di successione nel rapporto, di colui che ha posto in essere l’<corsivo>actus</corsivo>. </h:div><h:div>Così è coessenziale alla funzione stessa dello speciale mezzo di impugnazione qui azionato che alla rinnovazione del giudizio emendata dal (in tesi) vizio che ha invece inficiato il precedente concluso con la sentenza “sospetta” “<corsivo>prendano parte tutti e soltanto quei soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo</corsivo>”. Per la peculiare natura della revocazione, che ha il medesimo oggetto del giudizio anteriormente svoltosi e che mira a restaurare il processo nelle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo> se il vizio revocatorio non ci fosse stato, “<corsivo>deve affermarsi allora come indefettibile la perfetta identità delle persone in relazione a tutte le parti processuali della sentenza </corsivo>revocanda<corsivo> anche nel giudizio di revocazione</corsivo>” (Cass. civ., sez. III, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1583).</h:div><h:div>10.1. La qualificazione del Ministero quale parte in senso formale, che nella controversia in esame è resa evidente dal fatto che in secondo grado il Ministero è stato chiamato in giudizio e si è costituito (e non è stato estromesso), comporta che al Ministero debba essere riconosciuta la legittimazione a essere parte nel presente giudizio.</h:div><h:div>11. Parte ricorrente ha eccepito la mancanza di legittimazione e interesse di -OMISSIS- nel presente giudizio.</h:div><h:div>11.1. Nell’epigrafe della sentenza n. -OMISSIS- sono annoverate fra i controinteressati -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di capogruppo del <corsivo>costituendo</corsivo> raggruppamento con -OMISSIS-, e -OMISSIS-, nella qualità di mandante del costituendo R.T.I. con -OMISSIS-</h:div><h:div>-OMISSIS-, pertanto, era già parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS- e mutua da questa posizione la legittimazione a essere parte nel giudizio revocatorio.</h:div><h:div>Nondimeno, -OMISSIS- ricopriva la posizione di controinteressata nel precedente giudizio in qualità di mandante dell’-OMISSIS- e, in quanto tale, era rappresentata dalla capogruppo -OMISSIS- </h:div><h:div>-OMISSIS- era, nel revocando giudizio d’appello, una parte in senso processuale (propria del rappresentato) e non in senso formale (propria del rappresentante). </h:div><h:div>Considerato che la legittimazione a impugnare costituisce un portato della posizione di parte in senso formale rivestita nel precedente giudizio, non può affermarsi che -OMISSIS- derivi la propria legittimazione dalla posizione rivestita nel giudizio d’appello come mandante del raggruppamento aggiudicatario.</h:div><h:div>Nondimeno, in base a quanto relazionato da CAS in sede di adempimento dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, l’-OMISSIS- è venuto meno in quanto -OMISSIS-, impresa mandataria dell’associazione temporanea affidataria dell’appalto oggetto del presente giudizio, è stata sottoposta nel mese di agosto del 2018 a procedura di amministrazione straordinaria e per tale ragione si è determinata – ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 270/1999 – a recedere dall’appalto e dal raggruppamento temporaneo costituito con -OMISSIS-, che pertanto si è sciolto. </h:div><h:div>L’originaria mandante -OMISSIS- è quindi subentrata nell’esecuzione del contratto, come da atto aggiuntivo 18 febbraio 2019, n. 902 depositato da CAS in allegato alla relazione istruttoria.</h:div><h:div>Rispetto a -OMISSIS-, pertanto, si è verificata una fattispecie successoria (artt. 110 e 111 c.p.c.), nel senso che -OMISSIS- è subentrata al raggruppamento di cui Condotte era capogruppo. </h:div><h:div>Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, pur ritenendo coessenziale alla funzione stessa dello speciale mezzo di impugnazione prendano parte tutti e soltanto quei soggetti nei cui confronti quello aveva avuto luogo, quale ulteriore ragione di inscindibilità della causa, fa comunque salve le fattispecie successorie di cui agli artt. 110 e 111 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1583).</h:div><h:div>Il Collegio ritiene, in particolare, che si configuri nel caso di specie l’ipotesi di successione nel processo di cui all’art. 110 c.p.c. </h:div><h:div>-OMISSIS-, infatti, pur succedendo in un particolare rapporto giuridico, il contratto d’appalto di cui alla gara controversa, acquisisce tutta l’attività dell’Ati perituro essendo, quest’ultimo, stato costituito proprio al fine di stipulare quello specifico negozio d’appalto. </h:div><h:div>Ne deriva che la successione avviene all’interno di un rapporto controverso che si configura come bilaterale sia prima che dopo la successione: prima ne erano protagonisti la stazione appaltante e l’-OMISSIS- mentre attualmente ne sono protagonisti la stazione appaltante e -OMISSIS-. Ciò determina la sussunzione del fenomeno successorio in esame nell’ambito di applicabilità del 110 c.p.c., che interviene nel caso di estinzione di una delle parti, come nel caso di specie -OMISSIS-, e non del 111 c.p.c., che invece è operativo laddove, in seguito alla successione, si configuri un rapporto trilaterale fra chi succede, chi è succeduto e l’altra parte.</h:div><h:div>-OMISSIS- è, pertanto, legittimata a partecipare al presente giudizio, oltre che titolare di uno specifico e autonomo interesse alla conservazione dell’appalto. </h:div><h:div>11.2. L’eccezione non è quindi meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>12. CAS ha altresì eccepito la tardività del ricorso per revocazione, che sarebbe stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione straordinaria.</h:div><h:div>L’eccezione si fonda sull’asserito non rispetto del termine di impugnazione straordinaria, decorrente, ad avviso di parte resistente, dalla conoscenza dell’articolo di stampa dell’aprile 2018 o, comunque, dall’8 maggio 2018, data dell’istanza di accesso agli atti, così come emerge dall’istanza istruttoria depositata il 18 maggio 2018 davanti al Tar nel giudizio, tuttora pendente in secondo grado (r.g. n. -OMISSIS-), avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla vicenda controversa in esame, dalla memoria difensiva prodotta il 21 maggio 2018 e presumibilmente anche dall’istanza di accesso del 15 maggio 2018, citata da controparte, ma non prodotta.</h:div><h:div>Né, ad avviso di CAS, potrebbe assumere rilievo, ai fini della tempestività del ricorso, la successiva data di materiale apprensione da parte di SICS del citato <corsivo>addendum</corsivo>.</h:div><h:div>12.1. L’eccezione non è fondata.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.a. il termine per proporre la revocazione straordinaria decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o è stato recuperato il documento.</h:div><h:div>L’indicazione legislativa è quindi chiara, quanto alla fattispecie revocatoria di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c., nell’indicare il recupero del documento (con presunto potenziale revocatorio) come idoneo a far decorrere il relativo termine. In relazione all’ipotesi revocatoria di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c. il termine è individuato nella scoperta del dolo, nel caso di specie ancorato al rinvenimento della medesima documentazione sulla quale è costruito il vizio revocatorio di cui al n. 3. </h:div><h:div>L’acquisizione a mezzo stampa dell’informazione (così come risulta dall’istanza di accesso 8 maggio 2018, dalla richiesta istruttoria 18 maggio 2018 e dalla memoria 21 maggio 2018 presentate) dell’avvenuto perfezionamento di un atto (in tesi) rilevante in sede revocatoria non equivale al reperimento di quel documento. </h:div><h:div>I due concetti, l’informazione in ordine all’esistenza del documento decisivo e il reperimento di quel documento, sono diversi in quanto il primo indica la notizia dell’esistenza di un atto e il secondo indica l’acquisizione dell’atto nella sua materialità. </h:div><h:div>Non può ammettersi che l’art. 92, comma 5, c.p.a. possa essere inteso nel senso di riferirsi indistintamente ai due concetti, dal momento che non sono equivalenti e che la regola processuale si riferisce al solo reperimento del provvedimento. </h:div><h:div>In tale prospettiva, peraltro, la previsione contenuta nell’art. 92, comma 5, c.p.a. si allinea con l’enucleazione compiuta dall’art. 41 c.p.a. in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine per impugnare, individuato nella notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.</h:div><h:div>A ciò si aggiunge che, anche se si ritenesse sufficiente la mera notizia della stipulazione dell’<corsivo>addendum</corsivo> (e non l’acquisizione del medesimo) per far decorrere il termine dell’impugnazione straordinaria, comunque non si potrebbe non rilevare che essa è priva di quello <corsivo>standard</corsivo> minimo di certezza e affidabilità in ordina al profilo pubblico che si intende contestare idoneo a rendere la parte edotta della lesione subita, dal momento che il criterio di scelta delle notizie da pubblicare non coincide con il paradigma utilizzato dal sistema processuale per enucleare l’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>La notizia di stampa è meramente indicativa circa l'esistenza del dolo o l’esistenza di un documento decisivo mentre è la scoperta effettiva e completa della documentazione che fonda i vizi revocatori a determinare la decorrenza del termine per la proposizione della revocazione straordinaria (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1102).</h:div><h:div>L’informazione a mezzo stampa, pertanto, non risulta idonea a far decorrere il termine di impugnazione di cui all’art. 92, comma 5, c.p.a.</h:div><h:div>Il ricorso, quindi, essendo stato notificato il 21 giugno 2018, previa acquisizione della documentazione con nota 23 maggio 2018, che il ricorrente ha affermato di avere ricevuto il giorno successivo, risulta tempestivo, con conseguente reiezione dell’eccezione.</h:div><h:div>13. Pregiudizialmente CAS ha sollevato altresì un’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Con essa vengono dedotti due diversi profili di carenza di interesse.</h:div><h:div>Innanzitutto, i nuovi fatti e documenti (<corsivo>addendum</corsivo> e atti relativi alle sorti del finanziamento comunitario) su cui controparte costruisce entrambi i rilievi rescindenti, oltre ad essere successivi rispetto agli atti impugnati in prime cure, non avrebbero alcuna incidenza sulle censure del ricorso originariamente proposte da SICS (respinte, in sede d’appello, con la decisione n. 649/2014 di cui oggi si chiede la revocazione), sia sul primo motivo di ricorso, riguardante l’ammissibilità della miglioria offerta, respinto in ragione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 <corsivo>bis</corsivo>, d.lgs. n. 163 del 2006, sia sul secondo motivo di ricorso, relativo all’adeguatezza del cronoprogramma, rispetto al quale l’<corsivo>addendum</corsivo> non produrrebbe effetti.</h:div><h:div>Il secondo profilo dedotto da CAS a fondamento dell’eccepita carenza di interesse deriva dall’asserito tentativo di parte ricorrente di modificare il <corsivo>thema decidendum</corsivo> del processo concluso con la sentenza di cui si chiede la revocazione, riferendosi, in particolare al profilo dei punteggi attribuiti in sede di gara, che non sarebbe stato oggetto di alcuna censura nel ricorso originario.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene che la suddetta considerazione sia idonea a supportare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.</h:div><h:div>Nelle azioni di impugnazione l’interesse presuppone la soccombenza riportata nella sentenza gravata e si verifica allorquando l’impugnazione proposta, se accolta, porta un risultato utile a chi l’ha azionata. </h:div><h:div>L’interesse alla revocazione, “<corsivo>sia esso ricostruito, in consonanza con la giurisprudenza di questa corte e con la più accreditata dottrina, come proiezione dell'interesse ad agire, sia invece rappresentato come conseguenza dell'elemento oggettivo della soccombenza</corsivo>”, deve essere desunto dall'”<corsivo>utilità giuridica</corsivo>” che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte che lo propone (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255).</h:div><h:div>Nel caso di specie parte ricorrente ha prospettato un’utilità derivante dall’impugnazione straordinaria della sentenza, utilizzando due delle fattispecie revocatorie previste dal legislatore, il dolo della parte (art. 395, n. 1 c.p.c.) o il sopravvenire di un elemento decisivo (art. 395, n. 3, c.p.c.). </h:div><h:div>Non vi è quindi motivo per ritenere l’insussistenza dell’interesse alla revocazione in capo a -OMISSIS-.</h:div><h:div>La rilevanza della documentazione utilizzata per ipotizzare il dolo della parte e la fattispecie revocatoria di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c., anche in relazione al <corsivo>thema decidendum</corsivo> del giudizio concluso con la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>, è valutata in fase rescindente, allorquando l’eventuale non decisività della documentazione prodotta determina la declaratoria di inammissibilità per insussistenza in concreto dei presupposti dell’azione di impugnazione straordinaria, così come delineati dall’art. 395, nn. 1 e 3 c.p.c. </h:div><h:div>14. CAS e -OMISSIS- hanno eccepito la violazione del principio del <corsivo>ne bis in idem</corsivo> e precisamente l’inammissibilità del ricorso per il fatto che lo stesso rimedio processuale sarebbe già stato utilizzato una volta da controparte, portando all’adozione della pronuncia di inammissibilità n. 250 del 2017.</h:div><h:div>14.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>La revocazione di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 395 c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, in quanto tale esperibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. </h:div><h:div>La possibilità di esperire i mezzi di impugnazione ordinari, e quindi la decorrenza dei relativi termini, emerge sulla base esclusiva della pubblicazione della sentenza <corsivo>impugnanda</corsivo>: è sufficiente conoscere la pronuncia per decidere se gravarla o meno.</h:div><h:div>Al contrario, la possibilità di esperire il mezzo di impugnazione straordinario discende da un evento futuro e incerto e, conseguentemente, anche il termine per proporre tale mezzo decorre solo dal momento in cui la parte viene a conoscenza di tale evento. La domanda di impugnazione straordinaria dà luogo a una nuova litispendenza, in ragione della quale si spiega la trascrizione prevista dall’art. 2652, n. 9 c.c., che cessa con la pronuncia della relativa sentenza (o comunque con lo spirare delle possibilità di impugnarla a propria volta).</h:div><h:div>La fonte della facoltà di impugnazione straordinaria discende dal venire in esistenza dello specifico fatto dal quale decorrono i termini per la relativa proposizione. </h:div><h:div>La conseguente sentenza, allorquando non supera la fase rescindente dichiarando il ricorso inammissibile (come nel precedente giudizio di revocazione riguardante la sentenza n. -OMISSIS-), si pronuncia in relazione a quella circostanza concreta, valutando la potenzialità revocatoria della medesima, non valuta la revocabilità in generale della pronuncia gravata in sede straordinaria. </h:div><h:div>Con l’adozione, e il passaggio in giudicato, della sentenza si definisce il giudizio avviato in seguito a quella specifica circostanza che ha fatto sorgere la facoltà impugnatoria, ponendo fine alla parentesi dell’azione straordinaria esercitata sulla base dell’evento che ne segna, al contempo, la ragion d’essere e il venir meno del rapporto processuale.</h:div><h:div>Il verificarsi di altri fatti futuri (in tesi) integranti una delle fattispecie di revocazione straordinaria attribuisce un nuovo potere di impugnazione straordinaria che trova fonte in tali ulteriori fatti e che, se esercitato, dà luogo ad una nuova litispendenza che si conclude con la sentenza che valuta quello specifico evento.</h:div><h:div>Nel caso di specie, con il primo ricorso per revocazione avverso la sentenza n. -OMISSIS- è stata dedotta l’integrazione di due delle fattispecie revocatorie di cui all’art. 395 c.p.c., la n. 1 (dolo di una delle parti) e la n. 3 (sopravvenienza, par fatto non imputabile alla parte, di un documento decisivo).</h:div><h:div>In particolare parte ricorrente aveva ipotizzato che la sentenza impugnata fosse effetto del dolo di una delle parti (nel caso di specie, della stazione appaltante, i.e. il Consorzio Autostrade Siciliane) in danno di sé medesima ed ha altresì dedotto che, dopo la pubblicazione della sentenza, essa deducente avrebbe rinvenuto documenti decisivi che non avrebbe potuto produrre tempestivamente in giudizio per causa di forza maggiore. Ad essere coinvolto dall’ipotesi revocatoria allora decisa era il capo della sentenza avente ad oggetto il motivo di ricorso riguardante l’ammissibilità della miglioria/variante del progetto. </h:div><h:div>La falsa rappresentazione dei fatti al giudicante all’origine dell’ipotizzato dolo processuale sarebbe consistita nell’aver la stazione appaltante omesso di rilevare che la società Condotte d’Acqua, in relazione alle varianti migliorative proposte rispetto al progetto a base di gara, avrebbe dovuto richiedere (come in effetti avrebbe richiesto) agli Uffici del Genio civile una nuova approvazione prima dell’inizio della esecuzione contrattuale, e tanto in violazione dell’art. 8 del disciplinare di gara. </h:div><h:div>Quanto ai documenti decisivi che le parti ricorrenti non avrebbero potuto acquisire prima della definizione del giudizio in quanto divenuti disponibili solo a seguito dell’accesso agli atti (trasmissione della variante all’Ufficio del Genio civile e richiesta di autorizzazione al medesimo ufficio), parte ricorrente aveva dedotto che solo dall’esame di tali documenti le stesse avrebbero tratto la prova della irritualità dell’offerta della aggiudicataria sotto il profilo della necessità dell’interlocuzione autorizzatoria con l’Ufficio del Genio civile (resasi necessaria per effetto delle già dette proposte varianti progettuali).</h:div><h:div>Il precedente giudizio revocatorio si è poi concluso con una declaratoria di inammissibilità (sentenza n. 250 del 2017). </h:div><h:div>I fatti (o atti) sui quali sono state costruite le ipotesi revocatorie in quel giudizio di revocazione straordinaria e nel presente processo di impugnazione straordinaria sono diversi. Attengono, in quel caso, alla documentazione attestante i rapporti con l’Ufficio del Genio civile e, nel caso in esame, all’<corsivo>addendum</corsivo> e la sopravvenuta documentazione inerente il finanziamento dell’opera.</h:div><h:div>I capi della sentenza coinvolti dalle due ipotesi revocatorie, di cui la prima decisa con sentenza n. 250 del 2017 e la seconda attualmente all’esame del Collegio, sono diversi, posto che rispettivamente riguardano la decisione del motivo di ricorso riguardante l’ammissibilità della miglioria/variante del progetto e la valutazione del profilo temporale dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.</h:div><h:div>Con la declaratoria di inammissibilità contenuta nella sentenza n. 250 del 2017 questo CGARS ha ritenuto di non poter superare la fase rescindente sulla base delle specifiche circostanze poste in quell’occasione a fondamento dell’impugnazione straordinaria.</h:div><h:div>Quanto sopra comporta che, essendo diversi i fatti sui quali è basato il ricorso per revocazione in esame (<corsivo>addendum</corsivo>, contratto e sopravvenuta documentazione inerente il finanziamento dell’opera) dalle circostanze di cui al primo ricorso per revocazione (documentazione attestante i rapporti con l’Ufficio del Genio civile), oltre ai capi della sentenza coinvolti dai ricorsi, non si configura nel caso di specie il <corsivo>bis in idem</corsivo> (vietato) nonostante le fattispecie revocatorie azionate siano le medesime, dolo della parte e sopravvenienza di documenti decisivi.</h:div><h:div>14.2. L’eccezione non può, pertanto, essere accolta. </h:div><h:div>Le considerazioni poste a fondamento della reiezione dell’eccezione inducono, peraltro, il Collegio a precisare che nella presente sede esso si pronuncia in ordine all’istanza revocatoria così come individuata sulla base dei vizi dedotti con il ricorso e della possibile incidenza degli specifici documenti acquisiti con nota datata 23 maggio 2018 - sui quali, nel caso di specie, è costruito anche il dolo della parte - sulla sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>. Il Collegio non si pronuncia, invece, su eventuali considerazioni delle parti basate su altri fatti e circostanze, compresi i documenti e le questioni oggetto del giudizio di revocazione concluso con sentenza n. 250 del 2017.</h:div><h:div>15. Parte ricorrente ha dedotto due motivi a fondamento della domanda di revocazione della sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>16. Con il primo motivo ha ipotizzato, in funzione della decisione rescindente, il dolo di una delle parti, fattispecie di cui al n. 1 del comma 1 dell’art. 395 c.p.c.</h:div><h:div>16.1. -OMISSIS- ha, in particolare, dedotto che -OMISSIS- e CAS abbiano agito “<corsivo>scientemente e fraudolentemente” in violazione delle norme di gara relative alla valutazione ed attribuzione del relativo punteggio dell’offerta tecnica in ordine alla riduzione dei tempi di esecuzione indebitamente attribuiti al cronoprogramma dell’offerta tecnica dell’-OMISSIS- (il tratto prioritario aveva scadenza al 31.12.2015 e la dilatazione dei tempi di esecuzione ha di fatto vanificato l’offerta di riduzione dell’-OMISSIS-)</corsivo>”, aggiungendo che “<corsivo>ciò avrebbe dovuto quanto meno comportare (se non l’esclusione dalla gara della concorrente) la sottrazione del punteggio indebitamente attribuito all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- relativa ai suddetti elementi di valutazione, con conseguente definitivo venir meno del diritto all’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>In secondo luogo parte ricorrente ha affermato che quanto convenuto “artatamente” tra Cas e l’-OMISSIS- in seno all’<corsivo>addendum</corsivo> comporta la nullità del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. per illiceità della causa concreta in quanto finalizzato a realizzare un accordo criminoso.</h:div><h:div>La documentazione acquisita da -OMISSIS- in data 24 maggio 2018 a seguito di accesso agli atti e in particolare l’<corsivo>addendum</corsivo> evidenzierebbe il dolo che la stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario avrebbero praticato, come si evincerebbe dai verbali di gara e dagli scritti difensivi, per indurre questo CGARS di appello ad errate determinazioni basate su false o omesse dichiarazioni rese in corso del giudizio. CAS infatti, pur essendo consapevole dell’incongruenza della offerta tecnica della concorrente -OMISSIS- anche in ordine alla riduzione dei tempi di esecuzione, avrebbe omesso di rilevarla nel corso della seduta di gara e l’avrebbe poi artatamente celata anche al giudice amministrativo.</h:div><h:div>Ne deriverebbe la revocabilità della sentenza dal momento che è risultata erronea a causa di una esposizione dei fatti scientemente falsa operata dall’Amministrazione e corroborata dall’aggiudicatario.</h:div><h:div>16.2. -OMISSIS- ha controdedotto che l’<corsivo>addendum</corsivo> non evidenzia una verità diversa da quella che, emergendo dalla documentazione di gara e dalle censure e deduzioni difensive allora svolte in atti, è stata conosciuta e accertata nel giudizio concluso con la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo>. </h:div><h:div>In particolare, la mancata allegazione da parte del CAS, in sede d’appello, delle vicende afferenti il finanziamento comunitario deriverebbe dal fatto che tali vicende riguarderebbero un momento successivo rispetto alla gara, come confermerebbe la posterità delle verifiche di audit, <corsivo>ex adverso</corsivo> comprovata.</h:div><h:div>Anzi, la mancata produzione in giudizio dell’<corsivo>addendum</corsivo> troverebbe giustificazione nella neutralità e irrilevanza rispetto ai fatti oggetto del contendere, trattandosi di fatto successivo ai fatti ed atti oggetto delle censure e comunque estraneo alle medesime.</h:div><h:div>D’altronde l’<corsivo>addendum</corsivo> non avrebbe potuto incidere sull’esito del giudizio, posto che la decisione d’appello, anche laddove respinge il secondo motivo di ricorso avversario, non si sofferma sull’aspetto del rispetto del termine di completamento del c.d. tratto prioritario, osservando invece come ogni valutazione circa la congruità della riduzione temporale offerta dall’aggiudicataria ricadeva comunque nel merito delle valutazioni riservate alla Commissione di gara (non sindacabile) e fosse corroborata dalla circostanza che ben altre cinque concorrenti avessero formulato una analoga proposta migliorativa.</h:div><h:div>Anzi, contratto e <corsivo>addendum</corsivo> confermerebbero la congruità e serietà della riduzione temporale offerta.</h:div><h:div>16.3. Il Collegio osserva quanto segue.</h:div><h:div>La fattispecie revocatoria di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c. presuppone che la sentenza <corsivo>revocanda</corsivo> sia l’effetto del dolo della parte. I requisiti di fattispecie sono, pertanto, due: dolo di una parte e efficacia causale spiegata da quest’ultimo rispetto alla prima.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha dedotto che la stazione appaltante CAS e -OMISSIS- avrebbero offerto una falsa rappresentazione dei fatti al giudicante in ordine alla riduzione dei tempi di esecuzione offerta dall’aggiudicataria tacendo l’esistenza dei documenti prodotti in sede revocatoria e, in particolare, la sottoscrizione dell’<corsivo>addendum</corsivo>.</h:div><h:div>L’asserito vizio revocatorio riguarda il capo della sentenza con il quale questo CGARS ha deciso, rigettandolo, il motivo di ricorso riguardante la pretesa inidoneità del cronoprogramma e la tempistica offerta dall’-OMISSIS-. Non sono quindi valutate dal Collegio considerazioni delle parti o documentazione estranee all’ipotesi revocatoria dedotta.</h:div><h:div>Il primo motivo di revocazione sollevato da parte ricorrente si fonda sulla fattispecie di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c. ed è costruito intorno alla stipulazione dell’<corsivo>addendum</corsivo>, avvenuta il 17 luglio 2014 (così come il connesso contratto), e alle conseguenze della relativa sottoscrizione sulla affidabilità dell’offerta presentata da -OMISSIS- in punto di tempistica di esecuzione dell’appalto.</h:div><h:div>Indipendentemente dalla relazione fra contratto e <corsivo>addendum</corsivo>, dalla validità di quest’ultimo, dalla condotta delle parti in fase esecutiva e dall’eventuale responsabilità penale che ne possa derivare dal medesimo, per quanto riguarda la gara controversa la regola introdotta dall’<corsivo>addendum</corsivo> produce effetti in ordine a uno dei tre elementi della tempistica definiti in sede di gara.</h:div><h:div>In particolare, l’<corsivo>addendum</corsivo> contrattuale interviene sulla tempistica di realizzazione del tratto prioritario (primo elemento della tempistica avente rilevanza nell’appalto controverso) stabilendo che, in caso di concessione di una proroga dalle autorità per l’ottenimento del finanziamento comunitario, sarebbe stato accordato uno slittamento dei tempi per il tratto prioritario in favore dell’appaltatore, fermo restando “<corsivo>l’obbligo dell’Rti di rispettare il termine di esecuzione del tratto prioritario indicato in sede di offerta, pari a 753 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna dei lavori</corsivo>”. La successiva previsione del par. 3 dell’a<corsivo>ddendum</corsivo> attiene alla proroga prevista per le interferenze con riferimento al termine di ultimazione del tratto prioritario. </h:div><h:div>Il par. 4 dell’<corsivo>addendum</corsivo> è relativo a una fattispecie di proroga già prevista dall’art. 4 <corsivo>bis</corsivo>.2 del contratto, subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti (“<corsivo>ricorrendone i presupposti</corsivo>”), e interviene dettando alcune disposizioni di dettaglio come la non cumulabilità del periodo “<corsivo>con il termine di cui al precedente punto 3</corsivo>”. </h:div><h:div>Rispetto al tratto prioritario il contratto prevede che l’esecuzione del medesimo debba essere ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 2015 a prescindere dai tempi di consegna (art. 4), in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara (pag. 4).</h:div><h:div>La <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, al punto II.3 del bando, contiene, altresì, la previsione di un tempo di esecuzione dell’appalto di 1640 giorni (secondo elemento della tempistica avente rilevanza nell’appalto controverso), con possibilità di ridurlo in sede di offerta sino ad un minimo di 1240 giorni (punto 8.4 del disciplinare di gara) e correlata attribuzione di tre punti in ragione della diminuzione offerta (pag. 7 del disciplinare). </h:div><h:div>Quale terzo elemento riguardante la tempistica di esecuzione dell’appalto, rilevante in sede di gara, il disciplinare ha imposto la presentazione di un cronoprogramma dal quale si evinca l’andamento delle singole categorie di lavori, nonché l'insieme delle risorse da impiegare in termini di personale ed attrezzature (punto 8.4 del disciplinare).</h:div><h:div>A pag. 24 del disciplinare si stabilisce che nella busta “B2”, recante “<corsivo>Riduzione dei tempi di esecuzione</corsivo>”, debba essere inserito, a pena di esclusione, quanto previsto al punto 8.4 del presente disciplinare.</h:div><h:div>La riduzione del tempo di esecuzione dell’appalto (secondo elemento riguardante la tempistica che ha interessato l’affidamento controverso), ridotto dall’-OMISSIS-, aggiudicataria della gara, a 1240 giorni, ha avuto riflessi sull’attribuzione di tre punti.</h:div><h:div>Il cronoprogramma (terzo elemento riguardante la tempistica che ha interessato l’affidamento controverso) ha costituito una condizione per la partecipazione alla gara.</h:div><h:div>Il tempo di esecuzione del tratto prioritario (primo elemento riguardante la tempistica che ha interessato l’affidamento controverso) è stato imposto autoritativamente dalla stazione appaltante, nel senso che l’aggiudicatario avrebbe dovuto ultimarlo entro il 31 dicembre 2015. Tale circostanza, appunto imposta e sulla quale è intervenuto l’<corsivo>addendum</corsivo>, non ha prodotto riflessi sulla gara, non determinando l’attribuzione di punteggio o la comminatoria dell’esclusione.</h:div><h:div>Né si può ritenere che l’offerta di ultimare i lavori in 1240 giorni coinvolgesse anche la costruzione del tratto prioritario posto che il termine del 31 dicembre 2015 è sensibilmente precedente rispetto al termine dei 1240 giorni. </h:div><h:div>Infatti, fra gli atti di causa sono stai depositati due cronoprogrammi, uno per l’intero appalto, nel quale la fine dell’esecuzione è stabilita nel 31 ottobre 2018, e l’altro per il tratto prioritario, con ultimazione dei lavori il 31 dicembre 2015, e nel disciplinare di gara è previsto un duplice e distinto meccanismo di premi in caso di anticipata ultimazione del tratto prioritario e dell’intero appalto (pagg. 4 e 5 del disciplinare).</h:div><h:div>Gli effetti dell’<corsivo>addendum</corsivo> in punto di ultimazione del tratto prioritario e il ruolo svolto nella gara dalla prescrizione di ultimazione determinano il Collegio a ritenere l’addendum non rilevante sul profilo temporale dell’offerta di -OMISSIS-. Ciò trova un ulteriore avallo nella relazione depositata da CAS il 30 gennaio 2020 in adempimento all’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Nella relazione si legge, infatti, che il termine di 1240 giorni, offerto dall’aggiudicataria in sede di gara, non ha subito variazioni per effetto dell’<corsivo>addendum</corsivo>, come si evince “<corsivo>dai verbali di sospensione e ripresa dei lavori i quali danno per scontato che il termine contrattuale era di 1240 giorni</corsivo>” e che “<corsivo>allo stato attuale i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma procedurale allegato all’Atto Aggiuntivo</corsivo>”.</h:div><h:div>Dal momento che la tempistica di ultimazione del tratto prioritario non ha avuto riflessi nel determinare l’ammissione delle imprese alla gara, la formazione della graduatoria e l’aggiudicazione, anche il silenzio sull’<corsivo>addendum </corsivo>non costituisce elemento essenziale di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o a pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità. </h:div><h:div>Il convincimento di questo CGARS, espresso con la sentenza n. -OMISSIS-, non si è, infatti, basato sul profilo temporale relativo alla costruzione del tratto prioritario, essendo quest’ultimo l’oggetto di un obbligo imposto autoritativamente, non contendibile in sede di comparazione fra le imprese in gara.</h:div><h:div>Ciò è in linea con la giurisprudenza formatasi in ordine al dolo revocatorio. Per costante giurisprudenza del giudice di legittimità "<corsivo>per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c. non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. In particolare se è vero che anche il silenzio su fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, è pur vero che ciò può avvenire soltanto a condizione che esso costituisca elemento essenziale di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità. Ne consegue che il silenzio può configurare dolo revocatorio della sentenza, ai sensi del comma 1, n. 1, dell'art. 395 c.p.c., solo se rappresenti elemento di una macchinazione fraudolenta, che abbia concretamente inciso sul contraddittorio e sul diritto di difesa o, comunque, sull'accertamento della verità</corsivo>" (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2013, n. 25761 e Cass. civ., ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1102).</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ha condiviso l’orientamento affermando che "<corsivo>il dolo processuale revocatorio presuppone un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del processo, a nulla rilevando la mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. ovvero il solo mendacio, le false allegazioni o le reticenze; pertanto, non sono idonei a realizzare simile fattispecie, che richiede un'attività deliberatamente fraudolenta, la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, tutte condotte, queste, che semmai possono essere censurabili sotto il profilo della lealtà e correttezza processuale, ma che non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità</corsivo>" (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2017, n. 5298).</h:div><h:div>Nel caso di specie ciò che si rimprovera alle controparti sarebbe, al più, un’omessa ostensione di elementi a sé sfavorevoli, così venendo meno l’integrazione del requisito del dolo e l’efficacia causale del medesimo rispetto alla sentenza <corsivo>revocanda</corsivo> per i motivi sopra addotti e ciò sulla base di una valutazione preliminare che non richiede al Collegio di pronunciarsi in merito ai rapporti fra contratto e <corsivo>addendum</corsivo> e in merito alla validità di quest’ultimo.</h:div><h:div>16.4. Ne deriva l’inammissibilità dell’ipotesi rescindente sopra esaminata.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di possibile incidenza dell’<corsivo>addendum</corsivo> fondante la domanda di revocazione per dolo della sentenza n. -OMISSIS-, affermando che “<corsivo>ciò avrebbe dovuto quanto meno comportare (se non l’esclusione dalla gara della concorrente) la sottrazione del punteggio indebitamente attribuito all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- relativa ai suddetti elementi di valutazione, con conseguente definitivo venir meno del diritto all’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Il profilo revocatorio in esame, tendente a configurare una rilevanza dell’<corsivo>addendum</corsivo> sul punteggio attribuito in sede di gara all’aggiudicataria, è inammissibile per un duplice motivo.</h:div><h:div>Innanzitutto, questo CGARS, con la sentenza di cui è chiesta la revocazione, si è pronunciato su un motivo di impugnazione volto a censurare l’operato della stazione appaltante per non aver escluso l’-OMISSIS- dalla gara, non per aver attribuito un punteggio maggiore del dovuto (pag. 86 e ss. del ricorso in appello). E infatti nella sentenza n. -OMISSIS- si legge, quale motivazione della reiezione della censura, che “<corsivo>l’eventuale inadeguatezza del suddetto cronoprogramma  avrebbe potuto comportare, al più, un’incidenza negativa sul punteggio da assegnare (ma anche tale aspetto era e rimane riservato all’organo di gara), ma non l’esclusione invocata dalla -OMISSIS-, non essendo stata comprovata dall’appellante la radicale incongruenza dell’offerta in conseguenza di siffatta pretesa inattendibilità della riduzione dei tempi per 400 giorni</corsivo>”.</h:div><h:div>Il motivo di ricorso relativo alla tempistica, rigettato con sentenza n. -OMISSIS-, non aveva a oggetto la correttezza del punteggio ma la potenzialità escludente dell’asserito vizio. Ne deriva che il primo aspetto è estraneo al giudizio concluso con la pronuncia di cui si chiede la revocazione, con conseguente non decisività in tal senso del dolo di cui il documento è sintomo. Infatti, “<corsivo>proprio perché il documento deve essere decisivo perché il giudice, nel suo libero convincimento, possa diversamente valutare, determinarsi e, dunque, decidere la controversia sottoposta al suo giudizio, è evidente che il documento deve attenere a fatti o atti pienamente rientranti nel </corsivo>thema decidendum<corsivo>, così come circoscritto dalla domanda attorea (e dalle eventuali domande riconvenzionali del convenuto) nel giudizio civile, ovvero dai motivi di ricorso (e dall'eventuale ricorso incidentale del resistente) nel giudizio amministrativo</corsivo>” (Cons. St. sez. IV, 16 novembre 2017, n. 5298). </h:div><h:div>In secondo luogo il profilo dell’erronea attribuzione del punteggio relativo alla riduzione temporale offerta è immune da possibili riflessi derivanti dalla stipulazione dell’<corsivo>addendum</corsivo> e ciò in ragione del sopra illustrato contenuto del medesimo, non rilevante sulla diminuzione a 1240 giorni del periodo necessario per eseguire l’appalto.</h:div><h:div>16.5. Ne deriva che anche tale ulteriore profilo di dolo non integra gli estremi della fattispecie revocatoria di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c.</h:div><h:div>16.6. Non ricorrono, pertanto, i presupposti di ammissibilità della domanda di revocazione fondata sull’art. 395, n. 1, c.p.c.</h:div><h:div>17. Con il secondo motivo parte ricorrente ha dedotto, in funzione della decisione rescindente, la ricorrenza nel caso di specie della fattispecie di cui al n. 3 del comma 1 dell’art. 395 c.p.c.</h:div><h:div>Ed invero la documentazione acquisita dalla ricorrente, e in particolare l’<corsivo>addendum</corsivo>, dimostrerebbe “<corsivo>la inattendibilità del cronoprogramma prodotto da Condotte relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione e la radicale incongruenza dell’offerta in conseguenza della inattendibilità della riduzione dei tempi per 400 giorni offerti dal raggruppamento Condotte, in contrasto con quanto accertato con la sentenza, di cui si chiede la revocazione</corsivo>”. Ad avviso di parte ricorrente, con l’<corsivo>addendum</corsivo> la stazione appaltante avrebbe consentito all’-OMISSIS- una modifica del cronoprogramma, così ammettendo una dilatazione dei tempi di esecuzione dell’appalto in violazione della legge di gara e in contrasto col punteggio assegnato proprio in ragione della riduzione dei tempi offerta. Parte ricorrente ne hanno dedotto che “<corsivo>L’organo di gara e la stazione appaltante abbiano agito scientemente in violazione delle previsioni del bando relative alla valutazione (ed attribuzione del relativo punteggio) delle offerte tecniche oltre che del principio della </corsivo>par condicio<corsivo> tra gli offerenti, in quanto ha consentito all’-OMISSIS- di avvantaggiarsi, anche ai fini del punteggio conseguito, rispetto ad una proposta progettuale non ammessa dal bando di gara con l’attribuzione di punteggi negli elementi di valutazione sia relativi alla migliorie progettuali che relative al cronoprogramma. Ed invero, pure a volersi accedere alla tesi che la presentazione di un cronoprogramma incongruo non potesse essere sanzionata con l’esclusione in virtù del disposto dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici applicabile </corsivo>ratione temporis<corsivo> alla fattispecie </corsivo>sub iudice<corsivo> come esposto nella sentenza qui oggetto di revocazione, non potrà revocarsi in dubbio come in ogni caso sia risultata inficiata la valutazione e l’attribuzione del punteggio  relativa all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- da parte del seggio di gara come lamentato nel secondo motivo di ricorso principale e riproposto in appello quale motivo sub C2</corsivo>”. </h:div><h:div>17.1. CAS ha controdedotto che l’<corsivo>addendum</corsivo>, oltre ad essere successivo rispetto alla gara, non reca alcuna modifica del cronoprogramma dell’aggiudicataria, né della riduzione temporale da essa offerta in gara, con conseguente irrilevanza del medesimo sulle censure del ricorso originario di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Né può dirsi, ad avviso di CAS, che il documento sia stato secretato, essendo sempre stato a disposizione presso gli uffici del Consorzio ed essendo stato trasmesso all’Autorità di Audit. -OMISSIS- avrebbe potuto chiedere il documento già nel corso del giudizio concluso con la sentenza di cui si è chiesta la revocazione.</h:div><h:div>Non sarebbero rilevanti, ai fini del giudizio di revocazione, gli atti relativi agli <corsivo>audit</corsivo> inerenti la sorte del finanziamento comunitario in quanto posteriori alla decisione d’appello <corsivo>ex adverso</corsivo> impugnata in revocazione e quindi non compresi nell'ipotesi revocatoria di cui dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3.</h:div><h:div>Infine controparte non avrebbe dimostrato di essere stata impossibilitata a prendere conoscenza dell’<corsivo>addendum</corsivo> nel corso del giudizio d’appello, risultando “<corsivo>inconsistenti le giustificazioni che essa ha sul punto avanzato in atti</corsivo>”.</h:div><h:div>17.3. Anche -OMISSIS- ha affermato che l’ipotesi di parte ricorrente è fondata su atti successivi all’aggiudicazione, non aventi, pertanto, portata revocatoria ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c., richiamando la sentenza di questo CGARS n. 250 del 2017, che si è pronunciato su un precedente ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Essa ha, altresì, censurato l’avversa considerazione che l’<corsivo>addendum</corsivo>, dilatando i tempi di esecuzione dell’appalto, avrebbero costituito un’alterazione dell’impegno assunto in fase di gara, che aveva consentito all’-OMISSIS- di aggiudicarsi l’appalto. In particolare l’offerta del tempo di esecuzione di 1240 giorni non solo sarebbe stata proposta da cinque concorrenti (con ottenimento dello stesso punteggio) ma soprattutto nessun rilievo avevano avuto i tempi di completamento del tratto prioritario (funzionali piuttosto all’ottenimento del finanziamento europeo), oggetto dell’<corsivo>addendum</corsivo>, ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tempo nell’ambito della gara controversa. </h:div><h:div>Peraltro con l’<corsivo>addendum</corsivo>, oggetto di un richiamo per mera irregolarità da parte dell’Autorità di Audit e non di una censura, come asserito invece da controparte, si sarebbe previsto soltanto che, nella auspicata ipotesi per la quale il CAS fosse riuscito ad ottenere una proroga per la concessione del finanziamento comunitario per realizzare il Tratto Prioritario (“<corsivo>nel caso in cui venisse accordata dalle competenti Autorità la proroga dei termini per l’erogazione del finanziamento comunitario</corsivo>” – punto 2), sarebbe stato concesso un termine suppletivo per completare i relativi lavori.</h:div><h:div>Infine non vi è prova che l’<corsivo>addendum</corsivo> non sarebbe stato stipulato nel caso in cui un altro concorrente avesse vinto la gara.</h:div><h:div>17.4. Il Collegio rileva che la fattispecie revocatoria di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c. presuppone la sussistenza di un documento decisivo e la ricorrenza dell’impossibilità originaria di produrlo in giudizio (con conseguente necessità che l’atto fosse già stato formato al tempo nel processo revocando) e della mancata imputabilità alla parte della non produzione in giudizio del medesimo.</h:div><h:div>Nel caso di specie si distinguono i documenti afferenti alla procedura di finanziamento UE dal contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione e dal coevo <corsivo>addendum</corsivo>.</h:div><h:div>I primi comprendono la nota n. 4549/0-6 del 20 dicembre 2016 con la quale l’ufficio speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea ha trasmesso al Dipartimento infrastrutture il rapporto finale di Audit afferente il  progetto dell’autostrada -OMISSIS- A18, la nota n. 61396 del 21 dicembre 2016, unitamente al relativo allegato IV Elenco importi ritirati sulla spesa certificata al 30 giugno 2016 afferente ai ritiri effettuati a seguito dei rapporti definitivi dell’Autorità di Audit, la nota prot. 24658 del 15 maggio 2018 relativa all’ulteriore ritiro di € 625.560,00 e la nota n. 522 del 5 gennaio 2017 con la quale il Servizio 9 ha trasmesso al CAS il rapporto finale di Audit e ha comunicato la decurtazione operata dell’importo di € 1.824.544,29.</h:div><h:div>Rispetto ad essi appare evidente che si tratta di documentazione successiva alla pubblicazione della sentenza n. 649 del primo dicembre 2014, laddove nell’ipotesi prevista dalla legge a supporto del rimedio revocatorio i documenti decisivi devono essere già formati prima che la causa venga trattenuta per la sentenza nel merito.</h:div><h:div>L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 c.p.c. presuppone, infatti, che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (Cons, St., sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2548).</h:div><h:div>Le considerazioni fin qui esposte sono sufficienti a ritenere inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi del n. 3 dell’art. 395 c.p.c. con riferimento ai documenti appena richiamati, afferenti al finanziamento europeo, essendo mancante il presupposto dell’anteriorità del documento (in tesi) decisivo rispetto alla sentenza di cui si richiede la revocazione. E’, infatti, incontestato che i suddetti documenti sono stati formati dopo la pubblicazione della sentenza di cui è chiesta la revocazione, con conseguente mancanza del presupposto legale dell'impossibilità della sua produzione per fatto o per causa di forza maggiore: i documenti giammai avrebbero potuto essere prodotti, essendo stati formati dopo l'esito (sfavorevole per le odierne ricorrenti) del giudizio. </h:div><h:div>In ogni caso, il Collegio ritiene che, rispetto ad essi, neppure si riscontri il requisito della decisività posto che la vicenda del finanziamento dell’Unione europea non ha avuto una diretta incidenza sulla gara d’appalto oggetto della controversia conclusa con la sentenza n. -OMISSIS- se non laddove indirettamente la stazione appaltante ha impostato le regole di gara tenendo conto della disciplina UE sul punto, come quando ha definito quale termine ultimo per la costruzione del tratto prioritario il 31 dicembre 2015 (sul punto è chiara la relazione depositata il 30 gennaio 2020 in adempimento all’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-).</h:div><h:div>Neppure in relazione agli altri documenti (contratto di appalto dei lavori di che trattasi rep CAS n. 807/2014, stipulato il 17 luglio 2014 e registrato a Messina il 4 agosto 2014, e dell’<corsivo>addendum</corsivo> al contratto di appalto rep. CAS n. 807/2014, stipulato il 17 luglio 2014 e trasmesso al dipartimento infrastrutture dal CAS con nota 17 maggio 2018) su cui si fonda la richiesta revocatoria avanzata ai sensi dell’art. 395, n. 3 c.p.c. si ravvisano i presupposti legislativamente predeterminati per superare la fase rescindente.</h:div><h:div>L’asserito vizio revocatorio è argomentato, in particolare, in relazione al capo della sentenza che ha deciso il motivo di ricorso riguardante la pretesa inidoneità del cronoprogramma e in generale della tempistica offerta dall’-OMISSIS-.</h:div><h:div>Al riguardo si evidenzia peraltro che, nell’ambito dell’argomentazione spiegata da parte ricorrente a sostegno del secondo vizio revocatorio, si legge un riferimento al fatto che il seggio di gara non avrebbe dovuto attribuire alcun punteggio all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- relativamente al criterio b - Pregio Tecnico e relativi sub criteri Elemento b.1 – punti 15 “<corsivo>Proposte e migliorie di materiali di finitura che garantiscono una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio al fine di minimizzare gli interventi di manutenzione ed i relativi costi</corsivo>” e all’elemento b.2 – punti 15 “<corsivo>Ottimizzazione delle attività di cantiere e del piano di gestione delle materie al fine di ridurre le interferenze con la viabilità locale, le zone urbanizzate ed i periodi di maggior esodo</corsivo>”, con conseguente definitivo venir meno del diritto all’aggiudicazione.</h:div><h:div>Tale argomentazione mira quindi a far cadere un diverso capo della sentenza rispetto a quello finora analizzato. Sul punto non può non rilevarsi l’assoluta estraneità del contenuto dell’<corsivo>addendum</corsivo> rispetto al tema oggetto dei criteri appena sopra richiamati e del conseguente punteggio attribuito.</h:div><h:div>Posto quanto sopra non sono quindi valutate dal Collegio considerazioni delle parti o documentazione estranee all’ipotesi revocatoria dedotta.</h:div><h:div>E’ in particolare sull’<corsivo>addendum</corsivo> e sulla relazione esistente fra questo e gli atti della gara prodromica alla stipulazione del contratto al quale l’<corsivo>addendum</corsivo> accede che parte ricorrente ha costruito l’ipotesi revocatoria di cui al n. 3.</h:div><h:div>Indipendentemente dalla relazione fra contratto e <corsivo>addendum</corsivo>, dalla validità di quest’ultimo, dalla condotta delle parti in fase esecutiva e dall’eventuale responsabilità penale che ne possa derivare dal medesimo, per quanto riguarda la gara controversa si tratta di verificare se essi, e in particolare l’<corsivo>addendum</corsivo>, avrebbero potuto determinare una diversa decisione da parte di questo CGARS se prodotti nel giudizio concluso con la sentenza n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il contenuto dell’<corsivo>addendum</corsivo> coinvolge uno dei tre elementi della tempistica definiti in sede di gara, la tempistica di costruzione del tratto prioritario, e non sugli altri due, offerta di ultimazione dei lavori dell’appalto in un termine inferiore ai 1640 giorni e cronoprogramma.</h:div><h:div>Dal momento che la tempistica di ultimazione del tratto prioritario (oggetto dell’<corsivo>addendum</corsivo>) non ha avuto riflessi sull’ammissione delle imprese alla gara per i motivi illustrati sopra in relazione al primo vizio revocatorio in quanto solo i profili dell’offerta di un numero di giorni inferiore ai 1640 e il cronoprogramma sono stati oggetto di valutazione comparativa fra i concorrenti, l’<corsivo>addendum </corsivo>non è idoneo a dimostrare che l’offerta dell’-OMISSIS- in punto di tempistica fosse inverosimile. </h:div><h:div>Non può pertanto convenirsi con parte ricorrente laddove ha dedotto che l’<corsivo>addendum</corsivo> dimostrerebbe “<corsivo>la inattendibilità del cronoprogramma prodotto da Condotte relativo alla riduzione dei tempi di esecuzione e la radicale incongruenza dell’offerta in conseguenza della inattendibilità della riduzione dei tempi per 400 giorni offerti dal raggruppamento Condotte, in contrasto con quanto accertato con la sentenza, di cui si chiede la revocazione</corsivo>”.</h:div><h:div>Per gli stessi motivi neppure avrebbe potuto alterare il giudizio concluso con la sentenza n. -OMISSIS-. Ciò in quanto il motivo di illegittimità dell’aggiudicazione relativo alla tempistica sollevato con il ricorso introduttivo dell’originario giudizio e riproposto in appello ha avuto ad oggetto la pretesa inattendibilità del cronoprogramma dell’-OMISSIS- e della riduzione dei tempi di esecuzione da questa proposta, aspetti che si è già dimostrato essere immuni dagli effetti dell’<corsivo>addendum</corsivo>. </h:div><h:div>Parte ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di possibile incidenza della documentazione fondante la domanda di revocazione sulla sentenza n. -OMISSIS-, affermando l’incidenza della medesima sul punteggio conseguito nella gara controversa dall’-OMISSIS- “<corsivo>con l’attribuzione di punteggi negli elementi di valutazione sia relativi alla migliorie progettuali che relative al cronoprogramma</corsivo>” e aggiungendo che “<corsivo>non potrà revocarsi in dubbio come in ogni caso sia risultata inficiata la valutazione e l’attribuzione del punteggio  relativa all’offerta tecnica dell’-OMISSIS- da parte del seggio di gara come lamentato nel secondo motivo di ricorso principale e riproposto in appello quale motivo sub C2</corsivo>”. </h:div><h:div>Il profilo revocatorio in esame, tendente a configurare una rilevanza dell’<corsivo>addendum</corsivo> sul punteggio attribuito in sede di gara all’aggiudicataria, è inammissibile per un duplice motivo, già illustrato in relazione al primo vizio revocatorio dedotto.</h:div><h:div>In particolare, questo CGARS, con la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, si è pronunciato su un motivo di impugnazione volto a censurare l’operato della stazione appaltante per non aver escluso l’-OMISSIS- dalla gara in conseguenza dell’incongruenza dell’offerta presentata in punto di tempistica, non per aver attribuito un punteggio maggiore del dovuto (pag. 86 e ss. del ricorso in appello). E infatti nella sentenza n. -OMISSIS- si legge, quale motivazione della reiezione della censura, che “<corsivo>l’eventuale inadeguatezza del suddetto cronoprogramma  avrebbe potuto comportare, al più, un’incidenza negativa sul punteggio da assegnare (ma anche tale aspetto era e rimane riservato all’organo di gara), ma non l’esclusione invocata dalla -OMISSIS-, non essendo stata comprovata dall’appellante la radicale incongruenza dell’offerta in conseguenza di siffatta pretesa inattendibilità della riduzione dei tempi per 400 giorni</corsivo>”.</h:div><h:div>Senonché, come sopra illustrato, il motivo di ricorso relativo alla tempistica, rigettato con sentenza n. -OMISSIS-, non aveva a oggetto la correttezza del punteggio ma la potenzialità escludente dell’asserito vizio. Ne deriva che il primo aspetto è estraneo al giudizio concluso con la pronuncia di cui si chiede la revocazione, con conseguente non decisività in tal senso della documentazione posta a fondamento della domanda di revocazione.</h:div><h:div>In secondo luogo il profilo dell’erronea attribuzione del punteggio alla riduzione temporale offerta è immune da possibili riflessi derivanti dalla stipulazione dell’<corsivo>addendum</corsivo> e ciò in ragione del sopra illustrato contenuto del medesimo, non rilevante sulla diminuzione a 1240 giorni del periodo necessario per eseguire l’appalto.</h:div><h:div>Il documento acquisito, pertanto, non si configura come decisivo in quanto non si dimostra idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare. Infatti, “<corsivo>proprio perché il documento deve essere decisivo perché il giudice, nel suo libero convincimento, possa diversamente valutare, determinarsi e, dunque, decidere la controversia sottoposta al suo giudizio, è evidente che il documento deve attenere a fatti o atti pienamente rientranti nel </corsivo>thema decidendum<corsivo>, così come circoscritto dalla domanda attorea (e dalle eventuali domande riconvenzionali del convenuto) nel giudizio civile, ovvero dai motivi di ricorso (e dall'eventuale ricorso incidentale del resistente) nel giudizio amministrativo</corsivo>” (Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2017, n. 5298). </h:div><h:div>Le considerazioni fin qui esposte rendono inammissibile il motivo di revocazione di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c.</h:div><h:div>18. In conclusione, il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 395, nn. 1) e 3), c.p.c. per l’attivazione dell’impugnazione straordinaria.</h:div><h:div>19. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, svoltasi ai sensi dell’art. 84 d.l. n. 18/2020, senza discussione orale e con collegamento da remoto dei magistrati, del giorno 20 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Sara Raffaella Molinaro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>