<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180017720210706183602719" descrizione="" gruppo="20180017720210706183602719" modifica="7/7/2021 2:35:13 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Girgenti Acque S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00177"/><fascicolo anno="2021" n="00654"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="00288" anno="2018"/></descrittori><file>20180017720210706183602719.xml</file><wordfile>20180017720210706183602719.docm</wordfile><ricorso NRG="201800177">201800177\201800177.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2018\201800177\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>07/07/2021 14:35:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rosanna de nictolis</firma><data>06/07/2021 18:48:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/07/2021</dataPubblicazione><ricorso NRG="201800288">201800288\201800288.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere</h:div><h:div>Sara Raffaella Molinaro,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Ardizzone,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Caleca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>entrambi per la riforma della sentenza del Tar Sicilia – Palermo, sez. I, 21.12.2017 n. 2958, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 177 del 2018, proposto da Girgenti Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maurizio Timineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvana D'Affronto in Palermo, piazza Nicolò Gallo, n. 1; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Montallegro, Consorzio d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato di Agrigento, Assemblea Territoriale Idrica Ag 9 di Agrigento non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Villareale, n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 luglio 2021 il Pres. Rosanna De Nictolis svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020;</h:div><h:div>Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 288 del 2018, proposto da Girgenti Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maurizio Timineri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, via G. Ventura, n. 1; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Sindaco del Comune di Montallegro, in qualità di ufficiale del Governo, Comune di Montallegro, Consorzio d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato di Agrigento in Liquidazione, Assemblea Territoriale Idrica Ag9 di Agrigento non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale della provincia di Agrigento, ha impugnato –chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti - l’ordinanza contingibile e urgente 27.1.2016 n. 2, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, con cui il Sindaco del Comune di Montallegro ha fatto divieto assoluto alla stessa società di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.</h:div><h:div>Con il ricorso si è lamentata l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente, l’incisione in un rapporto contrattuale con alterazione del sinallagma, atteso che il regolamento di utenza consentirebbe il distacco delle utenze morose.</h:div><h:div>2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso richiamando il proprio precedente n. 125/2017 reso in fattispecie analoga, osservando che il regolamento di utenza, al punto 2.6.6 prevede e disciplina il distacco per morosità solo per l’allaccio idrico e non anche per quello fognario. Non sarebbe possibile nemmeno in caso di morosità procedere al distacco dell’allaccio fognario.</h:div><h:div>3. La sentenza è appellata due volte dalla medesima ricorrente, nel ricorso r.g. 177/2018 con atto notificato il 30.1.2018 e depositato il 28.2.2018, e nel ricorso r.g. 288/2018 con atto notificato il 20.3.2018 e depositato il 3.4.2018; il primo ricorso è affidato ad un unico articolato motivo, il secondo è affidato a due motivi.</h:div><h:div>3.1. Non si è costituito il Comune di Montallegro, a cui l’appello risulta notificato a mezzo PEC diretta al difensore del Comune nel giudizio di primo grado in data 30.1.2018 e in data 20.3.2018.</h:div><h:div>In entrambi i ricorsi si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</h:div><h:div>3.2. La causa è passata in decisione all’udienza del 6.7.2021.</h:div><h:div>4. In via preliminare va rilevato che la parte ricorrente in primo grado ha notificato, nei termini di legge, due distinti appelli, senza evidenziare le ragioni di tale duplicazione. Aventi identico contenuto, ed essendo entrambi proposti nei termini, gli stessi possono essere riuniti.</h:div><h:div>4.1. Sempre in via preliminare va rilevato che il difensore dell’appellante nell’appello all’appello 177/2018 ha depositato atto di rinuncia al mandato, in relazione, in data 19.5.2021. Anche il diverso difensore dell’appellante nell’appello 288/2018 ha depositato in data 19.9.2020 dichiarazione di rinuncia al mandato.</h:div><h:div>Tali atti sono privi di effetti, per il principio processuale dell’ultrattività della procura alle liti, nonostante la revoca o la rinuncia al mandato, fino alla costituzione del nuovo difensore.</h:div><h:div>5. Con le censure di appello la Girgenti Acque:</h:div><h:div>a) contesta che il regolamento di utenza consenta il distacco per morosità solo per l’allaccio idrico e non anche per quello fognario;</h:div><h:div>b) si duole che mancherebbero ragioni di ordine pubblico o igienico sanitarie a fondamento del provvedimento;</h:div><h:div>c) contesta la mancanza di temporaneità del provvedimento;</h:div><h:div>d) si duole dell’impatto dell’ordinanza comunale sui rapporti contrattuali incentivando la morosità e accollando alla società i costi delle utenze morose.</h:div><h:div>5.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.</h:div><h:div>5.2. La sentenza qui appellata rinvia <corsivo>per relationem</corsivo> alla decisione del Tar Sicilia – Palermo n. 125/2017 che ha formato oggetto di parziale riforma da parte della sentenza di questo CGARS 15.10.2020 n. 912, le cui motivazioni possono qui essere richiamate.</h:div><h:div>5.3. Anche il presente appello, come quello avverso la sentenza n. 125/2017, merita accoglimento sotto il profilo del difetto di temporaneità dell’ordinanza sindacale, mentre le residue censure vanno respinte.</h:div><h:div>5.4. L’appello della s.p.a. Girgenti Acque va respinto nella parte in cui è teso a contestare l’esistenza in concreto dei presupposti per l’assunzione dell’ordinanza contingibile e urgente emessa nel caso specifico.</h:div><h:div>Invero, come nella vicenda relativa all’ordinanza analoga emessa dal Comune di Grotte oggetto della citata decisione n. 912/2020, anche nel presente caso che riguarda il Comune di Montallegro risulta un numero consistente di utenze morose di cui era minacciato il distacco, e in particolare a fronte di 1187 utenze attive, si prevede il distacco di 83 utenze morose, sicché vi è la prova dei problemi di ordine sanitario e anche di ordine pubblico che sarebbero derivati dal distacco.</h:div><h:div>Si giustifica, per le ragioni di ordine pubblico e sanitario, l’adozione di un provvedimento pubblicistico che incide sull’attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, dandosi adeguatamente conto della gravità della situazione che giustifica un siffatto intervento, e irrilevanti rimanendo le clausole del regolamento di utenza, su cui incide <corsivo>ab externo</corsivo> per ragioni pubbliche, l’ordinanza comunale.</h:div><h:div>5.5. L’appello va invece accolto laddove lamenta che il divieto di distacco intimato dall’ordinanza sindacale, per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.</h:div><h:div>Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, condizioni di legittimità per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e altresì, appunto, la provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del relativo provvedimento (Cons. St., V, 12.6.2017 n. 2799; 5.6.2017 n. 2676; 21.2.2017 n. 774; 26.7.2016 n. 3369). Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può invero essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, che deve essere perseguito, invece, mediante le procedure ordinarie e nel rispetto dei diritti garantiti dall'ordinamento (Cons. St., V, 13.3.2002 n. 1490).</h:div><h:div>Se è vero che le ordinanze <corsivo>extra ordinem</corsivo> non possono considerarsi automaticamente illegittime sol perché sprovviste di un testuale termine finale di durata o efficacia (Cons. St., V, 13.8.2007 n. 4448), dal momento che anche misure non definite nel loro limite temporale potrebbero essere reputate legittime quando razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata (Cons. St., V, 30.6.2011 n. 3922), nella fattispecie concreta è agevole rilevare, tuttavia, che il divieto di distacco impartito dal Sindaco di Montallegro non reca nemmeno implicitamente un termine di durata, giacché è inteso ad affrontare uno stato di pericolo derivante da condizioni –in ultima analisi, l’esigenza tecnica del gestore di fronteggiare una morosità diffusa e con caratteri di permanenza- ben suscettibili di protrarsi indefinitamente nel tempo.</h:div><h:div>Ne deriva che l’ordinanza, in violazione del principio esposto, ha illegittimamente stabilito un assetto che si presenta oggettivamente dotato di carattere di stabilità.</h:div><h:div>6. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/07/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Santamaria</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>