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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170040120170622184048520" descrizione="" gruppo="20170040120170622184048520" modifica="7/29/2017 5:41:41 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00401"/><fascicolo anno="2017" n="00367"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170040120170622184048520.xml</file><wordfile>20170040120170622184048520.docm</wordfile><ricorso NRG="201700401">201700401\201700401.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2017\201700401\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio zucchelli</firma><data>29/07/2017 05:41:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Gaviano</firma><data>23/06/2017 10:08:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/07/2017</dataPubblicazione><classificazione>18<nuova>18</nuova><ereditata>18</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>in sede giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Zucchelli,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Barone,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. III, n. 257/2017, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza dello stesso Tribunale n. 276/2015.</h:div></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 401 del 2017, proposto dal Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Letizia Aiello, Marcello Mazza, Rosalia Aiello e Antonino La Barbera, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Marolda, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Piersanti Mattarella 9; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Letizia Aiello, Marcello Mazza, Rosalia Aiello e Antonino La Barbera;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Claudio Trovato e Alberto Marolda;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1	Gli attuali appellati hanno proposto in prime cure un ricorso al T.A.R. per la Sicilia contro il Comune di Bagheria per ottenere l'ottemperanza alla sentenza dello stesso Tribunale n. 276/2015.</h:div><h:div>Esponevano nell’occasione gli interessati che con quest’ultima decisione il T.A.R., in accoglimento di un loro pregresso ricorso, aveva ordinato al Comune, nel caso in cui non avesse ritenuto di restituire il fondo in rilievo ad essi legittimi proprietari, di provvedere a disporne l’acquisizione e liquidare in loro favore il valore venale dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, aumentato del 10% per ristoro del pregiudizio patrimoniale e non, oltre al 5% del valore per ogni anno successivo alla scadenza dell’occupazione legittima. </h:div><h:div>Tale sentenza era stata notificata in data 10/13 marzo 2015, ma era rimasta ineseguita. Da qui il nuovo ricorso degli aventi diritto per ottenerne l’esecuzione del giudicato da parte del Comune.</h:div><h:div>Il Tribunale con ordinanza istruttoria n. 1667/2016 richiedeva una dettagliata relazione sulle decisioni assunte dall’Amministrazione in ordine alla materia del contendere.</h:div><h:div>Il Comune dava riscontro all’ordinanza rendendo noto che la Giunta Municipale con deliberazione n. 72 del 15 giugno 2016 aveva disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> del T.U. espropri, dell’area in questione, sulla quale era stato realizzato nel frattempo un parcheggio pubblico, e che la Giunta aveva pertanto stabilito:</h:div><h:div>- di approvare, per quanto di competenza politica e quale atto d’indirizzo, la proposta di deliberazione relativa all’acquisizione non retroattiva dei beni oggetto di controversia al patrimonio indisponibile;</h:div><h:div>- di demandare al responsabile della Direzione competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali necessari;</h:div><h:div>- di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per l’urgenza di procedere agli atti conseguenti.</h:div><h:div>L’Amministrazione precisava che gli atti assunti dal dirigente competente e dalla Giunta non dovevano essere sottoposti all’approvazione del Consiglio, in quanto con deliberazione n. 74 del 9 ottobre 2013 il Commissario <corsivo>ad acta</corsivo> aveva adottato il nuovo P.R.G., che aveva ribadito i precedenti vincoli preordinati all’esproprio e previsto per la zona in discorso una conforme destinazione urbanistica.</h:div><h:div>Il Comune con nota del 26 maggio 2016 invitava infine gli interessati, essendo stato dichiarato il suo stato di dissesto con deliberazione del 19 maggio 2014, a rivolgere le loro pretese all’Organo straordinario di liquidazione, in quanto i fatti cui si riferiva la controversia risalivano ad epoca anteriore al 31 dicembre 2012, quella fissata come soglia delimitativa della competenza dello stesso Organo. Parte ricorrente controdeduceva tuttavia richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale in forza del quale i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato dopo la dichiarazione di dissesto non entravano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, e questo anche ove il fatto genetico dell’obbligazione fosse stato anteriore alla dichiarazione stessa, bensì dovevano seguire le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’Ente.</h:div><h:div>2	All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n. 257/2017 in epigrafe, in accoglimento del nuovo ricorso degli interessati ordinava che il Comune provvedesse alla completa ottemperanza alla sentenza, adottando un formale provvedimento di acquisizione sanante e liquidando la conseguente somma dovuta ai sensi dell’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 327 del 2001, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione o notificazione della sentenza. </h:div><h:div>Rilevava difatti il Tribunale che il Comune aveva deciso già con la delibera giuntale n. 72/2016 di acquisire al proprio patrimonio l’area oggetto di causa ai sensi dell’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> T.U. cit. (scelta amministrativa da esso stesso reputata definitiva, al punto che la difesa dell’Ente aveva instato per la conseguente improcedibilità del ricorso avversario). Mancava tuttavia ancora il provvedimento conclusivo del relativo procedimento: da qui la conclusione del T.A.R. della fondatezza della pretesa del privato diretta a ottenere la formalizzazione del suddetto provvedimento acquisitivo. </h:div><h:div>Il primo Giudice disattendeva, inoltre, l’assunto difensivo del Comune secondo il quale il debito pecuniario dell’Ente sarebbe rientrato nell’alveo della procedura di liquidazione straordinaria.</h:div><h:div>Il T.A.R., infine, per l’eventualità del protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione nominava già un commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, identificandolo nel Dirigente Generale del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. </h:div><h:div>3	Avverso tale sentenza il Comune soccombente proponeva quindi il presente appello, con il quale reiterava la propria eccezione secondo la quale le spettanze degli interessati conseguenti all’acquisizione della loro proprietà sarebbero rientrate nella sfera di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 80/2004.</h:div><h:div>Resistevano all’appello comunale gli originari ricorrenti.</h:div><h:div>Alla Camera di consiglio del 14 giugno 2017, pur fissata per la sola trattazione dell’istanza cautelare proposta dall’Ente appellante, sull’accordo delle parti la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione del merito del giudizio di ottemperanza.</h:div><h:div>4	L’appello è infondato.</h:div><h:div>5a	L’eccezione comunale con esso riproposta è stata disattesa dal primo Giudice con la seguente motivazione.</h:div><h:div>“<corsivo>In ordine all’ulteriore questione della riconducibilità dei crediti conseguenti all’emanando provvedimento, va ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza e richiamato da parte ricorrente, secondo il quale, i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell´obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell´Ente (cfr. Cons. St. Sez. IV n. 4125/2000; Sez. V n. 5788 /2001; n.2455/2003). È vero, infatti, che nell´indicare quale oggetto della competenza dell´organo straordinario di liquidazione i “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell´anno solare precedente a quello dell´ipotesi di bilancio riequilibrato” (art 85, quarto comma, d.lgs. 25.2.1995 n. 77) ed i “debiti di bilancio e fuori il bilancio </corsivo>di cui<corsivo/>all´articolo 37” <corsivo>verificatisi</corsivo> entro <corsivo>lo stesso termine (art. 87, terzo comma, d. lgs. cit.), la norma ha inteso far entrare nell´ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato. Tuttavia, per quanto ampio, l´ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità. Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita “ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’anzidetto termine di approvazione del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che la legge richiede” (Sez. IV, 25 luglio 2000, n. 4125)</corsivo>.”</h:div><h:div>5b	Il Comune con il presente appello deduce il contrasto della decisione così motivata con il disposto –in tesi, non considerato dal T.A.R.- del comma 2 dell’art. 5 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con la legge 28 maggio 2004, n. 140.</h:div><h:div>Il testo della norma che viene così invocata è il seguente.</h:div><h:div>“<corsivo>Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico</corsivo>.”</h:div><h:div>5c	Orbene, il Collegio è dell’avviso che il richiamo a questa norma non possa giovare alle tesi dell’Ente appellante.</h:div><h:div>La norma invocata ha testuale riguardo ai debiti sorti in forza di vicende anteriori alla data –per quanto concerne il caso in esame- del 31 dicembre 2012, che tuttavia siano stati “<corsivo>accertati</corsivo>” con provvedimento successivo a tale data.</h:div><h:div>Per converso la presente controversia, nella quale è rimasto incontestato il punto che il Comune si accinge a formalizzare l’acquisizione dell’area in rilievo ai sensi dell’art. 42 <corsivo>bis</corsivo> d.P.R. n. 327/2001, riguarda un indennizzo che solo il relativo provvedimento di acquisizione renderà dovuto, definendone altresì l’ammontare (con la precisazione del comma 4 dell’articolo che il passaggio della proprietà sull’immobile acquisito avverrà sotto la condizione sospensiva del pagamento del relativo ammontare indennitario).</h:div><h:div>L’obbligazione indennitaria in questione, pertanto, non può essere considerata sotto alcun profilo alla stregua di un debito preesistente al 31 dicembre 2012 e in seguito solo “<corsivo>accertato</corsivo>”, potendo essa sorgere soltanto dal momento della formalizzazione dell’acquisizione <corsivo>ex</corsivo> art. 42 <corsivo>bis</corsivo> cit. e in forza di questa, ossia per effetto di un discrezionale “<corsivo>atto di gestione</corsivo>” posteriore alla data appena detta (senza dire, poi, che l’indennizzo in discussione si correla a un effetto traslativo del quale l’articolo appena citato esclude espressamente la retroattività).</h:div><h:div>Sicché merita conferma la conclusione del T.A.R. che la corresponsione dell’indennizzo in discorso esula dalle competenze dell’Organo straordinario di liquidazione e grava sull’ordinaria gestione dell’Ente debitore, con il corollario dell’inapplicabilità al caso concreto del divieto d’intrapresa o prosecuzione di azioni esecutive a carico dello stesso Ente posto dall’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 per i soli “<corsivo>debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.</corsivo>”</h:div><h:div>6	Con il presente appello viene precisato infine, “<corsivo>a parziale rettifica del prospetto di liquidazione degli importi trasmesso al T.A.R.</corsivo>”, che la sig.ra Rosalia Aiello, a suo tempo, aveva per parte propria espressamente accettato una pregressa liquidazione di somme dovute, e già percepito nel 2003 la somma di euro 7591,00.</h:div><h:div>Questa precisazione, almeno in parte già fatta dalla difesa comunale in prime cure, non integra però alcuna specifica censura mossa all’indirizzo della sentenza in appello.</h:div><h:div>Del resto, la precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 276/2015, la cui esecuzione è in discussione, disponeva già a chiare lettere che agli interessati competesse, in caso di acquisizione, l’indennizzo previsto dalla legge, “<corsivo>detratto, ovviamente, quanto già corrisposto a vario titolo ai ricorrenti</corsivo>”.</h:div><h:div>In proposito non può quindi che ribadirsi, in difetto di un giudicato rigidamente vincolante in ordine al preciso <corsivo>quantum</corsivo> di spettanza degli aventi diritto, che il Comune, nell’ambito degli adempimenti da esso dovuti, dovrà tener debito conto anche dei pregressi versamenti eventualmente già eseguiti agli interessati, detraendone l’ammontare dalle loro spettanze.</h:div><h:div>7	Le ragioni complessivamente esposte impongono, in conclusione, il rigetto dell’appello del Comune di Bagheria in considerazione della sua infondatezza.</h:div><h:div>Le spese processuali del presente grado sono liquidate secondo la soccombenza dal seguente dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza con esso impugnata.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Bagheria al rimborso alla parte appellata delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva di euro duemila oltre gli accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/06/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Gaviano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>