<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170028820200806085208588" descrizione="" gruppo="20170028820200806085208588" modifica="8/14/2020 10:58:03 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Tiziana Faso" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00288"/><fascicolo anno="2020" n="00737"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170028820200806085208588.xml</file><wordfile>20170028820200806085208588.docm</wordfile><ricorso NRG="201700288">201700288\201700288.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2017\201700288\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>claudio contessa</firma><data>14/08/2020 10:58:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Salvatore Zappala'</firma><data>07/08/2020 09:46:31</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/08/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere</h:div><h:div>Salvatore Zappala',	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2336/2016</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 288 del 2017, proposto dai signori Tiziana Faso ed Emiliano Faso, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5 </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Marsala, non costituito in giudizio </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020 il Cons. Salvatore Zappala' ai sensi dell’art. 84 comma 5 del decreto-legge n. 18/20 convertito in legge n. 27/20;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I Signori Faso Tiziana e Faso Emiliano, odierni appellanti, hanno ritualmente riassunto, dinanzi al T.A.R. Sicilia Palermo il ricorso n. 3651/93 Sez. III, originariamente proposto dalla di loro madre fu Di Girolamo Angela Maria (deceduta in Marsala il 27.12.97).</h:div><h:div>Con il ricorso di primo grado gli appellanti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 187/1993 avente ad oggetto il diniego della concessione edilizia in sanatoria in riferimento ad un fabbricato realizzato su di un lotto di terreno sito in c/da Berbaro Rina rilevato in catasto nel foglio di mappa 288, con le particelle 656, 653 e 650. </h:div><h:div>1.1. Il Comune di Marsala ha motivato il diniego sostenendo l’assunto che l’immobile ricadesse parzialmente entro la fascia di mt. 150 dalla battigia; zona gravata da vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 comma I lett. a) L.R. 12.6.76 n. 78.</h:div><h:div>Gli appellanti in primo grado hanno sostenuto che il fabbricato in discorso non ricadesse entro, ma bensì oltre il dedotto limite di 150 mt. dalla battigia.</h:div><h:div>Il Tar ha respinto il ricorso dissertando sul profilo della sussistenza generica del vincolo, ma senza entrare nella peculiarità specifica della vicenda, in ordine alle censure formulate in primo grado.</h:div><h:div>2. Gli appellanti impugnano in questa sede la prefata sentenza sostenendo nell’atto di appello che, il Tar Palermo “<corsivo>a causa di un errore commesso nella individuazione del thema decidendum, manifesta, all’evidenza, profili di contraddittorietà (ed è perciò totalmente viziata sul piano logico) tra il chiesto dalla ricorrente ed il pronunciato dal Primo Giudice</corsivo>”.</h:div><h:div><corsivo>Ed invero, la fu Di Girolamo Angela Maria non ha affatto avuto la pretesa alla legittima edificazione nella vincolata fascia di 150 mt.  dalla battigia [l’ampia (quanto inutile) dissertazione condotta dal Primo  Giudice sulla applicabilità, senza eccezioni, del divieto si appalesa pertanto totalmente inconducente], ma, del tutto diversamente, ha assunto (e, come di seguito, comprovato) che l’immobile non ricade  nella fascia stessa, a differenza da quanto indebitamente ritenuto dal Comune di Marsala, incorso al riguardo in una falsa rappresentazione della realtà, con conseguente venir meno del presupposto di fatto su cui risulta fondata l’esercitata potestà sanzionatoria, la cui validità, per l’effetto, ne rimane travolta.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Alla udienza del 18 giugno 2020 la causa passa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. L’appello è fondato nei limiti di cui nella seguente motivazione.</h:div><h:div>La questione andava approfondita sotto il seguente profilo.</h:div><h:div>3.1. Gli appellanti hanno sostenuto sin dalla prima fase del giudizio che soltanto una esigua parte che sarebbe costituita da una veranda potrebbe essere inerita nella zona vincolata.</h:div><h:div>È fondato dunque il rilievo che la decisione del Tar non abbia valutato tale profilo dirimente, mancando di esaminare un profilo fattuale dirimente ai fini della decisione.</h:div><h:div>La questione odierna ha come oggetto la modesta parte (esigua visto che trattasi di una veranda) della struttura di cui si chiede la demolizione.</h:div><h:div>L’appellante ha prodotto la perizia della società Aerofotogrammetrica Siciliana dell’8.9.95, con annessi foto aerea del Giugno 1992 e rilievo planoaltimetrico della linea di costa; e la perizia tecnica redatta il 7.6.93 dal perito agrario Nicolò Passalacqua (entrambe versate agli atti del giudizio) che comprovano come “...la costruzione è abbondantemente oltre il limite fissato dei metri 150...”.</h:div><h:div>3.2. Sostiene l’appellante che l’operato del Comune di Marsala, del resto, è fondato su una mera cartografia, frutto della trasposizione manuale, su scala 1:5000, dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti dalla S.A.S. per conto della stessa resistente Amministrazione (in sede di redazione dello strumento urbanistico generale), sì che l’erroneo scostamento (magari determinato dall’uso di un tipo od un altro di matita o righello) di un solo millimetro corrisponde nella realtà a ben 5 metri.</h:div><h:div>Né, ostativamente, potrebbe rilevare la circostanza che solo una parte di una piccola veranda pertinenziale (complessivamente estesa mq. 29,84) possa sostenersi ricada, in tesi, lievemente al di sotto dei 150 metri (mt. 148) dalla battigia [risultato cui si perviene ove la distanza abbia ad essere rilevata dall’angolo sud della casa verso un punto della linea di costa interessato da una piccola insenatura di ca. 6 metri].</h:div><h:div>Del resto, dalla relazione della Società Aerofotogrammetrica Siciliana in data 8 settembre 1995, in atti, emerge che la distanza rilevata del punto più vicino dell’immobile a tre possibili linee di costa si attesta permanentemente nell’intorno della distanza dei 150 metri (in particolare: i) la distanza dal primo punto varia dai 158,64 mt. nel 1983 ai 149,90 mt. nel 1992; ii) la distanza dal secondo punto varia dai 161,29 mt. nel 1983 ai 163,84 mt. nel 1992; iii) la distanza dal terzo punto varia dai 149,88 mt. del 1983 ai 138,45 mt. nel 1992).</h:div><h:div>Sotto tale aspetto, la determinazione amministrativa impugnata in primo grado risulta viziata dei rubricati profili di difetto di istruttoria e motivazione. </h:div><h:div>3.3. La motivazione del provvedimento impugnato laddove precisa che si tratta di un parziale “sconfinamento” all’interno della zona vincolata, senza indicare nemmeno poi giudizialmente a quali limiti facesse riferimento, non regge di fronte al sindacato di Questo Consesso.</h:div><h:div>Il semplice “sconfinamento” privo di corredo motivazionale sulla portata reale della violazione, rende il provvedimento impugnato illegittimo nella parte in cui è carente sotto il profilo della esatta configurazione dello stato dei luoghi.</h:div><h:div>Nessuna considerazione sulla possibile tollerabilità di quanto appena espresso in precedenza, è inserita nel provvedimento di diniego.</h:div><h:div>3.4. Peraltro, la sentenza del Primo Giudice non affrontando la questione per come sopposta al vaglio giudiziale, va riformata.</h:div><h:div>Pertanto visti i limiti motivazionali del provvedimento impugnato di primo grado, l’appello va accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, e va annullato di conseguenza il diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Di conseguenza riforma la sentenza impugnata e annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Salvatore Zappala'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>