<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20170027420200925115545328" id="20170027420200925115545328" modello="3" modifica="9/25/2020 11:59:24 AM" pdf="0" ricorrente="Monzil Hossen Mohammad" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00274"/><fascicolo anno="2020" n="00810"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa;sezione.1:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170027420200925115545328.xml</file><wordfile>20170027420200925115545328.docm</wordfile><ricorso NRG="201700274">201700274\201700274.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Giustizia Amministrativa\Sezione 1\2017\201700274\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>rosanna de nictolis</firma><data>25/09/2020 11:59:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rosanna de nictolis</firma><data>25/09/2020 11:59:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div>Sezione giurisdizionale</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Rosanna De Nictolis,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Consigliere</h:div><h:div>Carlo Modica de Mohac,	Consigliere</h:div><h:div>Giambattista Bufardeci,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Verde,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza in forma semplificata del Tar Sicilia – Catania, sez. IV, 10.1.2017 -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso n. 274/2017 proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Latino, con domicilio digitale come da Reginde e domicilio fisico eletto presso la Segreteria del CGARS; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell’interno – Questura di Ragusa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui per legge domicilia, in Palermo, via V. Villareale, n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti di causa;</h:div><h:div>relatore all’udienza pubblica straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22.9.2020 il pres. De Nictolis; vista l’istanza di passaggio in decisione da parte dell’Amministrazione appellata, come da nota di carattere generale dell’Avvocato distrettuale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La sentenza qui appellata ha respinto il ricorso proposto da un cittadino bengalese contro un provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</h:div><h:div>Il Tar ha disatteso tutti i motivi di ricorso ritenendo che:</h:div><h:div>- non vi è stata violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, in quanto il preavviso di rigetto è stato inviato all’indirizzo dichiarato dall’interessato;</h:div><h:div>- non vi è stata violazione dell’art. 21-novies, l. n. 241/1990 in quanto il diniego di rinnovo del permesso non è un atto di autotutela;</h:div><h:div>- è corretta la motivazione sulla mancanza di reddito adeguato, non risultando mai pagati i debiti fiscali;</h:div><h:div>- è irrilevante la mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre dell’interessato, il quale si è comunque difeso tempestivamente in giudizio;</h:div><h:div>- non rileva la mancata conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, conversione che non è stata chiesta alla competente Prefettura; </h:div><h:div>- non è stata fornita la prova di legami in Italia ostativi del rientro in Patria.</h:div><h:div>2. La competente Commissione ha respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>3. La sentenza è oggetto di appello parziale, affidato ad un unico motivo, con cui si lamenta che il rapporto di lavoro subordinato non si potrebbe considerare inesistente a causa del mancato versamento dei contributi INPS, di cui non può rispondere il lavoratore ma deve rispondere il datore di lavoro. Il rapporto di lavoro sarebbe stato esistente e il datore di lavoro avrebbe solo omesso di versare i contributi.</h:div><h:div>4. L’appello è infondato.</h:div><h:div>Il mancato versamento dei contributi di legge prova che, se anche il rapporto di lavoro non fosse inesistente, sarebbe un rapporto di lavoro “in nero” che come tale non costituisce un valido presupposto per l’ottenimento di un permesso di soggiorno ordinario. Tanto che si rende necessario, da parte del legislatore, intervenire con periodiche leggi di “sanatoria” che consentono la c.d. “emersione del lavoro irregolare” al fine della regolarizzazione e conseguente rilascio del permesso di soggiorno.</h:div><h:div>5. La natura della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/09/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosanna De Nictolis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>