<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Parere.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260009020260724092457371" descrizione="" gruppo="20260009020260724092457371" modifica="24/07/2026 12:25:42" stato="2" tipo="27" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><gabinetto anno="" n=""/><registro anno="2026" n="00090"/><fascicolo anno="2026" n="00180"/><urn>urn:nir:consiglio.di.giustizia.amministrativa.consultive;sezione.1:parere:00000-0000</urn><processoAmministrativo/><idTipoProvSDM>27</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM/><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260009020260724092457371.xml</file><wordfile>20260009020260724092457371.docm</wordfile><ricorso NRG="202600090">202600090\202600090.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\464 Gabriele Carlotti\</rilascio><tipologia>Parere</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Fantini</firma><data>24/07/2026 11:57:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</h:div><h:div/><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>PARERE</h:div><h:div>Adunanza di Sezione del 23 luglio 2026</h:div><h:div>Gabriele Carlotti,	Presidente</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Martines,	Correlatore</h:div><h:div>Paola La Ganga,	Consigliere</h:div><h:div>Enrico Gullotti,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Martines, Alberto Fantini, Estensore</h:div></adunanza><oggetto><h:div>Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana-Aggiornamenti.</h:div><h:div/></oggetto><ricorrenti><h:div>Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale. </h:div></ricorrenti><resistenti/><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro><visto><h:div>Vista la nota di trasmissione prot. n.  8751, in data 12/05/2026 con la quale la Presidenza della Regione Siciliana -Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;</h:div><h:div>Vista la nota prot. n. 7954 in data 27 aprile 2026, sottoscritta dal Presidente della Regione Siciliana;</h:div><h:div>Esaminati gli atti e uditi i relatori Vincenzo Martines, Alberto Fantini;</h:div></visto><esaminato/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><motivazione id="mot"><h:div><corsivo>Premesso e considerato</corsivo></h:div><h:div><corsivo>I. La richiesta di parere.</corsivo></h:div><h:div>1. L’Ufficio legislativo e legale, con nota prot. n. 8751 del 12 maggio 2026, cui è allegata la nota prot. n. 7954 del 27 aprile 2026, sottoscritta dal Presidente della Regione Siciliana, ha trasmesso a questo Consiglio, per il parere consultivo, lo schema di direttiva destinato ad aggiornare la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 37 del 3 luglio 2020, allo scopo di recepire le più rilevanti novità normative, organizzative e giurisprudenziali intervenute in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.</h:div><h:div><corsivo>II. La nuova direttiva.</corsivo></h:div><h:div>2. La nuova direttiva scaturisce dall’esigenza di procedere a un complessivo aggiornamento della disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, in ragione delle rilevanti innovazioni sopravvenute sul piano normativo, dei più significativi approdi della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, nonché delle trasformazioni organizzative connesse alla progressiva digitalizzazione del relativo procedimento.</h:div><h:div>Il testo, secondo la bozza trasmessa, ha una struttura diversa dalla precedente direttiva e si articola in una parte introduttiva, dedicata al quadro delle fonti e alle novità di carattere normativo più recenti, e in due parti principali concernenti, rispettivamente i presupposti di ammissibilità e il procedimento.</h:div><h:div>2.1. Viene, innanzi tutto, dato rilievo fondamentale alla sentenza n. 63 del 7 aprile 2023 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, nella parte in cui consentiva che il Presidente della Regione in caso di decisione non conforme, potesse discostarsi, previa deliberazione della Giunta regionale, dal parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa.</h:div><h:div>Per effetto di tale pronuncia, deve ormai ritenersi definitivamente acquisito che il parere di questo Consiglio, già obbligatorio, rivesta natura pienamente vincolante, con conseguente sostanziale armonizzazione della disciplina relativa al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispetto all’assetto normativo nazionale del rimedio straordinario a seguito della novella operata con l’art. 69 della legge n. 69/2009.</h:div><h:div>2.2. La direttiva dà, altresì, conto delle innovazioni introdotte dal legislatore regionale con l’art. 9 della legge regionale n. 26 del 2025, volto ad agevolare l’accesso alla tutela giustiziale amministrativa.</h:div><h:div>In particolare, per il triennio 2025-2027, è stata introdotta una misura di agevolazione economica in favore delle persone fisiche che propongano ricorso straordinario al Presidente della Regione e presentino un indicatore ISEE non superiore a euro 35.000.</h:div><h:div>Il contributo, previsto sino all’importo massimo di euro 550, è volto a mitigare l’incidenza del contributo unificato e risponde a un’evidente finalità di ampliamento dell’accesso alla Giustizia amministrativa in funzione giustiziale per la difesa dei propri diritti e interessi, con particolare riguardo ai soggetti economicamente più fragili.</h:div><h:div>In tal modo è stata valorizzata una delle peculiarità ‘genetiche’ del ricorso straordinario, ossia la semplicità, ivi inclusa la possibilità di proporre il ricorso anche senza l’assistenza del difensore e l’economicità.</h:div><h:div>2.3. La direttiva provvede, altresì, a ricostruire il quadro delle fonti normative applicabili, riaffermando la centralità dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione Siciliana quale disposizione cardine dell’istituto.</h:div><h:div>Tale assetto trova integrazione nelle norme di attuazione e, per quanto compatibili, nelle disposizioni di cui al d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e nelle altre disposizioni statali in materia di ricorso straordinario.</h:div><h:div>In tale cornice viene, opportunamente, precisato che le recenti riforme introdotte a livello statale nel 2026, pur avendo profondamente inciso sulla disciplina del ricorso straordinario nazionale, non spiegano automatica efficacia nell’ordinamento regionale siciliano, attesa la specialità e la forza delle fonti statutarie e attuative che presidiano la materia.</h:div><h:div>2.4. La direttiva valorizza, inoltre, il progressivo ampliamento delle garanzie riconosciute nell’ambito del ricorso straordinario, oggi configurato quale rimedio giustiziale amministrativo, richiamando anche la pronuncia del Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/2024.</h:div><h:div>Sotto questo aspetto si ricordano, tra l’altro, l’ammissibilità della tutela cautelare, la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale e questioni pregiudiziali unionali, nonché gli istituti della trasposizione in sede giurisdizionale e dell’ottemperanza rispetto alle decisioni rese in sede di ricorso straordinario, che contribuiscono ad una tutela sempre più piena ed effettiva.</h:div><h:div>2.5. Particolare attenzione è, infine, riservata al processo di innovazione tecnologica con particolare riguardo all’attivazione, dal 1° gennaio 2024, del portale informatico dedicato ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, successivamente implementato con la “versione 2.0” del 2025.</h:div><h:div>La piattaforma rende possibile la gestione telematica dell’intero <corsivo>iter</corsivo> procedimentale, dalla presentazione del ricorso sino allo scambio documentale, alle comunicazioni con le parti e alla notificazione del decreto conclusivo, con evidenti benefici in termini di celerità, di garanzie per il contraddittorio, trasparenza, tracciabilità ed efficienza.</h:div><h:div>3. Il Collegio ritiene, in via preliminare, che l’iniziativa di aggiornamento, auspicata con cadenza biennale da questo Consiglio nel parere n. 61/2020, sia opportuna e meritevole, non solo per la necessità di adeguare la direttiva all’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, ma anche per l’esigenza di offrire agli operatori un <corsivo>vademecum</corsivo> organico sull’istituto.</h:div><h:div>La perdurante esigenza di disciplina dell’istituto, soprattutto riguardo agli aspetti organizzativi di interesse regionale e con esclusione degli aspetti processuali di competenza del legislatore statale, suggerisce, rinviando a una separata valutazione politico-istituzionale, l’eventuale adozione di un regolamento.</h:div><h:div>Al riguardo, giova ricordare che già nella stessa direttiva del 2020, si afferma «<corsivo>che la Regione Siciliana, nel dare attuazione al quarto comma dell’art. 23 Stat., nel rispetto di quanto previsto dell’art. 43 Stat., disciplini diversamente l’istituto con i soli limiti del rispetto della competenza decisoria del Presidente della Regione e dell’obbligatorietà del parere del Cgars</corsivo>».</h:div><h:div>In ragione del complessivo aggiornamento della materia, che tiene conto delle sopravvenienze normative, dei più rilevanti orientamenti maturati nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa e delle innovazioni organizzative connesse alla digitalizzazione del procedimento, si ritiene necessario precisare che la presente direttiva sostituisce integralmente la precedente e costituisce, d’ora innanzi, l’unica fonte di riferimento per la disciplina del ricorso straordinario.</h:div><h:div><corsivo>III. Profili generali e sistematici.</corsivo></h:div><h:div>3.1. Il principale elemento di novità è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, eliminando la possibilità di una decisione del Presidente della Regione in difformità dal parere reso dalle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa.</h:div><h:div>Da ciò consegue, e si suggerisce di chiarire espressamente, che il parere espresso dal Consiglio ha acquisito «<corsivo>carattere sostanzialmente e pienamente decisorio, proprio in ragione della sua forza assolutamente vincolante, che lo rende equiparabile a quello delle sentenze</corsivo>» (Cgars, sez. riun., n. 24/2024) e che, di conseguenza, il decreto presidenziale di definizione del ricorso deve essere conforme al parere di questo Consiglio.</h:div><h:div>In proposito, occorre  rilevare che la Corte nella stessa sentenza ha, comunque, rimarcato le differenze nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rappresentate «<corsivo>dall’accentramento dell’intera procedura presso la Presidenza della Regione, essendo l’istruttoria demandata all’Ufficio legislativo e legale della stessa Presidenza, nonché la diversa posizione e responsabilità istituzionale del Presidente della Regione (nella duplice veste di suprema autorità regionale e di vertice del Governo regionale) rispetto al Presidente della Repubblica</corsivo>» (tanto più, oggi, rispetto al Presidente del Consiglio di Stato; v. subito <corsivo>infra</corsivo>) e, dunque, legate all’organo che adotta il provvedimento finale su conforme parere del Cgars.</h:div><h:div>3.2. Un’ulteriore novità - che, va subito chiarito, interessa solo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - è la riforma introdotta a livello statale con il recente decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni (ma non sul punto), in legge 20 aprile 2026, n. 50; in particolare, l’art. 6, rubricato «<corsivo>Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori</corsivo>», ai commi 4, 5 e 6, ha eliminato ogni richiamo al Presidente della Repubblica, ridefinendo il rimedio semplicemente «<corsivo>ricorso straordinario di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971</corsivo>» (comma 6).</h:div><h:div>La superiore riforma non trova applicazione al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana in ragione della peculiare disciplina, di rango costituzionale, contenuta nello Statuto d’autonomia.</h:div><h:div>La competenza del Presidente della Regione a decidere i ricorsi straordinari avverso gli atti dell’amministrazione regionale trova il proprio fondamento direttamente in una fonte di rango costituzionale, la quale individua in modo espresso l’organo competente all’esercizio della funzione.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana stabilisce espressamente che: «<corsivo>I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato</corsivo>».</h:div><h:div>Tale disposizione è contenuta nello Statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 – che giova ricordare «<corsivo>fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 della Costituzione</corsivo>» (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) –sicché è dotato di forza normativa superiore rispetto alla legislazione ordinaria statale.</h:div><h:div>Per tale ragione, la recente riforma introdotta a livello statale con il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50 non può determinare alcuna modifica di tale competenza, essendo, all’uopo, necessaria una modifica della stessa fonte statutaria da adottarsi secondo il procedimento previsto dall’art. 43 dello Statuto.</h:div><h:div>La competenza funzionale del Presidente della Regione Siciliana prevista dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, costituisce un limite per la legislazione ordinaria e non può essere derogata attraverso disposizioni legislative ordinarie successive, come quella in parola.</h:div><h:div>3.3. Il Collegio condivide, invece, soltanto in parte il passaggio dello schema della direttiva che, richiamando la normativa applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, accentua l’avvicinamento del rimedio straordinario al modello propriamente giurisdizionale.</h:div><h:div>Sul punto va, innanzi tutto, evidenziato che l’art. 23, comma 4, dello Statuto speciale della Regione Siciliana, il quale costituisce il fondamento dell’istituto, prevede, espressamente e significativamente, che si tratti di «<corsivo>ricorsi amministrativi</corsivo>», la cui decisione è attribuita al Presidente della Regione.</h:div><h:div>Va, poi, ribadito, in continuità col parere n. 61 del 2020, che il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana permane un rimedio amministrativo giustiziale a carattere impugnatorio e a struttura contenziosa, non assimilabile a un ricorso giurisdizionale, pur condividendone taluni profili di garanzia.</h:div><h:div>Se è pur vero che l’istituto - nato come rimedio amministrativo di giustizia, deciso con atto del Capo dello Stato (ora del Presidente del Consiglio di Stato) su parere non vincolante del Consiglio di Stato, nell’ambito di un procedimento non processuale, soprattutto a seguito delle riforme del 2009 (legge n. 69 del 2009) e del 2010 (d.lgs. n. 104 del 2010), si è progressivamente avvicinato alla giurisdizione, fino a essere qualificato da un importante orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, elaborato tra il 2011 e il 2013 (Cass., sez. un., n. 2065 del 2011 e Cons. Stato, ad. plen., sentenza 6 maggio 2013, n. 9), come rimedio sostanzialmente giurisdizionale, con ammissione dell’ottemperanza e assimilazione, in parte, al giudicato amministrativo – è altrettanto vero che, a seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2024, è stata ridefinita tale evoluzione nel senso di rimedio giustiziale, di tipo amministrativo, alternativo a quello giurisdizionale.</h:div><h:div>La pacifica natura di «<corsivo>rimedio giustiziale, alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide alcuni tratti strutturali e funzionali</corsivo>» del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, non ne permette l’assimilazione ai ricorsi amministrativi «<corsivo>che consentono all’amministrazione di rivedere, nel proprio interesse, le precedenti determinazioni</corsivo>» (Cons. Stato, ad. plen. n. 11 del 2024, par. 5.1.); la natura «<corsivo>contenziosa</corsivo>» del rimedio straordinario e «<corsivo>l’esistenza di una comune finalità di giustizia tra strumenti giurisdizionali e strumenti giustiziali</corsivo>» spiega l’avvenuta condivisione, nella cornice normativa vigente, «<corsivo>di alcune forme e garanzie</corsivo>», anche se l’incremento di dette garanzie nel ricorso straordinario «<corsivo>non ne comporta alcuna necessità di “assimilazione” alla giurisdizione</corsivo>» (Cons. stato, ad. plen., n. 11 del 2024); quest’ultima ha anche avuto modo di precisare «<corsivo>che lo stesso art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rubricato «Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione», e ciò sottolinea l’intenzione del legislatore di incrementare le garanzie di un rimedio giustiziale e non di trasformarlo in un mezzo di impugnazione giurisdizionale</corsivo>».</h:div><h:div>Giova, al riguardo, ancora ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2023 - mostrando piena consapevolezza del fatto che, in alcuni contesti, il ricorso straordinario possa essere trattato come “giudizio” o come “<corsivo>judicial remedy</corsivo>” per fini specifici e limitati - ha espressamente chiarito che il processo evolutivo del ricorso straordinario non ha comportato «<corsivo>una giurisdizionalizzazione dell’istituto, al quale va comunque riconosciuta una natura ‘giustiziale’ che differisce da quella giurisdizionale</corsivo>».</h:div><h:div>In tale prospettiva, il ricorso straordinario resta collocato nell’area della tutela giustiziale e non in quella della funzione giurisdizionale in senso costituzionale e ordinamentale.</h:div><h:div>Va, pertanto, riformulata l’espressione «<corsivo>[l]a riconosciuta applicabilità della suesposta disciplina anche al ricorso straordinario siciliano lo affianca a quello nazionale nella tendenza verso la progressiva “giurisdizionalizzazione” dell’istituto</corsivo>», procedendo conseguentemente all’eliminazione ovvero a una significativa attenuazione di ogni riferimento, contenuto nella direttiva, a una presunta «<corsivo>progressiva giurisdizionalizzazione</corsivo>» del ricorso straordinario siciliano, al fine di assicurare maggiore aderenza al quadro ricostruttivo delineato.</h:div><h:div>3.4. Lo schema dovrebbe, inoltre, precisare che le disposizioni del d.P.R. n. 1199/1971 si applicano al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana in forza del rinvio dinamico contenuto nell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 373/2003 («<corsivo>Per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.</corsivo>»), seppure con gli adattamenti necessari in ragione e nel rispetto della peculiare disciplina prevista dallo Statuto d’autonomia e dalla normativa di attuazione dello stesso, contenuta nel d.lgs. n. 373 del 2003.</h:div><h:div>3.5. Con riferimento alla “Disciplina normativa applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana” si suggerisce di rimarcare, in via conclusiva, che, al fine di assicurare la completezza del quadro regolatorio ed evitare eventuali lacune della disciplina, trovano applicazione, quali criteri integrativi di chiusura dell’ordinamento, i principi generali del diritto processuale amministrativo e del diritto processuale civile, nella misura in cui risultino compatibili con le peculiari caratteristiche strutturali e funzionali dell’istituto.</h:div><h:div>In ragione di ciò, è corretto il riferimento al paragrafo 2.9) alla regola di giudizio di cui all’art. 64, comma 4, del c.p.a., espressione di un principio generale desumibile dall’art. 112 c.p.c., che consente al giudice, qualora abbia disposto il deposito di documenti o informazioni ritenuti rilevanti ai fini della decisione, di desumere argomenti di giudizio sfavorevoli nei confronti della parte che sia rimasta inadempiente a tale richiesta.</h:div><h:div>3.6. Nella parte introduttiva, dopo il riferimento al nuovo portale informatico dedicato ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, è opportuno fare un cenno all’obbligo di immediata trasmissione da parte dell’organo che ha ricevuto il ricorso, a sensi dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971.</h:div><h:div>Il Collegio, al riguardo, ricorda che la mancata tempestiva trasmissione può dare luogo a responsabilità di ordine disciplinare, amministrativo e penale, con il conseguente potere-dovere di questo Consiglio (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cgars, sez. riun., 3 maggio 2022, n. 331; Id. 23 dicembre 2020 n. 368; Id.; 5 marzo 2020 n. 68; Id.; 19 aprile 2019, n. 85) di informare, per quanto di competenza, l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana.</h:div><h:div>In materia, giova rammentare che il Presidente della Regione Siciliana ha adottato la direttiva n. 3730 del 22 febbraio 2022, indirizzata all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con la quale «<corsivo>si invita codesto Assessorato - parimenti destinatario della medesima segnalazione - a sollecitare tutti gli Enti locali interessati affinché siano trasmessi, senza alcun indugio, i ricorsi straordinari di cui sono (o saranno in futuro) destinatari all’Ufficio legislativo e legale per la relativa istruttoria, precisando che, in caso di  omesso o ritardato adempimento, oltre agli ordinari poteri di intervento amministrativo demandati dall’Ordinamento regionale, saranno fatte valere, presso le sedi giurisdizionali competenti, le responsabilità degli organi o uffici coinvolti, incluse quelle aventi rilievo penale</corsivo>».</h:div><h:div>A seguito della predetta direttiva l’Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana ha adottato l’atto di indirizzo prot. n. 7471 del 28 marzo 2023, ove si legge: «<corsivo>nella considerazione che l’attività istruttoria, declinata dall’art. 9 del D.P.R. 1199/1971, con specifico riferimento alle autonomie locali soggette a vigilanza e controllo regionale, pone a carico degli enti vigilati l’obbligo di una immediata trasmissione del ricorso proposto avverso un atto dagli stessi emanato, la violazione di tale prescrizione, oltre a costituire fonte di grave pregiudizio per i ricorrenti, integra una grave inosservanza di legge, suscettibile di dar luogo all’attivazione di un apposito intervento sostitutivo da parte degli Uffici regionali deputati alla vigilanza, attraverso la nomina di un commissario ad acta. Per quanto sopra esposto, si invitano gli enti locali destinatari del presente atto d’indirizzo a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative indicate, la cui inosservanza non solo mortifica l’esigenza di giustizia avanzata dal Cittadino attraverso il peculiare strumento del ricorso straordinario, ma costituisce precisa violazione di legge in relazione alla quale questo Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali disporrà apposito intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 della l.r. 44/1991, nonché le conseguenti segnalazioni agli organismi giudiziari competenti per la ricognizione delle responsabilità degli Organi e degli Uffici coinvolti</corsivo>».</h:div><h:div><corsivo>IV. Sui presupposti di ammissibilità (Parte I).</corsivo></h:div><h:div>4.1. Sul piano espositivo, con riferimento al paragrafo 1.1.) “Ambito di applicazione” del ricorso straordinario, si suggerisce di inserire, per maggiore comprensibilità, come primo periodo la seguente espressione: «<corsivo>Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a.</corsivo>».</h:div><h:div>4.2. Con riferimento al paragrafo 1.2) “Atti impugnabili”, che secondo l’art. 23, comma 4, dello Statuto, sono unicamente gli «<corsivo>atti amministrativi regionali</corsivo>», può essere utile richiamare l’orientamento di questo Consiglio sull’effettiva portata dell’espressione «<corsivo>affari concernenti la Regione</corsivo>», contenuta nel primo comma dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.</h:div><h:div>4.2.1. La dizione «<corsivo>affari concernenti la Regione</corsivo>» si presenta assai elastica sotto il profilo giuridico-semantico e si presta a una applicazione concreta di ampia latitudine.</h:div><h:div>La locuzione, infatti, certamente si riferisce alle questioni di competenza della Regione Siciliana e degli enti sub-regionali, ma, con altrettanta sicurezza, si può escludere che l’ambito della previsione si compendi nel solo concetto di competenza amministrativa, in esso esaurendosi. Piuttosto, la genericità della previsione statutaria appare diretta a ricomprendere - nell’ambito delle potestà cognitorie e deliberative del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti) - anche tutte le questioni destinate a incidere sul territorio e sui diritti e gli interessi legittimi dei cittadini siciliani.</h:div><h:div>Va, quindi, ricordato il consolidato e risalente orientamento di questo Consiglio secondo il quale «<corsivo>la categoria degli atti amministrativi regionali di cui all’art. 23, u.c., Stat. Sic., non comprende soltanto atti dell’amministrazione diretta della Regione (atti soggettivamente regionali), ma anche quelli di tutti gli altri enti della Sicilia - tra cui i Comuni - incardinati nell’organizzazione amministrativa indiretta della medesima e persino quelli delle autorità statali, sedenti nell’Isola, emanati in materia di competenza regionale</corsivo>» (Cgars, sez. riun., 17 luglio 1984, n. 104 e <corsivo>id</corsivo>. 20 marzo 2023, n. 142).</h:div><h:div>4.2.2. Merita, poi, di essere rimarcato che possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana anche gli atti adottati dai Comuni della Regione Siciliana.</h:div><h:div>Al riguardo, giova ricordare che la Prima sezione del Consiglio di Stato ha affrontato la questione dell’impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica degli atti adottati dai Comuni della Regione Siciliana e ha chiarito che i relativi provvedimenti devono essere ricondotti alla categoria degli atti amministrativi regionali «<corsivo>in quanto riferiti al territorio regionale (“atti nella Regione” e non “atti della Regione”) e in presenza di una competenza legislativa regionale di carattere generale sull’ordinamento degli enti locali.</corsivo>» (Cons. Stato, sez. I, n. 203/2021).</h:div><h:div>4.2.3. In materia va, inoltre, ulteriormente precisato che l’utilizzo del ricorso straordinario al Presidente della Regione avverso gli atti dei Comuni siciliani, e in particolar modo dei Sindaci, presuppone che il provvedimento sia stato adottato dal Sindaco nell’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale, poiché solo in tal caso l’atto, pur provenendo da un Comune, può essere ricondotto, ai fini dell’art. 23, comma 4, dello Statuto speciale, nell’ambito degli atti amministrativi regionali.</h:div><h:div>Deve essere, al contrario, escluso il rimedio nella diversa ipotesi in cui il Sindaco operi quale ufficiale del Governo, esercitando attribuzioni di competenza statale, giacché, in tal caso, il provvedimento non si qualifica come espressione di autonomia comunale rilevante nel sistema regionale, ma come atto riconducibile all’esercizio di funzioni statali.</h:div><h:div>Il Collegio ravvisa, pertanto, l’opportunità di inserire un espresso capoverso dedicato alle ordinanze sindacali contingibili e urgenti nei termini che seguono: le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, per «<corsivo>emergenze sanitarie o di igiene pubblica</corsivo>» a carattere esclusivamente locale, sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; viceversa, non rientrano nell’ambito del rimedio gli atti adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo «<corsivo>in materia di ordine e sicurezza pubblica … pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria … tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico</corsivo>» ai sensi dell’art. 54 del medesimo decreto legislativo, che possono essere impugnati con ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>4.3. Per quanto riguarda il carattere della definitività, nell’apprezzamento dell’esposizione con riferimento all’ordinamento amministrativo della Regione Sicilia, si suggerisce di procedere in modo analogo con riferimento agli atti e provvedimenti che promanano dall’apparato amministrativo degli enti locali, ponendosi il problema della definitività, o no, anche per i Comuni quando vengono in discussione gravami avverso atti o provvedimenti non dirigenziali (responsabile del servizio o altri soggetti rispetto al quale occorre verificare il conferimento di funzioni ai sensi delle disposizioni sugli enti locali e dei relativi statuti).</h:div><h:div>4.3.1. Merita di essere approfondito il tema delle definitività degli atti delle Aziende sanitarie provinciali, anch’essi impugnabili con ricorso straordinario.</h:div><h:div>Secondo la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 502/1992, il direttore generale è l’organo di vertice dell’Azienda sanitaria: adotta l’atto aziendale, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative; mentre il direttore di Dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti titolari di struttura complessa aggregati nel dipartimento e predispone annualmente il piano delle attività e dell’uso delle risorse, piano che viene negoziato con la direzione generale nell’ambito della programmazione aziendale.</h:div><h:div>Dall’impostazione normativa si ricava che sussiste un rapporto di sovraordinazione organizzativa e funzionale del direttore generale rispetto al direttore di Dipartimento.</h:div><h:div>L’art. 1 del d.P.R. 1199/1971 stabilisce che contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all’organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; lo stesso articolo aggiunge, però, che, contro gli atti di enti pubblici o di organi collegiali, il ricorso è ammesso solo «<corsivo>nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti</corsivo>».</h:div><h:div>Il ricorso gerarchico presuppone un rapporto di gerarchia esterna tra l’organo che ha adottato il provvedimento e l’organo gerarchicamente sovraordinato cui viene presentato il ricorso.</h:div><h:div>In altri termini, non basta una generica relazione di direzione o coordinamento.</h:div><h:div>Da ciò può ricavarsi che se manca una gerarchia esterna in senso tecnico, il ricorso gerarchico proprio al direttore generale non può essere proposto.</h:div><h:div>Nelle aziende sanitarie occorre distinguere rigorosamente tra: i) atti amministrativi esterni e atti di gestione del rapporto di lavoro e di organizzazione interna.</h:div><h:div>I primi sono gli atti amministrativi che incidono verso l’esterno come esercizio di potestà amministrativa delegata o attribuita al Dipartimento.</h:div><h:div>Per i secondi (ordini di servizio, organizzazione interna, impiego del personale, proposte su incarichi, allocazione di risorse, ecc.), ricadendo nel perimetro del lavoro pubblico contrattualizzato, la via del ricorso gerarchico amministrativo al direttore generale è di regola da escludersi.</h:div><h:div>Solo con riguardo ai primi, ossia nel caso di provvedimento amministrativo esterno, adottato in forza di una competenza o delega formalizzata dalla direzione generale o dall’atto aziendale, deve valutarsi se l’atto è definitivo attraverso l’atto aziendale onde vedere se è prevista una disciplina sul riesame da parte del direttore generale.</h:div><h:div>Occorre, poi, fare riferimento all’atto aziendale, il quale disciplina il modello dipartimentale, definisce rapporti gerarchici e relazioni funzionali tra le strutture e specifica i compiti del direttore di Dipartimento.</h:div><h:div>Laddove l’atto aziendale preveda la proponibilità del ricorso amministrativo avverso un provvedimento del direttore di Dipartimento o del direttore UOC al direttore generale il provvedimento deve considerarsi non definitivo; come tale deve essere impugnato con ricorso gerarchico e non con il ricorso straordinario.</h:div><h:div>Nel caso in cui l’atto viene emesso dal direttore di Dipartimento o del direttore UOC su delega di firma da parte del direttore generale, esso è atto definitivo e, di conseguenza, non è suscettibile di ricorso gerarchico in quanto adottato alla stessa stregua degli atti emessi da quest’ultimo.</h:div><h:div>4.4. Con riferimento al paragrafo 1.3.) “Azioni esperibili”, potrebbe essere opportuno, un richiamo a precedenti più recenti di questo Consiglio, ad esempio, si segnalano, Cgars, parere n. 99/2026 secondo cui «<corsivo>si rammenta che per indirizzo affatto sedimentato (cfr. ex multis, C.G.A.R.S., n. 37 del 9 febbraio 2026; Id., n. 281 del 21 novembre 2025) eventuali domande di accertamento o di condanna, anche al risarcimento del danno, ove proposte in sede di ricorso straordinario, si palesano inammissibili in quanto l’art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede che «[c]ontro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse», così configurando un rimedio che ha natura tipicamente impugnatoria, attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione, consistendo in un rimedio giustiziale di carattere impugnatorio, è finalizzato ad apprestare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi e offre una tutela che si sostanzia in una decisione costitutiva di annullamento del provvedimento illegittimo” (idem, Cgars, parere 94/2026: secondo cui “infine anche la domanda di risarcimento del danno, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. proposta col ricorso straordinario è inammissibile. Più volte è stato ribadito (cfr. ex multis, C.G.A.R.S. n. 281 del 21 novembre 2025) le domande di condanna al risarcimento del danno, ove proposte in sede di ricorso straordinario, si palesano inammissibili in quanto l’art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede che «[c]ontro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse», così configurando un rimedio che ha natura tipicamente impugnatoria, attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione, consistendo in un rimedio giustiziale di carattere impugnatorio, è finalizzato a apprestare una tutela riparatoria contro atti amministrativi definitivi e offre una tutela che si sostanzia in una decisione costitutiva di annullamento del provvedimento illegittimo</corsivo>».</h:div><h:div>4.5. Con riferimento al paragrafo 1.4) “Regola dell’alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale”, anche rispetto a tale paragrafo, il testo merita di essere riformulato in termini maggiormente chiari e puntuali, al fine di evitare possibili incertezze interpretative.</h:div><h:div>A tal fine, si ritiene opportuno sviluppare l’argomento alla luce delle considerazioni che seguono, volte a precisare, compiutamente, la disciplina e la <corsivo>ratio</corsivo> del principio di alternatività.</h:div><h:div>4.5.1. La disciplina dell’istituto si fonda sul principio di alternatività, sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in forza del quale il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale non possono essere proposti contro il medesimo atto.</h:div><h:div>La configurazione del ricorso straordinario come rimedio giustiziale di carattere alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale è stata, da ultimo, ribadita dall’Adunanza plenaria, secondo cui «<corsivo>[è] ancora significativo osservare che il «ricorso straordinario» viene espressamente tratteggiato come ‘alternativo’ rispetto al «ricorso giurisdizionale» (l’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, subordina l’ammissibilità del ricorso straordinario alla condizione che lo «stesso interessato» non abbia impugnato il medesimo atto con ricorso giurisdizionale). Il ricorso straordinario diviene improcedibile qualora l’amministrazione o il controinteressato abbiano trasposto il giudizio «in sede giurisdizionale» (art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)</corsivo>» (ad. plen. n. 11 del 2024).</h:div><h:div>La regola esprime il tradizionale criterio dell’<corsivo>electa una via non datur recursus ad alteram</corsivo>, sicché la scelta di uno dei due rimedi consuma la possibilità di attivare l’altro, ove la controversia investa lo stesso provvedimento o, più in generale, la medesima vicenda sostanziale.</h:div><h:div>4.5.2. Secondo l’originario indirizzo interpretativo, risalente a Cons. Stato, ad. plen., n. 15 del 1969, la preclusione tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale poteva operare soltanto nell’ipotesi di impugnazione del medesimo atto e con la deduzione dei medesimi motivi; sicché l’operatività della regola di alternatività era limitata alle sole ipotesi di perfetta coincidenza tra i provvedimenti gravati nelle due sedi.</h:div><h:div>Tale orientamento è stato superato dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (a partire da Cons. Stato, sez. I, n. 2861/2019), che si è stabilmente attestata su una concezione sostanziale del principio di alternatività.</h:div><h:div>Secondo tale indirizzo, la regola non è diretta soltanto a impedire la duplicazione formale dell’impugnazione avverso il medesimo atto, ma mira, più in radice, a evitare che una stessa vicenda amministrativa, concernente il medesimo rapporto, seppur articolatosi in più procedimenti tra loro connessi, o il medesimo bene della vita, sia devoluta contemporaneamente o successivamente a due diverse sedi decisorie.</h:div><h:div>La <corsivo>ratio</corsivo> del principio risiede nella necessità di evitare la contemporanea o successiva instaurazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto sostanziale, con conseguente rischio di pronunce divergenti all’interno dello stesso plesso di giustizia amministrativa, nonché di assicurare economia, concentrazione ed effettività della tutela, in coerenza con l’evoluzione del processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto.</h:div><h:div>Da ciò consegue che la regola dell’alternatività non opera soltanto nell’ipotesi di doppia impugnazione del medesimo provvedimento, ma si estende, altresì, ai casi in cui, pur essendo formalmente diversi gli atti impugnati, essi si collochino in rapporto di presupposizione, consequenzialità o connessione oggettiva, ovvero quando le domande siano dirette al conseguimento del medesimo bene della vita.</h:div><h:div>La regola dell’alternatività, pertanto, non va confinata alla sola identità formale degli atti impugnati; essa opera anche in presenza di atti formalmente distinti, quando tra essi sussista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità, ovvero quando le controversie siano connotate da identità sostanziale di <corsivo>petitum</corsivo> e <corsivo>causa petendi.</corsivo></h:div><h:div>In tali ipotesi la diversità degli atti non è sufficiente a escludere la preclusione, dovendosi invece verificare se le due iniziative contenziose investano, nella sostanza, la medesima materia del contendere.</h:div><h:div>In applicazione di tali principi, questo Consiglio – in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato - ha ritenuto, ad esempio, inammissibile il ricorso straordinario avverso il provvedimento di acquisizione quando il ricorrente aveva già proposto ricorso giurisdizionale contro la prodromica e presupposta ordinanza di demolizione (Cgars, sez. riun., 223/2025).</h:div><h:div>Questo Consiglio ha, in conclusione, adottato una nozione sostanziale del principio di alternatività, reputando inammissibile il rimedio proposto per ultimo ogniqualvolta esso riproponga, sotto diversa veste, la medesima vicenda oggetto di controversia.</h:div><h:div>4.5.3. Fermo quanto sopra, deve ribadirsi che la conseguenza della violazione del principio di alternatività è la pronuncia di inammissibilità del ricorso straordinario o viceversa, del ricorso promosso successivamente in sede giurisdizionale.</h:div><h:div><corsivo>V. Sul procedimento (Parte II).</corsivo></h:div><h:div>5.1. La scelta della direttiva di articolare la trattazione del procedimento nelle tre fasi introduttiva, istruttoria e decisoria è condivisibile, in quanto più ordinata e coerente sul piano sistematico rispetto alla elencazione per istituti contenuta nella direttiva del 2020.</h:div><h:div>5.2. Con riferimento alla fase introduttiva, 2.1) “Contenuti del ricorso”, appare opportuno che il paragrafo richiami anche la disciplina della domanda cautelare, richiamando anche in questa parte, il fondamento normativo della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in sede straordinaria (cfr. pag. 4, art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205). Inoltre, si ritiene opportuno che venga precisato nel terz’ultimo paragrafo del punto 2.1.) - laddove viene ribadito che qualora si ravvisi la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, l’Ufficio legislativo e legale, ove sia riscontrata la completezza dell’istruttoria e del contraddittorio, per esigenze di economia procedimentale, riferisce anche nel merito, onde consentire la definizione del gravame con assorbimento della decisione sulla istanza di sospensione - che «<corsivo>[i]n ogni caso, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra e per le medesime esigenze di economia processuale, il Collegio, potrà definire il ricorso nel merito anche nel caso in cui l’Ull si sia limitato nella relazione a riferire soltanto sulla istanza cautelare</corsivo>».</h:div><h:div>5.3. Sul dovere di sinteticità è bene chiarire che il ricorso straordinario è «<corsivo>un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali</corsivo>» (Cons. Stato, ad. plen., 11/2024), sicché deve escludersi l’applicazione <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> delle norme del codice del processo amministrativo al ricorso straordinario.</h:div><h:div>Secondo un consolidato orientamento il dovere di chiarezza e sinteticità, sancito dagli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a., non risponde ad un’esigenza meramente formale, ma costituisce espressione di un canone ordinatore del contraddittorio e della decisione, funzionale alla piena intelligibilità delle domande, alla speditezza dell’esame e, più in generale, al buon andamento della funzione giustiziale; tale principio, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa e di legittimità, si inserisce in una più ampia tendenza ordinamentale, avvertita anche in sede sovranazionale, diretta a valorizzare la chiarezza espositiva e la contenuta dimensione degli scritti difensivi (Cons. Stato, sez. I, n. 1326/2019).</h:div><h:div>Può, dunque, affermarsi che anche nel ricorso straordinario le parti sono tenute al rispetto del dovere di sinteticità, non potendo l’esercizio del diritto di difesa tradursi in una redazione sovrabbondante, dispersiva o eccedente rispetto alle esigenze della controversia; e ciò tanto più in quanto, come evidenziato dalla Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 73, il ricorso straordinario ha ormai perduto la sua originaria connotazione puramente amministrativa, assumendo i caratteri di un rimedio giustiziale che, pur restando distinto dal processo, ne condivide taluni principi ordinatori fondamentali.</h:div><h:div>D’altronde, è dirimente osservare che il rispetto della sinteticità, anche per il ricorso straordinario, si impone in ragione della sua trasponibilità in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 48 c.p.a.</h:div><h:div>Dalla riconosciuta applicabilità del principio di sinteticità, tuttavia, non può automaticamente farsi discendere la piena estensione al ricorso straordinario dell’intera disciplina dettata, per il processo amministrativo, dall’art. 13-<corsivo>ter</corsivo> delle disposizioni di attuazione del c.p.a.</h:div><h:div>In particolare, non può ritenersi applicabile al ricorso straordinario il comma 5 della citata disposizione, secondo il quale «<corsivo>il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti</corsivo>».</h:div><h:div>Va, quindi, ribadito quanto affermato nella precedente direttiva al punto 6, ossia che in caso di inosservanza di tale dovere, spetta al Consiglio, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali degli atti difensivi, avuto riguardo alla controversia e alla peculiarità del rimedio.</h:div><h:div>5.4. Si suggerisce di aggiungere un paragrafo, come nella precedente direttiva, sul “ricorso cumulativo e collettivo” con le integrazioni che seguono.</h:div><h:div>Con un unico ricorso possono impugnarsi più provvedimenti quando fra essi sussista un nesso di interdipendenza (atti di un unico procedimento, atti costituenti l’uno il presupposto dell’altro) o di connessione anche funzionale (atti derivanti da un’unica determinazione dell’ente pubblico), purché concorrenti nel determinare la (presunta) lesione della stessa posizione giuridica del ricorrente.</h:div><h:div>Riguardo, invece, al ricorso collettivo, come è noto, nel sistema della giustizia amministrativa, improntato al carattere soggettivo della tutela, vige la regola secondo cui l’azione impugnatoria, tanto nel processo quanto nel ricorso straordinario, deve essere proposta da un singolo soggetto avverso un singolo provvedimento, in conformità al paradigma delineato dall’art. 40 c.p.a.</h:div><h:div>Tale regola è funzionale a garantire la chiarezza del <corsivo>thema decidendum</corsivo>, la linearità del contraddittorio e la prevenzione di possibili abusi processuali, inclusa l’elusione degli oneri economici connessi all’accesso alla giustizia.</h:div><h:div>In questo quadro, il ricorso proposto in forma collettiva costituisce una deroga eccezionale, come tale soggetta a interpretazione restrittiva e rigorosa applicazione.</h:div><h:div>Esso è ammissibile soltanto a condizione che, già in via astratta ed <corsivo>ex ante</corsivo>, risulti dimostrata la piena identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, quanto a <corsivo>petitum</corsivo> e <corsivo>causa petendi</corsivo>, unitamente alla totale assenza di conflitti di interesse tra gli stessi, anche solo potenziali (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. I, n. 1121/2023).</h:div><h:div>Ne consegue che, tutte le volte in cui tale duplice requisito non risulti comprovato, e in particolare quando la natura della situazione giuridica dedotta riveli, già in prospettiva preventiva, una fisiologica contrapposizione tra gli interessi dei ricorrenti, il ricorso collettivo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto incompatibile con la struttura e le finalità del ricorso straordinario.</h:div><h:div>Tale conclusione si impone, in termini paradigmatici, nelle procedure concorsuali ad attitudine intrinsecamente competitiva, nelle quali le posizioni dei partecipanti devono ritenersi, nella prospettiva di una valutazione operata <corsivo>ex ante</corsivo>, reciprocamente confliggenti, sì da escludere in radice la possibilità di una loro unitaria rappresentazione processuale.</h:div><h:div>5.5. Quanto al paragrafo 2.2.) sui “Termini”, lo schema può essere integrato precisando che, per gli altri interessati, la piena conoscenza dell’atto può derivare anche dalla pubblicazione nelle forme previste dall’ordinamento, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la pubblicazione nell’albo <corsivo>on line.</corsivo></h:div><h:div>Nel sistema della pubblicità legale degli atti amministrativi, la pubblicazione sui siti istituzionali telematici costituisce forma ordinaria di ostensione idonea a produrre effetti giuridici solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, non potendo, in difetto di una specifica previsione normativa attributiva di valore legale, fondare di per sé una presunzione di piena conoscenza dell’atto.</h:div><h:div>Con specifico riguardo alla Regione Siciliana, il legislatore regionale ha delineato una disciplina peculiare.</h:div><h:div>Attraverso il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2011 all’art. 32 della legge n. 69 del 2009, è stato introdotto, anche nell’ordinamento regionale, il principio secondo cui gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti mediante pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni.</h:div><h:div>A tale assetto si affianca la previsione del successivo comma 3 del medesimo art. 12, la quale stabilisce, in termini espressi e di portata generale, che tutti gli atti della pubblica amministrazione regionale acquistano valore legale dal momento della loro pubblicazione nei siti telematici dell’ente.</h:div><h:div>Ne deriva che, in ambito siciliano, la pubblicazione <corsivo>on line</corsivo> non assume una mera funzione informativa o integrativa, ma si atteggia quale condizione legale di efficacia e di conoscibilità <corsivo>erga omnes</corsivo> degli atti amministrativi, in linea con quanto previsto, in via generale, dall’art. 54, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la pubblicità telematica produce effetti giuridici nei soli casi previsti dall’ordinamento (Cgars, sez. riun. 22 febbraio 2022, n. 115/2022).</h:div><h:div>Tale principio risulta ulteriormente rafforzato da disposizioni di settore.</h:div><h:div>Emblematica, in tal senso, è la previsione di cui all’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2014, che, con finalità di trasparenza e tempestività dell’azione amministrativa, impone la pubblicazione integrale dei decreti dirigenziali conclusivi entro il termine perentorio di sette giorni, sanzionando con la nullità dell’atto l’inosservanza di tale obbligo. La pubblicazione <corsivo>on line</corsivo> assume, in tal caso, non solo efficacia dichiarativa, ma una vera e propria funzione costitutiva della validità dell’atto.</h:div><h:div>Analoga centralità della pubblicazione telematica si rinviene nella disciplina urbanistica di cui all’art. 3, commi 6-<corsivo>bis</corsivo> e 6-<corsivo>ter</corsivo>, della legge regionale n. 71 del 1978, che estende gli obblighi di pubblicazione ai piani e programmi di governo del territorio secondo le modalità di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 33 del 2013. Detta disposizione configura un obbligo di pubblicazione quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti, senza tuttavia prevedere, né espressamente né implicitamente, un obbligo alternativo o concorrente di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.</h:div><h:div>Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione normativa che imponga la pubblicazione nella G.U.R.S., la pubblicazione nei siti istituzionali degli enti regionali deve ritenersi sufficiente e idonea ad attribuire all’atto valore legale, nonché a far decorrere gli effetti tipici della pubblicità, ivi compresi quelli connessi alla decorrenza dei termini decadenziali per l’impugnazione.</h:div><h:div>In conclusione, nell’ordinamento della Regione Siciliana, la disciplina positiva configura la pubblicazione telematica quale strumento principale ed esclusivo di pubblicità legale, salvo diverse espresse previsioni, sicché l’effetto di piena conoscibilità opponibile <corsivo>erga omnes</corsivo> degli atti amministrativi decorre, di regola, dalla loro immissione nel sito istituzionale dell’amministrazione procedente.</h:div><h:div>5.6. Con riferimento al paragrafo 2.3), “Notificazioni. Presentazione”, nella parte dedicata alle notificazioni, appare utile un chiarimento pratico sui destinatari della notificazione stessa, distinguendo l’autorità adita, l’amministrazione che ha emanato l’atto e l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, così da evitare incertezze operative per i ricorrenti e per le amministrazioni destinatarie.</h:div><h:div>La direttiva dovrebbe chiarire, con formulazione univoca, che «<corsivo>non si prevede alcun onere di proposizione, a pena di inammissibilità, del ricorso straordinario all’autorità emanante</corsivo>» (Cons. Stato, ad. gen., 16 ottobre 2019, n. 3071/2019).</h:div><h:div>Chiarito che ai fini della tempestiva proposizione del ricorso straordinario non è obbligatoria la notifica del ricorso straordinario all’autorità emanante il provvedimento impugnato, giova, poi, ricordare che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato, con riferimento all’applicazione della norma contenuta nell’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ha ritenuto comunque idonea, anche ai fini della valutazione di tempestività del gravame, la trasmissione dello stesso, nei termini prescritti, direttamente alla Presidenza della Repubblica (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. I, adunanza di Sezione del 9 marzo 2022, n. 607/2022; id. sez. II, adunanza di Sezione del 2 aprile 2014, n. 2012/2014; C.S.P.I., 1 luglio 2002 n. 512/2002; id., 29 ottobre 1997 n. 71/1997; sez. II, 8 marzo 1995 n. 2323/1994); oggi il riferimento al Presidente della Repubblica è da intendersi al Presidente del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Lo stesso ragionamento «<corsivo>può, senza dubbio, replicarsi con riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana</corsivo>» (Cgars, sez. riun., 21 novembre 2024, n. 275/2024).</h:div><h:div>Secondo l’art. 23, comma 4, dello Statuto della Regione Siciliana «<corsivo>[i] ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato</corsivo>».</h:div><h:div>Il Presidente della Regione Siciliana, organo di rilievo costituzionale deputato ad assumere la decisione finale sul ricorso, non può essere considerato estraneo alla sequenza procedimentale prevista per il gravame in via straordinaria; da ciò consegue che la presentazione del ricorso straordinario - anche tramite il tramite il portale informatico di cui alla direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 25653 del 21 dicembre 2023 - all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, è, certamente, idonea ai fini della tempestiva proposizione del gravame.</h:div><h:div>Al riguardo, giova ricordare, come già chiarito da questo Consiglio, che «<corsivo>[r]imane fermo, in ogni caso, l’obbligo dell’Ufficio legislativo e legale di comunicare d’ufficio e nel più breve tempo possibile il ricorso all’autorità emanante e agli eventuali controinteressati (ulteriori rispetto a quello individuato ai fini della notificazione dal ricorrente), qualora non risulti che questi soggetti ne abbiano comunque avuto pregressa formale conoscenza, anche al fine di acquisirne le controdeduzioni. Oltre al ricorso, dovranno essere comunicati ai medesimi soggetti pure gli atti e i documenti allegati al ricorso. Invero, solo dal momento in cui l’autorità emanante e i controinteressati avranno preso piena conoscenza del ricorso straordinario inizierà a decorrere il termine di cui all’art. 10 del d.p.r. n. 1199/1971.</corsivo>» (Cgars, adunanza di Sezione del 25 febbraio 2020, n. 61/2020).</h:div><h:div>5.7. Con riferimento al paragrafo, 2.4) “Presentazione del ricorso tramite portale informatico dedicato” ai ricorsi straordinari, il Collegio reputa utile il relativo paragrafo, ma suggerisce una migliore chiarificazione della sua attuale natura.</h:div><h:div>In particolare, deve evitarsi che il lettore possa intendere la piattaforma telematica quale unico canale obbligatorio di introduzione del gravame, ciò che, al momento, non appare consentito in assenza di un adeguato fondamento normativo.</h:div><h:div>Occorre chiarire che la piattaforma telematica ha, allo stato, natura facoltativa e alternativa rispetto alle modalità tradizionali di proposizione del ricorso, e che il suo eventuale uso esclusivo presupporrebbe un intervento normativo idoneo a disciplinare tale forma di presentazione.</h:div><h:div>Si suggerisce, pertanto, di ribadire sostanzialmente quanto affermato con la stessa direttiva Ull, n. 25653 del 21 dicembre 2023, ovvero che «<corsivo>È doveroso evidenziare che l’istituenda piattaforma informatizzata dedicata ai ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana si configura quale strumento facoltativo, e dunque alternativo, rispetto alle attuali modalità di presentazione, in ordine alle quali si rimanda alla più volte citata direttiva presidenziale del 19 giugno 2020 (Parte A, par. 11). Difatti, la configurazione della piattaforma de qua quale unico strumento di utilizzo obbligatorio (anche) per i ricorsi straordinari è subordinata all’adozione degli indispensabili provvedimenti normativi a monte, necessariamente di livello nazionale, atteso che inciderebbero (in senso lato) sulla materia della “giurisdizione” (art. 117, comma 2, lettera l Cost.). Occorre altresì precisare, al riguardo, che i vincoli tecnici legati all’utilizzo della piattaforma, sia in ordine alle modalità che al contenuto dei campi previsti, non incidono sulla corretta presentazione del gravame, le cui condizioni e requisiti rimangono ovviamente stabiliti dalla pertinente disciplina di legge, di cui sopra. In tale ottica, è auspicabile che lo strumento informatico che questa Amministrazione offre al pubblico degli utenti si ponga quale utile modello per gli sviluppi successivi, nel solco della virtuosa collaborazione già intrapresa con i competenti Organi e strutture statali</corsivo>».</h:div><h:div>5.8. Con riferimento al rimborso del contributo unificato, a cui si fa cenno nel paragrafo, 2.5), in caso di accoglimento del ricorso straordinario, va precisato che non può trovare, in generale, applicazione nei casi in cui la controversia sia definita in rito.</h:div><h:div>Fanno eccezione alla superiore regola i casi in cui il ricorso sia stato dichiarato improcedibile per una causa ascrivibile all’amministrazione resistente (vds. Cgars, sez. riun., 20 novembre 2019, n. 211).</h:div><h:div>Va, ulteriormente, precisato che non sussiste un diritto alla refusione delle spese di difesa.</h:div><h:div>Nel caso venga avanzata, essa è inammissibile in considerazione della natura sostanzialmente giustiziale del ricorso straordinario (vds. Cgars, sez. riun., 16 gennaio 2025, n. 18/2025).</h:div><h:div>5.9. Con riferimento al paragrafo 2.6., “Deduzioni, ricorso incidentale, opposizione”, si suggerisce di ribadire espressamente, nell’interesse dei destinatari amministrazioni pubbliche, che è stata oramai generalizzata la facoltà di opposizione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971 in favore di tutte le parti nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario (art. 48, comma 1, c.p.a.) e che i termini di cui all’art. 10, primo comma, del d.P.R. n. 1199/1971, hanno carattere perentorio  prevedendo che qualora «<corsivo>l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria</corsivo>», delineandosi, secondo Cons. Stato, ad. plen. n. 11/2024, una particolare ipotesi di ‘<corsivo>translatio iudicii</corsivo>’ (art. 48, comma 3, c.p.a.).</h:div><h:div>Al riguardo, giova ricordare che, sempre secondo la sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato «<corsivo>[i]n definitiva, la ratio dell’«opposizione» dei controinteressati e delle parti resistenti è quella di garantire loro la piena libertà di adire la tutela giurisdizionale, non quella di scegliere tra due rimedi entrambi giurisdizionali, l’uno ‘ordinario’ e l’altro ‘meno garantito’, come se il termine «opposizione» (in contrasto anche con la sua portata semantica) equivalesse ad una sorta di rinuncia ad usufruire delle garanzie assicurate in via ordinaria. La trasposizione esprime piuttosto un rapporto di complementarietà tra il mezzo giustiziale e quello giurisdizionale, entrambi parti di un sistema comunicante e integrato di tutela. Tale rapporto di complementarietà spiega anche perché, ai sensi dell’art. 7, comma 8, «[i]l ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa</corsivo>».</h:div><h:div><corsivo>VI. Sulla parte della direttiva dedicata alla “Fase istruttoria”.</corsivo></h:div><h:div>I paragrafi, 2.8) il “Termine per l’istruttoria. L’interpello” e 2.9) “L’acquisizione documentale e gli altri mezzi di prova”, sono coerenti con le valutazioni espresse da questo Consiglio con il parere n. 61/2020 e conformi all’attuale assetto organizzativo e normativo-procedimentale.</h:div><h:div>Con riferimento al paragrafo 2.10) “La chiusura dell’istruttoria documentale e la relazione conclusiva per il CGARS”, si dovrebbe esprimere qualche considerazione sulla facoltà di accesso ai documenti da parte del ricorrente o della difesa del ricorrente, anche a seguito di parere interlocutorio istruttorio; se cioè una volta acquisita ulteriore documentazione dall’Amministrazione resistente anche per il tramite dell’ULL, debba consentirsi la facoltà di accesso alla stessa ai fini del più ampio esercizio del diritto di difesa, prima che sia predisposta da parte dell’ULL, l’eventuale relazione conclusiva. Tale profilo di approfondimento non deve essere confuso con la preclusione istruttoria che opera una volta che il fascicolo completo sia stato trasmesso a questo Consiglio per la decisione.</h:div><h:div><corsivo>VII. Sulla parte della direttiva dedicata alla “Fase decisoria”.</corsivo></h:div><h:div>7. Con riferimento alla terza e ultima “Fase decisoria” della bozza della direttiva, la trattazione risulta abbastanza esaustiva rispetto alla precedente direttiva e può essere, ulteriormente, integrata con le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>7.1. Con riferimento al paragrafo 2.11) “Il parere del CGARS”, laddove si afferma che è possibile il riesame di un parere precedentemente reso da questo Consiglio e non ancora recepito in un decreto del Presidente della Regione Siciliana si suggerisce di chiarire meglio, tenendo in considerazione quanto segue.</h:div><h:div>In via preliminare, deve ricordarsi che la richiesta di riesame di un parere già reso in sede di ricorso straordinario non trova espresso fondamento in alcuna disposizione normativa e, pertanto, deve ritenersi, in linea di principio, inammissibile. Tale conclusione si giustifica alla luce della natura del parere reso dall’organo consultivo, il quale, avuto riguardo al suo contenuto sostanzialmente decisorio e alla sua efficacia vincolante, non consente la rinnovazione dell’esercizio del potere consultivo al di fuori dei casi eccezionali ammessi dalla giurisprudenza.</h:div><h:div>Ne consegue che il riesame può ritenersi eccezionalmente ammissibile soltanto prima dell’adozione del decreto decisorio e nei soli casi riconducibili al perimetro della revocazione, quali lo <corsivo>ius superveniens</corsivo>, la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., l’obiettiva e manifesta non conformità del parere al diritto vigente ovvero il contrasto con decisioni giurisdizionali passate in giudicato.</h:div><h:div>Deve, invece, escludersi l’ammissibilità di un riesame fondato su una mera divergenza interpretativa, atteso che una siffatta impostazione si porrebbe in contrasto con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e con il principio di irretrattabilità della decisione, tanto più rafforzato, nel sistema del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha eliminato il potere del Presidente della Regione di discostarsi dal parere reso da questo Consiglio (Cgars, sez. riun., 5 febbraio 2024, n. 24).</h:div><h:div>7.2. Con riferimento al paragrafo, 2.12) “La decisione”, ferma l’opportuna precisazione secondo cui la «<corsivo>decisione del ricorso è adottata con decreto del Presidente della Regione Siciliana in maniera conforme al parere del Cgars</corsivo>», il paragrafo descrive in modo puntuale gli adempimenti comunicativi, per cui oltre alla notificazione del decreto alle parti per il tramite del portale informatico o attraverso il servizio postale come già precisato, disciplina anche la trasmissione del decreto decisorio e del parere al Dipartimento regionale competente nella materia di riferimento degli atti e provvedimenti impugnati, ancorché non sia stato parte del ricorso (forse sarebbe preferibile fare riferimento a “parte del procedimento contenzioso”), anche ai fini dell’esercizio di un’attività di vigilanza sull’ottemperanza da parte dell’amministrazione resistente.</h:div><h:div>A tal riguardo, potrebbe essere opportuno prevedere analogo procedimento di trasmissione nei casi in cui l’autorità amministrativa, che abbia adottato l’atto o il provvedimento oggetto della decisione sul ricorso straordinario, non sia stata direttamente parte del procedimento contenzioso.</h:div><h:div>7.3. Con riferimento al paragrafo 2.13), “Rimedi avverso il decreto di decisione”, nel condividere il richiamo alla pronuncia, Cons. Stato, ad. plen, n. 11/2024, potrebbe essere maggiormente esplicativo per i destinatari, rappresentare che la controversia oggetto della decisione in sede di adunanza plenaria poneva «<corsivo>la questione inedita del rapporto esistente fra la decisione resa su un ricorso straordinario, nonostante il giudizio fosse stato ritualmente trasposto, e la sentenza adottata in sede giurisdizionale, nel caso in cui le due pronunce abbiamo avuto esiti contrastanti</corsivo>».</h:div><h:div>Il caso sottoposto dalla Sesta Sezione ‒ della decisione resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonostante il giudizio fosse stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale ‒ va dunque ricondotto alle norme sull’invalidità amministrativa.</h:div><h:div>L’art. 21-<corsivo>septies</corsivo> della legge 7 agosto 1990, n. 241 ‒ secondo cui «<corsivo>[è] nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge</corsivo>» ‒ ha confermato le precedenti acquisizioni giurisprudenziali circa l’inserimento a pieno titolo della nullità nell’ambito dell’invalidità del provvedimento amministrativo, che diviene così una categoria composita e idonea a ricomprendere i diversi stati vizianti entro una cornice sistematica unitaria (cfr. Cons. Stato, ad. plen., nn. 1, 2, 5, 6 e 10 del 1992, con le quali veniva a mutare l’orientamento precedente che riconduceva all’annullabilità le pur rare ipotesi configurate dal legislatore come fattispecie nulle; nonché, Sez. V, n. 166 del 1998 e n. 1190 del 1996).</h:div><h:div>Tra i vizi che determinano la nullità, la norma contempla il difetto assoluto di attribuzione, il quale è il portato del principio di tipicità del potere amministrativo, a sua volta corollario del principio di legalità cui è soggetta l’attività amministrativa di diritto pubblico. Il difetto assoluto di attribuzione è ravvisabile nell’ipotesi in cui venga esercitato un potere non previsto né attribuito dall’ordinamento (c.d. carenza di potere in astratto), nonché come conseguenza del divieto, da parte di un’amministrazione, di esercitare un potere che, ancorché definito dall’ordinamento, sia attribuito ad una diversa amministrazione (incompetenza assoluta) ovvero per il quale sussista un impedimento legale assoluto al suo esercizio (la categoria pretoria della carenza di potere in concreto, invece, rientra oramai nell’area dell’annullabilità: cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5228 del 2015; Corte di cassazione, sez. un., n. 5097 del 2018). La fattispecie in esame ricade, senza dubbio, nell’ipotesi del difetto assoluto di attribuzione. L’intervenuta opposizione e la rituale riassunzione del giudizio in sede giurisdizionale spogliano, infatti, l’amministrazione del potere di definire la controversia (l’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, inibisce qualsiasi pronuncia, nel rito e nel merito, sul ricorso straordinario che sia stato trasposto in sede giurisdizionale). Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Adunanza plenaria ha enunciato i seguenti principi di diritto: «<corsivo>Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali. La decisione resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sebbene il giudizio fosse stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, è nulla ai sensi dell’art. 21-septies del c.p.a., in quanto emanata in difetto assoluto di attribuzione</corsivo>».</h:div><h:div><corsivo>VIII. Procedimento e esito consultivo.</corsivo></h:div><h:div>8. All’esito dell’audizione dell’Avvocato generale dell’l’Ufficio legislativo e legale all’Adunanza di giorno 23 luglio 2026, disposta con parere interlocutorio n. 149/2026, reso nell’adunanza di Sezione dell’11 giugno 2026, si esprime parere favorevole sulla bozza di «<corsivo>Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana-aggiornamento</corsivo>», con le suesposte osservazioni.</h:div><h:div>9. La direttiva, una volta emendata in conformità alle superiori osservazioni, dovrà essere comunicata a questo Consiglio per opportuna conoscenza.</h:div><h:div>10. Tenuto conto dell’utilità dell’atto in esame, si invita infine l’ULL a voler predisporre analoga direttiva anche per l’attività consultiva in senso stretto, relativa cioè ai pareri obbligatori sui regolamenti regionali e ai quesiti.</h:div><h:div>11. Stante la rilevanza dei temi trattati, si raccomanda di assicurare l’ampia diffusione della direttiva.</h:div></motivazione><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esprime parere favorevole alla direttiva in oggetto, con le osservazioni di cui in motivazione.</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>GLI ESTENSORI</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Chiofalo</h:div><h:div>Vincenzo Martines, Alberto Fantini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>