<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260419920260709110709406" descrizione="" gruppo="20260419920260709110709406" modifica="09/07/2026 11:29:04" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2026" n="04199"/><fascicolo anno="2026" n="05522"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260419920260709110709406.xml</file><wordfile>20260419920260709110709406.docm</wordfile><ricorso NRG="202604199">202604199\202604199.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2026\202604199\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco caringella</firma><data>09/07/2026 11:29:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco caringella</firma><data>09/07/2026 11:29:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Francesco Caringella,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Stefano Fantini,	Consigliere</h:div><h:div>Elena Quadri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimo Santini,	Consigliere</h:div><h:div>Francesca Picardi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00838/2026, resa tra le parti, appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - proclamazione degli eletti all'esito delle consultazioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale del veneto tenutesi il 23 e 24 novembre 2025</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Loris Palmerini, rappresentato e difeso dall'avvocato Loris Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ufficio Centrale Regionale Presso La Corte D’Appello di Venezia, Consiglio Regionale del Veneto, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Chiara Drago, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Alberto Stefani, Luca Zaia, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Si dà atto che l'avv. Chiara Drago ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il mezzo in epigrafe il sig. Loris Palmerini, in proprio e nella qualità di cittadino ed elettore, chiede la riforma della sentenza n. 838 del 16.4.2026  con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha  dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso proposto per l’annullamento  degli atti di proclamazione degli eletti relativi alle consultazioni regionali del 23 e 24 novembre 2023 e, in subordine, l’accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta di diversi consiglieri regionali ricandidati e rieletti.</h:div><h:div>Resiste in giudizio la Regione Veneto.</h:div><h:div>E’, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto degli artt. 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l’art. 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale (Cons. St., Sez. III, nn. 5345/2020 e 5402/2020 ;  2849 del 2.5.2019; 29 maggio 2018, n. 3232; Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).</h:div><h:div>Per completezza, giova aggiungere che questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162; Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2853) ha, altresì, escluso che l’impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. E, invero, ai sensi dell’art. 24, comma 2, Cost., l’inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa «personale» devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.</h:div><h:div>D’altro canto, tale assetto nemmeno genera ricadute penalizzanti per l’accesso al servizio giustizia e il concreto e pieno esercizio delle facoltà difensive anche alla luce delle regole che assicurano il gratuito patrocinio ai non abbienti.</h:div><h:div>L’appellante ha in ogni caso rinunciato all’appello.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/07/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ferdinando Migliozzi</h:div><h:div>Francesco Caringella</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>